Sentenza 11 aprile 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del tentativo di induzione indebita di cui all'art. 319 quater cod. pen., da ritenersi integrato quando l'evento non si verifica per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente, non è necessario il perseguimento di un indebito vantaggio da parte di quest'ultimo, poichè tale elemento rileva esclusivamente per la sussistenza della fattispecie consumata, in un'ottica interpretativa volta a giustificare adeguatamente, ai sensi dell'art. 27 Cost., la punibilità del privato.
Commentario • 1
- 1. Concussione: sussiste se il P.U. evoca l'esercizio di poteri spettanti alla sua amministrazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima Configura un abuso della qualità, necessario ad integrare il reato di concussione, l'evocazione dell'esercizio dei poteri spettanti all'amministrazione di riferimento del pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa ad un consigliere comunale che, per convincere le persone offese ad accettare le sue illecite pretese, aveva manifestato la possibilità di interferire presso il competente amministratore comunale per favorire la definizione di una pratica riguardante abusi edilizi - Cassazione penale , sez. VI , 13/01/2017 , n. 8512). Fonte: CED Cassazione Penale 2018 Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 13/01/2017, (ud. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2014, n. 32246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32246 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 11/04/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 720
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 5269/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE AN nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 3658/2013 del Tribunale della libertà di Roma del 19/12/2013;
sentita la relazione del consigliere Emanuele Di Salvo;
sentite le conclusioni del p.g., dr. Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Calogero Nobile, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. SO IO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, in data 19-12-2013, che ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Frosinone, in ordine a due delitti ex artt. 56 e 317 c.p., commessi rispettivamente ai danni di HE BI ed
OF UI. In relazione al reato commesso in danno del HE, la prospettazione accusatoria assume che l'indagato, in qualità di sindaco di Ceprano, nel settembre 2011, abbia rappresentato al soggetto passivo il suo interesse all'affidamento dell'incarico ad una ditta da lui indicata, facendo pressioni sulla persona offesa, consistite, in particolare, nel dirgli: "Questo impianto voi non lo fate perché, se non mi date retta su come va fatto questo lavoro, non riuscirete a farlo. Ho io la ditta che lo fa". In relazione al secondo delitto, la prospettazione accusatoria assume che il SO abbia detto all'imprenditore OF EP che, se voleva l'assegnazione di un lavoro di bonifica dall'amianto, doveva versargli una somma pari al 10% dell'importo dell'appalto, tramite una locale società calcistica.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 1 ter, e art. 358 c.p.p., poiché il Tribunale non ha adeguatamente valutato il contenuto della telefonata, intervenuta il 15-5-2013, tra il OC e il HE, dimostrativa dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese da quest'ultimo. Infatti, nonostante la persona offesa assuma, nel corso delle sue deposizioni, di avere riferito al OC delle richieste di danaro del Sindaco, dalla predetta conversazione si evince l'esatto contrario.
2.1 Con il secondo motivo, si deduce erroneità della qualificazione giuridica del fatto ex artt. 56 e 317 c.p., poiché dalle dichiarazioni rese dal HE non è desumibile alcun elemento dal quale possa inferirsi che il SO non abbia lasciato alcuna libertà di determinazione alle persone offese. Infatti il HE, che ha precisato di non aver mai ricevuto richieste di danaro da parte del Sindaco, si autodeterminò a consigliare alla sua cliente di soprassedere all'operazione non per le pressioni del SO, bensì perché riteneva non fossero presenti garanzie idonee per l'esecuzione del lavoro. Anche IC ha dichiarato che HE gli disse di aver compreso che il Sindaco voleva far lavorare una sua ditta, per avere un tornaconto economico personale, riferendo così soltanto di una impressione e deduzione, senza alcun riscontro certo.
2.2 Con il terzo motivo, si deduce contraddittorietà delle dichiarazioni dell'OF, in quanto quest'ultimo, che non aveva i requisiti per aggiudicarsi l'appalto e mirava dunque ad avere un vantaggio indebito, ben sapeva che l'appalto era già stato aggiudicato alla IA e a OC e che, peraltro, il Sindaco non ha alcun potere di intervento sugli appalti, che sono di competenza esclusiva dei funzionari comunali. Comunque ne' HE ne' OF hanno mai fatto riferimento a tentativi di costrizione, onde alla fattispecie concreta in disamina potrebbe, al più, essere attribuito il nomen iuris ex art. 319 quater c.p.. 2.3 Il quarto motivo si appunta sull'erroneità delle determinazioni del giudice a quo, che ha respinto l'eccezione relativa all'inutilizzabilità dei contenuti delle conversazioni intercettate, per difetto del requisito dell'indispensabilità delle intercettazioni, che debbono costituire l'extrema ratio, sulla base del quadro probatorio disponibile al momento dell'emanazione del decreto, e sono state effettuate invece soltanto come atto di indagine prodromico all'espletamento di altri atti d'indagine.
2.4 Il quinto motivo s'incentra sull'inutilizzabilità dei risultati dell'attività captativa svolta nell'auto in uso al SO, in quanto, essendo l'abitacolo dell'autoveicolo luogo di privata dimora, l'intercettazione può essere disposta soltanto se ivi si stia svolgendo l'attività criminosa: requisito mancante nel caso di specie.
2.5 Con il sesto e il settimo motivo, si denuncia violazione dell' art. 268 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c), e art. 309 c.p.p., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., stante l'assenza, nel fascicolo procedimentale, dei brogliacci e delle trascrizioni sommarie delle intercettazioni espletate, essendo soltanto stati posti a disposizione della difesa i files audio, di enorme quantità e quindi di impossibile consultazione. D'altronde, erroneamente il Tribunale ha affermato, in ordine alla richiesta difensiva di esaminare i brogliacci, che essa era tardiva, in quanto depositata solo a ridosso dell'udienza di riesame, mentre, in realtà, la difesa si era attivata sin dal 16-12-2013. Nè era valutabile la relazione di servizio redatta dalla p.g. e pervenuta al Tribunale il 19-12-2013, perché gli atti sopravvenuti possono essere valutati soltanto quando siano a favore dell'imputato.
2.6 Con l'ultimo motivo, si deduce insussistenza delle esigenze cautelari, poiché il SO si è dimesso dalla carica di sindaco ed è stato collocato agli arresti domiciliari in località posta fuori dalla provincia di Frosinone. Non vi è dunque alcun pericolo di reiterazione delle condotte criminose.
Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attenga pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e quindi l'accettabilità razionale del provvedimento, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3^, n. 37006 del 27-9-2006, Piras, rv. 235508; Sez. 6^, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice del merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. fer. n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi, n. Sez. 5^, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella, Sez. 5^, n. 22771 del 15-4-2004, Antonelli).
1.1. Nel caso in disamina, la Corte d'appello ha evidenziato, in merito alla telefonata intercettata sull'utenza in uso a OC AT, che, durante il colloquio tra quest'ultimo e il HE, anche se OC affermò di non ricordare che il HE lo avesse messo a conoscenza delle pressioni ricevute dal Sindaco, HE ribadì con fermezza la propria convinzione di aver detto a OC che "questo voleva i soldi o voleva lavorare con una ditta sua... Avanzava anche delle richieste nemmeno tanto velate". Dunque da tale intercettazione si trae conferma che HE aveva affermato di essere stato vittima di pressioni da parte del Sindaco. Lo stesso OC, pur escludendo di aver personalmente ricevuto analoghe pressioni, comunque ha confermato di aver espresso forti dubbi in merito al comportamento del Sindaco, prospettando anche l'eventualità che egli non ricordasse bene quanto effettivamente riferitogli dal HE. In ogni caso, gli inquirenti, dopo l'ascolto di tale intercettazione, procedettero ad una nuova escussione del HE, il quale dichiarò che il Sindaco non gli aveva semplicemente rappresentato l'esigenza di far lavorare una sua ditta ma aveva fatto pressioni in tal senso, chiedendo di fargli avere l'utilità che sarebbe derivata dall'impiego della sua ditta nei lavori.
Come si vede, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò idoneo a superare lo scrutinio di legittimità.
2. Nemmeno il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere accolti. Risulta, al riguardo, dalla motivazione del provvedimento impugnato che il HE ha riferito che il Sindaco gli aveva rappresentato l'esigenza di far lavorare una sua ditta e aveva fatto pressioni in tal senso, dicendogli che, con l'intervento della sua impresa, lui "sarebbe stato bene" e "avrebbe messo a posto le cose". Il Sindaco disse al HE che lui faceva l'imprenditore e aveva spese, facendogli capire che "se avesse fatto lavorare la sua ditta al posto di quella di IC, lui ne avrebbe avuto un tornaconto economico". In sostanza, secondo quanto riferito dal HE, il SO non gli chiese soldi, ma chiese di fargli avere l'utilità che sarebbe derivata dall'impiego della sua ditta nei lavori, dicendogli "questo impianto voi non lo fate, perché, se non mi date retta su come va fatto questo lavoro, non riuscirete a fare questo lavoro, ho io la ditta che lo fa". Per quanto riguarda OF, quest'ultimo ha dichiarato che SO gli disse che i lavori di bonifica erano urgenti e che egli avrebbe potuto favorirlo, essendo in contatto con le imprese che avrebbero dovuto realizzare i lavori appaltati. OF ha precisato che SO fu esplicito nel dirgli che, se voleva il lavoro, avrebbe dovuto dargli un contributo, rivolgendogli le frasi: "Si sa come funziona, si sa che le percentuali sono intorno al 10% dell'importo dell'appalto" e spiegando ad OF come avrebbe dovuto fare per versare tale importo, attraverso una squadra locale di calcio.
Afferma dunque il giudice a quo che il SO non lasciò alcuna libertà di autodeterminazione alle persone offese, avendo posto il HE di fronte all'alternativa di partecipare alla selezione per il subappalto dei lavori, assicurando, come preteso dal SO, una partecipazione all'impresa indicata da quest'ultimo, o non parteciparvi affatto. Per l'OF, poi, la richiesta di utilità a proprio favore, da parte dell'indagato, sarebbe stata ancora più cogente, avendo il SO preteso per sè, in cambio dell'affidamento dei lavori, un contributo, ossia una tangente, del 10%. Onde è da ravvisarsi un abuso costrittivo ex artt. 56 e 317 c.p.. 2.1. Quest'impostazione non appare corretta. Al riguardo, occorre prendere le mosse dal principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite, secondo cui il discrimine fra il delitto di concussione e quello di indebita induzione (rispettivamente previsto dagli artt. 317 e 319 quater c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 190/2012) è dato dalla sussistenza, nel primo reato, di un abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o minaccia, da cui derivi una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza ricevere alcun vantaggio, venga posto di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'utilità. Nella concussione di cui all'art. 317 c.p., si è quindi in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo. La differenzazione del concetto di costrizione da quello di induzione va dunque ricercata nella dicotomia minaccia - non minaccia. La minaccia non deve necessariamente concretizzarsi in espressioni esplicite e brutali ma può anche essere implicita, velata, allusiva, potendo, eventualmente, assumere anche la forma del consiglio, dell'esortazione, della metafora, purché tali comportamenti siano connotati da una carica intimidatoria analoga a quella della minaccia esplicita. La nozione di induzione, invece, esplicando una funzione di selettività residuale rispetto al concetto di costrizione, copre gli spazi non riconducibili a quest'ultimo, inerendo a quei comportamenti, pur sempre abusivi, del pubblico agente che non si materializzano nella violenza o nella minaccia di un male ingiusto e non pongono il destinatario di fronte alla scelta obbligata tra due mali parimenti ingiusti. Il delitto di cui all'art. 319 quater c.p., consiste infatti nell'abuso induttivo posto in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, che, con una condotta di persuasione, suggestione, inganno o pressione morale, condizioni in modo più tenue la libertà di autodeterminazione del privato, il quale, disponendo di ampi margini decisori, accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, nella prospettiva di un tornaconto personale. Dunque la fattispecie di induzione indebita, di cui all'art. 319 quater c.p., è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che lasci al destinatario un margine significativo di autodeterminazione e si coniughi con il perseguimento di un indebito vantaggio per il privato (Cass. Sez. U., n.12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera rv. 258470).
Orbene, dalla prospettazione di fatto enucleabile dal provvedimento impugnato, che da conto, in particolare, di quanto riferito dalle persone offese, si evince che non vi fu da parte dell'indagato un comportamento costrittivo ma una condotta di pressione e di persuasione, che non attinse la soglia della minaccia e che lasciò ai privati una certa libertà di autodeterminazione, incompatibile con la configurabilità del tentativo di concussione. D'altronde, qualificare la fattispecie concreta in disamina come tentativo di induzione indebita prevista dagli artt. 56 e 319 quater c.p., non implica la necessità dell'ulteriore requisito, di cui il giudice a quo rileva l'insussistenza, costituito dal perseguimento di un indebito vantaggio da parte dei privati. Questo requisito, giustifica - in coerenza con i principi fondamentali del diritto penale e con i valori costituzionali in tema di colpevolezza, pretesa punitiva dello Stato, proporzione e ragionevolezza - la punibilità dell'indotto che abbia dato o promesso l'utilità al pubblico ufficiale, secondo quanto sottolineato, nella pronuncia poc'anzi richiamata, dalle Sezioni unite, secondo cui esso assurge al rango di "criterio di essenza" della fattispecie induttiva. L'elemento in disamina si colloca dunque nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata e funzionale alla salvaguardia dell'esigenza, imposta dall'art. 27 Cost., di giustificare la punibilità del privato, che cede alle richieste dell'agente pubblico non perché coartato e vittima del "metus", nella sua accezione più pregnante, ma perché attratto dalla prospettiva di conseguire un indebito vantaggio. Ne deriva che tale requisito in esame è necessario solo nell'ipotesi della consumazione del reato di cui all'art. 319 quater c.p., e non anche in quella del tentativo. Il destinatario della condotta di abuso induttivo, infatti, ove si sia determinato a dare o a promettere l'utilità al pubblico ufficiale, pur disponendo, a differenza del concusso, di ampi margini discrezionali, è punibile per aver prestato acquiescenza alla richiesta di prestazione non dovuta in quanto motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale: ciò che lo pone in una posizione di complicità con il pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione. Quando invece, come nel caso sub iudice, il privato non dia o non prometta denaro o altra utilità al pubblico ufficiale, resistendo alle illecite richieste di quest'ultimo, viene meno la ratio che si colloca a fondamento del requisito del perseguimento di un indebito vantaggio da parte del destinatario della condotta induttiva, che pertanto esula dal paradigma delineato dalla norma incriminatrice. Qualora dunque l'agente pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, compia atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre il privato a dare o a promettere indebitamente un'utilità, senza riuscire nel suo intento, perché, l'evento non si verifica per la resistenza del privato, il requisito del perseguimento, da parte di quest'ultimo, di un indebito vantaggio rimane estraneo alla struttura della norma incriminatrice di cui agli artt. 56 e 319 quater c.p.. 2.2. La fattispecie concreta in esame è dunque effettivamente da qualificarsi nei termini del reato di cui agli artt. 56 e 319 quater c.p., ma anche quest'ultimo delitto ammette la custodia cautelare,
onde l'accoglimento della censura, pur comportando un alleggerimento della posizione procedimentale dell'indagato, trattandosi di un reato meno grave, non influisce sulla legittimità della misura custodiale.
2.3. Esula poi dalla fattispecie contestata, come esattamente rilevato dal Tribunale, la previsione incriminatrice di cui all'art. 322 c.p., comma 4. Ricorre infatti il tentativo di induzione indebita e non l'istigazione alla corruzione da parte del pubblico ufficiale laddove l'agente, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, eserciti sul destinatario una pressione di tipo psicologico superiore rispetto a quella conseguente alla mera richiesta o sollecitazione e idonea a determinare nel soggetto passivo uno stato di soggezione. Ricorre invece la mera sollecitazione punibile a norma dell'art. 322 c.p., comma 4, allorché l'agente proponga al privato, esplicitamente o implicitamente, un semplice scambio di vantaggi o di favori, senza ricorrere a particolari argomenti di persuasione e soprattutto senza alcun tipo di minaccia diretta o indiretta, posta in essere dal pubblico ufficiale con abuso della sua qualità o dei suoi poteri: il rapporto tra i due soggetti si colloca cioè in una dimensione paritetica (Cass. Sez. 6^, 4 aprile 2012, Falbo). La condotta di sollecitazione, prevista dall'art. 322 c.p., u.c., copre dunque uno spazio autonomo, che si distingue tanto dalla costrizione di cui all'art. 317 c.p., quanto dall'induzione di cui all'art. 319 quater c.p.. Essa si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente senza esercitare pressioni o suggestioni che tendano a piegare il privato, alla cui libertà di scelta viene prospettato, su basi paritarie, un semplice scambio di favori, connotato dall'assenza di minaccia diretta o indiretta e da ogni ulteriore abuso della qualità o dei poteri (Cass. Sez. 6^, 4 febbraio 2014, Pigozzo). Orbene, nel caso in esame, il giudice a quo ha escluso la ravvisabilità di una posizione di parità tra il privato e il pubblico ufficiale, rilevando come dalle conversazioni riferite dal HE e dall'OF si evinca che il Sindaco era in una posizione di supremazia e che faceva valere tale posizione, al fine di ottenere per sè un vantaggio indebito. Di qui l'esclusione della fattispecie di cui all'art. 322 c.p.. 3. Non può essere accolto nemmeno il quarto motivo di ricorso, avendo il Tribunale dato atto, nel contesto di un apparato giustificativo esente da vizi logico-giuridici, dell'esistenza, nella richiesta e nel decreto autorizzativo, di una congrua ed esauriente motivazione, in merito alla necessità di disporre l'espletamento di intercettazioni telefoniche, al fine di accertare le gravi illiceità che avevano connotato la gestione dell'affidamento dei lavori relativi alla bonifica del sito in questione, potendosi ragionevolmente escludere che le persone coinvolte nella vicenda fossero disponibili, in una eventuale audizione di fronte agli inquirenti, a dichiarare il vero e potendosi invece ritenere altamente verosimile che i soggetti interessati potessero commentare al telefono la vicenda oggetto di indagine.
4. Il quinto motivo di ricorso è infondato poiché la giurisprudenza prevalente, condivisa dal Collegio, esclude la riconducibilità alla nozione di privata dimora dell'abitacolo di un autoveicolo, che, in quanto spazio destinato per natura al trasporto dell'uomo o di oggetti e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora, perché sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere, in modo stabile, per un apprezzabile lasso di tempo. Nè esso può considerarsi appartenenza di privata dimora, in quanto non collegato in un rapporto funzionale di accessorietà o di servizio con alcuna privata dimora (Cass. Sez. 1^, n. 13879 del 24-2- 2009, rv. 243556; Sez. 6^ n. 4125 del 17-10-2006, rv. 235601; Sez. 5^, n. 43426 del 25-5-2004, rv. 230096; Sez. 1^, n. 32851 del 6-5- 2008, rv. 241229).
5. Anche il sesto e il settimo motivo di ricorso sono infondati. Il Tribunale ha evidenziato che la richiesta di accesso era stata depositata presso la segreteria del pubblico ministero in data 16/12/2013 e il giorno successivo la Procura aveva autorizzato la visione dei brogliacci. Il difensore dell'indagato si era recato, a tal fine, presso gli uffici della Sezione di polizia giudiziaria della Procura di Frosinone, dove gli erano stati messi a disposizione i nastri e i brogliacci. Tuttavia, considerata l'enorme mole di telefonate, il legale aveva espressamente rinunciato, esaminando solo il fascicolo procedimentale, come da relazione di servizio del responsabile della Sezione di polizia giudiziaria, in data 18 dicembre 2013. Da ciò si evince che la richiesta di visione dei brogliacci e di ascolto delle intercettazioni, depositata dalla Difesa, era stata immediatamente soddisfatta dal Pubblico ministero, che aveva messo subito il difensore in condizione di esercitare i propri diritti.
6. L'ultimo motivo di ricorso esula, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, dalle censure dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, è insindacabile in cassazione 1996. Al riguardo,il Tribunale ha evidenziato che il SO ha manifestato una particolare abilità e professionalità nel commettere le azioni delittuose a lui ascritte e nel cercare di occultare le proprie responsabilità, esercitando evidenti pressioni sulle persone offese;
intervenendo, con i suoi poteri, in un ambito che non gli spettava, essendo il subappalto di stretta pertinenza degli organi amministrativi del Comune;
dimostrando notevoli capacità di influenzare e controllare le persone intorno a lui, abusando della propria posizione di vertice in seno all'amministrazione comunale e piegando l'esercizio delle pubbliche funzioni al raggiungimento dei propri illeciti fini, anche per i rilevanti interessi economici dei quali egli continua ad essere portatore, pur dopo l'elezione a Sindaco. Sotto il profilo del pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale sottolinea come il SO abbia ripetutamente cercato di venire a conoscenza dello stato delle indagini, prestando particolare attenzione a non essere intercettato e così dimostrando di essere a conoscenza della presenza di microspie nel suo ufficio e di avere quindi contatti con persone all'interno dell'apparato investigativo. Egli ha altresì ampio controllo sugli uffici comunali, almeno quelli nevralgici, come l'ufficio tecnico, preposto al settore degli appalti e diretto dall'architetto Tucci, che ha manifestato, in più occasioni, di essere etero diretto e comunque in costante contatto con il Sindaco. Ancora nel 2013, quest'ultimo cercò di impedire l'accertamento, da parte degli organi inquirenti, delle proprie condotte illecite.
6.1. Trattasi di motivazione adeguata ed esente da vizi logico- giuridici, in quanto ancorata a specifiche circostanze di fatto dalle quali il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova è stato desunto. Il pericolo de quo deve infatti essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile inferire, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinandone le fonti, senza che sia necessario che il giudice indichi con precisione gli atti da espletare o gli accertamenti da svolgere (Cass. Sez. 5^ n. 20146 del 12-3-2004, Tanzi). Analoghe considerazioni ineriscono alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), avendo il giudice del merito assolto all'obbligo di individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass. Sez. 4^, 24-5-1996, Aloè, rv. 205306); con esclusione di ogni presunzione o congettura (Cass. Sez. 6^ 19-9-1995, Lorenzetti) e specificando i termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati e cioè la disponibilità di mezzi e la possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. Sez. 5^ 28-11-1997, Filippi, rv. 209876; Cass. Sez. 1^ 9-6-1995, Biancato, rv. 202259). In ordine alla scelta della misura e all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate sono state ritenute inidonee a salvaguardare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso il giudice a quo ha sottolineato che, per la professionalità a delinquere e per la capacità di controllo e di influenza sugli altri dimostrata dal SO, misure di carattere extramurale non appaiono adeguate. In particolare, la misura degli arresti domiciliari presuppone che l'indagato spontaneamente rispetti le prescrizioni imposte dall'autorità, condizione che il SO non appare essere in grado di soddisfare, tenuto conto della scaltrezza e abilità dimostrata nell'eludere le investigazioni, attivando schede falsamente intestate ad altre persone e parlando in maniera tale che le sue conversazioni non potessero essere intercettate. Trattasi di iter giustificativo immune da vizi logico giuridici, in quanto conforme ad una corretta impostazione concettuale, in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 c.p.p.. Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2014