Sentenza 31 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 31/10/2023, n. 5894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5894 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/10/2023
N. 05894/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01866/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1866 del 2020, proposto da
OR RU, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Feccia e Luca Medugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel Volturno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 2890/2020 del 22/1/2020 a firma del Funzionario responsabile del Settore urbanistica e programmazione territoriale – Ufficio condono del Comune di Castel Volturno, nella parte in cui è stato affermato “Si rilascia su richiesta di parte per gli usi consentiti dalla Legge ribadendo l'improcedibilità e l'inammissibilità della predetta istanza di condono edilizio per le motivazioni di cui al punto che precede”; ove occorra, della nota prot. n. 17354 del 23/3/2010, menzionata nel provvedimento sub a) come “rinvenuta agli atti della pratica” e richiamata per relationem; di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso o consequenziale, in ogni caso lesivo dei diritti del ricorrente, ancorché al medesimo incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 settembre 2023 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. OR RU ha impugnato il provvedimento (prot. n. 2890/2020) del 22 gennaio 2020 del Comune di Castel Volturno, nella parte in cui è stato affermato “ si rilascia su richiesta di parte per gli usi consentiti dalla Legge ribadendo l’improcedibilità e l’inammissibilità della predetta istanza di condono edilizio per le motivazioni di cui al punto che precede ”.
Nel ricorso si è avuto modo di precisare che il Sig. DA RU aveva presentato al Comune di Castel Volturno un’istanza di condono (prot. n. 42329 del 10/12/2004) relativa ad un immobile situato al piano seminterrato dello stesso Comune e che aveva assunto il n. 81/2004.
Con la successiva istanza del 18 ottobre 2019 (prot. n. 47935) il sig. RU aveva richiesto al Comune di Castel Volturno il rilascio di una certificazione in merito alle rate versate a titolo di oblazione ed in relazione all’eventuale esistenza di vincoli ex artt. 32 e 33 della L. n. 47/1985 e con riferimento sempre all’istanza di condono di cui alla pratica n. 81/2004.
Il 23 gennaio 2020 è stato comunicato al ricorrente il provvedimento (prot.n. 2890/2020) del giorno precedente che, dopo dato riscontro alle richieste di certificazione, contiene all’ultimo paragrafo una dichiarazione circa l’improcedibilità e l’inammissibilità dell’istanza di condono edilizio, motivata con richiamo ad altro provvedimento, mai formalmente comunicato al ricorrente (si tratta della nota interna del Comune di cui al prot. n. 17354 del 23/3/2010).
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi.
1. la violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa, del principio di tipicità e dell’art. 1 della l. 241/1990;
2. la violazione dell’art. 3 della legge 241/1990, l’emergere di un difetto di motivazione, della carenza di istruttoria e l’eccesso di potere sotto più profili, in quanto il provvedimento di diniego di condono sarebbe stato reso in assenza di accertamenti tecnici o meglio di adeguata istruttoria;
3. la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 e del giusto procedimento.
Non si è costituito il Comune di Castel Volturno, malgrado fosse stato correttamente intimato.
Nel corso dell’udienza straordinaria del 21 settembre 2023 questo Tribunale ha eccepito, ai sensi dell’art. 73 comma 3 del cpa, l’esistenza di profili di inammissibilità del ricorso, in ragione dell’assenza di un carattere lesivo del provvedimento impugnato.
In questo senso, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in considerazione della natura non provvedimentale dell’atto impugnato e della conseguente assenza di un suo carattere lesivo.
1.1 La comunicazione del Comune di Castel Volturno ora impugnata è stata assunta a seguito di un’istanza del ricorrente dell’ottobre 2019, con la quale si è richiesto il rilascio di una certificazione relativa sia, alle somme corrisposte a titolo di oblazione sia, ancora, all’acquisizione di ulteriori elementi circa l’esistenza o meno di eventuali vincoli sull’area ove è edificato l’immobile oggetto dell’istanza di condono.
1.2 Il Comune ha dato riscontro al ricorrente attestando l’avvenuto pagamento dei ratei dell’oblazione e, nel contempo, ha comunicato l’esistenza dei vincoli di cui all’art. 32 della L. 47/1985.
In particolare nel corpo della nota in questione il funzionario responsabile, dopo aver premesso la richiesta del ricorrente intesa al rilascio della “ certificazione ”, ha espressamente dichiarato di “ certificare ” le dichiarazioni contenute e le circostanze relative al pagamento e all’esistenza di un vincolo paesistico.
1.3 Malgrado detta comunicazione si inserisca nell’ambito del procedimento di condono è evidente il suo carattere endoprocedimentale e non lesivo, diretta com’è ad attestare i pagamenti effettuati e, contestualmente, a fornire un riscontro sulle caratteristiche dell’area accertate dal Comune e, quindi, sullo stato del procedimento attivato dal ricorrente.
Il carattere di mera certificazione risulta confermato, non solo dal tenore complessivo dell’atto impugnato, ma anche dall’inciso laddove si afferma che “ Si rilascia su richiesta di parte per gli usi consentiti dalla Legge ”.
1.4 Solo nella parte finale il Comune ha inteso “ ribadire ” “ l’improcedibilità e l’inammissibilità della predetta istanza di condono edilizio per le motivazioni di cui al punto che precede ”, con una frase dall’evidente tenore incidentale e di conferma di quanto statuito in un diverso atto, senza per questo voler esprimere alcuna volizione diretta ad incidere sulla posizione soggettiva del singolo istante.
1.5 Si consideri, infatti, che l’atto in questione e nel penultimo paragrafo, richiama la nota (prot. n.17354) del 23 marzo 2010 affermando che quest’ultima è stata “ rinvenuta agli atti della pratica ”, circostanza che dimostra solo l’avvenuta interlocuzione interna tra due uffici del Comune e che conferma, al contrario, l’esistenza di una fase istruttoria in corso di svolgimento.
Ciò premesso è evidente che il diniego di condono, conclusivo del procedimento attivato dalla ricorrente, non possa essere rinvenuto nell’atto ora impugnato che si limita a “ ribadire ”, e quindi a confermare quanto sancito in un diverso provvedimento, allo stato non oggetto del presente giudizio e che non potrà che essere notificato alla ricorrente a conclusione dell’istruttoria svolta dal Comune di Castel Volturno.
1.6 È noto infatti, che le certificazioni rientrano nella categoria degli atti amministrativi non aventi carattere (e forza) di provvedimenti, essendosi in presenza di atti che, come la nota ora impugnata, non hanno un contenuto di volizione e di conclusione di un procedimento, limitandosi a verificare e accertare situazioni di fatto preesistenti.
1.7 Anche questo Tribunale e con riferimento ad una fattispecie analoga ha affermato che “ il certificato di destinazione urbanistica si configura come una certificazione redatta da un pubblico ufficiale, avente carattere meramente dichiarativo e non costitutivo degli effetti giuridici che dallo stesso risultano, visto che la situazione giuridica attestata nel predetto certificato è la conseguenza di altri precedenti provvedimenti che hanno provveduto a determinarla. Pertanto, il certificato, in quanto privo di efficacia provvedimentale, non ha alcuna concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione (T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 08/02/2023, n. 904)”.
1.8 In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. b), mentre è possibile nulla disporre sulle spese di giudizio in considerazione della mancata costituzione dell’Amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett.b) del cpa.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO