Ordinanza cautelare 6 aprile 2018
Sentenza 4 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/08/2022, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/08/2022
N. 01349/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00228/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2018, proposto da
CO AR ZI, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone, n. 56;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angela AR Buccoliero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazzetta Montale, n. 2;
nei confronti
D'UR ND e EL RE, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della graduatoria della prova preselettiva del 21/12/2017, denominata “COMUNE DI TARANTO - CONCORSO AGENTE POLIZIA LOCALE - PROVA PRESELETTIVA - ESITO NOMINATIVO”, per mezzo della quale la Commissione giudicatrice, sulla scorta dei nuovi criteri di ammissione di cui al verbale pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 23.11.2017, ha assegnato alla ricorrente il punteggio di 15,02 collocandola, per l'effetto, al 193° posto e, dunque, in posizione non utile ai fini dell'ammissione alle prove selettive;
- della D.D. n. 103 del 15.02.2018, per mezzo della quale la Direzione RR.UU. del Comune di Taranto ha approvato la predetta graduatoria del 21/12/2017 contenente l'indicazione degli ammessi alle successive fasi concorsuali;
- nonché del provvedimento, ivi contenuto, di rigetto dei reclami presentati ai sensi dell'art. 6, co. 8 del “Disciplinare per la nomina ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali pubbliche - disciplina delle preselezioni”.
NONCHÉ, OVE OCCORRA,
- della comunicazione della Commissione giudicatrice (i cui estremi sono sconosciuti) di cui si è data nota tra le “news” del sito istituzionale dell’Ente in data 23.11.2017, per mezzo del quale la predetta Commissione, in relazione alla fase preselettiva, “ha stabilito di attribuire un punteggio pari a +1 per ogni risposta esatta; 0 per risposta non data; -0,33 per risposta sbagliata o multiple”, nonché di ammettere “alla fase concorsuale successiva i candidati utilmente collocati nella graduatoria della preselezione in numero pari a 200 volte il numero dei posti messi a concorso, nonché i candidati classificati ex – aequo all’ultimo posto utile che abbiano conseguito un punteggio minimo di 18/30”;
- del “Disciplinare per la nomina ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali pubbliche – disciplina delle preselezioni” nella parte in cui, all’art. 7, co. 4, ultimo capoverso, prevede che la Commissione esaminatrice “stabilisce il criterio di valutazione per ogni domanda del quiz” ove inteso nel senso di assegnare alla Commissione esaminatrice il potere di introdurre ex novo punteggi non preventivamente previsti dal bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente - collocatasi al 193° posto della graduatoria della prova preselettiva con 15,02 punti (inferiore al punteggio minimo di 18/30 e, dunque, in posizione non utile ai fini dell'ammissione alle prove selettive) - con ricorso notificato il 17/02/2018 e depositato in giudizio il 05/03/2018, impugna la graduatoria del 21/12/2017 della prova preselettiva della procedura di reclutamento “per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti, nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale, categoria C”, indetta dal Comune di Taranto per mezzo di Avviso Pubblico del 16.08.2016, la D.D. n. 103 del 15.02.2018, per mezzo della quale la Direzione RR.UU. del Comune di Taranto ha approvato la predetta graduatoria del 21/12/2017 contenente l'indicazione degli ammessi alle successive fasi concorsuali, nonché il provvedimento, ivi contenuto, di rigetto dei reclami presentati ai sensi dell'art. 6, co. 8 del “Disciplinare per la nomina ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali pubbliche - disciplina delle preselezioni”, nonché, ove occorra, la comunicazione della Commissione giudicatrice (i cui estremi sono sconosciuti) di cui si è data nota tra le “news” del sito istituzionale dell’Ente in data 23.11.2017, per mezzo del quale la predetta commissione, in relazione alla fase preselettiva, “ha stabilito di attribuire un punteggio pari a +1 per ogni risposta esatta; 0 per risposta non data; - 0,33 per risposta sbagliata o multiple”, nonché di ammettere “alla fase concorsuale successiva i candidati utilmente collocati nella graduatoria della preselezione in numero pari a 200 volte il numero dei posti messi a concorso, nonché i candidati classificati ex – aequo all’ultimo posto utile che abbiano conseguito un punteggio minimo di 18/30”, il “Disciplinare per la nomina ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali pubbliche – disciplina delle preselezioni” nella parte in cui, all’art. 7, co. 4, ultimo capoverso, prevede che la Commissione esaminatrice “stabilisce il criterio di valutazione per ogni domanda del quiz” ove inteso nel senso di assegnare alla Commissione esaminatrice il potere di introdurre ex novo punteggi non preventivamente previsti dal bando di concorso e ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETEMRINATO DI N. 2 POSTI, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DEL DISCIPLINAE PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE – DISCIPLINA DELLE PRESELEZIONI. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SVIAMENTO DEL POTERE PUBBLICO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL’AGERE AMMINISTRATIVO.
Il 30/03/2018, si è costituito in giudizio il Comune di Taranto, depositando una memoria di costituzione e chiedendo il rigetto del ricorso e, in particolare, il rigetto della istanza di sospensione.
Ad esito della Camera di Consiglio del 05/04/2018, con ordinanza cautelare n. 171 del 06/04/2018, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Ritenuta, allo stato e nei limiti della cognizione propri della presente fase, non accoglibile la spiegata istanza cautelare considerato che il Disciplinare della procedura selettiva, all’art. 7 comma 4, prevede espressamente che la Commissione possa stabilire “il criterio di valutazione per ogni domanda del quiz,” previsione da intendersi, a parere del Collegio, nel senso di attribuire alla Commissione medesima il potere di introdurre punteggi specifici alle diverse tipologie di risposte - corretta, errata, omessa - fornite dai concorrenti alle domande del quiz di preselezione; ritenute, altresì, non condivisibili le altre censure formulate dal ricorrente considerato che, secondo la condivisibile giurisprudenza, rientra comunque nella discrezionalità della Commissione di concorso – anche in assenza di una specifica previsione della relativa facoltà da parte della lex specialis – di stabile un punteggio minimo di idoneità anche con riguardo alle prove preselettive (cfr. Consiglio di Stato, sez V, 8/11/2005 n° 5346).
Ritenuti sussistenti i presupposti di legge per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese della presente fase cautelare ”.
Il 06/04/2022, il difensore di parte ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, nella quale, premettendo “ - che il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, riformava la suddetta ordinanza disponendo l’ammissione con riserva della ricorrente alle successive fasi del concorso; - che, tuttavia, parte ricorrente non ha superato le successive fasi concorsuali ”, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso, insistendo per la compensazione delle spese legali.
Il 09/05/2022, il difensore del Comune ha depositato in giudizio una istanza di passaggio in decisione della causa.
In pari data 09/05/2022, anche il difensore della ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Nella pubblica udienza del 25/05/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso è divenuto manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva, infatti, il Tribunale che il difensore di parte ricorrente, il 06/04/2022, ha depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, nella quale ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse della sua cliente alla decisione del ricorso (non avendo la predetta superato le successive prove della procedura concorsuale in questione), insistendo per la compensazione delle spese legali, e che ha ribadito tale richiesta nella richiesta di passaggio in decisione della causa depositata in giudizio il 09/05/2022.
Osserva, altresì, il Tribunale che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Sussistono, con ogni evidenza nel caso di specie, i presupposti di legge (anche considerato l’esito della causa) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO