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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/07/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Stefano Costarella, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1108/2025 R.G.A.C. vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Catanzaro, in Parte_1 C.F._1
Via D. Mottola n.12, presso lo studio dell'Avv. Francesco Granato, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio;
-Attore/Intimante-
(C.F. nata a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Catanzaro, in Viale Isonzo n. 366
-Convenuta/Intimata-
Oggetto: risoluzione del contratto per morosità e pagamento canoni di locazione di immobile ad uso abitativo
Conclusioni delle parti: Come da note di trattazione scritta e dai precedenti atti di causa.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione per la convalida ritualmente notificato, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per ivi sentir accertare la risoluzione, per grave inadempimento, del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato con e registrato in data 21.05.2024, chiedendo per CP_1
l'effetto, la condanna della resistente alla restituzione dell'immobile, oltre che il pagamento dei canoni di locazione dovuti.
Al riguardo, ha dedotto di aver concesso in locazione alla signora - con decorrenza dal CP_1
01.05.2024 al 01.05.2028 - un'unità immobiliare sita a Catanzaro, in via Isonzo n. 106, composta da tre vani, cucina e bagno, censita al foglio n. 86 del Comune di Catanzaro, particella n. 297, cat. A6,
Pag. 1 a 5 a fronte del pagamento di un canone mensile pari ad € 300,00, da corrispondersi entro il giorno cinque di ciascun mese.
Lamenta, tuttavia, che la conduttrice ha abbandonato l'immobile rendendosi irreperibile ed omettendo di versare le mensilità dei canoni relativi ai mesi di maggio, giugno, agosto e settembre
2024, per un ammontare complessivo di € 1.200,00.
Sulla scorta di tali motivazioni ha, quindi, azionato, il presente giudizio chiedendo l'emissione del provvedimento di convalida dell'intimato sfratto, nonché, l'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento dei canoni arretrati nella suindicata misura e di quelli a scadere sino alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, le spese di proceduta e le successive occorrende. Ha chiesto, altresì, l'emissione dell'ordinanza di rilascio ex art
665 c.p.c.
2. , sebbene, regolarmente citata non si è costituita in giudizio. CP_1
3. A seguito di mutamento del rito, disposto con ordinanza dell'11.03.2025, Pt_1
ha depositato la memoria integrativa insistendo per la declaratoria di risoluzione del
[...] contratto di locazione, giustificata dal grave inadempimento del conduttore, con conseguente sua condanna all'immediato rilascio dell'immobile oggetto della locazione, nonché al pagamento dei canoni maturati e maturandi sino a tale data.
Ha, pertanto, concluso, chiedendo di volersi: “a) Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore;
b) considerata l'irreperibilità del conduttore e l'avvenuto abbandono dell'immobile da parte dello stesso ordinare l'immediato rilascio;
c) condannare il sig. al pagamento dei canoni arretrati di cui all'intimazione di sfratto CP_1 da maggio 2024 a settembre 2024 per un ammontare complessivo di € 1.500,00, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, nonché dei canoni maturati successivamente all'intimazione e fino alla data del rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
d) Condannare il conduttore al pagamento delle spese e competenze di causa”.
4. Non ha, invece, depositato memorie integrative CP_1
5. La causa, istruita documentalmente, è stata discussa all'odierna udienza dall'intimante, mediante il deposito di note di trattazione scritta, nelle quali ha dato atto che la morosità ancora persiste,
e viene, quindi, decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
6. In via preliminare, va rilevato che, nonostante la notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, nei confronti della signora , CP_1 sia stata più volte tentata dall'Ufficiale giudiziario presso l'indirizzo di Catanzaro, viale Isonzo n. 366,
Pag. 2 a 5 ove, ella risulta essere residente - per come si evince dalla certificazione rilasciata dall'Ufficio anagrafe competente - la stessa non si è mai perfezionata per irreperibilità del destinatario.
Successivamente, in data 17.12.2024, l'intimante ha provveduto alla rinotifica del plico presso la casa Comunale di Catanzaro, luogo dell'ultimo indirizzo di residenza noto della conduttrice, per cui, essendo stata eseguita secondo le modalità previste dall'art. 143 c.p.c., detta notifica deve ritenersi validamente perfezionatasi nel ventesimo giorno successivo al compimento della formalità prescritte dalla norma.
Lo stesso dicasi anche per la notifica del verbale di udienza dell'11.03.2025 con il quale è stato disposto il mutamento del rito, portato alla notifica dall'intimante in data 07.04.2025 e depositato presso la casa Comunale di Catanzaro in data 17.04.2025.
Di conseguenza, potendosi ritenere validamente assolte tutte le procedure necessarie a rendere degli atti del presente procedimento, e rilevato che, ciò nonostante, ella non ha Controparte_2 inteso costituirsi nel presente giudizio, deve esserne dichiarata la contumacia.
7. Tanto premesso, l'attore ha chiesto che venga accertata e dichiarata la risoluzione del rapporto locatizio intercorso con per grave inadempimento della conduttrice e, per CP_1
l'effetto, che le venga ordinato il rilascio dell'immobile de quo.
Sul punto, deve, innanzitutto, rilevarsi che: “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ., sez. VIIII, 11/02/2021, n.
3587; Cass. Civ. SS.UU., n. 13533 del 2001).
Tale principio di diritto non può essere in alcun modo alterato dalla contumacia di una delle parti negoziali, per cui quando l'attore abbia provato la fondatezza delle proprie pretese ed allegato l'inadempimento altrui, sarebbe spettato alla controparte negoziale - che è invece rimasta contumace- dimostrarne l'infondatezza (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 3 ottobre 2001, n. 13533).
Con particolare, riferimento, poi, all'esecuzione di un contratto di locazione ad uso abitativo, la Suprema Corte ha chiarito che: “a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di
Pag. 3 a 5 un parametro ancorato - ai sensi degli artt. 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla successiva legge 9 dicembre 1998, n. 431) - a due elementi: l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, tuttavia, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento costituito dall'imputabilità della "mora debendi" a dolo
o colpa grave del debitore" (cfr Cass. civ., Sez. III, 11 aprile 2006, n. 8418; Id., Sez. III, 18 novembre
2010, n. 23257, ma anche ex plurimis Tribunale Napoli sez. IX, 28/02/2024, n.2388).
Nella fattispecie, l'attore/intimante ha depositato il contratto di locazione stipulato con la convenuta e regolarmente registrato, per cui ha fornito la prova della sussistenza del rapporto contrattuale dedotto e delle obbligazioni economiche conseguenti e precisamente del pagamento da parte della conduttrice di un canone di locazione mensile pari ad € 300,00, entro il 5 di ogni mese.
La conduttrice, invece, non costituendosi in giudizio, non ha inteso spiegare alcuna difesa in merito all'omesso pagamento del canone ivi previsto, né, dagli atti di causa, è emerso alcun elemento idoneo a smentire la morosità indicata nell'atto di intimazione di sfratto.
Alla luce delle suesposte argomentazioni deve, pertanto, essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, con la conseguente condanna dello stesso al rilascio immediato dell'immobile locato.
Deve essere, altresì, accolta, per le argomentazioni sin qui esposte, la domanda di parte intimante, relativa al pagamento dei canoni di locazione scaduti e non corrisposti dalla conduttrice per i mesi da maggio a settembre 2024 ed a scadere fino alla data di rilascio dell'immobile.
Ne consegue che deve essere condannata a corrispondere, in favore di CP_1 Pt_1
l'importo complessivo di € 4.500,00 a titolo di canoni scaduti alla data odierna – di cui €
[...]
2.400,00 per i mesi di maggio-dicembre 2024 (€ 300,00 mensili x 8 mesi) ed € 2.100,00 relativi ai mesi gennaio-luglio 2025 (€ 300,00 mensili x 7 mesi) –, nonché gli ulteriori canoni di locazione a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 188,41 per esborsi
(di cui, € 76,00 per contributo unificato e diritti di cancelleria, € 91,97 per notifica atto di intimazione,
€ 14,09 per rinnovazione notifica intimazione, € 6,35 per notifica ordinanza di mutamento del rito) ed in € 852,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con riferimento alle tabelle di cui al
D.M. 147/2022, per lo scaglione compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, in base ai valori minimi in
Pag. 4 a 5 ragione del valore e del grado di difficoltà della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento.
P.Q.M
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa assorbita e respinta:
1) dichiara la risoluzione, per grave inadempimento di , del contratto di CP_1 locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti e registrato in data 21.05.2024, relativo all'unità immobiliare, sita a Catanzaro, in via Isonzo n. 106, censita al foglio n. 86 del Comune di Catanzaro, particella n. 297, cat. A6;
2) ordina a l'immediato rilascio dell'immobile locato, sito in Catanzaro, in CP_1 via Isonzo n. 106, censito al foglio n. 86 del Comune di Catanzaro, particella n. 297, cat. A6, libero e vuoto da cose e persone;
3) condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
4.500,00, a titolo di canoni scaduti e non pagati alla data dell'11.07.2025, oltre gli ulteriori canoni di locazione a scadere fino all'effettivo rilascio, nonché, gli interessi legali dalla singola scadenza sino all'effettivo saldo;
4) condanna al pagamento in favore di delle spese e CP_1 Parte_1 competenze di lite, che si liquidano in € 188,41 per esborsi ed in 852,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 11.07.2025
Il giudice
dott. Stefano Costarella
Pag. 5 a 5
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Stefano Costarella, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1108/2025 R.G.A.C. vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Catanzaro, in Parte_1 C.F._1
Via D. Mottola n.12, presso lo studio dell'Avv. Francesco Granato, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio;
-Attore/Intimante-
(C.F. nata a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Catanzaro, in Viale Isonzo n. 366
-Convenuta/Intimata-
Oggetto: risoluzione del contratto per morosità e pagamento canoni di locazione di immobile ad uso abitativo
Conclusioni delle parti: Come da note di trattazione scritta e dai precedenti atti di causa.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione per la convalida ritualmente notificato, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per ivi sentir accertare la risoluzione, per grave inadempimento, del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato con e registrato in data 21.05.2024, chiedendo per CP_1
l'effetto, la condanna della resistente alla restituzione dell'immobile, oltre che il pagamento dei canoni di locazione dovuti.
Al riguardo, ha dedotto di aver concesso in locazione alla signora - con decorrenza dal CP_1
01.05.2024 al 01.05.2028 - un'unità immobiliare sita a Catanzaro, in via Isonzo n. 106, composta da tre vani, cucina e bagno, censita al foglio n. 86 del Comune di Catanzaro, particella n. 297, cat. A6,
Pag. 1 a 5 a fronte del pagamento di un canone mensile pari ad € 300,00, da corrispondersi entro il giorno cinque di ciascun mese.
Lamenta, tuttavia, che la conduttrice ha abbandonato l'immobile rendendosi irreperibile ed omettendo di versare le mensilità dei canoni relativi ai mesi di maggio, giugno, agosto e settembre
2024, per un ammontare complessivo di € 1.200,00.
Sulla scorta di tali motivazioni ha, quindi, azionato, il presente giudizio chiedendo l'emissione del provvedimento di convalida dell'intimato sfratto, nonché, l'emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento dei canoni arretrati nella suindicata misura e di quelli a scadere sino alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, le spese di proceduta e le successive occorrende. Ha chiesto, altresì, l'emissione dell'ordinanza di rilascio ex art
665 c.p.c.
2. , sebbene, regolarmente citata non si è costituita in giudizio. CP_1
3. A seguito di mutamento del rito, disposto con ordinanza dell'11.03.2025, Pt_1
ha depositato la memoria integrativa insistendo per la declaratoria di risoluzione del
[...] contratto di locazione, giustificata dal grave inadempimento del conduttore, con conseguente sua condanna all'immediato rilascio dell'immobile oggetto della locazione, nonché al pagamento dei canoni maturati e maturandi sino a tale data.
Ha, pertanto, concluso, chiedendo di volersi: “a) Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore;
b) considerata l'irreperibilità del conduttore e l'avvenuto abbandono dell'immobile da parte dello stesso ordinare l'immediato rilascio;
c) condannare il sig. al pagamento dei canoni arretrati di cui all'intimazione di sfratto CP_1 da maggio 2024 a settembre 2024 per un ammontare complessivo di € 1.500,00, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, nonché dei canoni maturati successivamente all'intimazione e fino alla data del rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
d) Condannare il conduttore al pagamento delle spese e competenze di causa”.
4. Non ha, invece, depositato memorie integrative CP_1
5. La causa, istruita documentalmente, è stata discussa all'odierna udienza dall'intimante, mediante il deposito di note di trattazione scritta, nelle quali ha dato atto che la morosità ancora persiste,
e viene, quindi, decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
6. In via preliminare, va rilevato che, nonostante la notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, nei confronti della signora , CP_1 sia stata più volte tentata dall'Ufficiale giudiziario presso l'indirizzo di Catanzaro, viale Isonzo n. 366,
Pag. 2 a 5 ove, ella risulta essere residente - per come si evince dalla certificazione rilasciata dall'Ufficio anagrafe competente - la stessa non si è mai perfezionata per irreperibilità del destinatario.
Successivamente, in data 17.12.2024, l'intimante ha provveduto alla rinotifica del plico presso la casa Comunale di Catanzaro, luogo dell'ultimo indirizzo di residenza noto della conduttrice, per cui, essendo stata eseguita secondo le modalità previste dall'art. 143 c.p.c., detta notifica deve ritenersi validamente perfezionatasi nel ventesimo giorno successivo al compimento della formalità prescritte dalla norma.
Lo stesso dicasi anche per la notifica del verbale di udienza dell'11.03.2025 con il quale è stato disposto il mutamento del rito, portato alla notifica dall'intimante in data 07.04.2025 e depositato presso la casa Comunale di Catanzaro in data 17.04.2025.
Di conseguenza, potendosi ritenere validamente assolte tutte le procedure necessarie a rendere degli atti del presente procedimento, e rilevato che, ciò nonostante, ella non ha Controparte_2 inteso costituirsi nel presente giudizio, deve esserne dichiarata la contumacia.
7. Tanto premesso, l'attore ha chiesto che venga accertata e dichiarata la risoluzione del rapporto locatizio intercorso con per grave inadempimento della conduttrice e, per CP_1
l'effetto, che le venga ordinato il rilascio dell'immobile de quo.
Sul punto, deve, innanzitutto, rilevarsi che: “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ., sez. VIIII, 11/02/2021, n.
3587; Cass. Civ. SS.UU., n. 13533 del 2001).
Tale principio di diritto non può essere in alcun modo alterato dalla contumacia di una delle parti negoziali, per cui quando l'attore abbia provato la fondatezza delle proprie pretese ed allegato l'inadempimento altrui, sarebbe spettato alla controparte negoziale - che è invece rimasta contumace- dimostrarne l'infondatezza (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 3 ottobre 2001, n. 13533).
Con particolare, riferimento, poi, all'esecuzione di un contratto di locazione ad uso abitativo, la Suprema Corte ha chiarito che: “a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di
Pag. 3 a 5 un parametro ancorato - ai sensi degli artt. 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla successiva legge 9 dicembre 1998, n. 431) - a due elementi: l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, tuttavia, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento costituito dall'imputabilità della "mora debendi" a dolo
o colpa grave del debitore" (cfr Cass. civ., Sez. III, 11 aprile 2006, n. 8418; Id., Sez. III, 18 novembre
2010, n. 23257, ma anche ex plurimis Tribunale Napoli sez. IX, 28/02/2024, n.2388).
Nella fattispecie, l'attore/intimante ha depositato il contratto di locazione stipulato con la convenuta e regolarmente registrato, per cui ha fornito la prova della sussistenza del rapporto contrattuale dedotto e delle obbligazioni economiche conseguenti e precisamente del pagamento da parte della conduttrice di un canone di locazione mensile pari ad € 300,00, entro il 5 di ogni mese.
La conduttrice, invece, non costituendosi in giudizio, non ha inteso spiegare alcuna difesa in merito all'omesso pagamento del canone ivi previsto, né, dagli atti di causa, è emerso alcun elemento idoneo a smentire la morosità indicata nell'atto di intimazione di sfratto.
Alla luce delle suesposte argomentazioni deve, pertanto, essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, con la conseguente condanna dello stesso al rilascio immediato dell'immobile locato.
Deve essere, altresì, accolta, per le argomentazioni sin qui esposte, la domanda di parte intimante, relativa al pagamento dei canoni di locazione scaduti e non corrisposti dalla conduttrice per i mesi da maggio a settembre 2024 ed a scadere fino alla data di rilascio dell'immobile.
Ne consegue che deve essere condannata a corrispondere, in favore di CP_1 Pt_1
l'importo complessivo di € 4.500,00 a titolo di canoni scaduti alla data odierna – di cui €
[...]
2.400,00 per i mesi di maggio-dicembre 2024 (€ 300,00 mensili x 8 mesi) ed € 2.100,00 relativi ai mesi gennaio-luglio 2025 (€ 300,00 mensili x 7 mesi) –, nonché gli ulteriori canoni di locazione a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 188,41 per esborsi
(di cui, € 76,00 per contributo unificato e diritti di cancelleria, € 91,97 per notifica atto di intimazione,
€ 14,09 per rinnovazione notifica intimazione, € 6,35 per notifica ordinanza di mutamento del rito) ed in € 852,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con riferimento alle tabelle di cui al
D.M. 147/2022, per lo scaglione compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, in base ai valori minimi in
Pag. 4 a 5 ragione del valore e del grado di difficoltà della controversia, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento.
P.Q.M
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa assorbita e respinta:
1) dichiara la risoluzione, per grave inadempimento di , del contratto di CP_1 locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti e registrato in data 21.05.2024, relativo all'unità immobiliare, sita a Catanzaro, in via Isonzo n. 106, censita al foglio n. 86 del Comune di Catanzaro, particella n. 297, cat. A6;
2) ordina a l'immediato rilascio dell'immobile locato, sito in Catanzaro, in CP_1 via Isonzo n. 106, censito al foglio n. 86 del Comune di Catanzaro, particella n. 297, cat. A6, libero e vuoto da cose e persone;
3) condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
4.500,00, a titolo di canoni scaduti e non pagati alla data dell'11.07.2025, oltre gli ulteriori canoni di locazione a scadere fino all'effettivo rilascio, nonché, gli interessi legali dalla singola scadenza sino all'effettivo saldo;
4) condanna al pagamento in favore di delle spese e CP_1 Parte_1 competenze di lite, che si liquidano in € 188,41 per esborsi ed in 852,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 11.07.2025
Il giudice
dott. Stefano Costarella
Pag. 5 a 5