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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2025, n. 6750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6750 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 54 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 16/06/2025, con assegnazione dei termini di legge, vertente
TRA
- ( , Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore delegato e Parte_2 [...]
( , rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Parte_3 C.F._1
Lucibello come da procura in atti;
APPELLANTI
E
- ( ), rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._2
Avv.ti Gianluca Brancadoro e Carlo di Gaeta come da procura in atti;
APPELLATO
E
- ( e CP_2 C.F._3 Controparte_3
( ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Delle Site e C.F._4
r.g. n. 1 NI TA come da procura in atti;
APPELLATI
E
- ( ) e Controparte_4 C.F._5 CP_5
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Valentina Ramella e Carlotta Nannini come da procura in atti;
APPELLATI
E
- Controparte_6
( ) e
[...] P.IVA_3 [...]
Controparte_7
( , in persona dei rispettivi legali
[...] P.IVA_4 rappresentanti pro tempore;
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello contro sentenza del Tribunale di Roma n. 9631/2020.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma in riforma della Sentenza n. 9631/2020 pubblicata il 3 luglio 2020 e non notificata così giudicare: nel merito, in totale riforma della Sentenza di primo grado, rigettare le domande formulate dal Dott. nei confronti di e del Dott. CP_1 Parte_1
poiché infondate in fatto ed in diritto;
nel merito in via Parte_3 subordinata, nella denegata ipotesi in cui la S.V. dovesse confermare la responsabilità di e di , dichiarare i Sig.ri Parte_1 Parte_3 [...]
e tenuti a garantire e manlevare ed il Dott. CP_2 Controparte_3 Parte_1
contro gli effetti sottesi all'eventuale accoglimento della Parte_3 domanda attorea. Sulle spese Condannare il Dott. e gli altri CP_1 eventuali soccombenti al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio in favore degli esponenti”.
Per l'appellato : “l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previe le CP_1 declaratorie del caso, voglia - rigettare l'appello avversario in quanto privo di fondamento in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nella propria comparsa di costituzione in appello e, per l'effetto, confermare integralmente la
r.g. n. 2 sentenza impugnata. Con vittoria di onorari e spese, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%”.
Per gli appellati e : “l'Ecc.ma Corte di CP_2 Controparte_3
Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reiette, voglia così provvedere: Rigettare la domanda, con vittoria si spese e competenze di lite da liquidarsi con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori. In ogni caso, rigettare la domanda, con vittoria si spese e competenze di lite da liquidarsi con distrazione”.
Per gli appellati e “Piaccia all'Ill.ma Controparte_4 Controparte_5
Corte d'appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - dichiarare l'estromissione del dott. e della società Controparte_4 CP_5
da presente procedimento di appello;
- in subordine, laddove non venisse
[...] dichiarata l'estromissione delle parti, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Convenendo in giudizio , Controparte_8 Controparte_4 [...]
, Parte_1 Parte_3 CP_2 [...]
e l'attore in primo grado CP_3 CP_7 Controparte_6 CP_1 chiedeva il risarcimento del danno subito: erano state diffuse notizie false e gravemente lesive della sua reputazione personale e professionale, in quanto idonee a far apparire la sua attività ispettiva -quale funzionario della Banca
d'Italia ed incaricato della vigilanza- come condizionata da rapporti personali con
, presidente dell'istituto vigilato Banca Popolare di Vicenza;
in Persona_1 particolare: a) e avevano rilanciato sul sito Controparte_4 Controparte_5
“Dagospia.com” quanto pubblicato nei giorni precedenti da “La Repubblica” e
“Libero”, ove si riferiva che egli era stato invitato da a trascorrere le Per_1 vacanze presso una sua tenuta nel Chianti, in cui aveva poi soggiornato;
b) nell'articolo del 13 giugno 2016 a firma di e CP_2 Controparte_3 pubblicato nella rubrica “La voce del consumatore” sul sito on line dell' era Pt_1 stata riportata l'espressione “…al capo del team ispettivo assoldato CP_1 da ”, così prospettando l'indebita subordinazione agli interessi del vertice Per_1 dell'istituto ispezionato.
r.g. n. 3 Con sentenza n. 9631/2020, il Tribunale di Roma ha accertato l'illiceità delle pubblicazioni in contestazione e, in accoglimento parziale della domanda, ha riconosciuto all'attore il danno morale soggettivo, liquidato in via equitativa nella misura di euro 5.000,00 a carico di e e nella misura Controparte_4 CP_5
Parte di euro 15.000,00 a carico di , Parte_3 CP_2 [...]
e in solido tra loro. CP_3 CP_7 Controparte_6
L' e hanno proposto appello, rassegnando le Pt_1 Parte_3 conclusioni riportate in epigrafe e articolando i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo, essi lamentano l'erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato che la rubrica “La voce del consumatore” era integralmente gestita da e essendo quindi estranea, CP_7 Controparte_6 alla stregua di un'intervista ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori, al controllo editoriale dell'Agenzia e del direttore responsabile.
Con il secondo motivo, censurano la decisione impugnata per aver omesso ogni indagine circa la sussistenza dell'esercizio del diritto di critica. Per contro, secondo la prospettazione degli appellanti, va riconosciuto ampio margine alla scriminante in questione, non trattandosi del mero articolo di stampa, bensì della denuncia proveniente dalle più note associazioni dei consumatori;
d'altro canto,
l'erronea riproduzione del termine “assoldato” è da sola irrilevante ai fini della diffamazione, dovendo essere apprezzato il contesto dell'intera pubblicazione.
Con il terzo motivo, lamentano l'erroneità della pronuncia nella parte in cui
è stata esclusa la legittimazione passiva di e rispetto alla CP_2 CP_3 domanda di “manleva” fondata sull'accordo di collaborazione con le associazioni dei consumatori.
Si è costituito in giudizio , resistendo al gravame e chiedendo CP_1 la conferma della sentenza impugnata.
Pur aderendo al secondo motivo di gravame, gli appellati e CP_2 hanno chiesto il rigetto dell'appello; con specifico riguardo alla loro CP_3 posizione, hanno dedotto che il contratto di collaborazione è stato stipulato con e di talché soltanto queste ultime possono essere CP_7 Controparte_6
r.g. n. 4 chiamate in garanzia.
I convenuti e hanno chiesto Controparte_9 Controparte_4
l'estromissione in quanto non attinti da censure.
Nella dichiarata contumacia di e la causa è stata CP_7 Controparte_6 rinviata per la precisazione delle conclusioni e, giunta alla cognizione dello scrivente relatore, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Non può trovare accoglimento l'istanza di estromissione dal giudizio svolta da e da : l'appello è stato loro notificato in Controparte_9 Controparte_4 difetto di censure rispetto alla posizione dei medesimi e, quindi, in funzione della mera litis denuntiatio quali parti del giudizio di primo grado in causa scindibile.
D'altro canto, i casi di estromissione dal giudizio sono tipici e presuppongono sempre l'accordo delle parti.
Volgendo al merito, è infondato il primo motivo di gravame: la prospettazione degli appellanti, volta a escludere qualunque dovere di controllo in ordine alla rubrica ospitata sul sito dell' è destituita di fondamento, non Pt_1 trovando riscontro né nella disciplina normativa di cui agli artt. 57 c.p. e 11 legge n. 47/1948, né nel contenuto del negozio richiamato a sostegno delle loro difese.
Il giudice di primo grado, infatti, ha evidenziato che alle testate telematiche
“si estendono le norme volte a impedire la commissione di reati a mezzo stampa, tra le quali vi è anche l'articolo 57 del Cp, che punisce il direttore responsabile per l'omesso controllo sui contenuti pubblicati” (v. sentenza impugnata); in particolare, il direttore responsabile -e solidalmente l'editore- risponde per omesso controllo sui contenuti diffusi tramite la testata da lui diretta ogniqualvolta abbia la concreta possibilità di impedirne la pubblicazione, non rilevando, ai fini della configurazione della responsabilità, l'assenza di un consenso espresso alla diffusione dell'articolo (v. Cass. n. 34026/2022). D'altro canto, il tribunale ha anche evidenziato il potere di intervento effettivo sulla rubrica in questione, riconosciuto all' e al direttore responsabile in forza dell'accordo di Pt_1
r.g. n. 5 collaborazione (di per sé inidoneo ad escludere la responsabilità verso i terzi): è infatti prevista “la possibilità per l'agenzia di non pubblicare i testi ricevuti
(art.3.5) ovvero di rielaborarli a propria discrezione (art.3.1)” (v. sentenza impugnata).
Per altro verso, “l'espressione usata nell'articolo [è] connotata di un disvalore etico riguardo la persona dell'attore (riconosciuto ed ammesso dagli stessi firmatari) esulante dal contesto informativo del pezzo relativo alle disfunzioni della Banca d'Italia” (v. sentenza impugnata e v. infra sulla falsità della circostanza): la decisione è conforme anche al principio secondo cui, pure nel caso della pubblicazione del testo di una intervista (la cui disciplina è richiamata dagli appellanti), non è sufficiente la riproduzione di quanto riferito dall'intervistato, essendo pur sempre necessario “controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite” (v. Cass. 19376/2023).
Il rilievo introduce il secondo motivo di gravame, con il quale gli appellanti invocano la scriminante del diritto di critica.
Al riguardo va rammentato che, secondo i noti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la critica -mirando non già ad informare ma a fornire giudizi e valutazioni personali- può non essere obiettiva né esatta, ma anzi presentare connotazioni soggettive opinabili o non condivisibili e tradursi anche in valutazioni e commenti di parte, cioè non necessariamente obiettivi, purché sia fondata sull'attribuzione di fatti veri (cfr. Cass. n. 24818/2023). Sotto il profilo della continenza, inoltre, il difetto del requisito della veridicità della notizia comporta di per sé che le espressioni adoperate assumano carattere denigratorio e sovrabbondante: la valutazione dell'adeguatezza del linguaggio rispetto alle esigenze della libera manifestazione del pensiero presuppone la verità del fatto addebitato, in quanto inviolabili valori costituzionali quali il diritto all'onore e alla reputazione possono cedere nel bilanciamento con gli interessi di altrettanta valenza costituzionale della libertà di informazione e della libertà di espressione solo ove sussista un interesse pubblico alla diffusione della notizia, che a sua volta può concretizzarsi solo ove la notizia corrisponda a verità.
r.g. n. 6 Nella specie, l'affermazione secondo cui l'attore sarebbe stato “assoldato da
” è pacificamente falsa, come confermato dagli autori ove ne imputano Per_1
l'origine a un preteso refuso materiale seguito da tempestiva rettifica;
d'altro canto, come pure osservato dal tribunale, “dalla lettura dell'intero periodo dell'articolo in oggetto” (“per non parlare di tutti i guai provocati da Bankitalia a danno dei risparmiatori negli ultimi anni, dai commissari che hanno portato sull'orlo del bail-in le 4 banche andate in procedura di risoluzione il 22 novembre
2015, dall'ex ispettore al commissario Rag. Persona_2 Persona_3 nominato in Banca Etruria nonostante fosse all'epoca indagato dalla Procura di
Rimini, al capo del team ispettivo , assoldato da pVi), lo CP_1 Per_1 spiccia faccende del Governatore , come Per_4 Persona_5 Persona_6
in una incredibile girandola di ispettori, funzionari e dirigenti Persona_7 fra l'autorità di controllo e la Banca Popolare di Vicenza”) risulta che “vengono di seguito elencati in toni tutti egualmente negativi i vari esponenti di Bankitalia che negli ultimi anni si erano occupati di istituti bancari in difficoltà”: il contenuto complessivo è tale che neppure “sembra sostenibile quanto affermato dai convenuti in ordine ad un mero refuso di stampa” (v. sentenza impugnata).
A nulla rileva la rettifica richiamata dagli appellati che Controparte_10 non è stata effettuata sulla medesima piattaforma di diffusione (ma unicamente sul Parte sito dell' lasciando accessibile al pubblico del sito web dell' l testo CP_7 nella sua formulazione originaria e diffamatoria) e che, in ogni caso, non vale a scriminare la diffamazione già perpetrata.
Per quanto premesso, le censure mosse dagli appellanti, sia in ordine alla legittimità dello scritto controverso, sia in merito alla pretesa omessa indagine circa i presupposti del diritto di critica, sono infondate e devono essere rigettate;
risulta inoltre manifestamente inammissibile -in quanto estranea al contenuto dei motivi di appello -ogni doglianza, nelle difese conclusive, relativa alla prova del danno e all'entità della liquidazione.
Quanto al terzo motivo di appello, il tribunale ha escluso la legittimazione passiva di e rispetto alla domanda di “manleva”, CP_2 Controparte_11
r.g. n. 7 in quanto il contratto di collaborazione –“laddove era appunto prevista una espressa assunzione di garanzia in merito a qualsiasi pretesa avanzata da terzi in relazione alla pubblicazione di articoli diffamatori (art.
7.3 e art.
7.4 dell'accordo)”- è stato sottoscritto “non in proprio, ma, per l'appunto, nella qualità di legali rappresentanti delle associazioni AD e . Controparte_6
Secondo il motivo di gravame, proprio in quanto hanno sottoscritto la convenzione in qualità di presidenti delle rispettive associazioni, gli appellati e devono rispondere solidalmente con le associazioni stesse, in CP_2 Parte_4 nome e per contro delle quali hanno agito in sede negoziale.
La doglianza è fondata.
Costituisce circostanza pacifica -e tempestivamente allegata- non solo la titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma anche l'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa (come documentato in atti): si configura, pertanto, la responsabilità personale e solidale dei convenuti in proprio, secondo la fattispecie di cui all'art. 38 c.c.; d'altro canto, compete alla controparte negoziale la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi (cfr. Cass. n. 9980/2024), a nulla rilevando che la domanda di garanzia non sia stata proposta anche nei confronti delle associazioni stesse.
Non essendo controverso il contenuto e l'estensione della clausola, va quindi accolta la domanda di “manleva” in base all' “accordo di collaborazione”.
Pertanto, si provvede come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in base al D.M. 55/2014 che tiene conto (per ciascuno) della natura e degli esiti del giudizio nonché dell'attività processuale svolta.
È però esclusa l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. rispetto ai convenuti e (cui è assimilabile la posizione degli appellati CP_4 Controparte_5 contumaci): questi ultimi hanno chiesto la refusione delle spese a carico degli appellanti ma non è ravvisabile, rispetto alla litis denuntiatio, la necessità di svolgere attività difensiva nei confronti delle altre parti.
r.g. n. 8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento dell'appello nei limiti di cui in motivazione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 9631/2020, dichiara che e sono tenuti, in solido, a rimborsare ad CP_2 Controparte_11
e ogni Parte_1 Parte_3 somma corrisposta a in forza della sentenza stessa;
CP_1 respinge il gravame per il resto;
- condanna e in solido, alla refusione delle CP_2 Controparte_11 spese in favore di e Parte_1 [...]
che liquida complessivamente, per il primo grado, in euro Parte_3
2.540,00 per compensi e, per il presente giudizio, in euro 2.906,00 per compensi, oltre in entrambi i casi spese generali ed accessori di legge;
- condanna e , in Parte_1 Parte_3 solido, alla refusione delle spese in favore di che liquida CP_1 in euro 4.888,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- nulla sulle spese nel rapporto processuale con e Controparte_4
nonché con e Controparte_5 CP_7 Controparte_6
Così deciso in Roma il giorno 14/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 9