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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1912/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1912/2021 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SALA LAURA e dell'avv. BIANCHI RANIERI ( ) C.F._2
VIA CURTATONE E MONTANARA 28 56126 PISA
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CAVALIERI GIULIA e dell'avv. VANDELLI FILIPPO ( ) VIALE M. DELLA LIBERTA' N. 30 41121 MODENA;
, C.F._3
APPELLATO
PUNTO A: APPELLO avverso sentenza n. 1246/2021 resa dal Tribunale di Modena pubblicata in data 6.9.2021 (R.G. n. 724/2020), notificata tramite pec in data 8.9.2021
Assegnata a decisione in data 5.11.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 6 Il Tribunale di Modena emetteva, su richiesta del Controparte_1
CP_
, nei confronti di n. 3358/2019 per l'importo di € 36.050,40
[...] Parte_1
oltre interessi e spese, per l'acquisto di macchinari non pagati.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'ingiunto proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, contestando la debenza dell'importo per effetto di compensazione del proprio debito con altri crediti, da lui vantati in forza di rapporto di agenzia intercorso tra le parti nel periodo 2001-2008, “…per provvigioni, per mancati versamenti dei contributi e dei CP_3 contributi IR (Fondo indennità per risoluzione del rapporto), oltre che per indennità di fine rapporto, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica, per la complessiva somma di oltre
Euro 40.000,00, come si dimostrerà nel corso del giudizio”. Produceva, a tal fine, fattura quietanzata del 19.03.2009 a firma , all'epoca Presidente del Consiglio di Persona_1
Amministrazione e legale rappresentante della Così concludeva Controparte_1
l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, respinta ogni contraria istanza, accertato il regolare ed integrale adempimento dell'obbligazione di cui alla fattura n. 59/2009 di Controparte_1 da parte del Sig. per i motivi esposti in narrativa, dichiarare infondato e di conseguenza
[...] CP_1 revocare e privare di ogni effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena n. 3358/2019 del
11.11.2019 (R.G. n. 7463/2019). Con vittoria di spese e competenze”.
Si costituiva il fallimento, contestando la sussistenza dei crediti della società e l'intervenuta compensazione, oltre alla veridicità della sottoscrizione a titolo di quietanza, in fattura, del legale rappresentante della società e la sua opponibilità al fallimento. Chiedeva dunque la concessione della provvisoria esecuzione e il rigetto dell'opposizione.
Scambiate le memorie ex art. 183 co. 6 cpc e istruita la causa documentalmente (respinte le altre richieste istruttorie), le parti precisavano le conclusioni e il giudizio veniva assunto in decisione.
Con sentenza n. 1246/2021 pubblicata in data 06.09.2021, il Tribunale di Modena rigettava l'opposizione proposta da e confermava il decreto ingiuntivo opposto sul Parte_1
presupposto che “la documentazione prodotta dall'opponente non ha fornito la prova dell'estinzione della obbligazione oggetto di ingiunzione per effetto di compensazione con altro credito dallo stesso vantato verso la società opposta”.
Per la riforma della sentenza proponeva appello , il quale presentava anche Parte_1 istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. pagina 2 di 6 Resisteva il fallimento che insisteva, Controparte_1
preliminarmente, per l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348bis cpc, non avendo la stessa alcuna ragionevole probabilità di essere accolta, stante la sua assoluta infondatezza e pretestuosità e, comunque, per il rigetto dell'appello.
Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, poiché “la delibazione dei motivi di gravame non consente di ravvisare la riformabilità della sentenza impugnata in termini di manifesta erroneità della stessa”, la causa veniva assunta in decisione sulle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti, con l'assegnazione di termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di conclusionali e repliche, a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dedotto che la facoltà per il giudice del gravame di dichiarare inammissibile l'appello a norma dell'art. 348bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cpc, prima di procedere alla trattazione.
La Corte, in questa fase decisionale, non può più formulare un giudizio prognostico sulla probabilità o meno dell'accoglimento dell'appello, essendo invece chiamata a valutare compiutamente nel merito i motivi di gravame.
*
L'appello non è meritevole di accoglimento.
L'appellante sostiene di aver compensato il credito di cui alla ingiunzione di pagamento con crediti da lui vantati verso la società, quando era in bonis, producendo fattura quietanzata n.
59/2009 datata 19.03.2009 (doc. 3 fascicolo I grado appellante).
Tuttavia, la quietanza di pagamento rilasciata da un imprenditore successivamente dichiarato fallito è inopponibile al curatore del . CP_1
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato più volte il principio per cui la quietanza di pagamento rilasciata dall'imprenditore in bonis non vale come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento, poiché il curatore rappresenta la massa dei creditori ed è soggetto diverso dall'imprenditore in bonis (Cass. Sez. VI-1, Ord.
7.12.2021 n. 38975; Cass. Sez. VI-2, ord. 14.06.2018 n. 15591; Cass. 18.12.2012, n. 23318) e, anche laddove si ponga nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è comunque una parte processuale diversa dal fallito medesimo (conf. Cass. 24690/17; Cass. 21258/14; Cass. pagina 3 di 6 4288/05). Nei confronti del curatore del fallimento, pertanto, la quietanza rilasciata dal creditore (poi fallito) al debitore all'atto del pagamento ha unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, alla stregua di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (Cass. Sez. VI-2 ord n. 15591/18; Cass. 24690/17 Cass. 21258/14; Cass. 4288/05) ed è per questo liberamente apprezzabile dal giudice.
Rientra dunque nel potere discrezionale del giudice di merito valutare la sufficienza degli elementi probatori acquisiti al processo e la loro rilevanza ai fini del decidere.
Orbene, le scritture contabili della società fallita attestano il debito dell'opponente, odierno appellante, nei confronti della per la forniture di macchinari venduti nel Controparte_1
febbraio 2009 dalla società poi fallita.
La fattura quietanzata con la dicitura pagato e la sottoscrizione del legale rappresentante della società, , prodotta dall'appellante (doc. 3 fascicolo I grado appellante), Persona_1
reca una data (19.03.2009) antecedente a quella delle scritture contabili che confermano il debito e che fotografano la situazione patrimoniale della società al 30.06.2009 (doc. 4 fascicolo
I grado appellata). Tale situazione patrimoniale riporta, tra i debitori della società fallita,
nonchè la somma di Euro 36.050,40 tra i crediti ancora da incassare. Parte_1
La discordanza tra i dati contabili risultanti dal fallimento e quanto affermato dall'Arch.
è dunque evidente. CP_1
Certamente il debito permane anche quando la società poi fallita e il suo legale rappresentante presentano (24.09.2009) domanda di ammissione alla Persona_1
procedura di concordato preventivo. Nell'elenco dei crediti da incassare e da offrire in distribuzione ai creditori sociali risulta, infatti, inserito anche il credito di Euro 36.050,40 vantato nei confronti dell'Arch. (doc. 4 fascicolo I grado appellato) che, Parte_1
dunque, a quella data risultava ancora totalmente impagato.
Già solo questo è idoneo ad affermare che non esiste credito da porre in compensazione del debito ingiunto.
A ciò si aggiunge che prima della notifica del decreto ingiuntivo, non ha mai Parte_2 rivolto specifica richiesta di pagamento delle provvigioni maturate.
La sola pretesa fatta valere dal con la raccomandata AR del 9.01.2009 (doc. 6 fascicolo Pt_2
I grado appellante) attiene infatti non al pagamento di somme, ma alla consegna degli pagina 4 di 6 attestati di versamento di Contributi Previdenziali e IR per la gestione separata dei rapporti di agenzia, a carico della società poi fallita. In tale comunicazione la fallita è stata intimata a certificare il versamento – quale sostituto d'imposta - della ritenuta fiscale operata sulle fatture n. 1-3-5-6-8-9-10-12-14-16-17/2008, il che comporta che le provvigioni portate dalle citate fatture dovevano essere già state saldate dalla fallita alle singole scadenze.
Del resto, che non vi fossero inadempienze è dimostrato anche dalla circostanza che la stessa non ha presentato domanda di insinuazione al passivo del fallimento della CP_3
società per contributi riguardanti non versati, come invece ha fatto Pt_2 Parte_2 per altri agenti della società fallita.
Può pertanto condividersi l'assunto del giudice di prime cure secondo cui “non è stata fornita alcuna prova dell'esistenza di un credito vantato dall'opponente da porre in compensazione con il credito vantato dalla società fallita, la cui sussistenza, oltre a non essere stata mai neppure contestata dall'opponente, risulta pienamente provata dalla documentazione contabile della società fallita” (pg 3-4 sentenza impugnata). L'appellante non è stato, infatti, in grado di provare il credito posto in compensazione in termini di certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso, con la conseguenza che la compensazione eccepita non è operabile.
La circostanza, vera o falsa che sia, che la poi fallita avrebbe omesso Controparte_1 qualsivoglia dichiarazione circa la sussistenza del rapporto di agenzia in essere con Pt_2
dal 2001 al 2009, il che avrebbe comportato il mancato versamento dei contributi
[...]
previdenziali o IR a , non è, del resto, idonea di per sè a provare l'estinzione del CP_3 debito ingiunto per effetto di compensazione, poiché si tratterebbe, in ogni caso, di somme dovute ad , unico soggetto che avrebbe avuto titolo a pretenderle. CP_3
*
Gli elementi probatori acquisiti hanno carattere preminente e sono, pertanto, ritenuti sufficienti per la decisione (Cass. sez. VI, 1.03.2021 n. 5560).
Quanto ai documenti nuovi prodotti in appello, la nuova formulazione dell'art. 345 comma 3 cpc pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di
"indispensabilità" che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o pagina 5 di 6 produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (ex multis Cass. Ord.
6.02.2020 n. 2764).
Ma non è questo il caso.
La naturale propensione del processo all'accertamento della verità dei fatti va coniugata con il regime delle preclusioni, che sono numerose nel rito civile, e che attribuiscono alla parte l'onere di tempestiva attivazione, in attuazione di un principio di lealtà processuale che impone di dedurre immediatamente tutte le possibili difese e i mezzi probatori a fondamento delle stesse.
*
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata e l'appellante soccombente va condannato al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in dispositivo, giusta applicazione delle vigenti tariffe forensi, nei valori vicini ai minimi dello scaglione di riferimento in funzione del valore effettivo della controversia che si attesta a ridosso di quello minimo della predetta fascia.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass.
Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, rigetta l'appello proposto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in €
4.996,00 oltre spese generali ed oneri come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, il 7 luglio 2025.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1912/2021 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SALA LAURA e dell'avv. BIANCHI RANIERI ( ) C.F._2
VIA CURTATONE E MONTANARA 28 56126 PISA
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CAVALIERI GIULIA e dell'avv. VANDELLI FILIPPO ( ) VIALE M. DELLA LIBERTA' N. 30 41121 MODENA;
, C.F._3
APPELLATO
PUNTO A: APPELLO avverso sentenza n. 1246/2021 resa dal Tribunale di Modena pubblicata in data 6.9.2021 (R.G. n. 724/2020), notificata tramite pec in data 8.9.2021
Assegnata a decisione in data 5.11.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 6 Il Tribunale di Modena emetteva, su richiesta del Controparte_1
CP_
, nei confronti di n. 3358/2019 per l'importo di € 36.050,40
[...] Parte_1
oltre interessi e spese, per l'acquisto di macchinari non pagati.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'ingiunto proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, contestando la debenza dell'importo per effetto di compensazione del proprio debito con altri crediti, da lui vantati in forza di rapporto di agenzia intercorso tra le parti nel periodo 2001-2008, “…per provvigioni, per mancati versamenti dei contributi e dei CP_3 contributi IR (Fondo indennità per risoluzione del rapporto), oltre che per indennità di fine rapporto, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica, per la complessiva somma di oltre
Euro 40.000,00, come si dimostrerà nel corso del giudizio”. Produceva, a tal fine, fattura quietanzata del 19.03.2009 a firma , all'epoca Presidente del Consiglio di Persona_1
Amministrazione e legale rappresentante della Così concludeva Controparte_1
l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, respinta ogni contraria istanza, accertato il regolare ed integrale adempimento dell'obbligazione di cui alla fattura n. 59/2009 di Controparte_1 da parte del Sig. per i motivi esposti in narrativa, dichiarare infondato e di conseguenza
[...] CP_1 revocare e privare di ogni effetto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena n. 3358/2019 del
11.11.2019 (R.G. n. 7463/2019). Con vittoria di spese e competenze”.
Si costituiva il fallimento, contestando la sussistenza dei crediti della società e l'intervenuta compensazione, oltre alla veridicità della sottoscrizione a titolo di quietanza, in fattura, del legale rappresentante della società e la sua opponibilità al fallimento. Chiedeva dunque la concessione della provvisoria esecuzione e il rigetto dell'opposizione.
Scambiate le memorie ex art. 183 co. 6 cpc e istruita la causa documentalmente (respinte le altre richieste istruttorie), le parti precisavano le conclusioni e il giudizio veniva assunto in decisione.
Con sentenza n. 1246/2021 pubblicata in data 06.09.2021, il Tribunale di Modena rigettava l'opposizione proposta da e confermava il decreto ingiuntivo opposto sul Parte_1
presupposto che “la documentazione prodotta dall'opponente non ha fornito la prova dell'estinzione della obbligazione oggetto di ingiunzione per effetto di compensazione con altro credito dallo stesso vantato verso la società opposta”.
Per la riforma della sentenza proponeva appello , il quale presentava anche Parte_1 istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. pagina 2 di 6 Resisteva il fallimento che insisteva, Controparte_1
preliminarmente, per l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348bis cpc, non avendo la stessa alcuna ragionevole probabilità di essere accolta, stante la sua assoluta infondatezza e pretestuosità e, comunque, per il rigetto dell'appello.
Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, poiché “la delibazione dei motivi di gravame non consente di ravvisare la riformabilità della sentenza impugnata in termini di manifesta erroneità della stessa”, la causa veniva assunta in decisione sulle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti, con l'assegnazione di termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di conclusionali e repliche, a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dedotto che la facoltà per il giudice del gravame di dichiarare inammissibile l'appello a norma dell'art. 348bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cpc, prima di procedere alla trattazione.
La Corte, in questa fase decisionale, non può più formulare un giudizio prognostico sulla probabilità o meno dell'accoglimento dell'appello, essendo invece chiamata a valutare compiutamente nel merito i motivi di gravame.
*
L'appello non è meritevole di accoglimento.
L'appellante sostiene di aver compensato il credito di cui alla ingiunzione di pagamento con crediti da lui vantati verso la società, quando era in bonis, producendo fattura quietanzata n.
59/2009 datata 19.03.2009 (doc. 3 fascicolo I grado appellante).
Tuttavia, la quietanza di pagamento rilasciata da un imprenditore successivamente dichiarato fallito è inopponibile al curatore del . CP_1
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato più volte il principio per cui la quietanza di pagamento rilasciata dall'imprenditore in bonis non vale come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento, poiché il curatore rappresenta la massa dei creditori ed è soggetto diverso dall'imprenditore in bonis (Cass. Sez. VI-1, Ord.
7.12.2021 n. 38975; Cass. Sez. VI-2, ord. 14.06.2018 n. 15591; Cass. 18.12.2012, n. 23318) e, anche laddove si ponga nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è comunque una parte processuale diversa dal fallito medesimo (conf. Cass. 24690/17; Cass. 21258/14; Cass. pagina 3 di 6 4288/05). Nei confronti del curatore del fallimento, pertanto, la quietanza rilasciata dal creditore (poi fallito) al debitore all'atto del pagamento ha unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, alla stregua di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (Cass. Sez. VI-2 ord n. 15591/18; Cass. 24690/17 Cass. 21258/14; Cass. 4288/05) ed è per questo liberamente apprezzabile dal giudice.
Rientra dunque nel potere discrezionale del giudice di merito valutare la sufficienza degli elementi probatori acquisiti al processo e la loro rilevanza ai fini del decidere.
Orbene, le scritture contabili della società fallita attestano il debito dell'opponente, odierno appellante, nei confronti della per la forniture di macchinari venduti nel Controparte_1
febbraio 2009 dalla società poi fallita.
La fattura quietanzata con la dicitura pagato e la sottoscrizione del legale rappresentante della società, , prodotta dall'appellante (doc. 3 fascicolo I grado appellante), Persona_1
reca una data (19.03.2009) antecedente a quella delle scritture contabili che confermano il debito e che fotografano la situazione patrimoniale della società al 30.06.2009 (doc. 4 fascicolo
I grado appellata). Tale situazione patrimoniale riporta, tra i debitori della società fallita,
nonchè la somma di Euro 36.050,40 tra i crediti ancora da incassare. Parte_1
La discordanza tra i dati contabili risultanti dal fallimento e quanto affermato dall'Arch.
è dunque evidente. CP_1
Certamente il debito permane anche quando la società poi fallita e il suo legale rappresentante presentano (24.09.2009) domanda di ammissione alla Persona_1
procedura di concordato preventivo. Nell'elenco dei crediti da incassare e da offrire in distribuzione ai creditori sociali risulta, infatti, inserito anche il credito di Euro 36.050,40 vantato nei confronti dell'Arch. (doc. 4 fascicolo I grado appellato) che, Parte_1
dunque, a quella data risultava ancora totalmente impagato.
Già solo questo è idoneo ad affermare che non esiste credito da porre in compensazione del debito ingiunto.
A ciò si aggiunge che prima della notifica del decreto ingiuntivo, non ha mai Parte_2 rivolto specifica richiesta di pagamento delle provvigioni maturate.
La sola pretesa fatta valere dal con la raccomandata AR del 9.01.2009 (doc. 6 fascicolo Pt_2
I grado appellante) attiene infatti non al pagamento di somme, ma alla consegna degli pagina 4 di 6 attestati di versamento di Contributi Previdenziali e IR per la gestione separata dei rapporti di agenzia, a carico della società poi fallita. In tale comunicazione la fallita è stata intimata a certificare il versamento – quale sostituto d'imposta - della ritenuta fiscale operata sulle fatture n. 1-3-5-6-8-9-10-12-14-16-17/2008, il che comporta che le provvigioni portate dalle citate fatture dovevano essere già state saldate dalla fallita alle singole scadenze.
Del resto, che non vi fossero inadempienze è dimostrato anche dalla circostanza che la stessa non ha presentato domanda di insinuazione al passivo del fallimento della CP_3
società per contributi riguardanti non versati, come invece ha fatto Pt_2 Parte_2 per altri agenti della società fallita.
Può pertanto condividersi l'assunto del giudice di prime cure secondo cui “non è stata fornita alcuna prova dell'esistenza di un credito vantato dall'opponente da porre in compensazione con il credito vantato dalla società fallita, la cui sussistenza, oltre a non essere stata mai neppure contestata dall'opponente, risulta pienamente provata dalla documentazione contabile della società fallita” (pg 3-4 sentenza impugnata). L'appellante non è stato, infatti, in grado di provare il credito posto in compensazione in termini di certezza, liquidità ed esigibilità dello stesso, con la conseguenza che la compensazione eccepita non è operabile.
La circostanza, vera o falsa che sia, che la poi fallita avrebbe omesso Controparte_1 qualsivoglia dichiarazione circa la sussistenza del rapporto di agenzia in essere con Pt_2
dal 2001 al 2009, il che avrebbe comportato il mancato versamento dei contributi
[...]
previdenziali o IR a , non è, del resto, idonea di per sè a provare l'estinzione del CP_3 debito ingiunto per effetto di compensazione, poiché si tratterebbe, in ogni caso, di somme dovute ad , unico soggetto che avrebbe avuto titolo a pretenderle. CP_3
*
Gli elementi probatori acquisiti hanno carattere preminente e sono, pertanto, ritenuti sufficienti per la decisione (Cass. sez. VI, 1.03.2021 n. 5560).
Quanto ai documenti nuovi prodotti in appello, la nuova formulazione dell'art. 345 comma 3 cpc pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di
"indispensabilità" che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o pagina 5 di 6 produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (ex multis Cass. Ord.
6.02.2020 n. 2764).
Ma non è questo il caso.
La naturale propensione del processo all'accertamento della verità dei fatti va coniugata con il regime delle preclusioni, che sono numerose nel rito civile, e che attribuiscono alla parte l'onere di tempestiva attivazione, in attuazione di un principio di lealtà processuale che impone di dedurre immediatamente tutte le possibili difese e i mezzi probatori a fondamento delle stesse.
*
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata e l'appellante soccombente va condannato al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in dispositivo, giusta applicazione delle vigenti tariffe forensi, nei valori vicini ai minimi dello scaglione di riferimento in funzione del valore effettivo della controversia che si attesta a ridosso di quello minimo della predetta fascia.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass.
Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, rigetta l'appello proposto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in €
4.996,00 oltre spese generali ed oneri come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, il 7 luglio 2025.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa pagina 6 di 6