Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/06/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 454 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel.
Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 454/2025 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
nata il [...] a [...], con Parte_1 ( C.F. 1 l'Avv. FIORELLA FELICIANI, come da procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F. 2 ) nato il 27/01/1972 a
MONTEFIASCONE (VT), con l'Avv. GIULIANO MIGLIORATI, come da procura in atti RESISTENTE
E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.06.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto dichiararsi la separazione personale, Con ricorso in atti la Sig.ra Parte_1 con addebito, in relazione al matrimonio celebrato con il Sig. Controparte_1 a
Viterbo in data 27.04.2024. A fondamento della domanda deduceva:
a) che prima del matrimonio tra le parti v'era stata convivenza sin dal 2018, durante la quale, in data 13.3.2019, era nata la figlia PE_1 in data 13.03.2019
b) che a causa di una serie di incompatibilità e di particolari circostanze, la loro relazione affettiva era venuta meno e reso non più possibile il mantenimento della loro unione;
c) che sin dall'inizio del rapporto sentimentale, il CP_1 aveva manifestato la tendenza ad uno stretto controllo sulla vita della ricorrente, i cui movimenti venivano controllati in maniera quasi ossessiva dal marito, il quale, inoltre, abusava di sostanze alcoliche e faceva uso di sostanze stupefacenti;
Alla luce di tali circostanze concludeva richiedendo la separazione personale, con addebito al marito, l'affidamento esclusivo della figlia, un contributo mensile, da porre a carico del marito di euro 500,00 per il mantenimento della figlia oltre ad euro 200,00 in suo favore, con rinuncia all'assegnazione della casa coniugale.
Costituendosi in giudizio, parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito della ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Quanto alla domanda di addebito ne contestava il fondamento difettando, a suo dire, il rapporto causale tra i fatti dedotti dalla ricorrente ed il venir meno della loro unione coniugale. A tal riguardo segnalava che, a causa della giovane età della moglie (di 27 anni più giovane di lui) la Pt_1 aveva iniziato ad assumere atteggiamenti di distacco nei confronti del marito, rivendicando in alcuni casi “libertà” che definiva “difficilmente compatibili con il proprio ruolo di moglie".
In merito alle condizioni economiche rappresentava di essere stato già in precedenza coniugato con la Sig.ra CP_2 dalla quale aveva avuto due figlie, PE (nata a [...] il
5/12/95) e PE 3 (nata a [...] il [...]) corrispondendo in favore di esse, a seguito del procedimento di divorzio, la somma mensile di euro 270,00 per ciascuna figlia e di euro 100,00 per la ex moglie. PEtanto pur percependo uno stipendio di € 1.700,00 circa, era gravato ogni mese da un esborso di € 640,00.
Contestava, infine, la richiesta di un contributo di mantenimento in favore della moglie considerando, in particolare, la brevissima durata del matrimonio (matrimonio del 27.4.2024 rilevando che già a novembre 2024 la ricorrente aveva lasciato la residenza familiare). Alla luce di tali considerazioni, contestata la domanda di addebito e di affidamento esclusivo, dichiarata la separazione tra i coniugi, chiedeva l'affidamento congiunto della figlia minore, il riconoscimento del diritto di vedere e tenere con sé figlia secondo le indicazioni ritenute opportune dal Tribunale, la disponibilità ad un versamento di euro € 250,00 per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della prima udienza di comparizione, non apparendo necessaria l'assunzione delle prove richieste da parte ricorrente alla luce della documentazione già depositata, (le prove richieste da parte resistente sono risultate tardive) all'esito della discussione, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia previste dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata in tale senso dalla ricorrente, cui ha aderito il resistente, debba essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo risultata in maniera evidente non più tollerabile la prosecuzione della
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convivenza tra i predetti. Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio resta pertanto limitata alla delibazione delle questioni attinenti alle altre questioni controverse.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente si osserva che, come noto, ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale (Cass. n. 25966/2016;
Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 25843/2012). Nel caso in esame la causa di addebito dedotta da parte ricorrente ha riguardato i medesimi fatti per i quali è stato emesso decreto di giudizio immediato ed applicata misura cautelare
(ancora in corso di esecuzione) al CP_1 per il delitto di maltrattamenti aggravati in danno del coniuge.
In merito a tali fatti, sulla cui sussistenza si è già operata una positiva valutazioni di merito in ragione dell'emissione degli indicati atti, considerando, inoltre, la richiesta dello stesso imputato di definire ex art. 444 cpp, il processo suo carico, deve registrarsi l'assenza di una sostanziale contestazione di parte resistente in merito alle deduzioni della ricorrente. Infatti in merito ai fatti dedotti dalla ricorrente il CP_1 si è limitato a rappresentare soltanto che "indipendentemente dalla sussistenza o meno dei fatti reato ascritti al sig. CP_1 rispetto ai quali "deve ancora pronunciarsi il giudice penale" (sulla richiesta di patteggiamento) le condotte dello stesso potevano trovare origine e giustificazioni da una serie di atteggiamenti della Pt_1 sempre "più recalcitranti rispetto ai limiti fisiologici che la maternità impone e a rivendicare una libertà difficilmente compatibile con il proprio ruolo di moglie" imbarazzante giustificazione, se si pensa all'enfasi poi attribuita alla differente età tra le parti (lui di 27 anni più giovane di lei). Senza, poi, indicare specifici elementi al riguardo, né articolare prove su tale punto e concludendo in ragione dell'assenza dei presupposti della richiesta di addebito, in particolare per l'assenza di un rapporto di causalità tra i fatti dedotti (che, quindi, si davano per accaduti) e il venir meno della relazione coniugale. In merito a tale aspetto, considerando che i fatti in esame rientrano tra i casi oggetto di contestazione ex art. 572 cp, integranti, pertanto episodi di violenza, anche psichica, si rileva che, seguendo orientamenti già costantemente espressi da questo Tribunale, in ogni caso l'uso di violenza fisica nei confronti del coniuge costituisce un comportamento talmente esecrabile ed una violazione così macroscopica dei doveri di assistenza che devono improntare la vita matrimoniale, tali da poter concretare di per sé causa di addebito della separazione. Alla luce di tale valutazione il Collegio ritiene di addebitare la separazione dei coniugi al non potendosi, al contrario, riconoscere alcun addebito in capo alla resistente. CP_1
Quanto alla richiesta di affido esclusivo, la stessa può essere accolta seppur nella forma non più invasiva del cd. affidamento super esclusivo, attesa la necessità di tutelare la posizione della figlia minore e la sua gestione “giuridica” alla luce dell'attuale vigenza della misura cautelare personale applicata al resistente, circostanza, questa, che rende fortemente limitativa la gestione della figlia.
Tale determinazione non pregiudica, in ogni caso, il diritto di incontro del padre con la figlia minore secondo modalità indicate in dispositivo.
Quanto alla richiesta di un contributo di mantenimento avanzata dalla ricorrente si ritiene che tale istanza non possa essere accolta. Al fine della determinazione del riconoscimento di tale contributo e del suo ammontare è necessaria una verifica in merito ai mezzi economici dei coniugi, oltre che a circostanze quali, ad esempio, la durata della convivenza e di ogni elemento fattuale di ordine economico, idoneo ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (Sez.
1 - n. 605/2017), considerando, in particolare, una verifica circa la possibilità per la parte più debole a mantenere un tenore di vita analogo a quello precedente. (Cass. I, 12196-2017) Al riguardo, infatti, considerando: a) la esigua durata del matrimonio (non essendo stata avanzata richiesta istruttoria in merito al periodo di convivenza); b) le condizioni economiche delle parti, in particolare: l'assenza di oneri abitativi per la Pt_1 il fatto che la stessa percepisce una retribuzione mensile per l'attività lavorativa che svolge (euro 800); c) il reddito mensile del resistente (euro 1.700,00) gravato dal pagamento di un contributo per il mantenimento di altri due figli e della ex coniuge (per complessivi euro 640,00 mensili), tutto ciò considerato, tali elementi non legittimano il riconoscimento di un siffatto contributo.
Del pari appare legittima la richiesta di parte resistente in merito all'entità del contributo per il mantenimento della figlia minore considerando, al momento le esigenza della figlia minore rispetto alla quale non sono state dedotte esigenze particolari, se non quelle tipiche dell'età di quest'ultima.
Il complessivo esito del giudizio legittima la compensazione delle spese processuali;
ciò considerando l'accoglimento della domanda di addebito, il rigetto di quella di un contributo al mantenimento della resistente e, infine, l'accoglimento in diversa misura del contributo per il mantenimento della figlia minore, domande queste rispetto alle quali ogni parte ha avuto un comportamento oppositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale intervenuto tra Parte_1 nata a Viterbo il 30/09/1999 e Controparte_1 nato a Montefiascone il [...] in [...] al matrimonio celebrato a Viterbo in data 27.04.2024, con addebito nei confronti del CP_1
2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge al Controparte_3 (atto matrimonio anno 2024, n. 17, parte 1, uff. 1);
3. Visto l'art. 337 quater cc affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, garantendo il diritto per entrambi i genitori a concorrere alle decisioni di maggior interesse per la figlia.
4. Il padre potrà vedere la figlia sulla base di incontri settimanali che saranno organizzati in spazio neutro secondo tempi e modalità stabilite dai Servizi Sociali del Comune di Viterbo;
Controparte_1 corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma 5. complessiva di Euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo
6. dispone che l'intero assegno unico sia corrisposto in favore della ricorrente;
7. rigetta ogni altra richiesta.
8. spese compensate.
Manda ai Servizi Sociali del Comune di Viterbo.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio dell' 11/06/2025
IL PRESIDENTE est.
Dr. Eugenio Maria Turco