Ordinanza collegiale 7 aprile 2025
Sentenza breve 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 09/05/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00688/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01617/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1617 del 2024, proposto da
Res Ambiente s.r.l., in giudizio personalmente in persona del legale rappresentante pro tempore Achille Gizzo, con sede in Conegliano (TV), via Pittoni 14, e con domicilio digitale all’indirizzo PEC resambiente@legalmail.it;
contro
Comune di Cassola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Roberto Favero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera della Giunta Comunale n. 174, adottata in data 9-10-2024, avente ad oggetto “ Direttiva per il conferimento dell’incarico tecnico per l’aggiornamento del ‘Piano comunale di protezione civile ’”;
- degli atti amministrativi connessi, tra cui la procedura di selezione del nuovo fornitore attraverso trattativa privata, già conclusa dal Responsabile del Servizio Tecnico”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, con particolare riferimento alla determinazione di assegnazione dell’incarico al nuovo fornitore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cassola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta Comunale n. 174 del 9-10-2024, gli atti della procedura di conferimento dell’incarico tecnico per l’aggiornamento del Piano comunale di protezione civile e la determinazione di assegnazione del relativo incarico;
- che con atto depositato in data 2-1-2025 parte ricorrente ha chiesto “ che l’atto deposito ricorso 1617/2024, incardinato, per mero errore, con tipologia ORDINARIO venga assegnata la tipologia ACCESSO ”;
- che il Comune di Cassola si è costituito in giudizio contestando nel merito le censure proposte ed eccependo in via preliminare: a) l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e in quanto lo stesso non riguarderebbe la materia accesso agli atti e non sarebbe stato sottoscritto da un soggetto abilito alla difesa in giudizio; b) l’improcedibilità del ricorso in quanto gli atti impugnati non sarebbero lesivi e l’Amministrazione avrebbe comunque osteso i documenti richiesti;
- che con ordinanza n. 502 del 7-4-2025 questa Sezione ha rilevato che, in ragione degli atti impugnati e delle censure proposte, il ricorso in esame potrebbe essere qualificato come ricorso ordinario – non come ricorso in materia di accesso - e come tale ritenuto inammissibile in quanto sottoscritto da un soggetto non abilitato al patrocinio;
- che le parti hanno depositato memorie in cui parte ricorrente ha sostenuto che “ Il presente giudizio riguarda esclusivamente una controversia in materia di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 116 del Codice del Processo Amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) ”;
- che alla camera di consiglio del 7 maggio 2025, fissata, ai sensi dell’art. 72- bis c.p.a., per la trattazione della causa, anche ai fini di una eventuale definizione della stessa con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato:
- che con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato gli atti del procedimento di affidamento “ dell’incarico tecnico per l’aggiornamento del ‘Piano comunale di protezione civile ”;
- che le censure proposte riguardano tali atti, non provvedimenti di diniego dell’accesso ai documenti amministrativi;
- che il ricorso in esame deve pertanto essere qualificato come ricorso ordinario, non come ricorso in materia di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a.;
- che ai sensi dell’art. 23, comma 1, c.p.a., “ Salvo quanto previsto dall'articolo 23, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato ”;
Considerato altresì:
- che il Comune ha rilevato che nella fattispecie si tratta di un affidamento diretto e ha dato atto dell’avvenuta ostensione con pec del 16-12-2024 – antecedente al deposito del ricorso in Segreteria – dei documenti relativi a tale procedimento;
- che parte ricorrente non ha individuato gli atti di cui sarebbe stata omessa l’ostensione;
Ritenuto pertanto che il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto da un soggetto non abilitato al patrocinio e altresì per difetto di interesse e per genericità delle censure;
Ritenuto tuttavia che, per le peculiarità della fattispecie, sussistono le condizioni per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
Alberto Ramon, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO