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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/10/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 817/2021 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente relatore;
dott. Augusto SABATINI, consigliere;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 817/2021 R.G. posta in decisione all'udienza del 25.11.2024 e vertente
TRA
Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa giusta procura a margine all'atto di appello dall'avv. Maurizio Igor GERMANÀ del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina, Via S. Sebastiano n. 14; pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
CP_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata per procura in atti dall'avv. Salvatore CATALANO del foro di Messina ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del medesimo in Messina, Via
Ghibellina n. 75; pec: ; Email_2
APPELLATO
avente ad oggetto: risoluzione preliminare di vendita immobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) Ritenere e dichiarare ammissibile l'appello proposto con il presente atto e, in accoglimento dello stesso, per i motivi esposti in narrativa, confermare la statuizione relativa alla risoluzione del contratto preliminare tra i Sigg. e per responsabilità esclusiva dell'appellato; 2) In accoglimento dell'appello Parte_1 CP_1 proposto, annullare e/o revocare e/o modificare la sentenza n. 1696/2021, emessa dal Tribunale di Messina 6.10.2021, tenendo conto dei motivi di appello;
3) Ritenere e dichiarare, che la sentenza impugnata deve essere riformata per le ragioni dedotte in narrativa, sia nella parte in cui rigetta la richiesta restitutoria del Sig. Pt_1
, sia avuto riguardo all'asserita occupazione illegittima dell'immobile, sia con riferimento alla statuizione con
[...] cui compensa le spese del giudizio di primo grado;
4) Conseguentemente ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato tra le parti in data 23.2.2006, ed ai sensi dell'art. 1493, I° comma C.C., condannare il Sig. alla restituzione della somma di € 61.000,00 in favore del Sig. , oltre interessi e CP_1 Pt_1 rivalutazione monetaria;
5) Condannare controparte al pagamento delle spese e di compensi del doppio grado di giudizio …”
Per la parte appellata:
“… 1) Rigettare l'appello proposto dal sig. e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
2) Con vittoria Pt_1 di spese e compensi del giudizio …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'appellante ut supra indicato in epigrafe conveniva in giudizio innanzi a questa Corte riproponendo le domande, CP_1 eccezioni e difese rigettate dal Tribunale di Messina–Prima Sezione Civile–Ufficio del Giudice
Unico con la sentenza n. 1696, emessa in data 6.10.2021 e pubblicata in pari data, nel procedimento già iscritto al n. 4767/2015 RGAC.
*
A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione notificato in data 8.9.2015, conveniva innanzi al Tribunale CP_1 di Messina ed esponendo che: Parte_1
− in data 23.2.2006 aveva stipulato con il un preliminare di vendita con il quale aveva promesso di Pt_1 vendere allo stesso due botteghe site in Messina, Vill. S. Margherita, via Nazionale n. 182 bis, riportate in N.C.E.U. al foglio 195, particella 324, subalterni 129 e 130;
− il prezzo concordato per le due botteghe era stato convenuto in € 190.000,00 oltre IVA (ossia, € 95.000,00 oltre IVA per ciascuna bottega);
− al momento della firma del preliminare era stata consegnata al la bottega individuata nel preliminare Pt_1 con la lettera “A” (sub. 130) e, in relazione alla stessa, erano state concordate le relative modalità di pagamento, convenendosi che il saldo sarebbe stato corrisposto alla stipula dell'atto pubblico, che si sarebbe dovuto rogare una volta espletate le pratiche di sanatoria e di quant'altro occorrente per consegnare l'unità libera da ipoteche e liti in corso;
− la bottega individuata nel preliminare con la lettera “B” sarebbe stata consegnata successivamente e le modalità di pagamento sarebbero state concordate in un secondo momento, dopo la liberazione della stessa dal materiale che la occupava;
chiedeva, pertanto, la risoluzione del preliminare per l'inadempimento del , la Pt_1 liberazione dell'immobile concesso in comodato ed il risarcimento del danno da tanto asseritamente derivatogli.
Si costituiva in giudizio il quale contestava le pretese avversarie, poiché Parte_1 infondate, eccepiva che l'inadempimento era imputabile all'attore, il quale aveva omesso di espletare tutte le pratiche relative alla sanatoria e quant'altro occorrente per consegnare l'unità libera da ipoteche e liti in corso, ed esponeva che la bottega di cui alla lettera “A” (sub 130) era stata a lui consegnata giusto regolare contratto di comodato.
Il Tribunale di Messina–Prima Sezione Civile, con la sentenza n. 1696, emessa in data 6.10.2021
e pubblicata in pari data, così statuiva:
“… - dichiara la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 23.2.2006, tra
[...]
e relativamente a due botteghe site in Messina, Vill. S. Margherita, via Nazionale n. 182 CP_1 Parte_1 bis, riportate in N.C.E.U. al foglio 195, particella 324, subalterni 129 e 130, per colpa di -condanna CP_1 a restituire ad la bottega sita in Messina, Vill. S. Margherita, via Nazionale n. 182 Parte_1 CP_1 bis, riportata in N.C.E.U. al foglio 195, particella 324, subalterno 130; -rigetta la domanda di risarcimento formulata da nell'atto di citazione del 13 luglio 2015; -rigetta la domanda restitutoria formulata da CP_1 Pt_1
nella comparsa di costituzione e risposta;
-compensa integralmente le spese del giudizio …”.
[...]
*
Parte appellante, con citazione d'appello notificata in data 16.11.2021 lamentava che la pronuncia in riesame:
1. dopo aver ritenuto che la risoluzione del preliminare intercorso tra le parti fosse da attribuirsi alla condotta inadempiente dell' , aveva errato a non disporre la restituzione al CP_1 delle somme da costui versate a titolo di acconto in esecuzione del preliminare Pt_1 stesso, essendosi quest'ultimo costituito tardivamente, con decadenza dalla facoltà di proporre domanda riconvenzionale;
ed infatti:
1.1. in caso di mancata stipulazione del contratto definitivo per colpa ascrivibile alla parte promittente venditrice, l'acconto versato dal promissario acquirente andrebbe a questo restituito come conseguenza automatica della risoluzione del contratto preliminare;
1.2. in contrario a ciò, il Tribunale aveva ritenuto invece:
“… di dover seguire due percorsi logico-giuridici scollegati tra di loro, cioè uno relativo alla risoluzione del contratto ed alla responsabilità per la mancata sottoscrizione del contratto definitivo (che imputa all' ) e un altro, del tutto autonomo, relativo agli acconti versati dal ”; CP_1 Pt_2
in specie, il giudice a quo avrebbe erroneamente ritenuto che la richiesta di restituzione delle somme versate dal dovesse essere proposta mediante un'autonoma Pt_3 domanda riconvenzionale e non costituisse, invece, un effetto naturale della risoluzione del preliminare per colpa dell' ; CP_1
2. si palesava meritevole di censura là dove aveva ritenuto che il avesse occupato Pt_1 sine titulo, a far data dal 24.3.2006, la bottega di cui alla particella n. 130 e, conseguentemente, aveva quantificato in € 46.800,00 l'importo spettante all' a CP_1 titolo di risarcimento del danno, disponendone poi la compensazione con la maggior somma corrispostagli dal a titolo di acconto;
Pt_3
e ciò, segnatamente, poiché:
2.1. il aveva sottoscritto in data 24.3.2006 (quindi a distanza di un mese dalla Pt_1 stipula del preliminare) con l' un contratto di comodato d'uso della durata di tre CP_1 anni, avente ad oggetto la bottega identificata al fg. 195 part. 324, sub 130; 2.2. successivamente, in data 9.6.2010, l' , con contratto registrato in pari data al n. CP_1
2922, aveva concesso in comodato d'uso il medesimo immobile a tal , Controparte_2 sicché:
“… appare di tutta evidenza che quanto dedotto dal Tribunale in ordine all'occupazione 'sine titulo' dell'immobile da parte del ed al conseguente indennizzo, appare destituito di ogni fondamento e Pt_1 con esso anche l'accoglimento delle pretese vantate dall'odierno appellato […]. Tale statuizione appare frutto di una illogica motivazione non avendo il Tribunale valutato compiutamente tutto quanto dedotto dall'odierno appellante nel primo grado di giudizio, infatti il Giudice dimentica di considerare che, come meglio spiegato in parte narrativa, alla scadenza del comodato concesso al , l'immobile in Pt_1 questione è stato concesso in comodato d'uso, con il su richiamato contratto del 9.6.2010, dal Sig. CP_1CP_ al sig. e che, conseguentemente, non solo l'appellato era già rientrato nella disponibilità del proprio immobile ma altresì ne concedeva l'uso a terzi …”;nessuna occupazione sine titulo si sarebbe dunque configurata nel caso di specie, giacché alla scadenza del contratto di comodato sottoscritto dalle parti l' sarebbe rientrato nella disponibilità dell'immobile, CP_1 concedendolo sempre in comodato ad altro soggetto;
2.3. l' aveva quantificato arbitrariamente in € 7.200,00 annui il valore locativo della CP_1 bottega di cui trattasi, in realtà di piccole dimensioni e consegnata in precarie condizioni, nonché sita in C.da Runci, Vill. Santa Margherita, ossia in una zona periferica della città;
3. non poteva essere condivisa nella parte in cui aveva disposto la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del giudizio di prime cure;
in contrario a ciò, essa avrebbe dovuto condannare l' alla rifusione delle spese, in CP_1 quanto allo stesso era stata ascritta la responsabilità esclusiva in ordine alla mancata conclusione del contratto definitivo;
e concludeva per l'accoglimento dei superiori petita tutti, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
*
Con comparsa depositata in data 11.4.2022 si costituiva e, deducendo ex CP_1 adverso:
in rito: l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342 e 348 bis C.P.C.;
e, nel merito:
sub. 1., che: correttamente il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal al fine di ottenere la restituzione delle somme versate per l'acquisto dell'immobile, Pt_1 giacché avanzata oltre i termini di cui all'art. 166 C.P.C.; ed infatti:
“… il sig. si è costituito in giudizio oltre i termini di cui all'art. 166 C.P.C. incorrendo nelle preclusioni di cui Pt_1 all'art. 167 C.P.C., e conseguentemente, la sua domanda riconvenzionale volta alla restituzione delle somme corrisposte all' , formulata tardivamente, è stata correttamente dichiarata inammissibile dal giudice di primo CP_1 grado. La costituzione oltre i termini di cui all'art. 166 C.P.C. e fino all'udienza, consente infatti al convenuto solo di proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, e non anche di formulare domande riconvenzionali per le quali opera il termine di decadenza di cui all'art. 167 C.P.C. …”;
sub 2.1., che: correttamente il Tribunale aveva ritenuto di riconoscere un indennizzo per l'occupazione dell'immobile a carico del , considerato che questi ne aveva fruito anche dopo la Pt_1 scadenza del contratto di comodato intercorso tra le parti;
anche in tal caso inammissibilmente, l'appellante avrebbe dedotto per la prima volta in appello l'esistenza di un contratto di comodato che sarebbe stato stipulato tra l' ed il in CP_1 CP_2 relazione all'immobile in questione (in data 9.6.2010), ragion per cui:
“… tale allegazione è assolutamente inammissibile ex art. 345 C.P.C. e in relazione alla stessa si rifiuta il contraddittorio. Si eccepisce altresì l'inammissibilità della nuova produzione documentale (ex art. 345 C.P.C.) …”;
sub 2.2., che: il solo in appello si sarebbe doluto per la prima volta – quindi inammissibilmente ex Pt_1 art. 345 C.P.C. – della quantificazione del valore locativo dell'immobile operata dall' ; CP_1
sub 3., che: correttamente il Tribunale aveva compensato le spese di giudizio alla luce della reciproca soccombenza;
e concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e compensi del grado.
*
Il giudizio era differito dall'udienza di prima comparizione dell'15.4.2022 a quella del 16.9.2022, e, poi, dapprima a quella del 20.3.2023 e, quindi, per la precisazione delle conclusioni, a quella del 18.12.2023 e successivamente a quella del 25.11.2024 A tale udienza, in ragione delle note di trattazione depositate dalla sola parte appellante nella data del 22.11.2024, la causa veniva posta in decisione, previa la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 17.2.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito, in punto di pretesa inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 342 C.P.C., che:
là dove è stabilito che l'atto di impugnazione deve contenere: a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
b) l'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata:
- vero è che l'appellante (essendo stata operata la “normativizzazione del noto principio del tantum appellatum, quantum devolutum”) deve chiarire se intende impugnare l'intera sentenza o solo talune statuizioni, specificando in tal caso quali, evidentemente al fine di circoscrivere oggettivamente il giudizio d'appello e rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata che non siano divenute espresso oggetto di gravame;
- l'inciso in questione (che pur si presta ad una interpretazione di stretto rigore formale, per la quale, esemplificando, espressioni del tipo “si impugna tutta la sentenza” o “si impugnano i capi di condanna” renderebbero l'appello inammissibile perché non specificherebbero le parti della sentenza impugnate) pare tuttavia suscettibile di un'interpretazione più ragionevole, in base alla quale, sebbene si sia a fronte di formule generiche o della mancata elaborazione redazionale dell'atto d'impugnazione in conformità al superiore tipo normativo, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame l'individuabilità chiara ed inequivoca delle statuizioni investite da censura, anche attraverso le doglianze in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico–giuridico;
ed in proposito:
- per le SS.UU. della Corte di Cassazione (così la sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli articoli
342 e 434 C.P.C. (nella versione formulata dal D.L. n. 83/2012, poi convertito in legge) vanno effettivamente interpretati nel senso che l'impugnazione, onde evitare d'esser sanzionata d'inammissibilità, deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze “affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”;
sicché, ciò posto: pur escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali;
ovvero, che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del relativo giudizio, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata): nella sua formulazione devono però potersi chiaramente individuare per la parte argomentativa una o più contestazioni alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione resa dal primo
Giudice;
e tanto nella specie può ravvisarsi, a tenore di quanto la piana lettura dell'atto introduttivo consente d'inferire ed arguire (per come, del resto ampiamento sintetizzato retro sub 1., 2. e
3.);
ed ancora, in punto di pretesa inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 348 bis C.P.C., che la Corte ha già ritenuto implicitamente all'udienza del 16.9.2022 che non ricorressero le condizioni per tale pronuncia di inammissibilità; essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, deve seguirne il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione VI-L., ordinanza n. 37272 del 29/11/2021) che:
«… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C., la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo"
o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate …»;
di qui il rigetto per infondatezza anche di detta eccezione.
Venendo al merito:
il motivo sub 1. è infondato e dev'essere, quindi, rigettato.
L'appellante lamenta – come retro ampiamente sintetizzato – l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui, a fronte della dichiarata risoluzione del preliminare per l'accertato inadempimento dell , non ha condannato quest'ultimo anche alla restituzione degli CP_1 acconti versatigli dal in esecuzione del preliminare stesso. Pt_1
Sostiene che detta restituzione, in suo favore, dei corrisposti acconti discenderebbe, quale conseguenza indefettibile ed “automatica”, dalla risoluzione del preliminare, senza necessità alcuna, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che la pretesa de qua venisse formalizzata mediante la proposizione di apposita (e tempestiva) domanda riconvenzionale.
Ciò premesso, dall'iter motivazionale trasfuso nella sentenza gravata si trae di contro che il
Giudice a quo, preso atto della conclamata
contro
-volontà di entrambe le parti rispetto al potenziale mantenimento degli effetti del contratto e delle relative obbligazioni, risultante dalla reciproca attribuzione della responsabilità per la mancata stipulazione del definitivo, ha dichiarato, anzitutto, la risoluzione del preliminare di compravendita stipulato in data 23.2.2006. Il Tribunale ha poi proceduto ad accertare quale delle due parti dovesse ritenersi inadempiente in ordine agli obblighi derivanti dal preliminare, al fine di individuare il contraente al quale attribuire la responsabilità della dichiarata risoluzione. All'esito di tale scrutinio, è stato ritenuto, come è dato testualmente leggersi nella sentenza di prime cure, che:
“… la colpa relativa alla mancata stipula del contratto definitivo e, dunque, alla risoluzione del preliminare di compravendita, non può che essere imputata all' , essendosi lo stesso tardivamente attivato per la CP_1 regolarizzazione amministrativa dell'immobile sub 130 (oggi sub 192) …”.
Ebbene, dalla statuita risoluzione del preliminare e dal conseguente accertamento che la colpa per la mancata stipula del definitivo dovesse attribuirsi alla condotta colposamente inadempiente dell' , non poteva (e non può) discendere, quale automatica conseguenza, CP_1 la condanna di costui alla restituzione degli acconti versatigli dal . Pt_1
Ed infatti: se è pur vero che la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1458 C.C., produce effetti retroattivi, donde l'obbligo per i contraenti di restituire le prestazioni eventualmente ricevute, siccome divenute indebite a causa del venir meno (sebbene ex post) della loro causa giustificativa;
nondimeno, la condanna della parte che ha ricevuto la prestazione alla restituzione della medesima postula necessariamente l'esperimento, ad opera dell'altro contraente, d'apposita domanda.
Tale opzione ermeneutica costituisce il naturale approdo dei principi enunciati in tema dalla pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., n. 24915/2022; in senso conforme, v. anche
Cass. civ., n. 10555/2025), la quale ha avuto modo di chiarire che:
«… l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 10917 del 26/04/2021 - Rv. 661091 – 01), con la conseguenza che la risoluzione del contratto pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 C.C., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa …».
La Suprema Corte di cassazione ha altresì affermato che, accertata la mancanza di causa adquirendi a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, l'azione accordata dalla legge per conseguire la restituzione di quanto prestato dal contraente in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo (v. Cass. civ., n. 423/2025).
Ne consegue che la soddisfazione della pretesa restitutoria, in seguito alla risoluzione del contrato, non può che aver luogo in esito all'esperimento di un'apposita azione di indebito oggettivo, in difetto della quale – pur restando fermo, sul piano sostanziale, il diritto della parte alla ripetizione della prestazione eseguita – nessuna sentenza di condanna alla restituzione può essere emessa pena vizio d'ultra o extrapetizione.
Sicché, nel caso di specie, il , per ottenere la restituzione degli acconti versati in favore Pt_1 dell in esecuzione del preliminare poi risolto, avrebbe dovuto proporre specifica CP_1 domanda riconvenzionale a ciò deputata.
Sennonché, come rettamente rilevato dal primo giudicante, il predetto, essendosi costituito tardivamente, ossia oltre i termini di cui all'art. 166 C.P.C. (nella formulazione ratione temporis in vigore), era decaduto dalla facoltà di proporre qualsivoglia domanda riconvenzionale;
per cui, deve confermarsi come inammissibile – in quanto tardiva – la richiesta di restituzione dei menzionati acconti contenuta nella relativa comparsa di costituzione e risposta di prime cure
(petitum, peraltro, formulato nelle sole conclusioni dell'atto e non altrimenti motivato).
Alla luce di quanto sin ora osservato, di conseguenza, merita di essere confermata la sentenza di prime cure laddove ha rigettato la richiesta restitutoria del . Pt_1
*
Anche il motivo sub 2. non merita accoglimento, giacché in parte inammissibile, per violazione del disposto di cui all'art. 345 C.P.C., ed in parte infondato.
Segnatamente, parte appellante sostiene di non aver realizzato alcuna occupazione sine titulo della bottega di cui alla particella n. 130, giacché l'immobile gli era stato concesso in comodato gratuito dall con contratto del 24.3.2006 e, alla scadenza del contratto stesso (avvenuta CP_1 in data 24.3.2009), l era rientrato nella disponibilità del cespite e lo aveva poi CP_1 nuovamente concesso in comodato d'uso ad un soggetto terzo (con stipulazione del successivo 9.6.2010).
Orbene, tale argomentazione (da qualificarsi in termine di eccezione in senso stretto, in quanto, per un verso, volta ad introdurre in giudizio un fatto idoneo a determinare la reiezione della domanda risarcitoria proposta in prime cure dall' e, per altro verso, non sussumibile, di CP_1 tutta evidenza, nel novero delle eccezioni rilevabili d'ufficio) dev'essere dichiarata inammissibile, giusto il divieto, ai sensi dell'art. 345, comma 2, C.P.C., di proporre nuove eccezioni in appello.
Ed infatti, solo nel presente grado di giudizio il ha sostenuto che alla scadenza del Pt_1 contratto di comodato gratuito intercorso tra le parti lo stesso avrebbe rilasciato l'immobile e l' ne sarebbe ritornato nella disponibilità, tanto da averlo concesso in comodato d'uso CP_1 ad altro soggetto. In prime cure, di contro, l'odierno appellante si è limitato ad affermare, dapprima, la legittimità della detenzione da parte sua dell'immobile in forza del contratto di comodato d'uso gratuito stipulato con l e, successivamente (a mezzo delle memorie ex art. 183, comma 6, C.P.C., CP_1 secondo termine), che l' non aveva mai richiesto la restituzione della bottega né CP_1 formalizzato la cessazione del contratto stesso. Il , pertanto, non aveva dedotto di aver rilasciato l'immobile alla scadenza del contratto Pt_1 di comodato, circostanza, questa, che invece è stata allegata per la prima volta nel presente giudizio.
Onde, la tesi difensiva prospettata dalla sua difesa in prime cure si palesava, invero, parzialmente incompatibile con le argomentazioni dallo stesso introdotte mediante l'esaminando motivo di gravame. Ne deriva che deve ritenersi parimenti inammissibile ex art. 345, c. 3, C.P.C., la produzione nel presente grado, ad opera dell'appellante, del contratto di comodato del 9.6.2010 intercorso tra l' e . CP_1 Controparte_2
Sul punto si richiama il solido orientamento della Suprema Corte, secondo il quale:
«… nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, C.P.C., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile …” (ex multis, v. Cass. civ., n. 26522/2017).
L'appellante, nel caso di specie, non dimostra di non aver potuto produrre nel corso del giudizio di primo grado, per causa a sé non imputabile, la nuova documentazione depositata in appello. Ed infatti, non può integrare una siffatta prova la mera ed apodittica affermazione del Pt_1 di aver avuto conoscenza del predetto documento solo dopo il deposito della sentenza di primo grado.
In ultimo, ritiene la Corte che la sentenza impugnata possa essere condivisa anche nella parte in cui ha quantificato in € 46.800,00 l'importo spettante all' a titolo di risarcimento del CP_1 danno a seguito dell'occupazione sine titulo, da parte del , della bottega di cui alla Pt_1 particella n. 130 (importo poi compensato con quello, maggiore, corrisposto dal a titolo Pt_3 di acconto). In specie, il Giudice a quo, al fine di quantificare tale risarcimento, ha condivisibilmente utilizzato, quale base di calcolo, il valore locativo dell'immobile allegato dall e mai CP_1 contestato (invero neanche genericamente) in prime cure dal , il quale esclusivamente Pt_1 nel presente grado ne ha dedotto, ma del tutto aspecificamente (e senza offrire alcun elemento per un possibile suo riscontro), l'eccessività d'ammontare adducendo al riguardo il riferimento ad una sua ubicazione non centrale (e, quindi, ad una mera presunzione de presumpto).
*
Il motivo sub 3. dev'essere anch'esso disatteso.
Il Tribunale, in retta applicazione del principio della soccombenza, ha ritenuto che la soccombenza reciproca delle parti giustificasse la compensazione, tra le stesse, delle spese di lite;
compensazione che poteva attingerle nell'integralità una volta constatato (come avvenuto da parte del decidente) che il promittente la vendita aveva lui dato causa alla risoluzione del contratto, donde il rigetto delle sue pretese condannatorie in tema avanzate a carico di controparte, ma che quello promittente l'acquisto era soccombente in punto di rilascio della res e d'indennizzo per la protratta sua fruizione dopo la cessazione dell'efficacia del titolo di comodato che l'aveva antea legittimato a goderne, donde la sua tenutezza alla rifusione del relativo valore all'altro (che però non conduceva a condanna in favore del medesimo, avendo erogato acconti per importo superiore al relativo ammontare, in virtù della riconoscibile compensazione tra le due poste in argomento).
*
Al rigetto dell'appello segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali a pro' di parte appellata.
Ciò posto, i detti compensi si liquidano, in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n.
261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei seguenti termini:
Competenza: giudizio di cognizione innanzi alla Corte d'appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
fase decisionale, valore medio: € 4.253,00 spese generali (15% sul compenso totale): € 1.690,20 totale € 12.958,20
poi dimidiato – come appresso si chiarirà – ad € 6.479,00;
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione per questo grado della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione, discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, attesane l'evidente marginalità;
ii. con applicazione quanto al resto dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: ii.1
all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2
all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o dimidiati fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_4 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art.
13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1696, emessa dal Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile, in data 6.10.2021 e pubblicata in pari data;
appello proposto da:
Parte_1 nei confronti di:
CP_1 così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 corrente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 6.479,00 per onorario oltre accessori come per legge;
3) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 30.9.2025
Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente relatore;
dott. Augusto SABATINI, consigliere;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 817/2021 R.G. posta in decisione all'udienza del 25.11.2024 e vertente
TRA
Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa giusta procura a margine all'atto di appello dall'avv. Maurizio Igor GERMANÀ del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina, Via S. Sebastiano n. 14; pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
CP_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata per procura in atti dall'avv. Salvatore CATALANO del foro di Messina ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del medesimo in Messina, Via
Ghibellina n. 75; pec: ; Email_2
APPELLATO
avente ad oggetto: risoluzione preliminare di vendita immobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) Ritenere e dichiarare ammissibile l'appello proposto con il presente atto e, in accoglimento dello stesso, per i motivi esposti in narrativa, confermare la statuizione relativa alla risoluzione del contratto preliminare tra i Sigg. e per responsabilità esclusiva dell'appellato; 2) In accoglimento dell'appello Parte_1 CP_1 proposto, annullare e/o revocare e/o modificare la sentenza n. 1696/2021, emessa dal Tribunale di Messina 6.10.2021, tenendo conto dei motivi di appello;
3) Ritenere e dichiarare, che la sentenza impugnata deve essere riformata per le ragioni dedotte in narrativa, sia nella parte in cui rigetta la richiesta restitutoria del Sig. Pt_1
, sia avuto riguardo all'asserita occupazione illegittima dell'immobile, sia con riferimento alla statuizione con
[...] cui compensa le spese del giudizio di primo grado;
4) Conseguentemente ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato tra le parti in data 23.2.2006, ed ai sensi dell'art. 1493, I° comma C.C., condannare il Sig. alla restituzione della somma di € 61.000,00 in favore del Sig. , oltre interessi e CP_1 Pt_1 rivalutazione monetaria;
5) Condannare controparte al pagamento delle spese e di compensi del doppio grado di giudizio …”
Per la parte appellata:
“… 1) Rigettare l'appello proposto dal sig. e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
2) Con vittoria Pt_1 di spese e compensi del giudizio …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'appellante ut supra indicato in epigrafe conveniva in giudizio innanzi a questa Corte riproponendo le domande, CP_1 eccezioni e difese rigettate dal Tribunale di Messina–Prima Sezione Civile–Ufficio del Giudice
Unico con la sentenza n. 1696, emessa in data 6.10.2021 e pubblicata in pari data, nel procedimento già iscritto al n. 4767/2015 RGAC.
*
A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione notificato in data 8.9.2015, conveniva innanzi al Tribunale CP_1 di Messina ed esponendo che: Parte_1
− in data 23.2.2006 aveva stipulato con il un preliminare di vendita con il quale aveva promesso di Pt_1 vendere allo stesso due botteghe site in Messina, Vill. S. Margherita, via Nazionale n. 182 bis, riportate in N.C.E.U. al foglio 195, particella 324, subalterni 129 e 130;
− il prezzo concordato per le due botteghe era stato convenuto in € 190.000,00 oltre IVA (ossia, € 95.000,00 oltre IVA per ciascuna bottega);
− al momento della firma del preliminare era stata consegnata al la bottega individuata nel preliminare Pt_1 con la lettera “A” (sub. 130) e, in relazione alla stessa, erano state concordate le relative modalità di pagamento, convenendosi che il saldo sarebbe stato corrisposto alla stipula dell'atto pubblico, che si sarebbe dovuto rogare una volta espletate le pratiche di sanatoria e di quant'altro occorrente per consegnare l'unità libera da ipoteche e liti in corso;
− la bottega individuata nel preliminare con la lettera “B” sarebbe stata consegnata successivamente e le modalità di pagamento sarebbero state concordate in un secondo momento, dopo la liberazione della stessa dal materiale che la occupava;
chiedeva, pertanto, la risoluzione del preliminare per l'inadempimento del , la Pt_1 liberazione dell'immobile concesso in comodato ed il risarcimento del danno da tanto asseritamente derivatogli.
Si costituiva in giudizio il quale contestava le pretese avversarie, poiché Parte_1 infondate, eccepiva che l'inadempimento era imputabile all'attore, il quale aveva omesso di espletare tutte le pratiche relative alla sanatoria e quant'altro occorrente per consegnare l'unità libera da ipoteche e liti in corso, ed esponeva che la bottega di cui alla lettera “A” (sub 130) era stata a lui consegnata giusto regolare contratto di comodato.
Il Tribunale di Messina–Prima Sezione Civile, con la sentenza n. 1696, emessa in data 6.10.2021
e pubblicata in pari data, così statuiva:
“… - dichiara la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 23.2.2006, tra
[...]
e relativamente a due botteghe site in Messina, Vill. S. Margherita, via Nazionale n. 182 CP_1 Parte_1 bis, riportate in N.C.E.U. al foglio 195, particella 324, subalterni 129 e 130, per colpa di -condanna CP_1 a restituire ad la bottega sita in Messina, Vill. S. Margherita, via Nazionale n. 182 Parte_1 CP_1 bis, riportata in N.C.E.U. al foglio 195, particella 324, subalterno 130; -rigetta la domanda di risarcimento formulata da nell'atto di citazione del 13 luglio 2015; -rigetta la domanda restitutoria formulata da CP_1 Pt_1
nella comparsa di costituzione e risposta;
-compensa integralmente le spese del giudizio …”.
[...]
*
Parte appellante, con citazione d'appello notificata in data 16.11.2021 lamentava che la pronuncia in riesame:
1. dopo aver ritenuto che la risoluzione del preliminare intercorso tra le parti fosse da attribuirsi alla condotta inadempiente dell' , aveva errato a non disporre la restituzione al CP_1 delle somme da costui versate a titolo di acconto in esecuzione del preliminare Pt_1 stesso, essendosi quest'ultimo costituito tardivamente, con decadenza dalla facoltà di proporre domanda riconvenzionale;
ed infatti:
1.1. in caso di mancata stipulazione del contratto definitivo per colpa ascrivibile alla parte promittente venditrice, l'acconto versato dal promissario acquirente andrebbe a questo restituito come conseguenza automatica della risoluzione del contratto preliminare;
1.2. in contrario a ciò, il Tribunale aveva ritenuto invece:
“… di dover seguire due percorsi logico-giuridici scollegati tra di loro, cioè uno relativo alla risoluzione del contratto ed alla responsabilità per la mancata sottoscrizione del contratto definitivo (che imputa all' ) e un altro, del tutto autonomo, relativo agli acconti versati dal ”; CP_1 Pt_2
in specie, il giudice a quo avrebbe erroneamente ritenuto che la richiesta di restituzione delle somme versate dal dovesse essere proposta mediante un'autonoma Pt_3 domanda riconvenzionale e non costituisse, invece, un effetto naturale della risoluzione del preliminare per colpa dell' ; CP_1
2. si palesava meritevole di censura là dove aveva ritenuto che il avesse occupato Pt_1 sine titulo, a far data dal 24.3.2006, la bottega di cui alla particella n. 130 e, conseguentemente, aveva quantificato in € 46.800,00 l'importo spettante all' a CP_1 titolo di risarcimento del danno, disponendone poi la compensazione con la maggior somma corrispostagli dal a titolo di acconto;
Pt_3
e ciò, segnatamente, poiché:
2.1. il aveva sottoscritto in data 24.3.2006 (quindi a distanza di un mese dalla Pt_1 stipula del preliminare) con l' un contratto di comodato d'uso della durata di tre CP_1 anni, avente ad oggetto la bottega identificata al fg. 195 part. 324, sub 130; 2.2. successivamente, in data 9.6.2010, l' , con contratto registrato in pari data al n. CP_1
2922, aveva concesso in comodato d'uso il medesimo immobile a tal , Controparte_2 sicché:
“… appare di tutta evidenza che quanto dedotto dal Tribunale in ordine all'occupazione 'sine titulo' dell'immobile da parte del ed al conseguente indennizzo, appare destituito di ogni fondamento e Pt_1 con esso anche l'accoglimento delle pretese vantate dall'odierno appellato […]. Tale statuizione appare frutto di una illogica motivazione non avendo il Tribunale valutato compiutamente tutto quanto dedotto dall'odierno appellante nel primo grado di giudizio, infatti il Giudice dimentica di considerare che, come meglio spiegato in parte narrativa, alla scadenza del comodato concesso al , l'immobile in Pt_1 questione è stato concesso in comodato d'uso, con il su richiamato contratto del 9.6.2010, dal Sig. CP_1CP_ al sig. e che, conseguentemente, non solo l'appellato era già rientrato nella disponibilità del proprio immobile ma altresì ne concedeva l'uso a terzi …”;nessuna occupazione sine titulo si sarebbe dunque configurata nel caso di specie, giacché alla scadenza del contratto di comodato sottoscritto dalle parti l' sarebbe rientrato nella disponibilità dell'immobile, CP_1 concedendolo sempre in comodato ad altro soggetto;
2.3. l' aveva quantificato arbitrariamente in € 7.200,00 annui il valore locativo della CP_1 bottega di cui trattasi, in realtà di piccole dimensioni e consegnata in precarie condizioni, nonché sita in C.da Runci, Vill. Santa Margherita, ossia in una zona periferica della città;
3. non poteva essere condivisa nella parte in cui aveva disposto la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del giudizio di prime cure;
in contrario a ciò, essa avrebbe dovuto condannare l' alla rifusione delle spese, in CP_1 quanto allo stesso era stata ascritta la responsabilità esclusiva in ordine alla mancata conclusione del contratto definitivo;
e concludeva per l'accoglimento dei superiori petita tutti, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
*
Con comparsa depositata in data 11.4.2022 si costituiva e, deducendo ex CP_1 adverso:
in rito: l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342 e 348 bis C.P.C.;
e, nel merito:
sub. 1., che: correttamente il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal al fine di ottenere la restituzione delle somme versate per l'acquisto dell'immobile, Pt_1 giacché avanzata oltre i termini di cui all'art. 166 C.P.C.; ed infatti:
“… il sig. si è costituito in giudizio oltre i termini di cui all'art. 166 C.P.C. incorrendo nelle preclusioni di cui Pt_1 all'art. 167 C.P.C., e conseguentemente, la sua domanda riconvenzionale volta alla restituzione delle somme corrisposte all' , formulata tardivamente, è stata correttamente dichiarata inammissibile dal giudice di primo CP_1 grado. La costituzione oltre i termini di cui all'art. 166 C.P.C. e fino all'udienza, consente infatti al convenuto solo di proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, e non anche di formulare domande riconvenzionali per le quali opera il termine di decadenza di cui all'art. 167 C.P.C. …”;
sub 2.1., che: correttamente il Tribunale aveva ritenuto di riconoscere un indennizzo per l'occupazione dell'immobile a carico del , considerato che questi ne aveva fruito anche dopo la Pt_1 scadenza del contratto di comodato intercorso tra le parti;
anche in tal caso inammissibilmente, l'appellante avrebbe dedotto per la prima volta in appello l'esistenza di un contratto di comodato che sarebbe stato stipulato tra l' ed il in CP_1 CP_2 relazione all'immobile in questione (in data 9.6.2010), ragion per cui:
“… tale allegazione è assolutamente inammissibile ex art. 345 C.P.C. e in relazione alla stessa si rifiuta il contraddittorio. Si eccepisce altresì l'inammissibilità della nuova produzione documentale (ex art. 345 C.P.C.) …”;
sub 2.2., che: il solo in appello si sarebbe doluto per la prima volta – quindi inammissibilmente ex Pt_1 art. 345 C.P.C. – della quantificazione del valore locativo dell'immobile operata dall' ; CP_1
sub 3., che: correttamente il Tribunale aveva compensato le spese di giudizio alla luce della reciproca soccombenza;
e concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e compensi del grado.
*
Il giudizio era differito dall'udienza di prima comparizione dell'15.4.2022 a quella del 16.9.2022, e, poi, dapprima a quella del 20.3.2023 e, quindi, per la precisazione delle conclusioni, a quella del 18.12.2023 e successivamente a quella del 25.11.2024 A tale udienza, in ragione delle note di trattazione depositate dalla sola parte appellante nella data del 22.11.2024, la causa veniva posta in decisione, previa la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 17.2.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito, in punto di pretesa inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 342 C.P.C., che:
là dove è stabilito che l'atto di impugnazione deve contenere: a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
b) l'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata:
- vero è che l'appellante (essendo stata operata la “normativizzazione del noto principio del tantum appellatum, quantum devolutum”) deve chiarire se intende impugnare l'intera sentenza o solo talune statuizioni, specificando in tal caso quali, evidentemente al fine di circoscrivere oggettivamente il giudizio d'appello e rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata che non siano divenute espresso oggetto di gravame;
- l'inciso in questione (che pur si presta ad una interpretazione di stretto rigore formale, per la quale, esemplificando, espressioni del tipo “si impugna tutta la sentenza” o “si impugnano i capi di condanna” renderebbero l'appello inammissibile perché non specificherebbero le parti della sentenza impugnate) pare tuttavia suscettibile di un'interpretazione più ragionevole, in base alla quale, sebbene si sia a fronte di formule generiche o della mancata elaborazione redazionale dell'atto d'impugnazione in conformità al superiore tipo normativo, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame l'individuabilità chiara ed inequivoca delle statuizioni investite da censura, anche attraverso le doglianze in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico–giuridico;
ed in proposito:
- per le SS.UU. della Corte di Cassazione (così la sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli articoli
342 e 434 C.P.C. (nella versione formulata dal D.L. n. 83/2012, poi convertito in legge) vanno effettivamente interpretati nel senso che l'impugnazione, onde evitare d'esser sanzionata d'inammissibilità, deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze “affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”;
sicché, ciò posto: pur escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali;
ovvero, che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del relativo giudizio, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata): nella sua formulazione devono però potersi chiaramente individuare per la parte argomentativa una o più contestazioni alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione resa dal primo
Giudice;
e tanto nella specie può ravvisarsi, a tenore di quanto la piana lettura dell'atto introduttivo consente d'inferire ed arguire (per come, del resto ampiamento sintetizzato retro sub 1., 2. e
3.);
ed ancora, in punto di pretesa inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 348 bis C.P.C., che la Corte ha già ritenuto implicitamente all'udienza del 16.9.2022 che non ricorressero le condizioni per tale pronuncia di inammissibilità; essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, deve seguirne il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione VI-L., ordinanza n. 37272 del 29/11/2021) che:
«… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C., la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo"
o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate …»;
di qui il rigetto per infondatezza anche di detta eccezione.
Venendo al merito:
il motivo sub 1. è infondato e dev'essere, quindi, rigettato.
L'appellante lamenta – come retro ampiamente sintetizzato – l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui, a fronte della dichiarata risoluzione del preliminare per l'accertato inadempimento dell , non ha condannato quest'ultimo anche alla restituzione degli CP_1 acconti versatigli dal in esecuzione del preliminare stesso. Pt_1
Sostiene che detta restituzione, in suo favore, dei corrisposti acconti discenderebbe, quale conseguenza indefettibile ed “automatica”, dalla risoluzione del preliminare, senza necessità alcuna, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che la pretesa de qua venisse formalizzata mediante la proposizione di apposita (e tempestiva) domanda riconvenzionale.
Ciò premesso, dall'iter motivazionale trasfuso nella sentenza gravata si trae di contro che il
Giudice a quo, preso atto della conclamata
contro
-volontà di entrambe le parti rispetto al potenziale mantenimento degli effetti del contratto e delle relative obbligazioni, risultante dalla reciproca attribuzione della responsabilità per la mancata stipulazione del definitivo, ha dichiarato, anzitutto, la risoluzione del preliminare di compravendita stipulato in data 23.2.2006. Il Tribunale ha poi proceduto ad accertare quale delle due parti dovesse ritenersi inadempiente in ordine agli obblighi derivanti dal preliminare, al fine di individuare il contraente al quale attribuire la responsabilità della dichiarata risoluzione. All'esito di tale scrutinio, è stato ritenuto, come è dato testualmente leggersi nella sentenza di prime cure, che:
“… la colpa relativa alla mancata stipula del contratto definitivo e, dunque, alla risoluzione del preliminare di compravendita, non può che essere imputata all' , essendosi lo stesso tardivamente attivato per la CP_1 regolarizzazione amministrativa dell'immobile sub 130 (oggi sub 192) …”.
Ebbene, dalla statuita risoluzione del preliminare e dal conseguente accertamento che la colpa per la mancata stipula del definitivo dovesse attribuirsi alla condotta colposamente inadempiente dell' , non poteva (e non può) discendere, quale automatica conseguenza, CP_1 la condanna di costui alla restituzione degli acconti versatigli dal . Pt_1
Ed infatti: se è pur vero che la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1458 C.C., produce effetti retroattivi, donde l'obbligo per i contraenti di restituire le prestazioni eventualmente ricevute, siccome divenute indebite a causa del venir meno (sebbene ex post) della loro causa giustificativa;
nondimeno, la condanna della parte che ha ricevuto la prestazione alla restituzione della medesima postula necessariamente l'esperimento, ad opera dell'altro contraente, d'apposita domanda.
Tale opzione ermeneutica costituisce il naturale approdo dei principi enunciati in tema dalla pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., n. 24915/2022; in senso conforme, v. anche
Cass. civ., n. 10555/2025), la quale ha avuto modo di chiarire che:
«… l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione (Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 10917 del 26/04/2021 - Rv. 661091 – 01), con la conseguenza che la risoluzione del contratto pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 C.C., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa …».
La Suprema Corte di cassazione ha altresì affermato che, accertata la mancanza di causa adquirendi a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, l'azione accordata dalla legge per conseguire la restituzione di quanto prestato dal contraente in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo (v. Cass. civ., n. 423/2025).
Ne consegue che la soddisfazione della pretesa restitutoria, in seguito alla risoluzione del contrato, non può che aver luogo in esito all'esperimento di un'apposita azione di indebito oggettivo, in difetto della quale – pur restando fermo, sul piano sostanziale, il diritto della parte alla ripetizione della prestazione eseguita – nessuna sentenza di condanna alla restituzione può essere emessa pena vizio d'ultra o extrapetizione.
Sicché, nel caso di specie, il , per ottenere la restituzione degli acconti versati in favore Pt_1 dell in esecuzione del preliminare poi risolto, avrebbe dovuto proporre specifica CP_1 domanda riconvenzionale a ciò deputata.
Sennonché, come rettamente rilevato dal primo giudicante, il predetto, essendosi costituito tardivamente, ossia oltre i termini di cui all'art. 166 C.P.C. (nella formulazione ratione temporis in vigore), era decaduto dalla facoltà di proporre qualsivoglia domanda riconvenzionale;
per cui, deve confermarsi come inammissibile – in quanto tardiva – la richiesta di restituzione dei menzionati acconti contenuta nella relativa comparsa di costituzione e risposta di prime cure
(petitum, peraltro, formulato nelle sole conclusioni dell'atto e non altrimenti motivato).
Alla luce di quanto sin ora osservato, di conseguenza, merita di essere confermata la sentenza di prime cure laddove ha rigettato la richiesta restitutoria del . Pt_1
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Anche il motivo sub 2. non merita accoglimento, giacché in parte inammissibile, per violazione del disposto di cui all'art. 345 C.P.C., ed in parte infondato.
Segnatamente, parte appellante sostiene di non aver realizzato alcuna occupazione sine titulo della bottega di cui alla particella n. 130, giacché l'immobile gli era stato concesso in comodato gratuito dall con contratto del 24.3.2006 e, alla scadenza del contratto stesso (avvenuta CP_1 in data 24.3.2009), l era rientrato nella disponibilità del cespite e lo aveva poi CP_1 nuovamente concesso in comodato d'uso ad un soggetto terzo (con stipulazione del successivo 9.6.2010).
Orbene, tale argomentazione (da qualificarsi in termine di eccezione in senso stretto, in quanto, per un verso, volta ad introdurre in giudizio un fatto idoneo a determinare la reiezione della domanda risarcitoria proposta in prime cure dall' e, per altro verso, non sussumibile, di CP_1 tutta evidenza, nel novero delle eccezioni rilevabili d'ufficio) dev'essere dichiarata inammissibile, giusto il divieto, ai sensi dell'art. 345, comma 2, C.P.C., di proporre nuove eccezioni in appello.
Ed infatti, solo nel presente grado di giudizio il ha sostenuto che alla scadenza del Pt_1 contratto di comodato gratuito intercorso tra le parti lo stesso avrebbe rilasciato l'immobile e l' ne sarebbe ritornato nella disponibilità, tanto da averlo concesso in comodato d'uso CP_1 ad altro soggetto. In prime cure, di contro, l'odierno appellante si è limitato ad affermare, dapprima, la legittimità della detenzione da parte sua dell'immobile in forza del contratto di comodato d'uso gratuito stipulato con l e, successivamente (a mezzo delle memorie ex art. 183, comma 6, C.P.C., CP_1 secondo termine), che l' non aveva mai richiesto la restituzione della bottega né CP_1 formalizzato la cessazione del contratto stesso. Il , pertanto, non aveva dedotto di aver rilasciato l'immobile alla scadenza del contratto Pt_1 di comodato, circostanza, questa, che invece è stata allegata per la prima volta nel presente giudizio.
Onde, la tesi difensiva prospettata dalla sua difesa in prime cure si palesava, invero, parzialmente incompatibile con le argomentazioni dallo stesso introdotte mediante l'esaminando motivo di gravame. Ne deriva che deve ritenersi parimenti inammissibile ex art. 345, c. 3, C.P.C., la produzione nel presente grado, ad opera dell'appellante, del contratto di comodato del 9.6.2010 intercorso tra l' e . CP_1 Controparte_2
Sul punto si richiama il solido orientamento della Suprema Corte, secondo il quale:
«… nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, C.P.C., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile …” (ex multis, v. Cass. civ., n. 26522/2017).
L'appellante, nel caso di specie, non dimostra di non aver potuto produrre nel corso del giudizio di primo grado, per causa a sé non imputabile, la nuova documentazione depositata in appello. Ed infatti, non può integrare una siffatta prova la mera ed apodittica affermazione del Pt_1 di aver avuto conoscenza del predetto documento solo dopo il deposito della sentenza di primo grado.
In ultimo, ritiene la Corte che la sentenza impugnata possa essere condivisa anche nella parte in cui ha quantificato in € 46.800,00 l'importo spettante all' a titolo di risarcimento del CP_1 danno a seguito dell'occupazione sine titulo, da parte del , della bottega di cui alla Pt_1 particella n. 130 (importo poi compensato con quello, maggiore, corrisposto dal a titolo Pt_3 di acconto). In specie, il Giudice a quo, al fine di quantificare tale risarcimento, ha condivisibilmente utilizzato, quale base di calcolo, il valore locativo dell'immobile allegato dall e mai CP_1 contestato (invero neanche genericamente) in prime cure dal , il quale esclusivamente Pt_1 nel presente grado ne ha dedotto, ma del tutto aspecificamente (e senza offrire alcun elemento per un possibile suo riscontro), l'eccessività d'ammontare adducendo al riguardo il riferimento ad una sua ubicazione non centrale (e, quindi, ad una mera presunzione de presumpto).
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Il motivo sub 3. dev'essere anch'esso disatteso.
Il Tribunale, in retta applicazione del principio della soccombenza, ha ritenuto che la soccombenza reciproca delle parti giustificasse la compensazione, tra le stesse, delle spese di lite;
compensazione che poteva attingerle nell'integralità una volta constatato (come avvenuto da parte del decidente) che il promittente la vendita aveva lui dato causa alla risoluzione del contratto, donde il rigetto delle sue pretese condannatorie in tema avanzate a carico di controparte, ma che quello promittente l'acquisto era soccombente in punto di rilascio della res e d'indennizzo per la protratta sua fruizione dopo la cessazione dell'efficacia del titolo di comodato che l'aveva antea legittimato a goderne, donde la sua tenutezza alla rifusione del relativo valore all'altro (che però non conduceva a condanna in favore del medesimo, avendo erogato acconti per importo superiore al relativo ammontare, in virtù della riconoscibile compensazione tra le due poste in argomento).
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Al rigetto dell'appello segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali a pro' di parte appellata.
Ciò posto, i detti compensi si liquidano, in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n.
261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei seguenti termini:
Competenza: giudizio di cognizione innanzi alla Corte d'appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
fase decisionale, valore medio: € 4.253,00 spese generali (15% sul compenso totale): € 1.690,20 totale € 12.958,20
poi dimidiato – come appresso si chiarirà – ad € 6.479,00;
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione per questo grado della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione, discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, attesane l'evidente marginalità;
ii. con applicazione quanto al resto dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: ii.1
all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2
all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o dimidiati fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_4 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art.
13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1696, emessa dal Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile, in data 6.10.2021 e pubblicata in pari data;
appello proposto da:
Parte_1 nei confronti di:
CP_1 così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 corrente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 6.479,00 per onorario oltre accessori come per legge;
3) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 30.9.2025
Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)