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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/07/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, presso la Corte di Appello di
Palermo, composto da:
dott. Giuseppe Lupo Presidente
dott. Alfonso Pinto Giudice delegato relatore ing. Michele Fabio Ruffo Esperto
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 164 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il dì 11 maggio 1957 (C.F. ) entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Grazia Cannata ed elettivamente domiciliati in Palermo via Giotto n. 10 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Caccamo;
ricorrenti
E
presso la Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. , nei cui uffici siti in Palermo, P.IVA_2
Via Mariano Stabile n. 184, è ex lege domiciliata resistente
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “Piaccia all' Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi su esposti e tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto nel corso del giudizio, da intendersi qui integralmente riproposti, e per l'effetto: 1) Ritenere e dichiarare responsabile ex art. 2051 cc e in subordine ex art. 2043 cc degli eventi dannosi indicati in ricorso
l' quale ex lege 8/2018 Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rapp.te p.t. 2) Per l'effetto condannare Controparte_3
l'Autorità Di Bacino Del Distretto Idrografico Della Sicilia - Dipartimento Della Presidenza della
Regione Sicilia in persona del legale rapp.te pt al risarcimento in favore dei sigg.ri Parte_1
e , di tutti i danni patrimoniali subiti nonché di tutti i danni patrimoniali subendi
[...] Parte_2
a seguito dell'esondazione del Fiume Grande e quantificati nella somma di € 9.255,00 e così come accertati e quantificati nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dai CCTTUU Dott. Agr. Per_1
e Ing. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento
[...] Persona_2 per cui è causa fino all'effettivo soddisfo. 3) Condannare, l'
[...]
in persona del Controparte_4 legale rapp.te pt. a pagare le spese processuali ed i compensi di difesa, nella misura di legge con distrazione in favore dell'Avv.to Maria Grazia Cannata e che dichiara di aver anticipato e non riscosso e con rimborso delle somme pagate dai ricorrenti per il contributo unificato, per la consulenza tecnica d'ufficio.”.
Per la resistente: “Voglia l'Ecc.mo T.R.A.P. adito: - Nel merito, respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto e dichiarare la radicale assenza di responsabilità dell'Amministrazione convenuta in relazione ai fatti per cui è controversia;
- In subordine, nella non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi accertata la responsabilità della convenuta CP_1
, ridurre il risarcimento dovuto ai sensi degli artt. 1227, commi 1 e 2 o comunque secundum
[...] aequitatem;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso, depositato il 29 gennaio 2024, e evocavano in Parte_1 Parte_2 giudizio, davanti a questo Tribunale regionale delle Acque pubbliche per la , l'Autorità di CP_1
Bacino del Distretto Idrografico della Regione Sicilia.
Premettevano di essere rispettivamente affittuario e proprietaria del fondo rustico sito in territorio di
Salemi, contrada Palotti, iscritto al N.C.T. del Comune di Salemi alle particelle n. 49, 92, 54, 118,
119, 120, 125, 28, 39, 82, 80, 83 e 85 del foglio di mappa n. 164.
Esponevano che il terreno era confinante con proprietà di altri e con il Fiume Grande e che, a seguito delle precipitazioni verificatesi nei giorni 10-11 novembre 2021, una parte del fondo - e precisamente la superficie di mq 3458 investita a vigneto e ricadente nelle particelle 54, 125, 92, 48 del foglio di mappa 164 e la superficie di mq 19100 anch'essa investita a vigneto e ricadente sulle particelle 39, 85 del foglio di mappa 164 per una superficie complessiva di mq 22568 – aveva subito gravi danni derivanti dall'esondazione del predetto corso d'acqua.
Deducevano che, a causa del cattivo stato di manutenzione, il torrente non aveva trattenuto le acque che raccoglie dal suo bacino idrografico e aveva straripato nella zona di confine con i terreni indicati, inondandoli completamente.
Lamentavano che i danni erano stati provocati dalla sommersione completa delle superfici, dal deposito di cannuccia e materiale vegetale, oltre a ciottolame e materiale limoso e che gli stessi avevano riguardato sia la vegetazione che le strutture di sostegno dei vigneti.
Soggiungevano che i danni erano destinati ad aggravarsi ed a ripetersi nuovamente, diventando così irreparabili, visto lo stato di totale abbandono nel quale versava il Fiume Grande che non era mai stato oggetto di manutenzione né ordinaria né straordinaria tant'è che l'alveo si era notevolmente ridotto o addirittura era diventato inesistente in alcuni tratti a causa della presenza di notevoli quantità di vegetazione infestanti e materiale solido depositatosi nel tempo sul fondo e sulle sponde dell'alveo, che limitano le sezioni di deflusso delle acque.
Assumevano che i suddetti danni fossero da ascrivere alla esclusiva responsabilità dell'amministrazione convenuta ex art. 2051 c.c., e in subordine ex art. 2043 c.c., proprio perché causati dalla mancata manutenzione dell'alveo del fiume coinvolto.
Chiedevano, pertanto, che l' fosse dichiarata responsabile dei danni procurati Controparte_1 dall'esondazione del fiume Grande e condannata al risarcimento degli stessi.
2. Con comparsa, depositata il 14 marzo 2024, si costituiva in giudizio l'
[...]
ed ha chiesto il rigetto della domanda – deducendo, sotto vari Controparte_1 aspetti, l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale – e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento, in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c. o comunque secondo equità.
3. Ammesse ed assunte le prove testimoniali richieste da parte ricorrente e disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180
R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025 (tenutasi nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I ricorrenti hanno innanzitutto documentalmente provato - ed i CC.TT.UU. hanno espressamente riscontrato – la titolarità dei rispettivi diritti sul fondo in questione. Secondo la descrizione fornita dagli ausiliari l'appezzamento agricolo è coltivato interamente a vigneto allevato a spalliera.
Dal punto di vista idrografico l'area su cui insiste il fondo attoreo si localizza in un'ampia vallata diffusamente attivata alla coltivazione della vigna in irriguo e solcata dal fiume Arena (iscritto al n.
d'ordine 117 dell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Trapani) e da alcuni suoi affluenti.
In particolare, il terreno dei ricorrenti è ubicato in destra idraulica del fiume Grande (o Arena), che lo lambisce per una lunghezza di circa 600 metri;
in corrispondenza del confine est del fondo, il fiume
Arena riceve in sinistra la confluenza del torrente Butirro mentre più a valle, in destra idraulica, si ha la confluenza del torrente Mokarta.
I consulenti, in occasione del sopralluogo, hanno anzitutto constatato che sono tre gli appezzamenti coltivati che hanno subito gli effetti negativi dell'esondazione e precisamente i terreni vitati insistenti sulle particelle nn. 125 e 54, 48 e 92, 39 e 85 del foglio di mappa n. 164; mentre le altre particelle, indicate in ricorso, non hanno subito danni.
I periti hanno poi rilevato che le condizioni di manutenzione dell'asta fluviale sono carenti, come peraltro si evince dalla sequenza fotografica in cui è chiaramente visibile la vegetazione, costituita prevalentemente da canna comune, che parzializza la sezione idraulica (cfr. pag. 10 CTU).
Secondo la ricostruzione dei tecnici, in occasione dell'evento piovoso dei giorni 10-11 novembre
2021, il fiume Arena è esondato allagando le campagne circostanti e, in particolare, il fondo dei ricorrenti. A giudizio dei professionisti l'attraversamento incontrollato delle acque esondate dal fiume
Arena sui terreni in questione è avvenuto, con ogni probabilità, a causa della presenza di vegetazione infestante che riduce la sezione idrica disponibile per la corrente.
Sulla scorta delle dichiarazioni rese dagli intervenuti al sopralluogo e delle riprese effettuate nei giorni successivi all'esondazione e delle immagini satellitari allegate alla relazione peritale, i consulenti hanno affermato che l'esondazione si è verificata in corrispondenza della confluenza del torrente
Butirro dove il tracciato del fiume Arena compie doppia deviazione prima a sinistra e poi a destra.
Per effetto della notevole velocità delle acque, dell'insufficiente sezione idrica e del concomitante apporto del torrente Butirro, la corrente non più contenuta nell'alveo fluviale è esondata in sponda destra proprio a monte della briglia presente nel predetto tratto di confluenza, allagando il fondo dei ricorrenti (pag. 13 CTU).
Anche le testimonianze rese in fase istruttoria hanno confermato le circostanze dedotte dai ricorrenti. I testi e hanno infatti riferito come lo straripamento del fiume sia Testimone_1 Testimone_2 stato notevole al punto da rendere difficile lo stesso accesso al fondo a causa della presenza di fango, alberi, plastiche e materiali vari;
gli stessi hanno inoltre confermato di avere constatato il completo danneggiamento del vigneto a causa della furia dell'acqua (cfr. verbali di udienza del 21 maggio 2024
e del 18 giugno 2024).
I CC.TT.UU. hanno evidenziato come “il mantenimento di condizioni di pulizia dell'alveo fluviale, ossia di rimozione della vegetazione infestante, è condizione necessaria affinché le portate
“ordinarie” possano transitare senza determinare estesi fenomeni di esondazione” (pag. 13-14).
All'esito degli studi idrogeologici effettuati, i consulenti hanno affermato che “Le portate di piena determinate da tali piogge, valutate nell'ordine di 216 m3/s, sarebbero state contenute all'interno dell'alveo del fiume Arena se questo fosse stato in condizioni di ordinaria manutenzione. Invece, a causa della parzializzazione delle sezioni idrauliche provocata dall'abbondante vegetazione infestante e del concomitante apporto del torrente Butirro, la corrente è esondata in sponda destra attraversando, per tutta la sua lunghezza, la porzione del fondo del ricorrente prospiciente l'argine fluviale” (pag. 19 CTU).
In conclusione, le risultanze peritali hanno pienamente dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra l'avvenuta piena del corso d'acqua indagato nelle indicate date e il generalizzato difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo del fiume Grande da parte degli enti preposti.
Gli elementi esposti consentono di ravvisare la responsabilità per i danni arrecati ai ricorrenti della convenuta Autorità di Bacino - pubblica amministrazione alla quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R.
n. 8 dell'8 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ” – ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di curare la corretta e CP_1 tempestiva manutenzione dell'alveo del fiume Trigona e del canale Calice.
In proposito, va richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, invocato dalla convenuta sotto la specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Ed invero, i consulenti, nell'ambito delle accurate indagini idrologiche condotte, dopo avere analizzato anche da un punto di vista statistico le precipitazioni abbattutesi sul bacino imbrifero del fiume Grande nelle date indicate, hanno stimato le conseguenti portate di piena e verificata l'idoneità del corso d'acqua a convogliare le portate in transito, utilizzando i dati registrati dalle stazioni pluviografiche della zona interessata (Castelvetrano, Santa Ninfa e Salemi), e calcolato il tempo di corrivazione necessario per ricavare la pioggia critica;
hanno poi analizzato l'altezza di pioggia critica così ottenuta secondo l'analisi probabilistica (che prevede la determinazione delle curve di probabilità pluviometrica attraverso il metodo dei quantili regolarizzati).
Dai calcoli eseguiti è emerso che l'evento piovoso verificatosi nei giorni 10-11 novembre ha avuto un tempo di ritorno di circa 3 anni. Pertanto, la pioggia che hanno dato origine ai lamentati danni è da classificare come ordinaria da un punto di vista idrologico (pag. 12)
Né, d'altra parte, l'eccezionalità e imprevedibilità dell'evento può ritenersi provata per il solo fatto che il Dipartimento della Protezione Civile aveva provveduto, nei giorni precedenti all'evento in oggetto, alla divulgazione di diversi avvisi di allerta meteo a tutti i Sindaci della come CP_2 dedotto dall' nella propria comparsa di costituzione (pagg- 2-3). In proposito si Controparte_1 rammenta invero che le leggi sulla protezione civile fanno riferimento al danno e alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa le quali vanno accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici (v.
Cass. 2482/18, 14681/19).
Alla luce di quanto sopra, l'evento piovoso è pertanto da ritenersi di carattere ordinario.
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini estremamente generici, dall'Autorità di . CP_1 In primo luogo, non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015).
Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all' convenuta, una posizione riconducibile al Controparte_1 concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Nessuna responsabilità, ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 523/1904, può configurarsi in capo al
“consorzio degli interessati”, non avendo la convenuta provato, né essendo altrimenti emerso, che un determinato consorzio di bonifica sia stato realmente investito, peraltro in via esclusiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, in forza di formale consegna dell'opera ovvero dell'esistenza di una manutenzione di fatto, o anche delle leggi regionali in materia (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.
1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018).
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza
(quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio
1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
L'art. 58 R.D. n. 523/1904 si limita ad esonerare dall'omologazione del Prefetto le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo; l'art. 95 prevede che il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58 è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
In relazione all'eccepito concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.,
i nominati consulenti, in ogni caso, hanno riferito che “la parte danneggiata non ha concorso in alcun modo alla causazione del danno” (pag. 13).
Ed ancora, per quanto concerne le limitazioni d'uso ex art. 96 del R.D. 523/1904 invocate dall'amministrazione convenuta (pagg.
4-5 comparsa di risposta), l'eccezione in questione è stata formulata in maniera del tutto generica e disancorata da qualsiasi riferimento al caso concreto, non essendo stata indicata quale sarebbe la porzione di terreno che sconfina le fasce di pertinenza fluviale sottoposte ai divieti di legge.
Non è suscettibile di accoglimento neppure l'ultima difesa articolata dalla P.A. convenuta a pag. 9 della propria comparsa, laddove si eccepisce che i fondi oggetto della controversia si trovano in una zona territoriale che, per sua propria natura, data la presenza del Fiume Grande, è identificata come zona a rischio idraulico e idrogeologico, ricadendo pertanto in una piana alluvionale o alluvionabile, secondo classificazione PAI - Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico.
Tale asserzione risulta infatti del tutto generica e non documentata, non avendo la resistente neppure indicato la zona a rischio idraulico all'interno della quale il terreno ricadrebbe, ed essendosi limitata a depositare solo alcune delle direttive di riferimento.
L'amministrazione non ha dunque adeguatamente dimostrato l'appartenenza del fondo all'interno delle aree cartografate nelle mappe del P.A.I. né tantomeno coltivato la relativa eccezione;
infatti non solo non ha mosso alcuna osservazione critica a mezzo del proprio CTP rispetto alle risultanze peritali trasmesse, ma non ha neppure depositato documentazione a supporto della propria tesi.
In ogni caso giova richiamare, sul punto, il condivisibile e consolidato orientamento del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche in virtù del quale “l'accettazione del rischio da parte dei fruitori di fondi, qualificati pericolosi secondo il piano di assetto idrogeologico, attiene ai rischi ordinari, ma non si estende a quelli indotti dalle condizioni anomale dei corsi d'acqua, quali i rischi derivanti dalla carenza pluriennale della manutenzione ordinaria e straordinaria, non potendo gravare sul danneggiato il rischio e le conseguenze di una condotta illegittima altrui, la quale abbia aggravato una situazione pericolosa, pure oggettivamente preesistente” (cfr. Cass. sent. nn. 59/2019, 84/2022). Venendo alla individuazione e quantificazione dei danni causati dal passaggio delle acque sul fondo dei ricorrenti, preme evidenziare che, avendo gli ausiliari effettuato il sopralluogo a distanza di tre anni rispetto all'evento denunciato, si è resa necessaria una ricostruzione quanto più veritiera possibile delle condizioni in cui versavano i terreni e le vegetazioni ivi insistenti nel periodo antecedente, anche con l'ausilio del materiale fotografico digitale dell'epoca.
Al fine di ricostruire la variazione dello stato dei terreni e del vigneto, prima e dopo l'esondazione, i nominati consulenti hanno scelto di utilizzare la metodologia del telerilevamento o del remote sensing, tecnica non invasiva che permette di ricavare informazioni qualitative e quantitative su oggetti posti a distanza e che consente di monitorare lo stato di salute delle piante, senza avere un contatto diretto con le stesse.
Tale metodo d'indagine, in particolare si basa sullo studio dell'onda elettromagnetica emessa dal sole che, dopo aver raggiunto gli oggetti al suolo, comprese le piante, viene poi a sua volta riflessa da queste. I dati raccolti dai sensori montati sui satelliti, sugli aerei o sui droni vengono elaborati ed analizzati per ottenere degli indici (NDVI e NDWI), utili a valutare rispettivamente la presenza di attività fotosintetica ed il contenuto di acqua al suolo.
I valori ricavati dai due indici NDVI e NDWI nelle due date di riferimento (prima e dopo l'evento), unitamente ai risultati dell'analisi idrologica ed ai dati satellitari delle immagini ad infrarosso nonché alle riprese aeree effettuate durante le operazioni peritali, hanno evidenziato la presenza di ristagni idrici al suolo provocati dalla esondazione delle acque del fiume Arena.
Secondo le conclusioni rassegnate dai consulenti, la superficie danneggiata nei tre appezzamenti come sopra individuati a seguito delle verifiche cartografiche effettuate è pari a 2,26 ettari (pag. 27
CTU)
Per la quantificazione del pregiudizio ai terreni ed agli impianti di vigneto, sia in termini di danno emergente, sia di lucro cessante, sono state acquisite le necessarie informazioni presso alcuni rivenditori di prodotti per l'agricoltura, sulla scorta di alcune pubblicazioni del settore e si è tenuto conto delle voci ricavate dall'ultimo prezzario regionale agricoltura (2023) e di quelle pubblicate dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e
Calabria. Infine sono stati rilevati i costi per le lavorazioni meccaniche praticati da contoterzisti locali.
I danni patiti dai ricorrenti sono stati stimati in complessivi euro 9.255,00, di cui euro 3.749,00 a titolo di danno emergente ed euro 5.506,00 a titolo di lucro cessante.
Per le singole voci di spesa si rimanda alle pagg. 16-19 della relazione peritale , che il collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura. Trattandosi di debito di valore, sulla somma di euro 9.255,00, devalutata alla data dell'11 novembre 2021 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza. La somma, quindi, definitivamente dovuta è pari ad euro 10.142,71 oltre interessi al tasso legale dalla data di questa decisione al saldo.
L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, soccombente, va condannata alla rifusione, nei confronti dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi € 2540,00 per compensi ed € 786,00 per spese, oltre CPA,
IVA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria Grazia Cannata antistataria.
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
- condanna l' presso la Presidenza Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di Controparte_2 Parte_1
e , per i titoli di cui in parte motiva, la somma complessiva di euro 10.142,71
[...] Parte_2 oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna l' presso la Controparte_1 CP_2 [...]
alla rifusione, nei confronti di e , delle spese del Controparte_2 Parte_1 Parte_2 presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2540,00 per compensi ed € 786,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria Grazia
Cannata antistataria.
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 23 luglio 2025
Il giudice delegato estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, presso la Corte di Appello di
Palermo, composto da:
dott. Giuseppe Lupo Presidente
dott. Alfonso Pinto Giudice delegato relatore ing. Michele Fabio Ruffo Esperto
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 164 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il dì 11 maggio 1957 (C.F. ) entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Grazia Cannata ed elettivamente domiciliati in Palermo via Giotto n. 10 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Caccamo;
ricorrenti
E
presso la Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. , nei cui uffici siti in Palermo, P.IVA_2
Via Mariano Stabile n. 184, è ex lege domiciliata resistente
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “Piaccia all' Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi su esposti e tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto nel corso del giudizio, da intendersi qui integralmente riproposti, e per l'effetto: 1) Ritenere e dichiarare responsabile ex art. 2051 cc e in subordine ex art. 2043 cc degli eventi dannosi indicati in ricorso
l' quale ex lege 8/2018 Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rapp.te p.t. 2) Per l'effetto condannare Controparte_3
l'Autorità Di Bacino Del Distretto Idrografico Della Sicilia - Dipartimento Della Presidenza della
Regione Sicilia in persona del legale rapp.te pt al risarcimento in favore dei sigg.ri Parte_1
e , di tutti i danni patrimoniali subiti nonché di tutti i danni patrimoniali subendi
[...] Parte_2
a seguito dell'esondazione del Fiume Grande e quantificati nella somma di € 9.255,00 e così come accertati e quantificati nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dai CCTTUU Dott. Agr. Per_1
e Ing. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento
[...] Persona_2 per cui è causa fino all'effettivo soddisfo. 3) Condannare, l'
[...]
in persona del Controparte_4 legale rapp.te pt. a pagare le spese processuali ed i compensi di difesa, nella misura di legge con distrazione in favore dell'Avv.to Maria Grazia Cannata e che dichiara di aver anticipato e non riscosso e con rimborso delle somme pagate dai ricorrenti per il contributo unificato, per la consulenza tecnica d'ufficio.”.
Per la resistente: “Voglia l'Ecc.mo T.R.A.P. adito: - Nel merito, respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto e dichiarare la radicale assenza di responsabilità dell'Amministrazione convenuta in relazione ai fatti per cui è controversia;
- In subordine, nella non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi accertata la responsabilità della convenuta CP_1
, ridurre il risarcimento dovuto ai sensi degli artt. 1227, commi 1 e 2 o comunque secundum
[...] aequitatem;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso, depositato il 29 gennaio 2024, e evocavano in Parte_1 Parte_2 giudizio, davanti a questo Tribunale regionale delle Acque pubbliche per la , l'Autorità di CP_1
Bacino del Distretto Idrografico della Regione Sicilia.
Premettevano di essere rispettivamente affittuario e proprietaria del fondo rustico sito in territorio di
Salemi, contrada Palotti, iscritto al N.C.T. del Comune di Salemi alle particelle n. 49, 92, 54, 118,
119, 120, 125, 28, 39, 82, 80, 83 e 85 del foglio di mappa n. 164.
Esponevano che il terreno era confinante con proprietà di altri e con il Fiume Grande e che, a seguito delle precipitazioni verificatesi nei giorni 10-11 novembre 2021, una parte del fondo - e precisamente la superficie di mq 3458 investita a vigneto e ricadente nelle particelle 54, 125, 92, 48 del foglio di mappa 164 e la superficie di mq 19100 anch'essa investita a vigneto e ricadente sulle particelle 39, 85 del foglio di mappa 164 per una superficie complessiva di mq 22568 – aveva subito gravi danni derivanti dall'esondazione del predetto corso d'acqua.
Deducevano che, a causa del cattivo stato di manutenzione, il torrente non aveva trattenuto le acque che raccoglie dal suo bacino idrografico e aveva straripato nella zona di confine con i terreni indicati, inondandoli completamente.
Lamentavano che i danni erano stati provocati dalla sommersione completa delle superfici, dal deposito di cannuccia e materiale vegetale, oltre a ciottolame e materiale limoso e che gli stessi avevano riguardato sia la vegetazione che le strutture di sostegno dei vigneti.
Soggiungevano che i danni erano destinati ad aggravarsi ed a ripetersi nuovamente, diventando così irreparabili, visto lo stato di totale abbandono nel quale versava il Fiume Grande che non era mai stato oggetto di manutenzione né ordinaria né straordinaria tant'è che l'alveo si era notevolmente ridotto o addirittura era diventato inesistente in alcuni tratti a causa della presenza di notevoli quantità di vegetazione infestanti e materiale solido depositatosi nel tempo sul fondo e sulle sponde dell'alveo, che limitano le sezioni di deflusso delle acque.
Assumevano che i suddetti danni fossero da ascrivere alla esclusiva responsabilità dell'amministrazione convenuta ex art. 2051 c.c., e in subordine ex art. 2043 c.c., proprio perché causati dalla mancata manutenzione dell'alveo del fiume coinvolto.
Chiedevano, pertanto, che l' fosse dichiarata responsabile dei danni procurati Controparte_1 dall'esondazione del fiume Grande e condannata al risarcimento degli stessi.
2. Con comparsa, depositata il 14 marzo 2024, si costituiva in giudizio l'
[...]
ed ha chiesto il rigetto della domanda – deducendo, sotto vari Controparte_1 aspetti, l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale – e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento, in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c. o comunque secondo equità.
3. Ammesse ed assunte le prove testimoniali richieste da parte ricorrente e disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180
R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025 (tenutasi nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I ricorrenti hanno innanzitutto documentalmente provato - ed i CC.TT.UU. hanno espressamente riscontrato – la titolarità dei rispettivi diritti sul fondo in questione. Secondo la descrizione fornita dagli ausiliari l'appezzamento agricolo è coltivato interamente a vigneto allevato a spalliera.
Dal punto di vista idrografico l'area su cui insiste il fondo attoreo si localizza in un'ampia vallata diffusamente attivata alla coltivazione della vigna in irriguo e solcata dal fiume Arena (iscritto al n.
d'ordine 117 dell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Trapani) e da alcuni suoi affluenti.
In particolare, il terreno dei ricorrenti è ubicato in destra idraulica del fiume Grande (o Arena), che lo lambisce per una lunghezza di circa 600 metri;
in corrispondenza del confine est del fondo, il fiume
Arena riceve in sinistra la confluenza del torrente Butirro mentre più a valle, in destra idraulica, si ha la confluenza del torrente Mokarta.
I consulenti, in occasione del sopralluogo, hanno anzitutto constatato che sono tre gli appezzamenti coltivati che hanno subito gli effetti negativi dell'esondazione e precisamente i terreni vitati insistenti sulle particelle nn. 125 e 54, 48 e 92, 39 e 85 del foglio di mappa n. 164; mentre le altre particelle, indicate in ricorso, non hanno subito danni.
I periti hanno poi rilevato che le condizioni di manutenzione dell'asta fluviale sono carenti, come peraltro si evince dalla sequenza fotografica in cui è chiaramente visibile la vegetazione, costituita prevalentemente da canna comune, che parzializza la sezione idraulica (cfr. pag. 10 CTU).
Secondo la ricostruzione dei tecnici, in occasione dell'evento piovoso dei giorni 10-11 novembre
2021, il fiume Arena è esondato allagando le campagne circostanti e, in particolare, il fondo dei ricorrenti. A giudizio dei professionisti l'attraversamento incontrollato delle acque esondate dal fiume
Arena sui terreni in questione è avvenuto, con ogni probabilità, a causa della presenza di vegetazione infestante che riduce la sezione idrica disponibile per la corrente.
Sulla scorta delle dichiarazioni rese dagli intervenuti al sopralluogo e delle riprese effettuate nei giorni successivi all'esondazione e delle immagini satellitari allegate alla relazione peritale, i consulenti hanno affermato che l'esondazione si è verificata in corrispondenza della confluenza del torrente
Butirro dove il tracciato del fiume Arena compie doppia deviazione prima a sinistra e poi a destra.
Per effetto della notevole velocità delle acque, dell'insufficiente sezione idrica e del concomitante apporto del torrente Butirro, la corrente non più contenuta nell'alveo fluviale è esondata in sponda destra proprio a monte della briglia presente nel predetto tratto di confluenza, allagando il fondo dei ricorrenti (pag. 13 CTU).
Anche le testimonianze rese in fase istruttoria hanno confermato le circostanze dedotte dai ricorrenti. I testi e hanno infatti riferito come lo straripamento del fiume sia Testimone_1 Testimone_2 stato notevole al punto da rendere difficile lo stesso accesso al fondo a causa della presenza di fango, alberi, plastiche e materiali vari;
gli stessi hanno inoltre confermato di avere constatato il completo danneggiamento del vigneto a causa della furia dell'acqua (cfr. verbali di udienza del 21 maggio 2024
e del 18 giugno 2024).
I CC.TT.UU. hanno evidenziato come “il mantenimento di condizioni di pulizia dell'alveo fluviale, ossia di rimozione della vegetazione infestante, è condizione necessaria affinché le portate
“ordinarie” possano transitare senza determinare estesi fenomeni di esondazione” (pag. 13-14).
All'esito degli studi idrogeologici effettuati, i consulenti hanno affermato che “Le portate di piena determinate da tali piogge, valutate nell'ordine di 216 m3/s, sarebbero state contenute all'interno dell'alveo del fiume Arena se questo fosse stato in condizioni di ordinaria manutenzione. Invece, a causa della parzializzazione delle sezioni idrauliche provocata dall'abbondante vegetazione infestante e del concomitante apporto del torrente Butirro, la corrente è esondata in sponda destra attraversando, per tutta la sua lunghezza, la porzione del fondo del ricorrente prospiciente l'argine fluviale” (pag. 19 CTU).
In conclusione, le risultanze peritali hanno pienamente dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra l'avvenuta piena del corso d'acqua indagato nelle indicate date e il generalizzato difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo del fiume Grande da parte degli enti preposti.
Gli elementi esposti consentono di ravvisare la responsabilità per i danni arrecati ai ricorrenti della convenuta Autorità di Bacino - pubblica amministrazione alla quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R.
n. 8 dell'8 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ” – ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di curare la corretta e CP_1 tempestiva manutenzione dell'alveo del fiume Trigona e del canale Calice.
In proposito, va richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, invocato dalla convenuta sotto la specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Ed invero, i consulenti, nell'ambito delle accurate indagini idrologiche condotte, dopo avere analizzato anche da un punto di vista statistico le precipitazioni abbattutesi sul bacino imbrifero del fiume Grande nelle date indicate, hanno stimato le conseguenti portate di piena e verificata l'idoneità del corso d'acqua a convogliare le portate in transito, utilizzando i dati registrati dalle stazioni pluviografiche della zona interessata (Castelvetrano, Santa Ninfa e Salemi), e calcolato il tempo di corrivazione necessario per ricavare la pioggia critica;
hanno poi analizzato l'altezza di pioggia critica così ottenuta secondo l'analisi probabilistica (che prevede la determinazione delle curve di probabilità pluviometrica attraverso il metodo dei quantili regolarizzati).
Dai calcoli eseguiti è emerso che l'evento piovoso verificatosi nei giorni 10-11 novembre ha avuto un tempo di ritorno di circa 3 anni. Pertanto, la pioggia che hanno dato origine ai lamentati danni è da classificare come ordinaria da un punto di vista idrologico (pag. 12)
Né, d'altra parte, l'eccezionalità e imprevedibilità dell'evento può ritenersi provata per il solo fatto che il Dipartimento della Protezione Civile aveva provveduto, nei giorni precedenti all'evento in oggetto, alla divulgazione di diversi avvisi di allerta meteo a tutti i Sindaci della come CP_2 dedotto dall' nella propria comparsa di costituzione (pagg- 2-3). In proposito si Controparte_1 rammenta invero che le leggi sulla protezione civile fanno riferimento al danno e alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa le quali vanno accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici (v.
Cass. 2482/18, 14681/19).
Alla luce di quanto sopra, l'evento piovoso è pertanto da ritenersi di carattere ordinario.
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini estremamente generici, dall'Autorità di . CP_1 In primo luogo, non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015).
Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all' convenuta, una posizione riconducibile al Controparte_1 concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Nessuna responsabilità, ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 523/1904, può configurarsi in capo al
“consorzio degli interessati”, non avendo la convenuta provato, né essendo altrimenti emerso, che un determinato consorzio di bonifica sia stato realmente investito, peraltro in via esclusiva, di funzioni di manutenzione del corso d'acqua, in forza di formale consegna dell'opera ovvero dell'esistenza di una manutenzione di fatto, o anche delle leggi regionali in materia (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n.
1369/2021; SS.UU., n. 32730/2018).
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 dello stesso R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza
(quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d. 25 luglio
1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
L'art. 58 R.D. n. 523/1904 si limita ad esonerare dall'omologazione del Prefetto le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo; l'art. 95 prevede che il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58 è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
In relazione all'eccepito concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.,
i nominati consulenti, in ogni caso, hanno riferito che “la parte danneggiata non ha concorso in alcun modo alla causazione del danno” (pag. 13).
Ed ancora, per quanto concerne le limitazioni d'uso ex art. 96 del R.D. 523/1904 invocate dall'amministrazione convenuta (pagg.
4-5 comparsa di risposta), l'eccezione in questione è stata formulata in maniera del tutto generica e disancorata da qualsiasi riferimento al caso concreto, non essendo stata indicata quale sarebbe la porzione di terreno che sconfina le fasce di pertinenza fluviale sottoposte ai divieti di legge.
Non è suscettibile di accoglimento neppure l'ultima difesa articolata dalla P.A. convenuta a pag. 9 della propria comparsa, laddove si eccepisce che i fondi oggetto della controversia si trovano in una zona territoriale che, per sua propria natura, data la presenza del Fiume Grande, è identificata come zona a rischio idraulico e idrogeologico, ricadendo pertanto in una piana alluvionale o alluvionabile, secondo classificazione PAI - Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico.
Tale asserzione risulta infatti del tutto generica e non documentata, non avendo la resistente neppure indicato la zona a rischio idraulico all'interno della quale il terreno ricadrebbe, ed essendosi limitata a depositare solo alcune delle direttive di riferimento.
L'amministrazione non ha dunque adeguatamente dimostrato l'appartenenza del fondo all'interno delle aree cartografate nelle mappe del P.A.I. né tantomeno coltivato la relativa eccezione;
infatti non solo non ha mosso alcuna osservazione critica a mezzo del proprio CTP rispetto alle risultanze peritali trasmesse, ma non ha neppure depositato documentazione a supporto della propria tesi.
In ogni caso giova richiamare, sul punto, il condivisibile e consolidato orientamento del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche in virtù del quale “l'accettazione del rischio da parte dei fruitori di fondi, qualificati pericolosi secondo il piano di assetto idrogeologico, attiene ai rischi ordinari, ma non si estende a quelli indotti dalle condizioni anomale dei corsi d'acqua, quali i rischi derivanti dalla carenza pluriennale della manutenzione ordinaria e straordinaria, non potendo gravare sul danneggiato il rischio e le conseguenze di una condotta illegittima altrui, la quale abbia aggravato una situazione pericolosa, pure oggettivamente preesistente” (cfr. Cass. sent. nn. 59/2019, 84/2022). Venendo alla individuazione e quantificazione dei danni causati dal passaggio delle acque sul fondo dei ricorrenti, preme evidenziare che, avendo gli ausiliari effettuato il sopralluogo a distanza di tre anni rispetto all'evento denunciato, si è resa necessaria una ricostruzione quanto più veritiera possibile delle condizioni in cui versavano i terreni e le vegetazioni ivi insistenti nel periodo antecedente, anche con l'ausilio del materiale fotografico digitale dell'epoca.
Al fine di ricostruire la variazione dello stato dei terreni e del vigneto, prima e dopo l'esondazione, i nominati consulenti hanno scelto di utilizzare la metodologia del telerilevamento o del remote sensing, tecnica non invasiva che permette di ricavare informazioni qualitative e quantitative su oggetti posti a distanza e che consente di monitorare lo stato di salute delle piante, senza avere un contatto diretto con le stesse.
Tale metodo d'indagine, in particolare si basa sullo studio dell'onda elettromagnetica emessa dal sole che, dopo aver raggiunto gli oggetti al suolo, comprese le piante, viene poi a sua volta riflessa da queste. I dati raccolti dai sensori montati sui satelliti, sugli aerei o sui droni vengono elaborati ed analizzati per ottenere degli indici (NDVI e NDWI), utili a valutare rispettivamente la presenza di attività fotosintetica ed il contenuto di acqua al suolo.
I valori ricavati dai due indici NDVI e NDWI nelle due date di riferimento (prima e dopo l'evento), unitamente ai risultati dell'analisi idrologica ed ai dati satellitari delle immagini ad infrarosso nonché alle riprese aeree effettuate durante le operazioni peritali, hanno evidenziato la presenza di ristagni idrici al suolo provocati dalla esondazione delle acque del fiume Arena.
Secondo le conclusioni rassegnate dai consulenti, la superficie danneggiata nei tre appezzamenti come sopra individuati a seguito delle verifiche cartografiche effettuate è pari a 2,26 ettari (pag. 27
CTU)
Per la quantificazione del pregiudizio ai terreni ed agli impianti di vigneto, sia in termini di danno emergente, sia di lucro cessante, sono state acquisite le necessarie informazioni presso alcuni rivenditori di prodotti per l'agricoltura, sulla scorta di alcune pubblicazioni del settore e si è tenuto conto delle voci ricavate dall'ultimo prezzario regionale agricoltura (2023) e di quelle pubblicate dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e
Calabria. Infine sono stati rilevati i costi per le lavorazioni meccaniche praticati da contoterzisti locali.
I danni patiti dai ricorrenti sono stati stimati in complessivi euro 9.255,00, di cui euro 3.749,00 a titolo di danno emergente ed euro 5.506,00 a titolo di lucro cessante.
Per le singole voci di spesa si rimanda alle pagg. 16-19 della relazione peritale , che il collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura. Trattandosi di debito di valore, sulla somma di euro 9.255,00, devalutata alla data dell'11 novembre 2021 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza. La somma, quindi, definitivamente dovuta è pari ad euro 10.142,71 oltre interessi al tasso legale dalla data di questa decisione al saldo.
L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, soccombente, va condannata alla rifusione, nei confronti dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi € 2540,00 per compensi ed € 786,00 per spese, oltre CPA,
IVA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria Grazia Cannata antistataria.
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
- condanna l' presso la Presidenza Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di Controparte_2 Parte_1
e , per i titoli di cui in parte motiva, la somma complessiva di euro 10.142,71
[...] Parte_2 oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna l' presso la Controparte_1 CP_2 [...]
alla rifusione, nei confronti di e , delle spese del Controparte_2 Parte_1 Parte_2 presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2540,00 per compensi ed € 786,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria Grazia
Cannata antistataria.
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 23 luglio 2025
Il giudice delegato estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo