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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Corte Appello Torino
1^ Sezione Civile
\
R.G. N. 832/2022
CRON.
REP.CV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
Dott.ssa Tiziana MACCARRONE CONSIGLIERE Oggetto: fidejussione Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile promossa in sede di appello da
, nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso in forza di procura speciale su atto separato dell'8.5.2023 dall'avv. Maurizio
Bianco, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino Corso Duca degli Abruzzi n. 6,
- Parte appellante - contro
- nuova ragione sociale assunta da , con Controparte_1 Controparte_2
sede in Parma, cod. fisc. e P.VA in persona del sig. , P.VA_1 P.VA_2 Controparte_3
Quadro direttivo livello 4 – credito, Responsabile del Servizio Supporto Legale Crediti, giusto atto di conferimento deleghe in in materia di tutela del credito e gestione del 30.9.2021, rogito notaio
[...]
di Parma (rep.48.526/racc.17.475), rappresentata e difesa in forza di procura speciale Persona_1
depositata nel fascicolo telematico, dall'avv. Giovanna Sordi presso il cui studio in Torino, Corso
Vittorio Emanuele II n.88, è elettivamente domiciliata, - Parte appellata - contro
in persona del legale rappresentante, con sede in Milano, cod. fisc. , CP_4 P.VA_3
e per essa, quale mandataria, il suo procuratore speciale in persona del legale CP_5
rappresentante, con sede in Verona, cod. fisc. e P. VA , la prima quale P.VA_4 P.VA_5
1 cessionaria dei crediti di , rappresentata e difesa, in forza di procura generale Controparte_6
del 26.7.2010, dall'avv.ta Roberta Frojo del foro di Biella, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Biella via Mazzini 8, - Parte appellata –
e
, cod fisc. , residente in [...], Controparte_7 C.F._2
- Parte intervenuta primo grado, contumace -
e
cod. fisc. , residente in [...], CP_8 C.F._3
- Parte intervenuta primo grado, contumace -
Udienza Collegiale di p.c. del 19.9.2023.
Conclusioni delle parti
Per Parte Appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via principale , nel merito accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1826/2022, emessa dal Tribunale di Torino, nel giudizio recante R.G.N.
23287/2018, depositata in cancelleria in data 28 aprile 2022 e notificata, a cura della Parte_2
in data 11 maggio 2022 a mezzo pec al procuratore costituito, accogliere le
[...]
domande formulate in primo grado dall'odierna parte appellante per i motivi tutti esposti in narrativa.
In particolare: in via cautelativa inibire alla convenuta ogni azione volta all'escussione della fideiussione in oggetto e ordinare la cancellazione della fideiussione, quale rapporto esistente “non contestato e non attivato”, dall'archivio della Centrale Rischi tenuto dalla NC d'TA; 2) Nel merito: in via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione come da ultimo sottoscritto, per i motivi tutti sopra esposti e, per l'effetto, ordinare, in via definitiva, la cancellazione della fideiussione, quale rapporto esistente “non contestato e non attivato”, dall'archivio della
Centrale Rischi tenuto dalla NC d'TA;
In via subordinata accertare e dichiarare la nullità relativa del contratto medesimo (fideiussione
20/02/2002) e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. per i motivi tutti dedotti;
disattendere, sempre per l'effetto della riforma della sentenza e dell'accoglimento della originaria domanda, anche tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle parti appellate per tutti i
2 motivi meglio esposti nel presente atto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali e oneri di legge, relativamente a entrambi i gradi di giudizio”.
Per Parte appellata : Controparte_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino Rigettata ogni avversaria eccezione, deduzione ed istanza per le ragioni sovra esposte;
Confermata l'ordinanza emessa in data 8.11.2022 dalla Corte di Appello di Torino;
In via principale, rigettare l'appello avversario, in quanto destituito di fondamento e conseguentemente confermare la sentenza n. 1826/22, emessa in data 28 aprile 2022 nella causa civile n.23287/2022 r.g. dal Tribunale di Torino in composizione monocratica in persona della dott.ssa
Maria Luciana Dughetti della Prima Sezione Civile. In via subordinata e salvo gravame, nella denegata
e non creduta ipotesi in cui l'Eccellentissima Corte di Appello di Torino dovesse, in accoglimento dell'appello avversario, ritenere ammissibile la domanda di nullità integrale della fideiussione svolta dal sig. . Rigettare comunque nel merito tale domanda in quanto destituita di fondamento, Parte_1
ed in via di ulteriore subordine e sempre salvo gravame, dichiarare solo la nullità parziale della fideiussione per tutte le ragioni svolte. In ogni caso rigettare tutte le altre domande, eccezioni e pretese svolte dall'appellante in quanto, comunque, inammissibili e/o infondate per tutte le ragioni svolte, assolvendo conseguentemente parte appellata da ogni richiesta Controparte_9
contro la stessa formulata. Sulle spese del giudizio: dichiarare tenuto e condannare l'appellante, in ogni caso, al pagamento a favore dell'attuale concludente delle competenze e spese di lite, oltre 15% spese generali ex DM 55/2014 ed oneri di legge sia del primo che del secondo grado del giudizio”.
Per parte appellata, uale mandataria di CP_10 CP_4
“In principalità e nel merito: respingersi l'atto di appello proposto dal sig , in quanto Parte_1
infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza n. 1826/22, emessa in data 28 aprile 2022 nella causa da RG 23287/2022 dal Tribunale di Torino, Giudice Dr.ssa Maria
Luciana Dughetti. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte di Appello di
Torino dovesse, in accoglimento dell'appello avversario, ritenere ammissibile la domanda di nullità integrale della fideiussione del sig. , rigettare comunque nel merito tale domanda in quanto Pt_1
destituita di fondamento, ed in via di ulteriore subordine e sempre salvo gravame, dichiarare la nullità parziale della stessa. In ogni caso respingere tutte le altre domande, eccezioni e pretese dell'appellante, assolvendo conseguentemente la convenuta da ogni richiesta contro la stessa formulata e rilevando che la cessione ha avuto ad oggetto la sola parte attiva del rapporto ceduto”.
3 Svolgimento del processo
Con atto di citazione dell'11.10.2018, aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Torino la società ed aveva esposto, di esser stato collaboratore Controparte_2
familiare nella ditta individuale “AL Marmi di AL AN” e di aver sottoscritto il 7.5.1998, insieme alla propria madre , una fidejussione a garanzia delle linee di credito che Controparte_7
l'allora aveva concesso alla ditta individuale. CP_11
La fidejussione era stata “riconfermata” nel 1999 e nel 2002 con aumento della somma garantita.
Aveva anche esposto l'attore, che nel 2012 la banca aveva erogato un mutuo fondiario di € 190.000, garantito da ipoteca della terza datrice, la signora . CP_7
La “AL Marmi” tuttavia, anche a causa del decesso del suo titolare, non era riuscita ad onorare i suoi impegni e nel corso dell'anno 2016 erano stati sottoposti ad espropriazione alcuni immobili compresa la casa di abitazione della famiglia , motivo per il quale, l'attore si era determinato a Pt_1
riacquistare il bene partecipando alla vendita. A seguito dell'aggiudicazione aveva quindi richiesto ad l'erogazione di un mutuo ed a quel punto aveva avuto notizia, per la prima volta, di CP_12
esser stato segnalato alla Centrale Rischi per la garanzia prestata, per un valore di € 210.873,00, a favore di , per la debitrice “AL Marmi”. Aveva quindi allegato di aver subito danni, CP_2
patrimoniali e non, dalla detta segnalazione.
L'attore infatti riteneva che la fidejussione prestata fosse nulla perché contente le stesse clausole (nn.
2,6 ed 8) che la NC D'TA con suo provvedimento del 2.5.2005 aveva accertato rappresentassero estrinsecazione di intese illecite tese ad aggirare ed eludere quanto previsto dalla normativa antitrust.
Aveva concluso chiedendo la declaratoria di nullità della fidejussione e la conseguente illegittimità della segnalazione in CR, con, condanna della banca convenuta alla rifusione dei danni ed inibitoria alla escussione della garanzia.
si era costituita richiamando le circostanze in fatto e assumendo precisa Controparte_2
posizione sulla infondatezza della nullità della fidejussione come dedotta dall'attore. Aveva affermato che il richiamo al provvedimento di NC D'TA era del tutto inconferente posto che la fidejussione era stata sottoscritta il 7.5.1998 (dall'attore e dai genitori, AL AN e fino Controparte_7
all'importo di € 200.000,00), era stata rinegoziata con atto del 6.10.1999 (aumentata fino ad €
420.000,00) ed infine nuovamente discussa (con atto del 20.2.2002 per essere ridotta ad €
4 300.000,00) e, di conseguenza, era del tutto estranea, cronologicamente, allo schema tipo sanzionato che era stato elaborato nel mese di ottobre 2002.
Ed infatti, aveva sostenuto la convenuta, non era stata fornita prova, da parte dell'attore, della esistenza dell'intesa anticoncorrenziale indispensabile ai fini del superamento di quanto già statuito dalla Suprema Corte proprio in relazione alla collocazione temporale dell'accordo rispetto all'intervento della NC D'TA (“… in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n.287 del 1990, art.2, la stipulazione “ a valle” di contratti o negozi che costituiscano 'applicazione di quelle intese illeciti concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato […] a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo …”).
aveva quindi confermato che, in ogni caso, anche a voler sostenere il collegamento fra Controparte_2
la fidejussione oggetto del giudizio e le statuizioni del provvedimento della NC d'TA, l'attore avrebbe dovuto fornire compiuta prova “… di un utilizzo “uniforme” ancora in essere di quelle clausole da parte delle banche italiane, sia la circostanza che tale eventuale “uniformità” sia il frutto di una attuale perdurante intesa esistente tra le banche e non il mero portato della reiterazione di modelli ormai consolidatisi sul mercato e rispondenti a legittime rationes negoziali …”. Neppure era predicabile, ad avviso della banca, l'automatismo fra la nullità dell'intesa illecita e la conseguente nullità dei contratti a valle di quell'intesa (“… La nullità “derivata” suppone che tra i due rapporti giuridici sussista un vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile…”).
La banca aveva quindi escluso che potesse, consequenzialmente, accogliersi l'ulteriore domanda risarcitoria che, in ogni caso, era indimostrata nei suoi elementi costitutivi: il fatto illecito ed il nesso causale, contestando, o comunque allegandone l'irrilevanza, il fatto che l'attore non avesse avuto notizia della sua iscrizione in CR.
Con la prima memoria ex art. 183 cpc, parte attrice aveva precisato la domanda specificando che “… Il contratto di fideiussione omnibus, oggetto del presente giudizio, è quello stipulato dal sig. Parte_1
in data 20 febbraio 2002, essendo l'originario del 1998 ormai estinto per mutuo consenso…” ed aveva
5 anche eccepito la decadenza della banca dall'azione per la violazione del termine di cui all'art. 1957
CC.
Entrambe le allegazioni erano state contestate, perché tardive, dalla convenuta.
Nel corso del giudizio di primo grado erano intervenuti ex art. 105, 2° comma cpc, Controparte_7
e , rispettivamente, madre e fratello dell'attore, ed avevano premesso di avere CP_8
sottoscritto, la fidejussione originaria (1998) la madre e l'atto del 2002, il fratello;
avevano concluso, aderendo alla domanda di declaratoria di nullità, affinchè il Tribunale pronunciasse in linea con le richieste dell'attore.
La causa è stata istruita con documenti ed è stata decisa con la sentenza del Tribunale di Torino n.
1826, pubblicata il 28.4.2022, che ha preliminarmente dichiarato l'inammissibilità dell'intervento di sul presupposto che non aveva sottoscritto, costui, come invece la , il CP_8 CP_7
medesimo contratto di cui si discuteva, e quindi non aveva interesse ad agire nel giudizio.
Il primo giudice ha quindi ritenuta tardiva la modifica della domanda attorea che avrebbe dovuto essere proposta, ex art. 183, 5° comma, cpc, nella prima udienza (“… parte attrice ha utilizzato la prima memoria per modificare domande e introducendo una nuova eccezione, trascurando di esercitare in udienza le prerogative processuali sopra descritte, nei limiti consentiti…”) individuando nel contratto del 1998 l'oggetto del contendere;
e ciò a prescindere, ha specificato, che solo detto primo accordo è completo di tutte le clausole che disciplinavano il rapporto (“… i due successivi accordi sottoscritti, si limitavano ad aumentare l'ammontare della garanzia, con espresso conferma delle condizioni originarie, non più riprodotte ma solo richiamate…”).
Stessa sorte processuale per la eccezione ex art. 1957 CC, formulata dall'attore sempre nella prima memoria ex art. 183 cpc.
Nel merito, il Tribunale, richiamati i principi enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza n.
41994/2021, resa a sezioni unite (“… I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti …”), ha stabilito che l'invalidità di singole clausole non produce la nullità del contratto nella
6 sua totalità, ma solo nell'ipotesi in cui il tenore del contratto e l'esito del processo consenta di dimostrare una diversa volontà delle parti e quindi la prova che senza quelle specifiche pattuizioni, l'accordo non sarebbe stato concluso, ma, tuttavia, con riferimento alla posizione dell'attore, ha affermato che “… le conclusioni di parte attrice circa la nullità del “ contratto di fideiussione da ultimo sottoscritto, datato
20.2.2002 “ debbono essere ritenute inammissibili e quindi da respingere …”.
Il rigetto della domanda volta a far accertare la nullità della fidejussione ha quindi assorbito le ulteriori di accertamento del danno e della sua liquidazione. Con liquidazione spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
L'appello
Con citazione tempestivamente notificata, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Torino Parte_1
che non ha accolto le sue domande. Ha chiesto preliminarmente che l'esecutività della sentenza fosse sospesa, richiesta rigettata dalla Corte con ordinanza dell'8.11.2023.
Parte appellante ha enunciato e motivato la sua impugnazione con argomenti a mezzo dei quali ha censurato la decisione di ritenere inammissibile la domanda perché modificata tardivamente con la prima memoria ex art. 183 cpc;
ha contestata la ricostruzione in fatto della vicenda sia con riguardo all'interpretazione dei documenti prodotti sia con riferimento alle disposizioni codicistiche (art. 1938 CC ed art. 1421 CC in materia di regime delle nullità); ha insistito nell'accoglimento della domanda relativa all'ordine di cancellazione della segnalazione in CR quale conseguenza delle censure in punto nullità fidejussione e tardività dell'azione proposta dalla banca. Ha riproposto, testualmente, entro i confini delle conclusioni assunte in questo grado, ogni allegazione e deduzione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Parte appellante ha notificato l'atto di citazione anche agli intervenuti ed alla società CP_4
cessionaria del credito da . Quest'uòtima, costituendosi in questo grado ha controdedotto Controparte_2
unicamente sul credito ed ha invece, espressamente escluso la sua legittimazione passiva in merito a pretese restitutorie o risarcitorie da parte dell'attore. E ciò in forza del contratto di cessione intervenuto con la convenuta originaria.
ha preliminarmente dato atto del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti Controparte_2
degli intervenuti i quali, a seguito della notifica del provvedimento, non hanno svolto alcuna ulteriore attività; ha quindi affermata la coerenza della decisione in merito sia alla modifica della domanda iniziale sia, per quel che ulteriormente rileva, della tardività di ciò (“… Il nell'atto di appello, Pt_1
attraverso un'esposizione, a tratti confusa ed a tratti ripetitiva, continua a ribadire che le fideiussioni
7 da lui sottoscritte erano tre, di cui l'ultima (quella del 20.2.2002) novativa di quella precedente del
6.10.1999, a sua volta novativa di quella del 7.5.1998, ricavando da tale premessa la conclusione che la domanda principale contenuta nella sua prima memoria ex art.183 cpc non sarebbe una modifica di quella originaria a causa dell'effetto novativo della fideiussione da ultimo sottoscritta. La tesi è inconcludente ed anzi non fa che confermare la correttezza della decisione impugnata sul punto…”).
Tardività che è riscontrabile anche in relazione all'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1957 CC
(“… È principio pacifico e consolidato, dal quale non vi è ragione di discostarsi nel caso di specie, che tale eccezione costituisce una questione lasciata alla disponibilità delle parti e pertanto non èrilevabile
d'ufficio (Cass. Civ.n.9379/2018, Cass. Civ. n.9245/2007; Cass. Civ. n.21867/2013) …”).
Le difese dell'appellata sono quindi integrate da ulteriori argomenti in merito alla validità ed efficacia degli impegni assunti dall'attore appellante (“… La violazione della norma antitrust è affermata dalla
NC di TA solo in termini ipotetici, in quanto si richiede la sussistenza di un elemento specifico: il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate. L'uniformità di applicazione è, pertanto, un elemento costitutivo della pretesa, che, in quanto, tale deve essere provata da chi propugna la nullità della garanzia…”) ed in ogni caso, anche a voler accedere alla conclusione che l'intesa illecita sussista, “… è comunque errato predicare la nullità integrale della singola fideiussione stipulata “a valle” di un'intesa restrittiva della concorrenza “a monte” …”. L'invalidità di singole clausole non produce, ex art. 1419 CC, la nullità dell'intero contratto a meno che dal tenore dell'accordo non si tragga la conclusione che, senza quelle specifiche previsioni, il contratto non sarebbe stato concluso.
Conclude per il rigetto dell'appello con le conseguenze di legge in ordine alla rifusione delle spese del giudizio.
Motivi della decisione
, odierno appellante, con l'impugnazione della sentenza n. 1826/2022 del Tribunale di Parte_1
Torino, insiste nel domandare la declaratoria di nullità della fidejussione a suo tempo rilasciata a favore di ed a garanzia della ditta individuale (“AL Marmi di AL AN”) facente capo CP_11
al padre, titolare omonimo.
Si discute, in particolare, su quale sia effettivamente il contratto in forza del quale la banca garantita, oggi , abbia provveduto ad iscrivere il nominativo di in Centrale Rischi Controparte_2 Parte_1
causandogli, egli afferma, danni, patrimoniali e non.
8 L'appellante ritiene che il primo giudice abbia errato sia nel ritenere tardiva una “modifica” della domanda originaria (intervenuta solo con la prima memoria ex art. 183 cpc, con la quale “ Pt_1
approfondisce e precisa la natura del rapporto contrattuale” ed individua l'atto del 20.2.2002 quello applicabile al caso in esame sul presupposto che “quello del 1998 era estinto per mutuo consenso”), sia nell'escludere che l'accordo fidejussorio sia legittimo pur contenendo le clausole che NC
D'TA, con suo provvedimento del 2005 ha sanzionato come norme che violano la normativa anticoncorrenziale.
Le censure non hanno fondamento.
Dalla documentazione versata in atti, emerge che il 7.5.1998, (unitamente ai genitori, Parte_1
AN e ), ha sottoscritto un contratto con il quale si costituiva fidejussore di Controparte_7
fino alla concorrenza di lire 200.000.000 alle condizioni espressamente ivi riprodotte. Il CP_11
6.10.1999, con richiamo incontrovertibile a questo primo accordo, (“… con riferimento alla fidejussione da me/noi rilasciata in data 7/5/98 fino alla concorrenza di L. 200.000.000 …”), la garanzia veniva estesa a lire 420.000.000 ed il 20.2.2002, con richiamo alla fidejussione del 6.10.1999,
l'importo veniva ulteriormente aumentato da € 216.911,00 ad € 300.000,00.
Se ne deduce che la fidejussione sottoscritta nel 1998 è l'unico titolo che regola i rapporti fra le parti ed i successivi impegni non hanno novato alcunchè ma semplicemente aggiornato gli importi per il quale la garanzia, alle condizioni esposte nel contratto del 7.5.1998, continuava ad operare.
È necessario quindi esaminare i contenuti di tale ultimo accordo e verificare in che misura il noto provvedimento di NC D'TA n. 55 del 2.5.2005 incide sul rapporto costituito sette anni prima.
Ritiene la Corte che non possa prescindersi dalla constatazione, parzialmente dirimente, che la fidejussione sottoscritta il 7.5.1998 (successivamente rinnovata per il solo importo garantito) è al di fuori del perimetro dell'accertamento effettuato dalla NC D'TA e dal quale è scaturito il provvedimento richiamato dall'appellante che ha sancito l'illegittimità delle clausole 2,6 ed 8 dello schema ABI concordato con alcune associazioni nel mese di ottobre 2002, sottoposto alla NC
D'TA il 7.3.2003 prima della diffusione fra le banche associate.
Da ciò consegue la portata non presuntiva del provvedimento n. 55/2005 di NC D'TA (la fideiussione omnibus rilasciata da è esterna all'arco temporale -ottobre 2002/maggio Parte_1
2005 - oggetto dell'accertamento di NC) e l'onere in capo all'attore (che è in capo a chi denuncia la
9 violazione della normativa antitrust), della prova, circa il carattere uniforme, e perciò solo illecito, dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI, non è stato assolto.
Parte attrice non ha infatti dedotto alcunchè al fine di dar conto, eventualmente in via indiziaria, dell'esistenza a monte, all'epoca della stipulazione, di una intesa anticoncorrenziale illecita perché oggetto di applicazione uniforme, fra banche, delle tre clausole censurate successivamente, dalla
NC D'TA.
L'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale è elemento costitutivo della configurazione della fattispecie prevista dall'art. 2 della L. 287/1990 ed all'assenza di prova in merito ad essa, consegue il rigetto della domanda attorea con l'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
Spese processuali
Le spese processuali del presente grado di giudizio si pongono a carico della parte appellante, Pt_1
, in applicazione del principio della soccombenza, non essendovi motivi di compensazione
[...]
nemmeno parziale.
La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente, tenuto conto dell'attività concretamente svolta in appello, del valore effettivo e della difficoltà della controversia, evidenziandosi che la complessità giuridica della situazione giustifica il riferimento ai valori minimi dello scaglione applicabile.
Si riconoscono pertanto per il presente grado, a favore di ciascuna parte appellata, € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale, e così per l'importo complessivo di € 3.473,00, oltre il rimborso forfetario, l'VA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato, ex art.13 DPR n.115/2002, considerata l'infondatezza dell'appello.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal signor avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 1826/2022 depositata il 28.4.2022 Parte_1
nei confronti di , in persona del legale rappresentante e di in Controparte_1 CP_4
persona del legale rappresentante, ogni contraria istanza disattesa,
-rigetta l'appello;
-condanna al rimborso delle spese processuali del grado a favore di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante e di in persona del legale rappresentante
[...] CP_4
10 liquidandole, per ciascuno, in complessivi € 3.473,00, oltre rimborso forfetario, VA e CPA come per legge;
-sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Emanuela Germano Cortese
11
1^ Sezione Civile
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R.G. N. 832/2022
CRON.
REP.CV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
Dott.ssa Tiziana MACCARRONE CONSIGLIERE Oggetto: fidejussione Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile promossa in sede di appello da
, nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso in forza di procura speciale su atto separato dell'8.5.2023 dall'avv. Maurizio
Bianco, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino Corso Duca degli Abruzzi n. 6,
- Parte appellante - contro
- nuova ragione sociale assunta da , con Controparte_1 Controparte_2
sede in Parma, cod. fisc. e P.VA in persona del sig. , P.VA_1 P.VA_2 Controparte_3
Quadro direttivo livello 4 – credito, Responsabile del Servizio Supporto Legale Crediti, giusto atto di conferimento deleghe in in materia di tutela del credito e gestione del 30.9.2021, rogito notaio
[...]
di Parma (rep.48.526/racc.17.475), rappresentata e difesa in forza di procura speciale Persona_1
depositata nel fascicolo telematico, dall'avv. Giovanna Sordi presso il cui studio in Torino, Corso
Vittorio Emanuele II n.88, è elettivamente domiciliata, - Parte appellata - contro
in persona del legale rappresentante, con sede in Milano, cod. fisc. , CP_4 P.VA_3
e per essa, quale mandataria, il suo procuratore speciale in persona del legale CP_5
rappresentante, con sede in Verona, cod. fisc. e P. VA , la prima quale P.VA_4 P.VA_5
1 cessionaria dei crediti di , rappresentata e difesa, in forza di procura generale Controparte_6
del 26.7.2010, dall'avv.ta Roberta Frojo del foro di Biella, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Biella via Mazzini 8, - Parte appellata –
e
, cod fisc. , residente in [...], Controparte_7 C.F._2
- Parte intervenuta primo grado, contumace -
e
cod. fisc. , residente in [...], CP_8 C.F._3
- Parte intervenuta primo grado, contumace -
Udienza Collegiale di p.c. del 19.9.2023.
Conclusioni delle parti
Per Parte Appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via principale , nel merito accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1826/2022, emessa dal Tribunale di Torino, nel giudizio recante R.G.N.
23287/2018, depositata in cancelleria in data 28 aprile 2022 e notificata, a cura della Parte_2
in data 11 maggio 2022 a mezzo pec al procuratore costituito, accogliere le
[...]
domande formulate in primo grado dall'odierna parte appellante per i motivi tutti esposti in narrativa.
In particolare: in via cautelativa inibire alla convenuta ogni azione volta all'escussione della fideiussione in oggetto e ordinare la cancellazione della fideiussione, quale rapporto esistente “non contestato e non attivato”, dall'archivio della Centrale Rischi tenuto dalla NC d'TA; 2) Nel merito: in via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione come da ultimo sottoscritto, per i motivi tutti sopra esposti e, per l'effetto, ordinare, in via definitiva, la cancellazione della fideiussione, quale rapporto esistente “non contestato e non attivato”, dall'archivio della
Centrale Rischi tenuto dalla NC d'TA;
In via subordinata accertare e dichiarare la nullità relativa del contratto medesimo (fideiussione
20/02/2002) e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. per i motivi tutti dedotti;
disattendere, sempre per l'effetto della riforma della sentenza e dell'accoglimento della originaria domanda, anche tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle parti appellate per tutti i
2 motivi meglio esposti nel presente atto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali e oneri di legge, relativamente a entrambi i gradi di giudizio”.
Per Parte appellata : Controparte_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino Rigettata ogni avversaria eccezione, deduzione ed istanza per le ragioni sovra esposte;
Confermata l'ordinanza emessa in data 8.11.2022 dalla Corte di Appello di Torino;
In via principale, rigettare l'appello avversario, in quanto destituito di fondamento e conseguentemente confermare la sentenza n. 1826/22, emessa in data 28 aprile 2022 nella causa civile n.23287/2022 r.g. dal Tribunale di Torino in composizione monocratica in persona della dott.ssa
Maria Luciana Dughetti della Prima Sezione Civile. In via subordinata e salvo gravame, nella denegata
e non creduta ipotesi in cui l'Eccellentissima Corte di Appello di Torino dovesse, in accoglimento dell'appello avversario, ritenere ammissibile la domanda di nullità integrale della fideiussione svolta dal sig. . Rigettare comunque nel merito tale domanda in quanto destituita di fondamento, Parte_1
ed in via di ulteriore subordine e sempre salvo gravame, dichiarare solo la nullità parziale della fideiussione per tutte le ragioni svolte. In ogni caso rigettare tutte le altre domande, eccezioni e pretese svolte dall'appellante in quanto, comunque, inammissibili e/o infondate per tutte le ragioni svolte, assolvendo conseguentemente parte appellata da ogni richiesta Controparte_9
contro la stessa formulata. Sulle spese del giudizio: dichiarare tenuto e condannare l'appellante, in ogni caso, al pagamento a favore dell'attuale concludente delle competenze e spese di lite, oltre 15% spese generali ex DM 55/2014 ed oneri di legge sia del primo che del secondo grado del giudizio”.
Per parte appellata, uale mandataria di CP_10 CP_4
“In principalità e nel merito: respingersi l'atto di appello proposto dal sig , in quanto Parte_1
infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza n. 1826/22, emessa in data 28 aprile 2022 nella causa da RG 23287/2022 dal Tribunale di Torino, Giudice Dr.ssa Maria
Luciana Dughetti. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte di Appello di
Torino dovesse, in accoglimento dell'appello avversario, ritenere ammissibile la domanda di nullità integrale della fideiussione del sig. , rigettare comunque nel merito tale domanda in quanto Pt_1
destituita di fondamento, ed in via di ulteriore subordine e sempre salvo gravame, dichiarare la nullità parziale della stessa. In ogni caso respingere tutte le altre domande, eccezioni e pretese dell'appellante, assolvendo conseguentemente la convenuta da ogni richiesta contro la stessa formulata e rilevando che la cessione ha avuto ad oggetto la sola parte attiva del rapporto ceduto”.
3 Svolgimento del processo
Con atto di citazione dell'11.10.2018, aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Torino la società ed aveva esposto, di esser stato collaboratore Controparte_2
familiare nella ditta individuale “AL Marmi di AL AN” e di aver sottoscritto il 7.5.1998, insieme alla propria madre , una fidejussione a garanzia delle linee di credito che Controparte_7
l'allora aveva concesso alla ditta individuale. CP_11
La fidejussione era stata “riconfermata” nel 1999 e nel 2002 con aumento della somma garantita.
Aveva anche esposto l'attore, che nel 2012 la banca aveva erogato un mutuo fondiario di € 190.000, garantito da ipoteca della terza datrice, la signora . CP_7
La “AL Marmi” tuttavia, anche a causa del decesso del suo titolare, non era riuscita ad onorare i suoi impegni e nel corso dell'anno 2016 erano stati sottoposti ad espropriazione alcuni immobili compresa la casa di abitazione della famiglia , motivo per il quale, l'attore si era determinato a Pt_1
riacquistare il bene partecipando alla vendita. A seguito dell'aggiudicazione aveva quindi richiesto ad l'erogazione di un mutuo ed a quel punto aveva avuto notizia, per la prima volta, di CP_12
esser stato segnalato alla Centrale Rischi per la garanzia prestata, per un valore di € 210.873,00, a favore di , per la debitrice “AL Marmi”. Aveva quindi allegato di aver subito danni, CP_2
patrimoniali e non, dalla detta segnalazione.
L'attore infatti riteneva che la fidejussione prestata fosse nulla perché contente le stesse clausole (nn.
2,6 ed 8) che la NC D'TA con suo provvedimento del 2.5.2005 aveva accertato rappresentassero estrinsecazione di intese illecite tese ad aggirare ed eludere quanto previsto dalla normativa antitrust.
Aveva concluso chiedendo la declaratoria di nullità della fidejussione e la conseguente illegittimità della segnalazione in CR, con, condanna della banca convenuta alla rifusione dei danni ed inibitoria alla escussione della garanzia.
si era costituita richiamando le circostanze in fatto e assumendo precisa Controparte_2
posizione sulla infondatezza della nullità della fidejussione come dedotta dall'attore. Aveva affermato che il richiamo al provvedimento di NC D'TA era del tutto inconferente posto che la fidejussione era stata sottoscritta il 7.5.1998 (dall'attore e dai genitori, AL AN e fino Controparte_7
all'importo di € 200.000,00), era stata rinegoziata con atto del 6.10.1999 (aumentata fino ad €
420.000,00) ed infine nuovamente discussa (con atto del 20.2.2002 per essere ridotta ad €
4 300.000,00) e, di conseguenza, era del tutto estranea, cronologicamente, allo schema tipo sanzionato che era stato elaborato nel mese di ottobre 2002.
Ed infatti, aveva sostenuto la convenuta, non era stata fornita prova, da parte dell'attore, della esistenza dell'intesa anticoncorrenziale indispensabile ai fini del superamento di quanto già statuito dalla Suprema Corte proprio in relazione alla collocazione temporale dell'accordo rispetto all'intervento della NC D'TA (“… in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n.287 del 1990, art.2, la stipulazione “ a valle” di contratti o negozi che costituiscano 'applicazione di quelle intese illeciti concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato […] a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo …”).
aveva quindi confermato che, in ogni caso, anche a voler sostenere il collegamento fra Controparte_2
la fidejussione oggetto del giudizio e le statuizioni del provvedimento della NC d'TA, l'attore avrebbe dovuto fornire compiuta prova “… di un utilizzo “uniforme” ancora in essere di quelle clausole da parte delle banche italiane, sia la circostanza che tale eventuale “uniformità” sia il frutto di una attuale perdurante intesa esistente tra le banche e non il mero portato della reiterazione di modelli ormai consolidatisi sul mercato e rispondenti a legittime rationes negoziali …”. Neppure era predicabile, ad avviso della banca, l'automatismo fra la nullità dell'intesa illecita e la conseguente nullità dei contratti a valle di quell'intesa (“… La nullità “derivata” suppone che tra i due rapporti giuridici sussista un vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile…”).
La banca aveva quindi escluso che potesse, consequenzialmente, accogliersi l'ulteriore domanda risarcitoria che, in ogni caso, era indimostrata nei suoi elementi costitutivi: il fatto illecito ed il nesso causale, contestando, o comunque allegandone l'irrilevanza, il fatto che l'attore non avesse avuto notizia della sua iscrizione in CR.
Con la prima memoria ex art. 183 cpc, parte attrice aveva precisato la domanda specificando che “… Il contratto di fideiussione omnibus, oggetto del presente giudizio, è quello stipulato dal sig. Parte_1
in data 20 febbraio 2002, essendo l'originario del 1998 ormai estinto per mutuo consenso…” ed aveva
5 anche eccepito la decadenza della banca dall'azione per la violazione del termine di cui all'art. 1957
CC.
Entrambe le allegazioni erano state contestate, perché tardive, dalla convenuta.
Nel corso del giudizio di primo grado erano intervenuti ex art. 105, 2° comma cpc, Controparte_7
e , rispettivamente, madre e fratello dell'attore, ed avevano premesso di avere CP_8
sottoscritto, la fidejussione originaria (1998) la madre e l'atto del 2002, il fratello;
avevano concluso, aderendo alla domanda di declaratoria di nullità, affinchè il Tribunale pronunciasse in linea con le richieste dell'attore.
La causa è stata istruita con documenti ed è stata decisa con la sentenza del Tribunale di Torino n.
1826, pubblicata il 28.4.2022, che ha preliminarmente dichiarato l'inammissibilità dell'intervento di sul presupposto che non aveva sottoscritto, costui, come invece la , il CP_8 CP_7
medesimo contratto di cui si discuteva, e quindi non aveva interesse ad agire nel giudizio.
Il primo giudice ha quindi ritenuta tardiva la modifica della domanda attorea che avrebbe dovuto essere proposta, ex art. 183, 5° comma, cpc, nella prima udienza (“… parte attrice ha utilizzato la prima memoria per modificare domande e introducendo una nuova eccezione, trascurando di esercitare in udienza le prerogative processuali sopra descritte, nei limiti consentiti…”) individuando nel contratto del 1998 l'oggetto del contendere;
e ciò a prescindere, ha specificato, che solo detto primo accordo è completo di tutte le clausole che disciplinavano il rapporto (“… i due successivi accordi sottoscritti, si limitavano ad aumentare l'ammontare della garanzia, con espresso conferma delle condizioni originarie, non più riprodotte ma solo richiamate…”).
Stessa sorte processuale per la eccezione ex art. 1957 CC, formulata dall'attore sempre nella prima memoria ex art. 183 cpc.
Nel merito, il Tribunale, richiamati i principi enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza n.
41994/2021, resa a sezioni unite (“… I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti …”), ha stabilito che l'invalidità di singole clausole non produce la nullità del contratto nella
6 sua totalità, ma solo nell'ipotesi in cui il tenore del contratto e l'esito del processo consenta di dimostrare una diversa volontà delle parti e quindi la prova che senza quelle specifiche pattuizioni, l'accordo non sarebbe stato concluso, ma, tuttavia, con riferimento alla posizione dell'attore, ha affermato che “… le conclusioni di parte attrice circa la nullità del “ contratto di fideiussione da ultimo sottoscritto, datato
20.2.2002 “ debbono essere ritenute inammissibili e quindi da respingere …”.
Il rigetto della domanda volta a far accertare la nullità della fidejussione ha quindi assorbito le ulteriori di accertamento del danno e della sua liquidazione. Con liquidazione spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
L'appello
Con citazione tempestivamente notificata, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Torino Parte_1
che non ha accolto le sue domande. Ha chiesto preliminarmente che l'esecutività della sentenza fosse sospesa, richiesta rigettata dalla Corte con ordinanza dell'8.11.2023.
Parte appellante ha enunciato e motivato la sua impugnazione con argomenti a mezzo dei quali ha censurato la decisione di ritenere inammissibile la domanda perché modificata tardivamente con la prima memoria ex art. 183 cpc;
ha contestata la ricostruzione in fatto della vicenda sia con riguardo all'interpretazione dei documenti prodotti sia con riferimento alle disposizioni codicistiche (art. 1938 CC ed art. 1421 CC in materia di regime delle nullità); ha insistito nell'accoglimento della domanda relativa all'ordine di cancellazione della segnalazione in CR quale conseguenza delle censure in punto nullità fidejussione e tardività dell'azione proposta dalla banca. Ha riproposto, testualmente, entro i confini delle conclusioni assunte in questo grado, ogni allegazione e deduzione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Parte appellante ha notificato l'atto di citazione anche agli intervenuti ed alla società CP_4
cessionaria del credito da . Quest'uòtima, costituendosi in questo grado ha controdedotto Controparte_2
unicamente sul credito ed ha invece, espressamente escluso la sua legittimazione passiva in merito a pretese restitutorie o risarcitorie da parte dell'attore. E ciò in forza del contratto di cessione intervenuto con la convenuta originaria.
ha preliminarmente dato atto del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti Controparte_2
degli intervenuti i quali, a seguito della notifica del provvedimento, non hanno svolto alcuna ulteriore attività; ha quindi affermata la coerenza della decisione in merito sia alla modifica della domanda iniziale sia, per quel che ulteriormente rileva, della tardività di ciò (“… Il nell'atto di appello, Pt_1
attraverso un'esposizione, a tratti confusa ed a tratti ripetitiva, continua a ribadire che le fideiussioni
7 da lui sottoscritte erano tre, di cui l'ultima (quella del 20.2.2002) novativa di quella precedente del
6.10.1999, a sua volta novativa di quella del 7.5.1998, ricavando da tale premessa la conclusione che la domanda principale contenuta nella sua prima memoria ex art.183 cpc non sarebbe una modifica di quella originaria a causa dell'effetto novativo della fideiussione da ultimo sottoscritta. La tesi è inconcludente ed anzi non fa che confermare la correttezza della decisione impugnata sul punto…”).
Tardività che è riscontrabile anche in relazione all'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1957 CC
(“… È principio pacifico e consolidato, dal quale non vi è ragione di discostarsi nel caso di specie, che tale eccezione costituisce una questione lasciata alla disponibilità delle parti e pertanto non èrilevabile
d'ufficio (Cass. Civ.n.9379/2018, Cass. Civ. n.9245/2007; Cass. Civ. n.21867/2013) …”).
Le difese dell'appellata sono quindi integrate da ulteriori argomenti in merito alla validità ed efficacia degli impegni assunti dall'attore appellante (“… La violazione della norma antitrust è affermata dalla
NC di TA solo in termini ipotetici, in quanto si richiede la sussistenza di un elemento specifico: il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate. L'uniformità di applicazione è, pertanto, un elemento costitutivo della pretesa, che, in quanto, tale deve essere provata da chi propugna la nullità della garanzia…”) ed in ogni caso, anche a voler accedere alla conclusione che l'intesa illecita sussista, “… è comunque errato predicare la nullità integrale della singola fideiussione stipulata “a valle” di un'intesa restrittiva della concorrenza “a monte” …”. L'invalidità di singole clausole non produce, ex art. 1419 CC, la nullità dell'intero contratto a meno che dal tenore dell'accordo non si tragga la conclusione che, senza quelle specifiche previsioni, il contratto non sarebbe stato concluso.
Conclude per il rigetto dell'appello con le conseguenze di legge in ordine alla rifusione delle spese del giudizio.
Motivi della decisione
, odierno appellante, con l'impugnazione della sentenza n. 1826/2022 del Tribunale di Parte_1
Torino, insiste nel domandare la declaratoria di nullità della fidejussione a suo tempo rilasciata a favore di ed a garanzia della ditta individuale (“AL Marmi di AL AN”) facente capo CP_11
al padre, titolare omonimo.
Si discute, in particolare, su quale sia effettivamente il contratto in forza del quale la banca garantita, oggi , abbia provveduto ad iscrivere il nominativo di in Centrale Rischi Controparte_2 Parte_1
causandogli, egli afferma, danni, patrimoniali e non.
8 L'appellante ritiene che il primo giudice abbia errato sia nel ritenere tardiva una “modifica” della domanda originaria (intervenuta solo con la prima memoria ex art. 183 cpc, con la quale “ Pt_1
approfondisce e precisa la natura del rapporto contrattuale” ed individua l'atto del 20.2.2002 quello applicabile al caso in esame sul presupposto che “quello del 1998 era estinto per mutuo consenso”), sia nell'escludere che l'accordo fidejussorio sia legittimo pur contenendo le clausole che NC
D'TA, con suo provvedimento del 2005 ha sanzionato come norme che violano la normativa anticoncorrenziale.
Le censure non hanno fondamento.
Dalla documentazione versata in atti, emerge che il 7.5.1998, (unitamente ai genitori, Parte_1
AN e ), ha sottoscritto un contratto con il quale si costituiva fidejussore di Controparte_7
fino alla concorrenza di lire 200.000.000 alle condizioni espressamente ivi riprodotte. Il CP_11
6.10.1999, con richiamo incontrovertibile a questo primo accordo, (“… con riferimento alla fidejussione da me/noi rilasciata in data 7/5/98 fino alla concorrenza di L. 200.000.000 …”), la garanzia veniva estesa a lire 420.000.000 ed il 20.2.2002, con richiamo alla fidejussione del 6.10.1999,
l'importo veniva ulteriormente aumentato da € 216.911,00 ad € 300.000,00.
Se ne deduce che la fidejussione sottoscritta nel 1998 è l'unico titolo che regola i rapporti fra le parti ed i successivi impegni non hanno novato alcunchè ma semplicemente aggiornato gli importi per il quale la garanzia, alle condizioni esposte nel contratto del 7.5.1998, continuava ad operare.
È necessario quindi esaminare i contenuti di tale ultimo accordo e verificare in che misura il noto provvedimento di NC D'TA n. 55 del 2.5.2005 incide sul rapporto costituito sette anni prima.
Ritiene la Corte che non possa prescindersi dalla constatazione, parzialmente dirimente, che la fidejussione sottoscritta il 7.5.1998 (successivamente rinnovata per il solo importo garantito) è al di fuori del perimetro dell'accertamento effettuato dalla NC D'TA e dal quale è scaturito il provvedimento richiamato dall'appellante che ha sancito l'illegittimità delle clausole 2,6 ed 8 dello schema ABI concordato con alcune associazioni nel mese di ottobre 2002, sottoposto alla NC
D'TA il 7.3.2003 prima della diffusione fra le banche associate.
Da ciò consegue la portata non presuntiva del provvedimento n. 55/2005 di NC D'TA (la fideiussione omnibus rilasciata da è esterna all'arco temporale -ottobre 2002/maggio Parte_1
2005 - oggetto dell'accertamento di NC) e l'onere in capo all'attore (che è in capo a chi denuncia la
9 violazione della normativa antitrust), della prova, circa il carattere uniforme, e perciò solo illecito, dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI, non è stato assolto.
Parte attrice non ha infatti dedotto alcunchè al fine di dar conto, eventualmente in via indiziaria, dell'esistenza a monte, all'epoca della stipulazione, di una intesa anticoncorrenziale illecita perché oggetto di applicazione uniforme, fra banche, delle tre clausole censurate successivamente, dalla
NC D'TA.
L'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale è elemento costitutivo della configurazione della fattispecie prevista dall'art. 2 della L. 287/1990 ed all'assenza di prova in merito ad essa, consegue il rigetto della domanda attorea con l'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
Spese processuali
Le spese processuali del presente grado di giudizio si pongono a carico della parte appellante, Pt_1
, in applicazione del principio della soccombenza, non essendovi motivi di compensazione
[...]
nemmeno parziale.
La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente, tenuto conto dell'attività concretamente svolta in appello, del valore effettivo e della difficoltà della controversia, evidenziandosi che la complessità giuridica della situazione giustifica il riferimento ai valori minimi dello scaglione applicabile.
Si riconoscono pertanto per il presente grado, a favore di ciascuna parte appellata, € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.735,00 per la fase decisionale, e così per l'importo complessivo di € 3.473,00, oltre il rimborso forfetario, l'VA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato, ex art.13 DPR n.115/2002, considerata l'infondatezza dell'appello.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal signor avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 1826/2022 depositata il 28.4.2022 Parte_1
nei confronti di , in persona del legale rappresentante e di in Controparte_1 CP_4
persona del legale rappresentante, ogni contraria istanza disattesa,
-rigetta l'appello;
-condanna al rimborso delle spese processuali del grado a favore di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante e di in persona del legale rappresentante
[...] CP_4
10 liquidandole, per ciascuno, in complessivi € 3.473,00, oltre rimborso forfetario, VA e CPA come per legge;
-sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2024.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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