Versione
15 agosto 1975
15 agosto 1975
Art. 1.
A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, le variazioni nella misura della indennita' integrativa speciale mensile spettante al personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza sono apportate ogni semestre, con decreto del Ministro per il tesoro, con effetto dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a 100, e valutati ai fini dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria e commercio per i due trimestri compresi, rispettivamente, nei precedenti periodi 1 maggio-31 ottobre e 1 novembre-30 aprile.
Il nuovo sistema di determinazione dei punti di variazione dell'indice del costo della vita, ai fini dell'indennita' integrativa speciale, si applica a decorrere dal semestre 1 novembre 1974-30 aprile 1975.
Per ogni punto di variazione in aumento o in diminuzione, riferita ai semestri sottoelencati, l'indennita' integrativa speciale e', rispettivamente, maggiorata o ridotta per il personale in attivita' di servizio dell'importo lordo a fianco indicato, rapportato all'80 per cento per il personale in quiescenza:
semestre 1 novembre 1974-30 aprile 1975, L. 1.008;
semestre 1 maggio-31 ottobre 1975, L. 1.008;
semestre 1 novembre 1975-30 aprile 1976, L. 1.260;
semestre 1 maggio-31 ottobre 1976, L. 1.512;
semestre 1 novembre 1976-30 aprile 1977, L. 1.764;
semestre 1 maggio-31 ottobre 1977, L. 2.016;
semestre 1 novembre 1977-30 aprile 1978 e semestri successivi, L.
2.389.
A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, le variazioni nella misura della indennita' integrativa speciale mensile spettante al personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza sono apportate ogni semestre, con decreto del Ministro per il tesoro, con effetto dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a 100, e valutati ai fini dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria e commercio per i due trimestri compresi, rispettivamente, nei precedenti periodi 1 maggio-31 ottobre e 1 novembre-30 aprile.
Il nuovo sistema di determinazione dei punti di variazione dell'indice del costo della vita, ai fini dell'indennita' integrativa speciale, si applica a decorrere dal semestre 1 novembre 1974-30 aprile 1975.
Per ogni punto di variazione in aumento o in diminuzione, riferita ai semestri sottoelencati, l'indennita' integrativa speciale e', rispettivamente, maggiorata o ridotta per il personale in attivita' di servizio dell'importo lordo a fianco indicato, rapportato all'80 per cento per il personale in quiescenza:
semestre 1 novembre 1974-30 aprile 1975, L. 1.008;
semestre 1 maggio-31 ottobre 1975, L. 1.008;
semestre 1 novembre 1975-30 aprile 1976, L. 1.260;
semestre 1 maggio-31 ottobre 1976, L. 1.512;
semestre 1 novembre 1976-30 aprile 1977, L. 1.764;
semestre 1 maggio-31 ottobre 1977, L. 2.016;
semestre 1 novembre 1977-30 aprile 1978 e semestri successivi, L.
2.389.
Giurisprudenza • 124
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/10/1987, n. 7735Provvedimento: […] integrative, dell'Assicurazione generale obbligatoria o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 160 del 1975, l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge n. 364 del 1975 ed altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola volta - non si riferisce anche alle gestioni integrative non obbligatorie, in quanto previste - non già dalla legge - ma dalla contrattazione collettiva o dalla regolamentazione aziendale, quale il trattamento integrativo di quiescenza erogato dal fondo pensioni dei dipendenti dell'ente autonomo del porto di Trieste, […]Leggi di più...
- gestioni integrative non obbligatorie·
- inps·
- cumulabilità delle pensioni·
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- pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti·
- liquidazione·
- disciplina ex art. 19 legge n. 843 del 1978·
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- esclusione