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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 14917/2024 RQ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Marco Gattuso Presidente
dott. Maria Cristina Borgo Giudice relatore dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva come da verbale del 6.3.2025; la parte convenuta, regolarmente notificata, concludeva come da memoria di costituzione del 5.1.2025.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 24.10.2024 nell'interesse del ricorrente Sig.
[...]
nato il [...] in [...], CUI: , avverso il provvedimento del Parte_1 Nume_1
Questore di Bologna emesso in data 30.9.2024, notificatogli il giorno 24.10.2024, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.2, parte seconda, TUI presentata in data non evincibile dagli atti e formalizzata in data 29.8.2022, veniva richiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata il riconoscimento di forme complementari di protezione, a favore del ricorrente.
Nel provvedimento di diniego della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 26.9.2024 (come si evince dalla relata di notifica essendo non leggibile la data sul provvedimento) formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, argomentando in ordine alla sua integrazione nel contesto sociale italiano, affermando, al riguardo, di soggiornare in Italia dal 2018, di aver conseguito autonomia abitativa e di avere sempre vissuto del proprio lavoro.
Con decreto del 26.10.2024 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con successivo decreto emesso in tal data veniva fissata udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio in data 5.1.2025, con deposito telematico di memoria difensiva e documentazione allegata, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, atteso che – come rappresentato nella relazione della Questura del 3.6.2024- il ricorrente, nonostante la conseguita autonomia abitativa e lo svolgimento di regolare attività lavorativa sin dal suo ingresso in Italia avvenuto il 2.2.2018, non aveva raggiunto un grado di integrazione nel contesto sociale del Paese ospitante meritevole di tutela.
Nel corso del giudizio, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, tenutasi il 30.1.2025, si procedeva all'audizione personale del ricorrente innanzi al GOP delegato, il quale, senza l'ausilio di un interprete, dichiarava quanto segue:
“Sono in Italia dal 2018 e vengo dal Pakistan, Gujarat.
Sono nato il [...]. Sono sposato ed ho un figlio. Sono in contatto con mia moglie e con mio figlio che vivono in Pakistan.
Ho 3 fratelli e 2 sorelle che vivono in Pakistan. Ci sentiamo telefonicamente.
Vivo a Bologna, in un appartamento di proprietà di un mio connazionale. Io pago euro 130,00 al mese.
Attualmente non sto lavorando, ma sto cercando un impiego. In passato ho lavorato come bracciante agricolo e come muratore, con regolari contratti di lavoro.
Parlo un poco l'italiano.
Soffro di una malattia legata alle mie ossa, ho dolore agli arti ed alla schiena. Prendo molte medicine.
Anche per questo ho difficoltà a lavorare.
Non ho mai avuto problemi con la giustizia, né in Italia e né in Pakistan”.
D: Ha altre condizioni personali da evidenziare?
R: No, non ho altro da evidenziare.
Confermo l'integrale contenuto del presente verbale che mi è stato riletto”.
Come si legge nel verbale di tale udienza, il Procuratore di parte ricorrente dichiarava “di insistere per
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate limitatamente alla protezione speciale, rinunciando alla domanda di protezione internazionale nelle forme e nella misura dello status e della protezione sussidiaria”; nessuno, invece, compariva per l'Amministrazione resistente.
All'esito, veniva disposta la trasmissione del fascicolo al Giudice, dinanzi al quale era stata già fissata l'udienza ex art. 281 sexies c.p.p. per la comparizione dei soli Procuratori delle parti per il 6.3.2025, con assegnazione alle parti del termine fino a 5 giorni prima per il deposito di documentazione Contr integrativa rilevante ai sensi dell'art. 19, commi 1, 1.1. e 2
A tale udienza, compariva il Procuratore della parte attrice, il quale, riportandosi alla documentazione prodotta, rilevava che “il ricorrente si trova in Italia da sette anni;
lavora ora con un contratto a tempo determinato con scadenza per il 31.5.2025 in agricoltura, ciò nonostante le sue delicate condizioni di salute, come risultanti dalla documentazione medica pubblica versata in atti, situazione che ostacolava talvolta la ricerca di un lavoro;
è incensurato, come rilevato dalla stessa CT nel suo parere”; insisteva, quindi, nel ricorso “formulando domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale (sottolineando che la domanda veniva presentata in data 29.8.2022), contestando quanto dedotto dalla controparte”.
Così discussa, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento della Questura di Bologna del giorno 30.9.2024, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente formalizzata in data 29.8.2022.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che il medesimo, classe 1970, viva in Italia dal 2.2.2018, dunque da sette anni.
Dall'istruzione del presente procedimento si evince che il ricorrente: conosce la lingua italiana, come emerge dal verbale d'udienza del 30.1.2025; vive in autonomia come ospite di un connazionale a
Vivaro (PN) (cfr. dichiarazione di ospitalità); ha svolto regolare attività lavorativa dal 2.8.2018 con continuità, come emerge dall'estratto contributivo INPS allegato al ricorso e come rilevato anche dall'Amministrazione, lavorando tuttora con un contratto a tempo parziale e determinato, stipulato in data 17.2.2025 con scadenza prevista per il 31.5.2025, come bracciante agricolo (cfr. comunicazione obbligatoria); ha potuto contare su redditi lavorativi pari a euro 260,00 per l'anno 2018, euro 1.000,00 circa per l'anno 2019, euro 1.000,00 circa per l'anno 2020, euro 5.200,00 circa per l'anno 2023 ed euro 9.000,00 circa per l'anno 2024 (cfr. estratto contributivo INPS emesso il 24.10.2024 e fermo al
31.5.2024); risulta, inoltre, incensurato, come rilevato dall'Amministrazione.
Dalla documentazione medica pubblica in atti emerge che il ricorrente è affetto da iniziali manifestazioni di spondiloartrosi, cervico-artrosi, prostatite e artrite reumatoide, che rallentava il percorso di integrazione anche dal punto di vista lavorativo.
Ebbene, la CT esprimeva parere negativo- sulla scorta della relazione della Questura del 3.6.2024-, rilevando che il ricorrente non aveva raggiunto un livello di integrazione meritevole di tutela, pur vivendo in autonomia e avendo regolarmente lavorato sin dal suo ingresso in Italia.
Né la CT né la Questura davano atto di precedenti penali del ricorrente.
Si evidenzia che all'esito dell'istruttoria espletata, occorre valutare molto positivamente la situazione del ricorrente, che soggiorna in Italia dal 2018, conosce la lingua italiana, ha conseguito autonomia abitativa, ha sempre vissuto del suo regolare lavoro.
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo, la raggiunta autonomia abitativa, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei sette anni di permanenza in Italia, integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando in atti la sussistenza di tali condizioni ostative, come ril
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio della ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, accerta il diritto del ricorrente NO al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 7 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maria Cristina Borgo dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Marco Gattuso Presidente
dott. Maria Cristina Borgo Giudice relatore dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva come da verbale del 6.3.2025; la parte convenuta, regolarmente notificata, concludeva come da memoria di costituzione del 5.1.2025.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 24.10.2024 nell'interesse del ricorrente Sig.
[...]
nato il [...] in [...], CUI: , avverso il provvedimento del Parte_1 Nume_1
Questore di Bologna emesso in data 30.9.2024, notificatogli il giorno 24.10.2024, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.2, parte seconda, TUI presentata in data non evincibile dagli atti e formalizzata in data 29.8.2022, veniva richiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata il riconoscimento di forme complementari di protezione, a favore del ricorrente.
Nel provvedimento di diniego della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 26.9.2024 (come si evince dalla relata di notifica essendo non leggibile la data sul provvedimento) formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, argomentando in ordine alla sua integrazione nel contesto sociale italiano, affermando, al riguardo, di soggiornare in Italia dal 2018, di aver conseguito autonomia abitativa e di avere sempre vissuto del proprio lavoro.
Con decreto del 26.10.2024 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con successivo decreto emesso in tal data veniva fissata udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio in data 5.1.2025, con deposito telematico di memoria difensiva e documentazione allegata, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, atteso che – come rappresentato nella relazione della Questura del 3.6.2024- il ricorrente, nonostante la conseguita autonomia abitativa e lo svolgimento di regolare attività lavorativa sin dal suo ingresso in Italia avvenuto il 2.2.2018, non aveva raggiunto un grado di integrazione nel contesto sociale del Paese ospitante meritevole di tutela.
Nel corso del giudizio, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, tenutasi il 30.1.2025, si procedeva all'audizione personale del ricorrente innanzi al GOP delegato, il quale, senza l'ausilio di un interprete, dichiarava quanto segue:
“Sono in Italia dal 2018 e vengo dal Pakistan, Gujarat.
Sono nato il [...]. Sono sposato ed ho un figlio. Sono in contatto con mia moglie e con mio figlio che vivono in Pakistan.
Ho 3 fratelli e 2 sorelle che vivono in Pakistan. Ci sentiamo telefonicamente.
Vivo a Bologna, in un appartamento di proprietà di un mio connazionale. Io pago euro 130,00 al mese.
Attualmente non sto lavorando, ma sto cercando un impiego. In passato ho lavorato come bracciante agricolo e come muratore, con regolari contratti di lavoro.
Parlo un poco l'italiano.
Soffro di una malattia legata alle mie ossa, ho dolore agli arti ed alla schiena. Prendo molte medicine.
Anche per questo ho difficoltà a lavorare.
Non ho mai avuto problemi con la giustizia, né in Italia e né in Pakistan”.
D: Ha altre condizioni personali da evidenziare?
R: No, non ho altro da evidenziare.
Confermo l'integrale contenuto del presente verbale che mi è stato riletto”.
Come si legge nel verbale di tale udienza, il Procuratore di parte ricorrente dichiarava “di insistere per
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate limitatamente alla protezione speciale, rinunciando alla domanda di protezione internazionale nelle forme e nella misura dello status e della protezione sussidiaria”; nessuno, invece, compariva per l'Amministrazione resistente.
All'esito, veniva disposta la trasmissione del fascicolo al Giudice, dinanzi al quale era stata già fissata l'udienza ex art. 281 sexies c.p.p. per la comparizione dei soli Procuratori delle parti per il 6.3.2025, con assegnazione alle parti del termine fino a 5 giorni prima per il deposito di documentazione Contr integrativa rilevante ai sensi dell'art. 19, commi 1, 1.1. e 2
A tale udienza, compariva il Procuratore della parte attrice, il quale, riportandosi alla documentazione prodotta, rilevava che “il ricorrente si trova in Italia da sette anni;
lavora ora con un contratto a tempo determinato con scadenza per il 31.5.2025 in agricoltura, ciò nonostante le sue delicate condizioni di salute, come risultanti dalla documentazione medica pubblica versata in atti, situazione che ostacolava talvolta la ricerca di un lavoro;
è incensurato, come rilevato dalla stessa CT nel suo parere”; insisteva, quindi, nel ricorso “formulando domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale (sottolineando che la domanda veniva presentata in data 29.8.2022), contestando quanto dedotto dalla controparte”.
Così discussa, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento della Questura di Bologna del giorno 30.9.2024, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente formalizzata in data 29.8.2022.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che il medesimo, classe 1970, viva in Italia dal 2.2.2018, dunque da sette anni.
Dall'istruzione del presente procedimento si evince che il ricorrente: conosce la lingua italiana, come emerge dal verbale d'udienza del 30.1.2025; vive in autonomia come ospite di un connazionale a
Vivaro (PN) (cfr. dichiarazione di ospitalità); ha svolto regolare attività lavorativa dal 2.8.2018 con continuità, come emerge dall'estratto contributivo INPS allegato al ricorso e come rilevato anche dall'Amministrazione, lavorando tuttora con un contratto a tempo parziale e determinato, stipulato in data 17.2.2025 con scadenza prevista per il 31.5.2025, come bracciante agricolo (cfr. comunicazione obbligatoria); ha potuto contare su redditi lavorativi pari a euro 260,00 per l'anno 2018, euro 1.000,00 circa per l'anno 2019, euro 1.000,00 circa per l'anno 2020, euro 5.200,00 circa per l'anno 2023 ed euro 9.000,00 circa per l'anno 2024 (cfr. estratto contributivo INPS emesso il 24.10.2024 e fermo al
31.5.2024); risulta, inoltre, incensurato, come rilevato dall'Amministrazione.
Dalla documentazione medica pubblica in atti emerge che il ricorrente è affetto da iniziali manifestazioni di spondiloartrosi, cervico-artrosi, prostatite e artrite reumatoide, che rallentava il percorso di integrazione anche dal punto di vista lavorativo.
Ebbene, la CT esprimeva parere negativo- sulla scorta della relazione della Questura del 3.6.2024-, rilevando che il ricorrente non aveva raggiunto un livello di integrazione meritevole di tutela, pur vivendo in autonomia e avendo regolarmente lavorato sin dal suo ingresso in Italia.
Né la CT né la Questura davano atto di precedenti penali del ricorrente.
Si evidenzia che all'esito dell'istruttoria espletata, occorre valutare molto positivamente la situazione del ricorrente, che soggiorna in Italia dal 2018, conosce la lingua italiana, ha conseguito autonomia abitativa, ha sempre vissuto del suo regolare lavoro.
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo, la raggiunta autonomia abitativa, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei sette anni di permanenza in Italia, integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando in atti la sussistenza di tali condizioni ostative, come ril
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio della ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, accerta il diritto del ricorrente NO al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 7 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maria Cristina Borgo dott. Marco Gattuso