Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 4268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4268 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 29.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 12882/2022 R.G.L.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
Antonio Panico e Lucia Rambone, elettivamente domiciliata come in atti presso lo studio dell'avv. Antonio Panico in Napoli, via Torino n. 118.
RICORRENTE
E
sede in Napoli, via Ponte Francesi, 37/D, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Tussino, elettivamente domiciliata come in atti presso lo studio in Napoli, via Toledo n. 282.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.7.2022, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere stata assunta in data 30.10.2000 dalla resistente con mansioni di operaia addetta alla raccolta inquadrata fino al 2003 nel II livello del CCNL Utilità e a seguito di una selezione interna al III livello come impiegata di segreteria presso la Direzione Operativa;
di essere stata addetta sia al protocollo in entrata che in uscita e alla gestione dei reclami;
di avere ricevuto informazioni sui disservizi nella raccolta e nello spazzamento, tramite telefonate, email ovvero lettere dai cittadini, dalle Aziende sia Pubbliche che Private nonché dai Consiglieri Comunali e dagli Assessori;
di avere inoltrato, al fine di rispondere ai reclami, le suddette informazioni ai distretti di competenza per monitore e controllare gli interventi;
di avere collaborato con il Capo Ufficio della strutturazione ing. provvedendo all'organizzazione e alla gestione CP_2 della procedura per l'eliminazione e lo smaltimento dell'amianto rinvenuto nei Distretti sulla base delle direttive di massima ricevute;
di essere tenuta ad avvisare e a interagire con il Dipartimento dell'Ambiente del al fine di ottenere le Controparte_3 autorizzazioni per contattare le ditte esterne abilitate alla rimozione e allo smaltimento dell'amianto; di essere stata individuata, unitamente a ,, V Livello, Persona_1
, V livello, , VI Livello e , VII Persona_2 Persona_3 Persona_4
di essere tenuta per l'incarico gestione campagna di comunicazione e organizzazione della raccolta “Porta a Porta”, via Partenope corrispondente alla IV Municipalità e Centro Direzionale I Municipalità, ad assicurare il funzionamento e il corretto svolgimento dei servizi aziendali quali la raccolta differenziata;
di avere provveduto, autonomamente e con discrezionalità, limitata dalle direttive di massima ricevute dal suo Dirigente, ad accedere presso tutti i locali pubblici della zona, per incontrare i gestori delle attività commerciali e il loro personale, fornendo spiegazioni e informazioni sulla raccolta differenziata, nonché alla valutazione delle esigenze di cassonetti individuali e il controllo della consegna del materiale richiesto;
di avere individuato le scuole presso cui effettuare lezioni educative sulla modalità e processi della raccolta;
di essere stata nominata con decreto del sindaco di Napoli del 27.6.2019 ispettore ambientale, VI livello del CCNL;
di avere svolto i compiti di cui al ricorso da gennaio 2010; di non avere percepito né il superminimo né il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte. Nel merito deduceva applicabilità del CCNL Utilitalia per le imprese operanti nel settore igiene ambientale municipalizzate;
l'accertamento delle mansioni svolte dalla data di assunzione a oggi con l'inquadramento al V livello, e/o in subordine al IV livello, Area tecnica e amministrativa, e il pagamento delle differenze retributive maturate quale differenza con il III livello.
Concludeva chiedendo: “a)preliminarmente accertare e dichiarare a decorrere dalla data 15 gennaio 2016 e a tutt'oggi, ovvero da una diversa decorrenza che l'On.le
Giudicante riterrà giusta, con conseguente diritto a vedersi riconosciuto anche, ai sensi dell'art.16 del CCNL di settore, il livello di inquadramento corrispondente e in particolare il livello 5° Area tecnica e amministrativa ovvero in una diversa data che l'on.le Giudicante riterrà opportuna e giusta, e dunque nel livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e conseguentemente ordinare alla resistente CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica nella sede
[...] legale della società sita in Napoli alla via Ponte Dei Francesi n.37/D all'immediato giusto inquadramento con le decorrenze di cui sopra,; b) In via subordinata preliminarmente accertare e dichiarare a decorrere dalla data 15 gennaio 2016 e a tutt'oggi, ovvero da una diversa decorrenza che l'On.le Giudicante riterrà giusta, con conseguente diritto a vedersi riconosciuto anche, ai sensi dell'art.16 del CCNL di settore, il livello di inquadramento corrispondente e in particolare il livello 4° Area tecnica e amministrativa ovvero in una diversa data che l'on.le Giudicante riterrà opportuna e giusta, e dunque nel livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e conseguentemente ordinare alla resistente in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. domiciliato per la carica nella sede legale della società sita in 80146 Napoli alla via Ponte Dei Francesi n.37/D all'immediato giusto inquadramento con le decorrenze di cui sopra,; c)sempre in via principale, previo accertamento delle mansioni effettivamente svolte e del giusto livello di inquadramento, accertare il diritto del ricorrente a percepire il giusto trattamento retributivo corrispondente alle funzioni effettivamente svolte ed al giusto inquadramento delle stesse a decorrere dalla data del 15 gennaio 2016 e a tutt'oggi, ovvero da una diversa decorrenza che l'On.le Giudicante riterrà giusta, in osservanza del precetto costituzionale di cui all'art.36 Cost., e pertanto, le corrispondenti differenze retributive, in suo favore ed in danno alla resistente in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per CP_1 la carica nella sede legale della società sita in Napoli alla via Ponte Dei Francesi n.37/D, con la qualifica superiore, da quantificarsi in un separato giudizio, oltre interessi legali;
d) condannare la resistente, al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo. e) dichiarare, come per legge, la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Si costituiva la società convenuta, che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso perché generico e per mancata allegazione delle specifiche peculiarità e tratti distintivi delle mansioni svolte;
in particolare rimarcava che la ricorrente aveva acquisito il III livello con la partecipazione al concorso interno;
che, pertanto, non era consentito riconoscere un livello superiore in assenza delle selezioni concorsuali;
che ella non aveva mai svolto mansioni riconducibili al IV e V livello;
che non aveva coordinato e/o controllato risorse umane né aveva attribuito mansioni o impartito compiti;
che non si occupava dell'elaborazione e dell'analisi di dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, di adempimenti contributivi e fiscali, di gestione e del personale, dello svolgimento di pratiche amministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard;
che non si occupava dell'analisi e individuazione di errori sia hardware che software, dell'analisi informatica di procedure;
che non era mai stata capo turno EDP nè un capo responsabile di circoscrizioni/coordinatore di più quartieri o settori cittadini non avendo svolto attività di coordinamento funzionale di unità organizzative, né ancora un responsabile di centro di servizi o gestioni;
che le attività svolte erano riconducibili al III livello il quale prevede lo svolgimento di attività esecutive, tecniche e amministrative con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate;
contestava la generica richiesta di differenze retributive chiedendone il rigetto;
asseriva in proposito che nel capo c) del petitum, ella non aveva chiesto la condanna al pagamento delle differenze retributive bensì un mero accertamento.
Concludeva chiedendo: “1) in via preliminare, dichiarare improponibile, improcedibile e/o inammissibile il ricorso avverso per tutte le motivazioni esposte nella presente memoria che devono intendersi qui per richiamate e ritrascritte;
2) in ogni caso, rigettare il ricorso introduttivo perché infondato in fatto ed in diritto come argomentato nella presente comparsa;
3) condannare la ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
4) munire di clausola l'emananda sentenza”. Tentata inutilmente la conciliazione, sentiti i testi, in esito alla udienza indicata in epigrafe, sostituita dalle note ritualmente depositate, questo Giudice emetteva la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente deve essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, posto che quest'ultimo presenta tutti i caratteri sia quanto all'esposizione in fatto che in diritto, atti a consentirne – per quanto previsto dall'art. 414 c.p.c. - una compiuta comprensione sia da parte del giudicante che da parte della convenuta, cosa che di fatto è avvenuta, laddove si faccia riferimento alle difese svolte nel merito nella memoria di costituzione.
Venendo al merito, la domanda è in parte fondata, nei limiti definiti dalla presente motivazione.
Va premesso che la disciplina normativa relativa allo svolgimento di mansioni superiori è contenuta, in via generale, nell'art. 2103 c.c., come modificato dall'art. 13 l. 20.5.1970 n. 300 e dalla L. 81/2015, secondo il quale: Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. (…) Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. (…) Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
In linea generale, va condiviso quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori, il giudice di merito deve accertare le mansioni concretamente svolte dal dipendente, individuare la categoria ed i livelli in cui queste si articolano, ed operare un confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali, verificando, infine, che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (v. per tutte Cass., 26233 del 30.10.2008) In base alla richiamata disposizione, pertanto, è demandato alla contrattazione collettiva il compito di fissare il periodo superato il quale l'assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva, purché sia rispettato il tetto massimo ora di sei mesi. Nella specie, occorre operare un confronto tra la declaratoria contrattuale inerente il V livello del ccnl in questione, rivendicato, e quella relativa al III, riconosciuto, passando per il livello intermedio . La ricorrente invoca l'applicazione del CCNL dei servizi ambientali nell'Area Tecnica e Amministrativa, la quale prevede la declaratoria dell'“Area operativo-funzionale”:
“Vi appartiene il personale che con specifica collaborazione svolge attività amministrative o tecniche inerenti al processo organizzativo dell'impresa, caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per i campi in cui opera. L'area prevede sette livelli professionali e dodici posizioni parametrali”. La ricorrente risulta essere inquadrata al III livello professionale dell'Area Tecnica e Amministrativa del CNNL di settore, che prevede vi appartengano:
“Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Profili esemplificativi:
- lavoratore addetto alle attività di segreteria che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge compiti vari, quali: dattilografia, ricevimento, registrazione, archiviazione di documenti, fatture, corrispondenza;
trasmissione di documentazione, ecc.;
- lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge attività di registrazione e tenuta della documentazione aziendale relativa alla gestione amministrativa del personale;
provvede alla raccolta dati e allo svolgimento di operazioni contabili (impostazione e registrazione dati su moduli, supporti informatici, totalizzazioni, elaborazioni statistiche, ecc.); ecc”.
Il livello di inquadramento invocato è quello V dell'Area tecnica e amministrativa del C.C.N.L. di settore, nel quale rientrano:
“Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
Profili esemplificativi, per quanto in questa sede può rilevare:
- (…);
- segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche amministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard. Svolge attività complementari a quelle del superiore, che implicano contatti con enti esterni. Gestisce l'attività di segreteria anche attraverso il coordinamento e il controllo di altro personale;
- capo turno EDP (…) ;
- programmatore (…) ;
- capo responsabile di circoscrizioni/coordinatore di più quartieri o settori cittadini: lavoratore che esplica mansioni relative al coordinamento funzionale di unità organizzative operanti su zone territoriali o su aree comprendenti più quartieri, per la realizzazione degli obiettivi di intervento aziendale e di sviluppo dei servizi;
- responsabile di centro di servizi o gestioni: lavoratore che assicura nelle zone, nei settori, nel comprensorio o nelle gestioni assegnate, il funzionale e corretto svolgimento dei servizi aziendali e la distribuzione del lavoro, compilando i rapporti periodici;
- ispettore ambientale che, in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative rilasciate dagli enti e/o dalle autorità competenti preposti, svolge compiti di verifica e controllo del rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti, igiene del suolo e tutela ambientale;
ecc”.
In via subordinata, la ricorrente invoca il IV livello dell'Area tecnica e amministrativa del C.C.N.L. di settore.
“Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Profili esemplificativi:
- (…);
(…)
- operatore EDP che, in base alla pianificazione del lavoro ed alle istruzioni ricevute, provvede al funzionamento dell'elaboratore centrale, al controllo del sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche le operazioni ausiliarie connesse;
effettua il caricamento dei programmi, controlla le segnalazioni di errore e interviene direttamente per individuare possibili soluzioni;
effettua operazione di salvataggio dei dati;
ecc.;
- addetto allo sportello con il pubblico per il disbrigo delle pratiche relative all'applicazione della tariffa rifiuti;
ecc.”.
Quanto alla istruttoria testimoniale svolta, il teste indotto da Testimone_1 parte ricorrente, ha riferito quanto segue:
“Sono dipendente di dal 2000, inquadrato attualmente nell'VIII livello con CP_1 mansioni, dal 2003, di responsabile operativo di distretto, con riguardo alla VIII municipalità, vale a dire territorio di Scampia, Piscinola, Marianella e Chiaiano. CP_1 distingue il comune di Napoli in 10 distretti territoriali. Sono pertanto la figura apicale del distretto VIII, coordino circa 80 persone, da due mesi sono anche responsabile dello spazzamento area Nord. E' solo dal 2016 che ho ottenuto il livello VIII, essendo stato prima inquadrato nel VII, il tutto è accaduto previo accordo con l'azienda. Io ho sede presso l'ufficio di Scampia, dal 2003, tranne nel periodo 2018/20 in cui ho CP_1 lavorato a . Parte_2
OS , che ha sede come ufficio presso la direzione che si trova in Parte_1 via Ponte dei francesi. Conoscevo già prima del 2000 in quanto entrambi Pt_1 lavoravamo per il Comune di Napoli, io lavoravo in zona Questura e mi recavo presso Palazzo S. Giacomo, dove lavorava la ricorrente addetta allo spazzamento della piazza. Una volta passati in , anche se ognuno ha “fatto la sua strada”, ci siamo sempre CP_1 salutati quando ci vedevamo;
so che la ricorrente aveva smesso l'attività di spazzamento, occupandosi di comunicazione. Io per le mie mansioni mi occupo anche di raccolta differenziata, iniziata nel mio distretto non in tutte le strade, da alcuni anni, non ricordo quanti, forse dal 2005.
La per quanto so attualmente fa comunicazione per la raccolta differenziata con Pt_1 riguardo a tutti i cittadini di un determinato quartiere e anche ai negozi che insistono su quel quartiere;
di ciò si occupa sia quando su quel territorio deve iniziare la detta raccolta sia a volte anche quando vi è necessità di un “ripasso”; a stabilire tale necessità siamo per ciascun territorio noi responsabili operativi di distretto (ROD). La direzione manda sempre un gruppo di 4/5 persone addette a effettuare la campagna di comunicazione;
ricordo che giunse nel gruppo anche la ricorrente quando si iniziò ad avviare la differenziata nel mio distretto, che è stato il primo in assoluto a Napoli. Io vedo che in tali casi questi colleghi giungono presso il distretto la mattina, poi, dopo un caffè che sorbisco con loro escono sul territorio con automezzo loro fornito dalla direzione, in cui ho visto recano brochures illustrative, i cestini per la raccolta dell'umido da consegnare all'utenza e buste per raccolta di carta e umido. Li vedo avviarsi tutti insieme, hanno un solo automezzo;
poi quando giunti in zona si dividono e vanno a piedi nelle strade loro assegnate dalla direzione per effettuare la campagna di comunicazione. Fanno anche il censimento delle unità, indicando quante persone abitano nelle case in cui accedono e quante sono le unità immobiliari di uno stabile, il tutto casa per casa. Riempiono dei report che consegnano alla direzione, in un ufficio apposito. I report vengono compilati a penna sul momento. Io vedo tali gruppi di addetti, tra cui la ricorrente, solo al mattino per come ho detto, in quanto costoro, una volta terminata l'attività sul territorio, tornano in direzione ove hanno un loro ufficio. Sono stato in direzione presso l'ufficio della ricorrente che ella divide con i colleghi del suo gruppo;
ella è dotata di scrivania e computer personale. Non so se i report vengano poi completati e/o riportati al pc, fatto sta che sono indirizzati alla direzione, non so a chi in particolare;
a volte ho visto detti report, fatti di una parte precompilata a stampa, in cui vi sono delle caselle da barrare e da completare quanto alle unità immobiliari per fabbricato. Questi dati servono per indicare all'azienda quanti carrellati per le singole raccolte consegnare al singolo stabile. Non ricordo a quanto tempo fa rimonti l'ultima volta in cui la ricorrente ha lavorato, con il suo gruppo, sul mio territorio. Circa due anni fa, mi pare, doveva iniziare la raccolta a Piscinola, per cui ella con il gruppo effettuò il censimento di tutti i fabbricati di via E. Scaglione, cosa che durò circa due mesi. Al momento ancora non è iniziata la differenziata in tale strada. Non so esattamente come si svolga l'attività di comunicazione, di certo comprende tutto ciò che riguarda l'attività della raccolta differenziata;
di certo viene anche consegnato del materiale tra cui la brochure con le relative indicazioni. Le indicazioni sono contenute anche sul sito web . La CP_1 ricorrente e suoi colleghi non erano gli unici a effettuare campagna di comunicazione in quanto vi era e mi pare vi è una società che aveva vinto un appalto indetto da , CP_1 sempre per tale attività di comunicazione. Preciso che la ricorrente ha fatto parte del gruppo di circa 5 persone di cui ho detto, che era l'unico composto da dipendenti interni, ad effettuare su tutto il territorio comunale la campagna di comunicazione. Non so quanti fossero i dipendenti della ditta esterna addetti a tale servizio. Costoro non facevano capo alla direzione bensì al gruppo di cui faceva parte la ricorrente. Non ho constatato in detto gruppo alcuno con ruolo apicale. Poche volte ho visto presso il mio distretto i dipendenti della ditta. So che incontravano il gruppo presso luoghi in cui si davano appuntamento;
per quanto so ogni componente il gruppo dipendenti CP_1 prendeva con sé tre o quattro “esterni” che di certo avevano lo scopo anche di dare una mano nel portare il materiale;
non posso però essere preciso circa le modalità con cui il lavoro veniva poi diviso tra il dipendente interno e gli esterni. Non so se gli CP_1 esterni andassero da soli a fare comunicazione. Circa 3 o 4 volte in cui mi sono dovuto recare sul territorio a fronte di problemi segnalatimi dai colleghi presenti sul CP_1 posto ( tra cui la stessa ricorrente), ho sempre trovato il collega che mi aveva chiamato insieme a due o tre esterni. Chi mi ha riferito il problema è sempre stato il collega
. Ho visto in tali circostanze gli addetti vestire un giubbotto con scritto una cosa CP_1 del tipo “raccolta differenziata”. Li ho visti qualche volta anche parlare con l'utenza ma sempre alla presenza del collega . Non ricordo un evento a nome Energy med. CP_1
Non conosco eventi cui abbia partecipato la ricorrente. Non ricordo se la CP_1 ricorrente facesse parte del gruppo che, mi pare nel 2005, venne nel mio distretto per inaugurare la comunicazione sulla raccolta differenziata. Ricordo di avere visto presso il mio distretto la ricorrente lavorare alla comunicazione anche dell'ultima volta e su strade diverse da via Scaglione ma non posso ricordare quando ciò sia accaduto e per quanto tempo sia stata presso il mio distretto”.
Il teste, pertanto, ha precisato che sono i responsabili operativi di distretto (ROD) a stabilire la necessità di avviare l'attività informativa sul territorio e che i report, in parte precompilati e riassuntivi dell'attività svolta, vengono consegnati alla direzione. Non è stato in grado, però, di rappresentare l'esatto contenuto dell'attività comunicativa .
A sua volta, il teste , indotto da parte resistente ha riferito: Testimone_2
“Sono dipendente di dal 2006, con mansioni attualmente di direttore tecnico CP_1 operativo, con sede a Napoli in via Ponte dei francesi, inquadrato quale dirigente direttamente dall'assunzione. Sono stato per i primi sei anni circa direttore operativo, poi per i successivi nove direttore ricerca e sviluppo e dallo scorso anno direttore tecnico operativo. Ho avuto modo di conoscere la ricorrente nel periodo in cui sono stato direttore ricerca e sviluppo, sempre nella stessa sede che ho prima menzionato;
la ricorrente interagiva ogni giorno con il suo capo ufficio, , e con Persona_5 me capitava con minore frequenza, ci incontravamo all'incirca in media una volta alla settimana;
mi informavo con lei dell'andamento delle attività svolte sul territorio, in quanto ella operava principalmente sul territorio stesso;
la zona interessata era su tutta la città; vi erano dei progetti che potevano riguardare tutta la città; erano sempre progetti in tema di modifica del sistema di raccolta dei rifiuti finalizzato allo sviluppo della raccolta differenziata. Era stato costituito, mi pare intorno al 2014/15, con l'avvento del nuovo direttore generale, un gruppo di addetti alla comunicazione territoriale su tale tema all'interno dell'ufficio diretto dal , che era inquadrato Per_5 all'epoca nel VII livello, venendo poi promosso all'VIII ma non rammento quando. La era inserita in un gruppo di circa 5/6 persone, poi diventato di meno persone nel Pt_1 corso del tempo;
ella ne ha sempre fatto parte dalla costituzione del gruppo. Si decideva nell'ambito di una determinata area territoriale del comune di Napoli quale fosse in progetto il migliore sistema per effettuare la raccolta differenziata;
i progetti erano studiati dal e dai suoi collaboratori, tra cui non la su ogni Per_5 Pt_1 territorio vi è un responsabile delle attività operative di livello VIII che pure era coinvolto nel progetto riguardante il suo specifico territorio;
i progetti erano diversi anche a seconda delle aree territoriali, e a seconda delle tipologie delle utenze ( commerciali, domestiche etc). A ogni progetto venivano assegnati dei “comunicatori”, tra cui la a costei quindi veniva spiegato di volta in volta il progetto dal , Pt_1 Per_5 le veniva assegnata una mappatura della zona, con cartina eventuale, elenco di strade da percorrere e di civici da compulsare;
le veniva spiegato in base al progetto il tipo di comunicazione da effettuare alla utenza;
venivano fatte anche delle riunioni sempre con il e i progettisti, sia prima che iniziasse il singolo progetto, sia nel corso Per_5 dello stesso, cui partecipava anche la Ogni progetto durava mediamente un paio Pt_1 di mesi, per cui si trattava di circa 6/7 progetti annuali cui la ricorrente ha partecipato nel corso degli anni, dal 2014/15 fin quando, mi pare nel 2023, è stata collocata in pensione. Io ho partecipato ad alcune delle riunioni iniziali, a volte anche a quelle in corso d'opera, in caso di segnalazione di problemi;
non ricordo un problema specifico segnalato dalla che di certo comunque è stata presente a molte delle riunioni cui Pt_1 io ho partecipato. In ogni caso, al di là delle riunioni, io mi recavo e mi reco ogni giorno sul territorio, sempre in ambito comune di Napoli, per valutare l'andamento dei progetti;
a volte lo stesso capodistretto (responsabile territoriale, uno per ogni municipalità) chiamava per sollecitare dei sopralluoghi preliminari all'inizio del progetto nella propria area. La aveva il compito di recarsi porta a porta presso Pt_1 le utenze, sia domestiche che commerciali, per fornire informazioni aventi a oggetto spiegazioni circa il fatto che da un determinato giorno sarebbe partita la raccolta differenziata, distribuendo nel contempo anche materiale informativo cartaceo, che dava tutte le informazioni e che portava con sé, consegnando anche delle buste per le singole raccolte dei vari rifiuti, in pratica una sorta di kit per le prime raccolte. Il materiale informativo veniva redatto dall'ufficio progettuale. Vi era anche un gruppo di lavoratori esterni, di una ditta appaltata, che per ogni nostro gruppo di interni ne coadiuvava le operazioni, sia mediante un aiuto nel trasporto del materiale sia anche fornendo le informazioni alle utenze. Vi era il coordinatore della società esterna che partecipava a tutte le riunioni, avendo lo stesso livello di informazioni della egli Pt_1 era presente anche in strada, girando per il territorio, impegnato su almeno due tre gruppi al giorno. Si effettuava ogni settimana un piano di lavoro redatto dal gruppo progettuale, che indicava le strade da coprire per quell'arco di tempo. Non so con esattezza in quanto non ero presente come venisse ripartito poi ogni giorno il lavoro tra i dipendenti interni e quelli esterni con riferimento alle singole strade e utenze. L'attività veniva svolta principalmente di mattina e di pomeriggio il gruppo provvedeva a consuntivare e relazionare l'attività svolta, il tutto mediante mail al e a me per conoscenza;
ogni componente il gruppo effettuava la propria Per_5 relazione, per cui anche la singolarmente;
nella detta mail dovevano essere Pt_1 inserite tutte le eventuali anomalie riscontrate, tra cui utenza che non differenziava ovvero segnalava mancato prelievo dei rifiuti da parte nostra, oltre le varie casistiche. Non ricordo di convocazioni della ricorrente per questioni particolari. Sono stati istituiti gazebo su alcune piazze, associati solitamente a eventi o del Controparte_3 ovvero di . Veniva fornito il materiale informativo cartaceo e informazioni a voce CP_1 ai cittadini che chiedevano le informazioni;
anche la ha partecipato. Pt_1
Le informazioni da fornire alla utenza erano predefinite;
se ella segnalava un'anomalia nell'ambito del rapporto con l'utenza era il ovvero il referente Per_5 del progetto, di volta in volta diverso, ovvero il capodistretto dei servizi operativi che le dava indicazioni su come procedere in ordine all'anomalia. Ella pertanto si consultava con costoro, a seconda della tipologia di anomalia consultava l'uno piuttosto che l'altro, il tutto verbalmente anche a mezzo telefono. Poteva trattarsi ad es di richieste di uno o più bidoncini rispetto allo standard ovvero di una raccolta più frequente. È vero quanto affermato al punto 10 dei capitoli di prova della convenuta.
Quanto al punto 11) ella si interfacciava con il responsabile del distretto – di VIII livello - o anche i suoi collaboratori, questi ultimi capisquadra e capiturno, rispettivamente di IV e di VI livello;
erano questi ultimi deputati per le loro mansioni a interfacciare le ditte esterne di raccolta. Ella segnalava a costoro i problemi. Per quanto so la non ha mai coordinato e gestito personale. Vi era un softaware, Pt_1 chiamato Copernico, che serviva ad assegnare i bidoncini per numero e tipologia sempre diversi alle singole utenze sul territorio. La usava tale sistema;
la Pt_1 procedura prevedeva inizialmente delle assegnazioni;
era in fase progettuale che si davano le predefinizioni delle assegnazioni;
ad es si decideva che gli stabili condominiali dovessero avere un tot numero di bidoncini a seconda del numero di condomini, e magari andando sul posto la verificava che vi erano più condomini Pt_1 ovvero che mancasse lo spazio per i bidoni., Ella doveva segnalare in tali casi al gruppo di progetto la mancanza di spazio;
lo poteva fare sia via mail che nelle note della piattaforma Copernico. Stessa cosa per l'altro tipo di anomalia. In genere veniva risposto dal progettista che se vi era lo spazio si poteva dare al massimo un bidone in più, e la poteva o disporre in tal senso ovvero stabilire che il bidone in più non Pt_1 necessitasse nella specie. Se lo spazio mancava del tutto il gruppo progettuale doveva capire se vi fossero delle soluzioni alternative, anche con il capodistretto. Prima di tali mansioni la era segretaria della direzione operativa e nell'ambito delle relative Pt_1 mansioni ella riceveva delle segnalazioni dai distretti in ordine alla presenza nel comune di Napoli di amianto abbandonato su strada;
in tali casi veniva spedita una lettera precompilata in word quanto al contenuto, a firma mia ovvero prima che io fossi direttore operativo dei direttori operativi succedutisi nel tempo, inoltrata dalla ricorrente alla polizia ambientale e alla ditta appaltata per la rimozione, in cui si chiedeva tale ultima operazione. Ella, quale addetta alla segreteria, inseriva l'indirizzo del posto ove era stato segnalato l'amianto e mi portava la lettera cartacea con allegata la richiesta di intervento affinché io firmassi e poi la inoltrava. Vi erano circa due /tre segnalazioni alla settimana. Quando la ricorrente è entrata nel gruppo di comunicazione ha dismesso tale compito”. Orbene, dal complesso delle deposizioni testimoniali di cui si è detto, emerge che la ricorrente si è occupata di comunicazione per la raccolta differenziata.
Non vi è motivo di dubitare della genuinità delle deposizioni, coerenti e dettagliate;
le stesse non appaiono smentite dalle dichiarazioni della teste di parte resistente, il quale, anzi ha fornito indicazioni dettagliate circa le attività svolte dalla Pt_1
Infatti, rispetto al teste di parte ricorrente, lo ha indicato precisamente, in Tes_2 primo luogo, che la al 2014/2015 al 2023 ha partecipato ai progetti per la raccolta Pt_1 differenziata elaborati dal e dai vari progettisti e che era da costoro che Per_5 riceveva indicazioni e spiegazioni sulle modalità di comunicazione da effettuare per ogni progetto di raccolta di rifiuti, venendo pertanto ella a interfacciare sia con il capo ufficio e talvolta con lo stesso teste per l'andamento della raccolta. Per_5 Tes_2
Il teste ha anche confermato quanto indicato al capo 10 della memoria di costituzione della convenuta, in base al quale aveva predisposto e stabilito a monte il tipo di CP_1 attrezzatura da fornire all'utenza in ragione della sua natura (domestica o commerciale) e delle dimensioni;
è emerso inoltre che la ricorrente non si è mai interfacciata con ditte esterne. Orbene, ritiene questo Giudice che in esito alla istruttoria svolta, sia risultata infondata la domanda di riconoscimento del livello V , del quale mancano sia l'elevato contenuto professionale sia l'approfondita esperienza e formazione e la elevata specializzazione professionale, oltre che l' autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e la discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Ciò stante il campo piuttosto limitato dell'autonomia, di cui appresso si dirà, l'assenza di discrezionalità e la necessità di interfacciare i risultati e le criticità delle attività di informazione sul territorio ( peraltro definita anche da supporti scritti consegnati all'utenza) con i superiori. Appare invece fondata la domanda avente a oggetto il riconoscimento del livello superiore intermedio, vale a dire quello IV del CNNL di settore. Infatti, può dirsi che, a decorrere dall'ordine di servizio in esito al quale la a svolto in gruppo l'attività Pt_1 di comunicazione porta a porta circa la raccolta differenziata possa dirsi che ella ha espletato delle mansioni d'ordine e delle attività esecutive di carattere tecnico di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, che hanno richiesto una professionalità adeguata – e non semplicemente una preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro - per l'applicazione di metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, , con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Ciò che rileva ai fini della individuazione della professionalità è, infatti, a parere di questo Giudice, l'elemento fattuale della partecipazione a riunioni operative con superiori anche di VIII livello per la messa a punto dei dettagli dei singoli progetti comunicativi e soprattutto la configurabilità di istruzioni non necessariamente dettagliate, posto che, per quanto emerso, la ricorrente era in grado di valutare in autonomia, sulla base della interlocuzione con i superiori, in caso di criticità, la quantità di bidoni raccoglitori da assegnare ai singoli condomini. Inoltre, ella era tenuta a stendere dei report successivi agli accessi sul territorio, che recavano una parte precompilata ma che non sono emersi come per intero formati in tal guisa. Deve ritenersi, pertanto, tenuto conto del contenuto descrittivo del detto CCNL, contenuto in atti in forma di estratto, con riferimento ai vari livelli di classificazione del personale e delle mansioni sopra descritte svolte dalla ricorrente e rimaste uguali per il tempo in cui il rapporto di lavoro si è protratto, che ella dovesse essere inquadrata per il periodo in questione, pertanto decorsi sei mesi dall' ordine di servizio n. 157 del 15.1.2016, quindi dal 15.7.2016, nell'indicato livello IV del ccnl di settore. E' stato chiesto il riconoscimento delle mansioni superiori fino all'attualità, per cui deve intendersi fino al deposito del ricorso. La domanda deve essere accolta pertanto nei detti termini. Al riconoscimento del diritto segue la condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, da calcolarsi in separato giudizio, oltre interessi legali, per quanto espressamente richiesto in ricorso in sede di conclusioni. Le spese seguono la soccombenza parziale e vengono liquidate come da dispositivo, anche se l'accoglimento parziale della domanda ne rende corretta la compensazione per metà.
P.Q.M.
In parziale accoglimento della domanda, accerta il diritto della ricorrente a decorrere dal 15.7.2016 fino al 13.7.22 a vedersi riconosciuto il livello di inquadramento di cui al livello IV Area tecnica e amministrativa, con conseguente diritto a percepire le corrispondenti differenze retributive, da quantificarsi in separata sede, oltre interessi legali;
rigetta per il resto la domanda;
condanna la resistente al pagamento della metà delle spese di lite, metà che quantifica in euro 3920,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari, dichiarando compensata tra le parti la restante metà delle dette spese. Si comunichi.
Napoli, 29.5.25 Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi