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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/09/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa
Fatima F. Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 25 settembre
2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1902 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Domenica Scriva, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1 resistente oggetto: conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 giugno 2025, la ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare pensione cat. IO n. 15000773 con decorrenza gennaio 2018 e che con domanda n. 2140937900050 del 05.09.2022 aveva richiesto il riconoscimento del diritto alla ricostruzione reddituale per integrazione al trattamento minimo e anf con decorrenza gennaio 2018.
L' INPS, con lettera del 12.10.2022, comunicava che: “l'integrazione al trattamento minimo è già stata concessa con la ricostruzione 2140937900055 da lei presentata in data 05.09.2022”. Lamentava che, a seguito della domanda cui fa riferimento l'INPS, non erano state liquidate le somme calcolate a credito, né era stata concessa la maggiorazione reddituale sulla pensione rimasta invariata.
Avverso tale provvedimento, la sig.ra in data 27 maggio 2025, proponeva Pt_1 ricorso al comitato provinciale INPS, rimasto senza riscontro.
Adduceva, quale unica allegazione difensiva, che l'istituto non aveva mai comunicato il motivo della mancata liquidazione.
Adiva, pertanto il Tribunale di Palmi, sezione lavoro, per sentire dichiarare che la ricorrente ha diritto alla ricostituzione reddituale per integrazione al trattamento minimo con conseguente liquidazione delle somme riconosciute dall' INPS a seguito del ricalcolo della pensione di invalidità civile e conseguentemente condannare l'INPS alla ricostituzione della pensione e liquidazione delle somme riconosciute, oltre interessi legali e moratori dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo.
Adiva pertanto il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro al fine di sentire dichiarare che il ricorrente non è tenuto alla restituzione delle somme richieste dall'INPS e, per l'effetto, condannare l'INPS alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.
L'Inps, costituendosi in giudizio, rilevava che per le stesse causali indicate in ricorso, risultano introdotti due distinti ricorsi giudiziari: il primo, avente RG 1428/2025, conclusosi con sentenza del Tribunale di Palmi n. 691/25 che aveva condannato l'INPS a corrispondere alla ricorrente la somma di € 19.322,79, come indicata nella comunicazione del 4.10.2022, oltre interessi legali con decorrenza dal 121° giorno successivo alla proposizione della domanda.
Il secondo, quello odierno avente RG 1902/25
Pag. 2 di 7 Precisava che la ricorrente è titolare di assegno ordinario di invalidità cat. IO n.
15000773 con decorrenza 02.1990.
Riferiva che la questione, oggetto del giudizio RG 1428/2025 e della sentenza del
Tribunale di Palmi n. 691/25 del 24.6.2025, afferiva ad un conguaglio a credito, pari ad € 19.322,79 che era stato calcolato con riliquidazione per trattamenti di famiglia del 04.10.2022, sulla base delle dichiarazioni reddituali rese con domanda di ricostituzione del 05.09.2022, con la quale la richiedente ed il coniuge avevano dichiarato redditi pari a zero.
Il ricalcolo comprendeva la concessione dell'integrazione al trattamento minimo e del trattamento di famiglia dal 01.01.2018 al 31.10.2022.
Specificava che, in data 05.09.2022, la sig.ra aveva presentato due distinte Pt_1 domande di ricostituzione: la n. 2140937900050 per integrazione al trattamento minimo (oggetto del ricorso odierno RG 1902/25) e la n. 2140937900055 per trattamento di famiglia.
Riferiva ancora che la pensione cat. IO n. era stata riliquidata con la Numer_1 definizione della domanda n. 2140937900055 in data 04.10.2022, da cui era scaturito un conguaglio a credito di € 19.322,79 per concessione dell'integrazione al trattamento minimo e del trattamento di famiglia (oggetto del ricorso RG 1428/25 definito con sentenza del Tribunale di Palmi n. 691/25), dal 01.01.2018 al
31.10.2022, sulla base della dichiarazione di parte ricorrente di redditi pari a zero.
Dalle difese dell'INPS e dalla produzione allegata dal resistente, ( doc.3 e 6) si evince che la ricorrente, in data 14 maggio 2023, ha presentato una nuova domanda di ricostituzione reddituale in merito alla quale, in assenza di dichiarazioni reddituali presentate all'Amministrazione finanziaria per gli anni oggetto di elaborazione,
l'INPS ha richiesto alla sig.ra una dichiarazione reddituale integrativa, al Pt_1 fine di accertare l'eventuale percezione di redditi derivanti da terreni, fabbricati e/o contratti di locazione (rif. domanda n. 2140962000040). La mancata restituzione della dichiarazione reddituale richiesta dall con lettera del 04/05/2023, CP_1 ricevuta dalla sig.ra in data 01/06/2023, aveva comportato la riliquidazione Pt_1
d'ufficio per la rettifica dei dati reddituali acquisiti con la precedente riliquidazione del 04.10.2022.
Pag. 3 di 7 Ai fini del nuovo ricalcolo, si è tenuto conto dei redditi da terreni/fabbricati del coniuge, pari ad € 20.399,00, dichiarati con Modello Unico del 18.10.2017 in relazione ai quali non risultano variazioni nei dati registro dell'Agenzia delle Entrate.
La riliquidazione d'ufficio, elaborata in data 21/07/2023, aveva determinato un conguaglio a debito di € 22.998,93, per la revoca dell'integrazione al trattamento minimo e del trattamento di famiglia per il periodo dal 01/01/2018 al 31/08/2023.
Pertanto, il precedente conguaglio a credito di € 19.322,79 era stato interamente compensato con il nuovo conguaglio a debito, in quanto riferito a prestazioni e periodi coincidenti. L'indebito è stato notificato con lettera del 26.07.2023 recapitata il 28.08.2023. Per quanto sopra, gli arretrati calcolati dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2022, pari a € 19.322,79, erano stati stornati a compensazione del debito pratica n. 17961551 per diretta competenza pari periodo. Ciò posto, da detto conguaglio si evince che a carico di parte ricorrente, residua un debito effettivo pari ad € 3.676,14 (non un credito) per l'integrazione al trattamento minimo e trattamenti di famiglia percepiti indebitamente dal 01.11.2022 al 31.08.2023.
Per completezza di esposizione, si riportano le precisazioni che la ricorrente ha formulato con le note scritte di trattazione in replica alla memoria di costituzione dell'INPS: “Preliminarmente si precisa che il ricorso avente RG 1428/2025, concluso con sentenza 691/2025, ha ad oggetto il pagamento delle somme spettanti per il ricalcolo dell'integrazione al trattamento minimo e del trattamento di famiglia, cui la ricorrente aveva diritto fin dalla data della domanda. Tale diritto è stato riconosciuto come da comunicazione dell'INPS del 04.10.2022. Il presente giudizio ha, invece, ad oggetto il pagamento del rateo di pensione integrato con trattamento minimo e trattamento di famiglia come da domanda. Si tratta di due giudizi diversi ed autonomi di cui il primo già definito con riconoscimento del diritto alla liquidazione delle somme arretrate. Il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento del beneficio del trattamento minimo e del trattamento di famiglia che è stato riconosciuto come da comunicazione del 4.10.2022”.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Pag. 4 di 7 Il ricorso è infondato.
Dalla ricostruzione dei fatti di causa come emergenti dal ricorso introduttivo, dalla memoria di costituzione dell'INPS e dai documenti allegati dalle parti, si deduce che la ricorrente in data 05.09.2022 ha presentato due distinte domande di ricostituzione: la n. 2140937900050 per integrazione al trattamento minimo (oggetto del ricorso odierno RG 1902/25) e la n. 2140937900055 per trattamento di famiglia.
L'INPS con del 4.10.2022 procedeva al ricalcolo dell'assegno di invalidità CP_2
P n.002-670015000773 Cat. , con decorrenza dal gennaio 2018. Il ricalcolo, si legge nel provvedimento, comprende la rideterminazione al trattamento minimo e la concessione del trattamento di famiglia.
Analizzando la composizione dell'assegno dopo la suddetta riliquidazione, emerge che gli importi dell'assegno sono costituiti dall'assegno stesso, dall' integrazione al minimo e dal trattamento di famiglia (cfr.doc. n. 10 INPS.)
Dal ricalcolo era derivato, fino al 31 ottobre 2022, un credito a suo favore di euro
19.322,79.
L'INPS non ha proceduto al pagamento della somma liquidata a credito della ricorrente che ha adito il giudice per ottenere il pagamento di quanto riconosciuto.
Con la sentenza n. 691/25, in accoglimento del ricorso, nella contumacia del resistente, il tribunale condannava l'INPS a corrispondere alla ricorrente la somma di
€ 19.322,79, come indicata nella comunicazione del 4.10.2022.
Con l'odierno giudizio la ricorrente lamenta la mancata risposta alla domanda di ricostituzione reddituale per trattamento di famiglia domus 2140937900050 del
05.09.2022 che, invece, era stato effettuato con il predetto contestualmente CP_2 alla concessione del trattamento di famiglia. Con la lettera del 12.10.2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, l'Inps comunicava il rigetto della domanda in quanto l'integrazione al minimo era stata già concessa con la ricostituzione esitata alla domanda n. 2140937900055.
Pag. 5 di 7 Tenuto conto del contenuto del ricorso e dell'accertamento del diritto richiesto dalla parte come risultante dalle rassegnate conclusioni, il ricorso non può essere accolto atteso che l'INPS ha effettuato la ricostituzione.
Quanto alla richiesta di “liquidazione delle somme riconosciute” si rileva la genericità della richiesta, a meno che la ricorrente non si riferisca alle stesse somme già oggetto di decisione in altro giudizio e, quindi non riproponibili in questa sede.
A ciò deve aggiungersi che la riliquidazione d'ufficio, elaborata in data 21/07/2023, cui è seguita la contestazione dell'indebito con lettera del 26.07.2023 regolarmente ricevuta dalla ricorrente in data 28.08.2023 e, quindi, prima dell'introduzione non solo di questo giudizio ma anche di quello conclusosi con la sentenza n.691/25, aveva determinato un conguaglio a debito di € 22.998,93, per la revoca dell'integrazione al trattamento minimo e del trattamento di famiglia per il periodo dal 01/01/2018 al 31/08/2023. A seguito di ciò il precedente conguaglio a credito di €
19.322,79 era stato interamente compensato con il nuovo conguaglio a debito, in quanto riferito a prestazioni e periodi coincidenti, comprendenti anche il periodo da
01.01.2018 al 31.10.2022, oggetto del giudizio deciso con sentenza 691/25.
Questo provvedimento, però, non solo non è stato opposto, ma è stato completamente ignorato dalla ricorrente che ha continuato, anche in questo giudizio, a chiedere la liquidazione di somme oggetto di una ricostituzione a credito ormai superata dalla successiva di cui la ricorrente era a conoscenza.
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
Le spese di lite, sussistendo in atti dichiarazione di esenzione resa nelle forme dell'art. 152 disp.att. vanno compensate.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe,
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Palmi, 26 settembre 2025
Pag. 6 di 7 IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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