Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2017, n. 18363
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Sentenza 26 luglio 2017

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In tema di responsabilità della banca preponente per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, l’accertamento compiuto dal giudice in ordine alle condotte da quest’ultimo dolosamente poste in essere al fine di dissimulare il reale negativo andamento delle gestioni patrimoniali a lui affidate – autonomamente valutando in sede civile la sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. per il reato di truffa – fa presumere il nesso di causalità tra detto illecito del promotore finanziario ed il danno subito dall’investitore, consistito nella perdita, parziale o totale, del capitale investito; è fatta salva la prova contraria, spettante al promotore finanziario od alla banca preponente, che il profilo di rischio del cliente è stato rispettato ovvero che le perdite si sarebbero ugualmente verificate, in pari o diversa misura, anche se il profilo di rischio del cliente fosse stato rispettato o se l’illecito del promotore finanziario non vi fosse stato, ovvero che il cliente non avrebbe disinvestito pure se fosse stato reso edotto del reale negativo andamento della gestione patrimoniale (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito, applicando erroneamente il principio di riparto dell’onere della prova, aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni patiti dai clienti per l’affidamento di due gestioni patrimoniali ad un istituto di credito per il tramite del promotore finanziario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2017, n. 18363
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18363
    Data del deposito : 26 luglio 2017

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