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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/09/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1541 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi - Presidente
2) Dott. Stefano Rago - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli- Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1541 /2025 vertente tra: TRA
, con l'avv. PEDERZOLI ROBERTO;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. MEDICI FEDERICA;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 16/09/2025, i procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente come in atti.
PREMESSA Con ricorso del 07/05/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio a la CP_1 loro separazione. A tal fine ha allegato che le parti hanno non hanno figli, e che dall'epoca della separazione non si sono riconciliate. La resistente si è costituita in giudizio e le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, questi presupposti sono di certo integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Ciò si ricava, in particolare: dalle affermazioni dei coniugi;
dall'interruzione della convivenza tra le parti;
dalla circostanza che le parti, pur avendo raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, hanno escluso di riconciliarsi. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Provvedimenti accessori Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto regolare in questi termini:
“La casa coniugale sita in Correggio, Via Carlo Quinto n. 7, in conduzione al solo signor , continuerà ad essere Parte_1 abitata dal medesimo mentre la IG reperirà nel più breve CP_1 tempo possibile altra abitazione;
I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere alcuna pretesa l'uno nei confronti dell'altro, avendo tra di loro già regolato ogni rapporto anche economico. In ogni caso, con compensazione delle spese e compensi professionali di giudizio.” Orbene, il Tribunale si limita a prendere atto degli accordi raggiunti relativi ad un'area di diritti disponibili dalle parti, non contrari a norme imperative.
3. Spese Le spese processuali vanno compensate in considerazione del raggiungimento degli accordi e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-dichiara la separazione tra e Parte_1 CP_1
che avevano contratto matrimonio a CORREGGIO (RE) il
[...]
22 (atto n. 3, parte I, anno 2022).
-manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CORREGGIO (RE) per quanto di competenza;
-regola i provvedimenti accessori della separazione in conformità con gli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, nella camera di consiglio del 16/09/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Lorenzo Meoli Damiano Dazzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi - Presidente
2) Dott. Stefano Rago - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli- Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1541 /2025 vertente tra: TRA
, con l'avv. PEDERZOLI ROBERTO;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. MEDICI FEDERICA;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 16/09/2025, i procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente come in atti.
PREMESSA Con ricorso del 07/05/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio a la CP_1 loro separazione. A tal fine ha allegato che le parti hanno non hanno figli, e che dall'epoca della separazione non si sono riconciliate. La resistente si è costituita in giudizio e le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, questi presupposti sono di certo integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Ciò si ricava, in particolare: dalle affermazioni dei coniugi;
dall'interruzione della convivenza tra le parti;
dalla circostanza che le parti, pur avendo raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, hanno escluso di riconciliarsi. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Provvedimenti accessori Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto regolare in questi termini:
“La casa coniugale sita in Correggio, Via Carlo Quinto n. 7, in conduzione al solo signor , continuerà ad essere Parte_1 abitata dal medesimo mentre la IG reperirà nel più breve CP_1 tempo possibile altra abitazione;
I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere alcuna pretesa l'uno nei confronti dell'altro, avendo tra di loro già regolato ogni rapporto anche economico. In ogni caso, con compensazione delle spese e compensi professionali di giudizio.” Orbene, il Tribunale si limita a prendere atto degli accordi raggiunti relativi ad un'area di diritti disponibili dalle parti, non contrari a norme imperative.
3. Spese Le spese processuali vanno compensate in considerazione del raggiungimento degli accordi e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-dichiara la separazione tra e Parte_1 CP_1
che avevano contratto matrimonio a CORREGGIO (RE) il
[...]
22 (atto n. 3, parte I, anno 2022).
-manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CORREGGIO (RE) per quanto di competenza;
-regola i provvedimenti accessori della separazione in conformità con gli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, nella camera di consiglio del 16/09/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Lorenzo Meoli Damiano Dazzi