Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/06/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. , con l'Avv. RIPOLI ANNA ROBERTA e con domicilio eletto Parte_1 C.F._1
presso il suo studio in Milano Via Boccaccio n. 45;
e da
(C.F. , con l'Avv. GRECO ANTONELLA e con domicilio Parte_2 C.F._2
eletto presso il suo studio in Bologna Via Massarenti, 410/17A;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 17/03/2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo sulle condizioni inerenti al figlio minore Persona_1 che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“1) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre e con residenza anagrafica presso l'abitazione della predetta in ZI AN GI (MI) via Guglielmone n. 1.
2) La casa familiare sita in ZI AN GI (MI) via Guglielmone n. 1, di proprietà dei genitori della OR e a quest'ultima concessa in Parte_3
comodato gratuito, viene assegnata alla madre quale genitore collocatario, che vi continuerà a vivere insieme al figlio minore.
contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile di € 250,00 Per_1
(duecentocinquanta/00), somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, costo vita (prima rivalutazione agosto 2025).
4) Il signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra Parte_2
assegno relative al figlio secondo il Protocollo approvato in data 9/11/2016 dal
Tribunale di Pavia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, il cui contenuto deve intendersi parte integrante del presente ricorso.
5) Le parti pattuiscono espressamente che la retta dell'asilo nido e della scuola materna rientrano tra le spese straordinarie poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Il padre corrisponderà alla madre la quota a proprio carico entro cinque giorni dalla ricezione da parte della madre della documentazione attestante l'importo della retta mensile. Resta inteso che qualora la OR dovesse beneficiare del c.d. bonus asilo Parte_3
provvederà a restituire al signor il 50% della retta rimborsata;
Pt_2
qualora viceversa l'importo rimborsato non coprisse per intero l'importo della
Pt_ retta, la OR corrisponderà al signor il 50% dell'importo Pt_2
ricevuto a titolo di rimborso.
6) Le parti pattuiscono che l'assegno unico continuerà ad essere percepito in
Pt_ via integrale dalla OR , con conseguente rinuncia del signor Pt_2
ad incamerare il 50% a lui spettante. Quest'ultimo si rende fin d'ora disponibile a sottoscrivere qualsivoglia documentazione dovesse essere necessaria, anche in futuro, al fine di raggiungere il predetto scopo e permettere alla madre la percezione integrale dell'assegno unico. Il minore continuerà ad essere a carico fiscalmente dei genitori in pari misura.
7) I genitori assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore e in particolare quelle relative alla sua istruzione,
Pag. 2 di 8 educazione e salute, nonché quelle inerenti alla residenza, alle attività sportive e quelle formative che egli svolgerà nel corso di ciascun anno scolastico.
8) I genitori si impegnano inoltre a tenersi reciprocamente e costantemente informati ed a consultarsi l'un l'altro sulle condizioni di salute del figlio, sulle terapie da svolgersi o in corso e sul futuro andamento scolastico del bambino.
Resta inteso che per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità
genitoriale sarà esercitata separatamente dal genitore che avrà il figlio con sé.
9) I genitori si impegnano a non far frequentare , almeno fino al Per_1
compimento del quarto anno di età, gli eventuali nuovi partner.
10) I genitori si impegnano a osservare il seguente piano genitoriale:
- frequenta l'asilo nido pubblico Peter Pan corrente in ZI AN Per_1
GI via Matteotti n. 4;
- trascorrerà con il padre i seguenti giorni e pernotti secondo lo Per_1
schema di seguito indicato:
A) Per i primi 3 mesi dall'accordo, il padre vedrà il figlio presso la casa materna: (i) una volta alla settimana per due ore dalle 17:00 alle 19:00
da concordare secondo gli orari di lavoro dei genitori e comunque con un preavviso di almeno una settimana;
(ii) nel week-end, per tre ore il sabato o la domenica, rispettivamente dalle 16:00 alle 19:00 oppure dalle 10:00 alle 13:00, da concordare secondo gli orari di lavoro dei genitori e comunque con un preavviso di almeno una settimana. Il
padre potrà prelevare, previo congruo preavviso alla madre il piccolo dal Nido per due volte al mese. Per_1
B) Successivamente e fino al compimento di tre anni da parte di , Per_1
il padre vedrà il figlio presso la casa del nonno paterno o in eventuale altra abitazione del signor (i) una volta alla settimana per Pt_2
due ore dalle 17:00 alle 19:00 da concordare secondo gli orari di lavoro dei genitori e comunque con un preavviso di almeno una settimana. In
Pag. 3 di 8 tali casi il bambino verrà accompagnato dalla mamma a casa del nonno paterno e ripreso dalla mamma;
(ii) nel week-end, per tre ore il sabato o la domenica, rispettivamente dalle 16:00 alle 19:00 oppure dalle 10:00
alle 13:00, da concordare secondo gli orari di lavoro dei genitori e comunque con un preavviso di almeno una settimana. In tali casi il papà andrà a prendere il bambino presso la casa materna e poi lo riaccompagnerà, ovviamente il padre dovrà munirsi di seggiolino omologato per il trasporto del minore e dispositivo antiabbandono obbligatorio per legge.
Le parti stabiliscono inoltre che fino al compimento di un anno da parte del bambino la madre potrà recarsi presso la casa del nonno paterno durante la permanenza del bambino ivi.
C) Quanto alle vacanze natalizie, fino al compimento di tre anni da parte di
, quest'ultimo starà con il padre ad anni alterni il 25 dicembre Per_1
dalle ore 11:00 alle ore 16:00 oppure il pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 21:00. In tali occasioni il bambino verrà accompagnato dalla mamma a casa del papà e ripreso dalla mamma. Il papà starà con il bambino in presenza di altri parenti. Per Natale 2025 le parti hanno già
concordato che trascorrerà il pranzo con la mamma e starà con Per_1
il papà il pomeriggio. Quanto al capodanno, trascorrerà con il Per_1
padre ad anni alterni il Capodanno (primo gennaio) dalle ore 11:00 alle
16:00 oppure il Capodanno (primo gennaio) dalle ore 17:00 alle ore
21:00. In tali occasioni il bambino verrà accompagnato dalla mamma a casa del papà e ripreso dalla mamma. Il papà starà con il bambino in presenza di altri parenti. Per il Capodanno 2026 le parti hanno già
concordato che trascorrerà il pranzo di Capodanno con il papà Per_1
dalle ore 11:00 alle ore 16:00.
D)Quanto alle vacanze pasquali, fino al compimento di tre anni da parte di
Pag. 4 di 8 , quest'ultimo trascorrerà con il padre ad anni alterni il giorno Per_1
di Pasqua dalle ore dalle 10.00 alle 19:00 oppure il giorno di Pasquetta
dalle ore 10:00 alle ore 19:00. Le parti hanno già concordato che nel
2025 trascorrerà con il padre il giorno di Pasquetta dalle ore Per_1
10:00 alle ore 19:00.
E) Quanto alle vacanze estive, fino al compimento di tre anni da parte di
, quest'ultimo trascorrerà con la mamma un periodo di tempo Per_1
tra il mese di luglio e quello di agosto presso la casa di famiglia sita in montagna [nel comune di Intragna (VB) via Roma]. Qualora la OR
Pt_
dovesse permanere in montagna per un mese, in tale periodo il padre potrà recarsi in montagna per vedere il bambino una volta alla settimana dalle ore 15:00 alle ore 19:00, previo accordo con la madre.
Pt_ Qualora, viceversa, la OR dovesse permanere in montagna per n periodo più lungo, la stessa – previo accordo con il signor Pt_2
- accompagnerà il bambino presso la casa paterna o il sabato o la domenica affinché padre e figlio possano stare insieme dalle ore 16:00
alle ore 19:00; resta comunque salva la possibilità per il padre di recarsi in montagna una volta alla settimana – previo accordo con la madre -
per poter stare con il figlio dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
F) Dal compimento di tre anni da parte di , quest'ultimo starà con Per_1
il padre, compatibilmente con gli orari di lavoro dei genitori e comunque con un preavviso di almeno una settimana: (i) una volta alla settimana dalle 16:30, allorquando verrà preso a scuola dal padre, fino alla mattina successiva, allorquando verrà accompagnato a scuola dal padre;
(ii) a week-end alternati dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore
18:00 della domenica. In tali occasioni il signor andrà a Pt_2
prendere il bambino presso la casa materna il sabato e lo riaccompagnerà la domenica.
G)Quanto alle vacanze natalizie, dal compimento di tre anni da parte di
Pag. 5 di 8 , quest'ultimo trascorrerà con il padre, ad anni alterni: (i) il 25 Per_1
dicembre dalle ore 11:00 alle ore 16:00 oppure il 25 dicembre pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 21:00; (ii) dalle ore 10:00 del 26
dicembre alle ore 19:00 del 30 dicembre oppure dalle ore 10:00 del 31
dicembre alle ore 19:00 del 6 gennaio.
H)Quanto alle vacanze pasquali, dal compimento di tre anni da parte di
, quest'ultimo trascorrerà con il padre, ad anni alterni il giorno Per_1
di Pasqua o di Pasquetta dalle ore dalle 10.00 alle 19:00.
I) Quanto alle vacanze estive, dal compimento di tre anni da parte di
, quest'ultimo trascorrerà con il padre un periodo di tempo di Per_1
15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Inoltre trascorrerà con la mamma un periodo di tempo, tra il Per_1
mese di luglio e quello di agosto, presso la casa di famiglia sita in montagna[nel comune di Intragna (VB) via Roma]. Qualora la OR
Pt_
dovesse permanere in montagna per un mese, in tale periodo il padre potrà recarsi in montagna per vedere il bambino una volta alla settimana dalle ore 15:00 alle ore 19:00, previo accordo con la madre.
Il padre vedrà il minore anche nei week end a settimane alterne dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore 18:00 della domenica. Il padre preleverà il bambino il sabato e lo riaccompagnerà presso la madre la
Pt_ domenica. Qualora, viceversa, la OR dovesse permanere in montagna per un periodo più lungo, la stessa – previo accordo con il signor - accompagnerà il bambino presso la casa paterna nel Pt_2
week end di spettanza del Sig. il sabato entro le ore 10. Il Pt_2
padre lo riaccompagnerà la domenica alle ore 18.00; resta comunque salva la possibilità per il padre di recarsi in montagna una volta alla settimana – previo accordo con la madre - per poter stare con il figlio
Pag. 6 di 8 dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
In aggiunta a quanto sopra, resta comunque salva la possibilità per la madre di trascorrere un periodo di vacanza di 15 giorni, pure non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, anche in altra località di villeggiatura diversa rispetto alla casa di famiglia in montagna, in tal caso il diritto di visita del padre rimarrà sospeso.
Resta comunque inteso che ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, prima della partenza, il luogo in cui verranno trascorse le vacanze insieme al minore.
L) I genitori si impegnano a non recarsi all'estero con il bambino senza il consenso dell'altro e prestano sin da ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo per sé e per il minore dei documenti validi per l'espatrio,
M) I genitori si impegnano al reciproco rispetto e a non coinvolgere il figlio nelle questioni attinenti alla sua gestione.
N) Altre figure di riferimento importanti per sono i nonni Per_1
materni, la zia materna e i nonni paterni con cui il minore continuerà ad avere rapporti.
O) Resta salva la possibilità per le parti di raggiungere diversi accordi in merito all'organizzazione del diritto di visita del minore.
11) Le parti, non possiedono beni mobili o immobili in proprietà comune, né
conti correnti bancari cointestati e non detengono, ad alcun titolo, beni di proprietà dell'altro.
12) Ciascuna parte si farà carico delle spese di assistenza legale, pertanto le spese di lite andranno integralmente compensate.”
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Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 13/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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