TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4158/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4158/2025 promossa da: nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 ( ), dipendente, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giorgio Stella del Foro di C.F._1
Bologna, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso, sito in Bologna, Via G. Petroni,
23;
e nata a [...] il [...] e residente Bentivoglio, alla via Saletto 72/9, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato Giorgio Stella ( del Foro di Bologna, ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso, sito in Bologna, Via G. Petroni, 23;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 13/05/2025; il P.M è intervenuto FATTO E DIRITTO
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 24/03/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal 26 febbraio 2015 quando il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna autorizzava le condizioni di separazione concordate tra i coniugi mediante accordo di negoziazione assistita;
pagina 1 di 3
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato a Parte_1
Bologna il 01/01/1963 e nata a [...] il [...] celebrato a BENTIVOGLIO Parte_2
(BO) il 28/05/2000 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BENTIVOGLIO (BO) al n. 4 parte II Serie A anno 2000;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
2. assegna alla sig.ra sino al raggiungimento della completa indipendenza Parte_2 economica dei figli maggiorenni non autosufficienti e la casa Persona_1 CP_1 coniugale in comproprietà sita in Comune Bentivoglio, foglio 15, numeri 287 sub 25 e 287 sub 26 graff, Via
Grande di Saletto 72/9 piani T-1, Cat A/2, Classe U, vani 6,5, RC Lire 1.300.00; Comune di Bentivoglio,
foglio 15, numeri 287 sub 23 e 287 sub 24 graff, Via Grande di Saletto 72/9, Cat. C/6, Classe U, mq 16,
RC Lire 153.000; detto appartamento ha un'area cortiliva pertinenziale esclusiva. L'area di sedime del fabbricato e l'area cortiliva esclusiva sono identificati al Catasto Terreni al foglio 15 di Bentivoglio, mapp.
287, are 22.33;
3. obbliga il Sig. a versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei 2 figli, CP_2
l'importo complessivo di € 467,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (a titolo meramente esemplificativo, spese mediche, odontoiatriche, scolastiche, sportive, ricreative, spese per il conseguimento futuro di abilitazioni alla guida o di conseguimento di diplomi), sino al raggiungimento della loro completa indipendenza economica, con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
su tale importo, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno successivo all'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
4. dispone che gli assegni familiari e le detrazioni per figli a carico verranno disposti unicamente a favore della moglie, come già di fatto succede;
pagina 2 di 3 5.prende atto che i coniugi dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e pertanto provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento, non prevedendosi alcun assegno di mantenimento dell'un coniuge in favore dell'altro; con l'adempimento di quanto sopra stabilito, i coniugi dichiarano di avere regolato ogni loro rapporto economico attinente al divorzio;
6. prende atto che i coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto valido per l'espatrio da parte delle competenti Autorità per sé e per i figli;
7. nulla per le spese legali;
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BENTIVOGLIO (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
28.5.2025____________
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4158/2025 promossa da: nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 ( ), dipendente, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giorgio Stella del Foro di C.F._1
Bologna, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso, sito in Bologna, Via G. Petroni,
23;
e nata a [...] il [...] e residente Bentivoglio, alla via Saletto 72/9, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato Giorgio Stella ( del Foro di Bologna, ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso, sito in Bologna, Via G. Petroni, 23;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 13/05/2025; il P.M è intervenuto FATTO E DIRITTO
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 24/03/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal 26 febbraio 2015 quando il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna autorizzava le condizioni di separazione concordate tra i coniugi mediante accordo di negoziazione assistita;
pagina 1 di 3
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato a Parte_1
Bologna il 01/01/1963 e nata a [...] il [...] celebrato a BENTIVOGLIO Parte_2
(BO) il 28/05/2000 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BENTIVOGLIO (BO) al n. 4 parte II Serie A anno 2000;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
2. assegna alla sig.ra sino al raggiungimento della completa indipendenza Parte_2 economica dei figli maggiorenni non autosufficienti e la casa Persona_1 CP_1 coniugale in comproprietà sita in Comune Bentivoglio, foglio 15, numeri 287 sub 25 e 287 sub 26 graff, Via
Grande di Saletto 72/9 piani T-1, Cat A/2, Classe U, vani 6,5, RC Lire 1.300.00; Comune di Bentivoglio,
foglio 15, numeri 287 sub 23 e 287 sub 24 graff, Via Grande di Saletto 72/9, Cat. C/6, Classe U, mq 16,
RC Lire 153.000; detto appartamento ha un'area cortiliva pertinenziale esclusiva. L'area di sedime del fabbricato e l'area cortiliva esclusiva sono identificati al Catasto Terreni al foglio 15 di Bentivoglio, mapp.
287, are 22.33;
3. obbliga il Sig. a versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei 2 figli, CP_2
l'importo complessivo di € 467,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (a titolo meramente esemplificativo, spese mediche, odontoiatriche, scolastiche, sportive, ricreative, spese per il conseguimento futuro di abilitazioni alla guida o di conseguimento di diplomi), sino al raggiungimento della loro completa indipendenza economica, con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
su tale importo, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno successivo all'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
4. dispone che gli assegni familiari e le detrazioni per figli a carico verranno disposti unicamente a favore della moglie, come già di fatto succede;
pagina 2 di 3 5.prende atto che i coniugi dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e pertanto provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento, non prevedendosi alcun assegno di mantenimento dell'un coniuge in favore dell'altro; con l'adempimento di quanto sopra stabilito, i coniugi dichiarano di avere regolato ogni loro rapporto economico attinente al divorzio;
6. prende atto che i coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto valido per l'espatrio da parte delle competenti Autorità per sé e per i figli;
7. nulla per le spese legali;
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BENTIVOGLIO (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
28.5.2025____________
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3