Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 marzo 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 marzo 1986 |
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- 1. Nuova operazione Poseidone. La giurisprudenza recente favorevole ai socihttps://www.finanzaefisco.com/
Con Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017, l'INPS ha reso noto che sono state “ultimate le operazioni per l'estrazione dei soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.), i quali, dalla dichiarazione Unico SP 2013 relative all'anno 2012, risultano svolgere in maniera prevalente e continuativa attività lavorativa nell'impresa”. In sostanza, l'Ente previdenziale, ha dato il via ad una nuova “Operazione Poseidone”. Al fine di valutare l'opportunità e la convenienza a coltivare un eventuale contenzioso avverso l'iscrizione dei soci, si elencano i recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di obbligazione contributiva nascente dallo svolgimento di attività commerciale. Gestione Inps …
Leggi di più… - 2. Nuova operazione Poseidone.https://www.finanzaefisco.com/
Con Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017, l'INPS ha reso noto che sono state “ultimate le operazioni per l'estrazione dei soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.), i quali, dalla dichiarazione Unico SP 2013 relative all'anno 2012, risultano svolgere in maniera prevalente e continuativa attività lavorativa nell'impresa”. In sostanza, l'Ente previdenziale, ha dato il via ad una nuova “Operazione Poseidone”. Al fine di valutare l'opportunità e la convenienza a coltivare un eventuale contenzioso avverso l'iscrizione dei soci, si elencano i recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di obbligazione contributiva nascente dallo svolgimento di attività commerciale. Gestione Inps …
Leggi di più… - 3. Finanza & Fisco n. 1/2 del 2017https://www.finanzaefisco.com/
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Leggi di più… - 4. Nuova operazione Poseidone. La giurisprudenza recente favorevole ai sociAdmin · https://www.finanzaefisco.com/ · 26 giugno 2017
Con Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017, l'INPS ha reso noto che sono state “ultimate le operazioni per l'estrazione dei soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.), i quali, dalla dichiarazione Unico SP 2013 relative all'anno 2012, risultano svolgere in maniera prevalente e continuativa attività lavorativa nell'impresa”. In sostanza, l'Ente previdenziale, ha dato il via ad una nuova “Operazione Poseidone”. Al fine di valutare l'opportunità e la convenienza a coltivare un eventuale contenzioso avverso l'iscrizione dei soci, si elencano i recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di obbligazione contributiva nascente dallo svolgimento di attività commerciale. Gestione Inps …
Leggi di più… - 5. Risoluzione del 17/02/1987 n. 460093 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 17 febbraio 1987
La legge 15 maggio 1986, n. 192, al fine di incrementare le correnti turistiche estere motorizzate verso il territorio nazionale, prevede a favore dei turisti stranieri e degli italiani residenti all\'estero che si recano in Italia per diporto le seguenti agevolazioni: a) buoni per l\'acquisto di benzina a prezzo ridotto; b) buoni pedaggio autostrade in regime di gratuita\'; c) servizio soccorso stradale in regime di gratuita\'; d) servizio di auto in sostituzione in regime di gratuita\'. Gli articoli 7 e 8 della citata legge n. 192 ed il decreto 26 maggio 1986, emanato da codesto Ministero di concerto con quello del Tesoro e delle Finanze, prevedono la stipulazione di apposita …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Pescara, sentenza 13/02/2025, n. 123Provvedimento: N. Sentenza Fasc. n. 472/2024 Cron. n._________ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PESCARA Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 13.02.2025 PROMOSSO DA , con domicilio eletto in Pescara, alla via Mazzini n. 3, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Maurizio Piscione, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso in opposizione; C O N T R O , in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della CP_1 locale sede, …Leggi di più...
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- 2. Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/04/2025, n. 315Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO -Sezione Lavoro- Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 1193/2024 R.G.L., promossa da , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fernando Lo Voi e Simona Parte_1 Gennusa ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, per procura in atti ricorrente contro in persona Controparte_1 del legale rappresentante in carica, in proprio e quale mandatario della [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra, per procura generale alle CP_2 liti …Leggi di più...
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- 3. Trib. Massa, sentenza 24/03/2025, n. 101Provvedimento: Successivamente all'udienza del 24.3.2025, alle ore 11:47 compaiono i procuratori delle parti, in particolare per il ricorrente l'Avv.to BUTTINI Emanuele e per l'INPS l'Avv.to Rossella QUARTA. È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione. IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza …Leggi di più...
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- 4. Trib. Benevento, sentenza 24/09/2025, n. 903Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.5429 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA , nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1 Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.LUCIA D'ANGELIS e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente E , rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1 GRECO ATANASIO MAURIZIO, ed elettivamente …Leggi di più...
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- 5. Trib. Verbania, sentenza 21/11/2024, n. 226Provvedimento: N. 52/2024 R.G. Lav. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 52/2024 R.G. Lav. promossa da: (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 Verbania Corso Cobianchi n.15, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Forgione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Grottaminarda Via Domenico Cimarosa 27, giusta procura in atti PARTE RICORRENTE C O N T R O (c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787 , concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni di cui all' articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni e integrazioni, non e' richiesta per le dichiarazioni di responsabilita' da rilasciarsi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali obbligatorie".
All'articolo 3:
sono soppresse le parole: ", anche attraverso il confronto con le parti sociali interessate,".
All'articolo 4:
dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Le parole: "o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria", di cui all' articolo 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , non si devono intendere riferite ai trattamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 .
9-ter. Le disposizioni di cui all' articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 , restano confermate per l'anno 1986";
il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. All'onere derivante dall'applicazione dei comuni da 1 a 8 del presente articolo, valutato in complessive lire 282 miliardi per l'anno 1986, si provvede, quanto a lire 205 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e, quanto a lire 77 miliardi, con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate nell'anno 1985 per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699 , convertito dalla legge 31 gennaio 1986, n, 14, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi".
All'articolo 5:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Alle conseguenti minori entrate, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento".
All'articolo 6:
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. All' articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli investimenti non superiori a lire 150 milioni l'attestazione di cui sopra puo' essere effettuata anche sulla base di una perizia giurata presentata dall'operatore economico"".
All'articolo 7:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100 , e alle attivita' di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, e' autorizzata la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce "Proroga dell'attivita' di coordinamento di cui alla legge n. 73 del 1977 "".
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: "31 maggio 1986" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1986".
All'articolo 9:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, deliberati dai competenti organi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, e le esposizioni debitorie riconosciute con decreto ministeriale 29 ottobre 1985 a titolo di consolidamento ai sensi dell' articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312 , al netto degli interessi maturati nell'anno 1984 su dette esposizioni, sono assunte a carico dello Stato nei limiti di somma di cui appresso:
Ente autonomo teatro comunale
di Firenze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.682.244.900;
Ente autonomo teatro dell'Opera
di Genova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 13.859.386.467;
Ente autonomo teatro S. Carlo
di Napoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.866.116.293;
Ente autonomo teatro Massimo
di Palermo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.394.754.267;
Ente autonomo teatro dell'Opera
di Roma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.521.601.121;
Ente autonomo teatro regio
di Torino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.507.982.622".
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Alla regolazione delle predette differenze si provvede, nel limite massimo dell'esposizione debitoria assunta dallo Stato, ai sensi dell' articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312 ";
il comma 3 e' soppresso.
AVVERTENZA:
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 10 marzo 1986. - Art. 2. 1. La societa' in nome collettivo o in accomandita semplice costituita ai sensi dell' articolo 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , ha diritto a continuare l'attivita' dell'azienda conferita, alle stesse condizioni. Tale diritto sussiste anche in pendenza dell'iscrizione in albi, registri, ruoli o elenchi e nel trasferimento delle autorizzazioni, licenze, concessioni e simili gia' intestate al dante causa, purche' le relative domande siano presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La societa' di cui al precedente comma 1 subentra, senza soluzione di continuita', nella posizione del titolare dell'azienda conferita prevista dalle disposizioni sul lavoro, la previdenza e l'assistenza nei riguardi del personale dipendente e deve comunicare agli uffici competenti, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, che e' subentrata a tale titolare.
3. I soggetti, gia' iscritti ai fini previdenziali e assistenziali in appositi albi o elenchi che siano divenuti soci della societa' di cui al precedente comma 1, devono darne comunicazione agli enti preposti alla tenuta degli stessi e conservano l'iscrizione, senza soluzione di continuita', purche' mantengano i requisiti previsti per l'iscrizione stessa ed effettuino la comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. - Art. 3. 1. Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell' articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , come sostituito dall' articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , si applicano anche ai soci di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attivita' previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all' articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 . I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attivita'.
2. L' articolo 2, primo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , e' abrogato.