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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BERNABO' TE AE AG US, Presidente
IP OR IS, RE
CAPIZZI USPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 697/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale Armando Diaz 30-32 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAG. n. 29420259001406056 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- INT. PAG. n. 29420259001406056 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- INT. PAG. n. 29420259001406056 IRPEF-ALIQUOTE 2011
- INT. PAG. n. 29420259001406056 IVA-ALIQUOTE 2011
- INT. PAG. n. 29420259001406056 IRAP 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente.
Resistente/Appellato: il Dott. Nominativo_1 per Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna insiste nelle controdeduzioni per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso
contro
Agenzia delle Entrate e Agente della Riscossione, avverso intimazione di pagamento n. 29420259001406056 notificato in data 27/05/2025 contenente indicazioni di un mancato pagamento del
1) ruolo esattoriale notificato in data 29/12/2014 relativamente all' IRAP anno 2011 per complessive euro
2.306,58
2) ruolo esattoriale notificato in data 30/08/2015 relativamente all' IRPEF – IVA E ADDIZIONALI anno 2011 per complessive euro 52.093,90
Deduceva la mancata notifica dell'atto presupposto, la intervenuta prescrizione del credito e il difetto di motivazione.
Si costituisce l'Agenzia delle entrate che insiste per il rigetto del ricorso con vittoria e spese, mentre l'agente della riscossione non si è costituito.
Con ordinanza n. 287/2025 del 20.10.2025, la chiesta sospensiva veniva accolta ricorrendone i presupposti di legge.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 15 Dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente impugna un atto di riscossione preceduto da cartelle di pagamento divenute definitive, perché non impugnate entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 546/1992.
Infatti, le cartelle risultano regolarmente notificate, come provato documentalmente con gli allegati indicati ai nn.
3-4 e il ricorso è stato proposto ben oltre i sessanta giorni previsti dal citato art. 21.
I crediti vantati dall'Ufficio si considerano consolidati per la riscossione e non possono essere contestati oggi, poiché gli stessi dovevano essere già stati pagati o eventualmente impugnati a tempo debito.
L'art. 19, comma 3 del D.lgs. 546/1992 prevede che:“Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Pertanto, il ricorso è da ritenersi inammissibile perché l'intimazione se, come nella specie, è preceduta da cartelle regolarmente notificate, può essere impugnata autonomamente per vizi propri, non dunque rimettendo in discussione quanto – come atto e come rapporto – cristallizzato nei provvedimenti prodromici, non impugnati.
L'atto impugnato fa seguito a separate notifiche di precedenti atti autonomamente impugnabili, notificati al ricorrente con esito positivo e tali precedenti notifiche avrebbero dovuto indurre l'interessato all'incardinamento di un giudizio.
Non fatto ciò, è vano agire avverso l'intimazione sol cercando di contestare le cartelle, finora mai impugnate sebbene conosciute
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in 1.500,00, oltre spese generali di legge, in favore dell'agenzia delle entrate.
Cosi deciso in Enna 15 Dicembre 2025
IL GIUDICE estensore IL PRESIDENTE
AL CR AN RN Di FA GA AG SE
Firmato digitalmente Firmato digitalmente.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BERNABO' TE AE AG US, Presidente
IP OR IS, RE
CAPIZZI USPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 697/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale Armando Diaz 30-32 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAG. n. 29420259001406056 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- INT. PAG. n. 29420259001406056 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- INT. PAG. n. 29420259001406056 IRPEF-ALIQUOTE 2011
- INT. PAG. n. 29420259001406056 IVA-ALIQUOTE 2011
- INT. PAG. n. 29420259001406056 IRAP 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente.
Resistente/Appellato: il Dott. Nominativo_1 per Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna insiste nelle controdeduzioni per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso
contro
Agenzia delle Entrate e Agente della Riscossione, avverso intimazione di pagamento n. 29420259001406056 notificato in data 27/05/2025 contenente indicazioni di un mancato pagamento del
1) ruolo esattoriale notificato in data 29/12/2014 relativamente all' IRAP anno 2011 per complessive euro
2.306,58
2) ruolo esattoriale notificato in data 30/08/2015 relativamente all' IRPEF – IVA E ADDIZIONALI anno 2011 per complessive euro 52.093,90
Deduceva la mancata notifica dell'atto presupposto, la intervenuta prescrizione del credito e il difetto di motivazione.
Si costituisce l'Agenzia delle entrate che insiste per il rigetto del ricorso con vittoria e spese, mentre l'agente della riscossione non si è costituito.
Con ordinanza n. 287/2025 del 20.10.2025, la chiesta sospensiva veniva accolta ricorrendone i presupposti di legge.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 15 Dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente impugna un atto di riscossione preceduto da cartelle di pagamento divenute definitive, perché non impugnate entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 546/1992.
Infatti, le cartelle risultano regolarmente notificate, come provato documentalmente con gli allegati indicati ai nn.
3-4 e il ricorso è stato proposto ben oltre i sessanta giorni previsti dal citato art. 21.
I crediti vantati dall'Ufficio si considerano consolidati per la riscossione e non possono essere contestati oggi, poiché gli stessi dovevano essere già stati pagati o eventualmente impugnati a tempo debito.
L'art. 19, comma 3 del D.lgs. 546/1992 prevede che:“Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Pertanto, il ricorso è da ritenersi inammissibile perché l'intimazione se, come nella specie, è preceduta da cartelle regolarmente notificate, può essere impugnata autonomamente per vizi propri, non dunque rimettendo in discussione quanto – come atto e come rapporto – cristallizzato nei provvedimenti prodromici, non impugnati.
L'atto impugnato fa seguito a separate notifiche di precedenti atti autonomamente impugnabili, notificati al ricorrente con esito positivo e tali precedenti notifiche avrebbero dovuto indurre l'interessato all'incardinamento di un giudizio.
Non fatto ciò, è vano agire avverso l'intimazione sol cercando di contestare le cartelle, finora mai impugnate sebbene conosciute
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in 1.500,00, oltre spese generali di legge, in favore dell'agenzia delle entrate.
Cosi deciso in Enna 15 Dicembre 2025
IL GIUDICE estensore IL PRESIDENTE
AL CR AN RN Di FA GA AG SE
Firmato digitalmente Firmato digitalmente.