Sentenza 4 dicembre 2013
Massime • 1
Nei casi in cui, per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela, l'art. 512 cod. proc. pen. ne consente la lettura, a richiesta di parte, non soltanto per valutare l'esistenza della condizione di procedibilità, ma anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova, poiché fra gli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero rientrano anche quelli semplicemente "ricevuti" dalle predette autorità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2013, n. 51416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51416 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 04/12/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2762
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 12425/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Brescia;
avverso la sentenza del 14/11/2012 pronunciata dal Giudice di Pace di Cremona;
nei confronti di:
ES LL nato il [...];
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Riello che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 14/11/2012, il Giudice di Pace di Cremona, assolveva ES LL dal reato ascrittogli in quanto le risultanze processuali non consentivano di pervenire ad un giudizio di colpevolezza e ciò perché la querela della parte offesa, benché fosse stata acquisita agli atti processuali ex art. 512 cod. proc. pen., non poteva essere utilizzata a fini probatori ma solo al fine di verificare la procedibilità dell'azione.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia deducendo violazione dell'art. 512 cod. proc. pen. in quanto, una volta che la querela era stata acquisita ex art. 512 cod. proc. pen. - e cioè per sopravvenuta impossibilità di ripetizione - su richiesta del Pubblico Ministero e senza opposizione della difesa, il giudice non avrebbe potuto non considerarla ai fini probatori.
3. Il ricorso è fondato.
Questa Corte di legittimità, in un caso di specie, ha statuito che "ai fini della legittimità della lettura di atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dal difensore di una parte privata o dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, a norma dell'art. 512 c.p.p., l'irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali - alla quale non può attribuirsi presuntivamente il significato della volontaria scelta di sottrarsi all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore - integra, se accertata con rigore, un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili (v. Cass, Sez. U Torcasio 2003/ 36747 riv 225470). Quando per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela, trova applicazione l'art. 512 c.p.p., che consente la lettura a richiesta di parte degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, poiché per "assunti" devono intendersi anche gli atti semplicemente ricevuti da queste autorità: lettura consentita non solo per valutare l'esistenza della condizione di procedibilità, ma anche per utilizzare il contenuto della denuncia/querela ai fini della prova (v. Cass. Sez. 4 sent. 1997/0 6106 rv. 208702; conf. asn 199306837 riv. 194362 conf. asn 199311694 riv. 196768)": Cass. 9168/2007 Rv. 239804. Questa Corte ritiene di condividere il suddetto orientamento che, quindi, dev'essere qui ribadito.
Di conseguenza, la sentenza impugnata dev'essere annullata e gli atti trasmessi sempre al Giudice di Pace di Cremona (ex plurimis Cass. 47995/2009 Rv. 245741; Cass. 36216/2010 248279) il quale nel nuovo giudizio si atterrà al seguente principio di diritto: "Nei casi in cui, per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela, l'art. 512 cod. proc. pen. consente la lettura, a richiesta di parte, di quest'ultima non soltanto per valutare l'esistenza della condizione di procedibilità, ma anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova, poiché fra gli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero rientrano anche quelli semplicemente "ricevuti" dalle predette autorità".
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Cremona.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2013