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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/11/2025, n. 3280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3280 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5180/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari, pendente TRA
, Parte_1 Parte_2
e , rappresentati e Parte_3 Parte_4 difesi dall'avv. Salvatore Iannone, come da procura in atti;
OPPONENTI E
, quale procuratrice speciale di CP_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Alfano, Parte_5 come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.09.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.09.2019 Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
facevano opposizione al opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
1183/2019 loro notificato in data 24.07.2019 da quale CP_1 procuratrice speciale di per il Parte_5 pagamento della complessiva somma di euro 197.044,72, oltre gli interessi legali dalla data di costituzione in mora (07/02/2017), da corrispondere da parte di , quale erede del sig. e pro Parte_1 Persona_1 quota ereditaria, anche nella qualità di fideiussore e nei limiti di importo della fideiussione prestata, nonché da parte di Parte_2
e nella qualità di eredi del sig. Parte_3 Parte_4
e pro quota ereditaria. La pretesa creditoria si fondava Persona_1 per euro 103.251,95, per scoperto su contratto di conto corrente n. 2776, somma comprensiva di interessi al tasso convenzionale, delle commissioni e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 delle spese di conto alla data del 20/12/2016, oltre interessi successivi anche di mora, al tasso legale, dal 21/12/2016 sino al soddisfo;
per euro 91.975,95, per scoperto su contratto di conto corrente n. 4703, somma comprensiva di interessi al tasso convenzionale, delle commissioni e delle spese di conto alla data del 23/06/2016, oltre interessi successivi anche di mora, al tasso legale, dal 24/06/2016 sino al soddisfo;
per euro 1.816,82, in forza di contratto di finanziamento n. 741713547/47, concluso in data 22/07/2010, per n. 1 rata insoluta del 31/07/2015, oltre interessi anche di mora, ai tassi pattuiti dal contratto, dalla data del 01/08/2017, sino al soddisfo. Gli opponenti deducevano a motivi di opposizione: 1) l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio;
2) la non debenza di voci passive contabilizzate dalla banca sui conti oggetto di ingiunzione, quali interessi ultralegali, interessi anatocistici, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto, in mancanza di valide clausole scritte e determinabili o per violazione di norme imperative;
3) la non debenza delle commissioni addebitate sui conti dalla data del decesso dell'intestatario dei conti ( 09/02/2015); 4) la mancanza del contratto di Persona_1 affidamento n. 4703 per il periodo dalla apertura del rapporto sino al 13/11/2008; 5) un saldo creditorio reale a favore di essi opponenti di euro 11.899,21 come calcolato dal proprio ctp dr. Quaranta, la cui relazione producevano in atti e a cui si riportavano per le loro lagnanze in dettaglio. Per tali motivi gli opponenti, ognuno nella propria e rispettiva qualità, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale la condanna dell'opposta banca alla restituzione in loro favore della somma di euro 11.899,21, quale complessivo saldo a credito sui conti correnti oggetto di causa Costituitasi in giudizio la per il Parte_5 tramite della procuratrice speciale deduceva che i rapporti CP_1 oggetto di monitorio erano stati regolarmente sottoscritti dal de cuius nelle forme e nei modi di cui all'art 117 T.U.B e Persona_1 stabilivano per iscritto i tassi debitori e creditori e le commissioni economiche che regolamentavano ciascun rapporto, compreso i tassi, le spese, oneri, valute, commissione di massimo scoperto. Rilevava che erano state prodotte anche le fideiussioni sottoscritte dalla garante e Parte_1 aggiungeva che a fondamento della propria pretesa creditoria aveva depositato, tra l'altro, oltre alla certificazione ex art 50 TUB , regolarmente sottoscritta con firma digitale, gli estratti conto dei rapporti di conto corrente per l'intera durata. Allegava che la contabilità della banca era conforme alle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 clausole contrattuali e alle norme imperative di legge e che le fideiussioni rilasciate dalla garante erano state rese sino alla Parte_1 concorrenza dell'importo massimo di Lire 60.000,000 ora euro 30,987,41 in data 7.2.2000, poi aumentata ad euro 100.000,00 in data 3.10.2005, ancora aumentata ad euro 200.000,00 in data 12.t.2007 ed infine ad euro 230.000,00 in data 2.7.2012. Pertanto concludeva per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata, pari ad euro 1.816,82 oltre interessi legali dal 7.2.2017 per il solo contratto di finanziamento, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. espletata una ctu contabile ricostruttiva dei soli rapporti di conto corrente con il dott. precisate le Controparte_2 conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. Questo giudice condivide integralmente e fa proprie le argomentate e logiche conclusioni illustrate dal ctu dott. nella sua relazione di CP_2 consulenza, che qui richiama anche nelle motivazioni in fatto e in diritto, confermandone la correttezza e la conformità alle norme di settore e alla giurisprudenza ormai consolidata. In particolare effettivamente risulta nulla la clausola di CMS in quanto indeterminata nei criteri di calcolo, con conseguente depurazione dei relativi addebiti sul conto corrente. Analogamente corretta è l'esclusione dell'anatocismo, in quanto non previsto con una clausola scritta approvata specificamente dal correntista e contenente tutti i requisiti di contenuto previsti dalle legge (pari periodicità, indicazione di TAN e TAE). Peraltro dall'1.1.2014 l'anatocismo è stato del tutto quanto vietato per legge in ossequio alla modifica dell'art. 120, comma 2, T.U.B. introdotta dalla Legge di Stabilità 2014. Diversamente da quanto sostento dagli opponenti, i rapporti di conto corrente affidati, sottoposti dal ctu all'accertamento dell'eventuale usurarietà originaria e sopravvenuta, hanno invece superato la verifica, non risultando usurari. Riguardo alle competenze bancarie pagate dopo il 9/2/2015 (data decesso del titolare del rapporto) correttamente il ctu le ha calcolate stante la continuità dei rapporti oggetto di giudizio, in mancanza di comunicazioni e diversa volontà manifestata dagli eredi del Anche relativamente alle commissioni Persona_1 pagate per sul conto corrente 2776,20 il ctu si è Parte_6 regolato correttamente, non accogliendo la richiesta degli opponenti. Alle loro
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 osservazioni in contraddittorio tecnico il ctu ha dato corrette motivazioni e risposte in fatto e diritto, che qui si richiamano. All'esito della ricostruzione dei conti correnti effettuato dal ctu, con l'eliminazione delle suddette poste passive non dovute, riguardo al conto corrente n. 2776,20 va preferita la seconda ipotesi conclusiva, quella elaborata dal ctu dopo le osservazioni del ctp della banca. Invero il ctu ha applicato ingiustificatamente nel ricalcolo del rapporto tassi di interessi sostitutivi ex art. 117 TUB, pur essendo gli interessi corrispettivi validamente pattuiti per iscritto nel contratto del conto corrente 2776,20 sottoscritto il 3.1.2000. Secondo, quindi, il secondo conteggio, il saldo reale è stato rideterminato in euro 54.670,77 per il saldo debitore al 16.12.2016, cui vanno aggiunti gli interessi corrispettivi convenzionali (e non gli interessi legali come indicato dal ctu) dal 17.12.2016 fino all'effettivo soddisfo. Analogamente, per il conto corrente n. 4703,14 va preferito il secondo conteggio, quello effettuato su osservazioni del ctp della banca, con l'applicazione degli interessi corrispettivi validamente pattuiti per iscritto nel contratto del conto corrente n. 4703,14 sottoscritto il 4.10.2005. Anche in tal caso non si ritiene giustificato l'applicazione degli interessi sostituitivi di cui all'art. 117 TUB. In base a tale riconteggio il saldo reale è stato rideterminato in euro 85.446,98 per il saldo debitore al 16.12.2016, cui vanno aggiunti gli interessi corrispettivi convenzionali (e non gli interessi legali come indicato dal ctu) dal 17.12.2016 fino all'effettivo soddisfo. Riguardo al contratto di finanziamento n. 741559745 concluso in data 22.7.2010 non oggetto di ctu, non vi sono motivi per non confermare il saldo debitore come determinato nella contabilità bancaria in euro 1.812,82 a debito degli opponenti, oltre interessi convenzionali dall'1.8.2017 sino all'effettivo soddisfo.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e sostituito con una condanna degli opponenti al pagamento in favore della banca delle seguenti somme, da corrispondersi da parte di quale erede del sig. Parte_1 Persona_1 pro quota ereditaria, anche nella qualità di fideiussore e nei limiti di importo della fideiussione prestata, nonché da corrispondersi da parte di
[...]
e nella qualità di Parte_2 Parte_3 Parte_4 eredi del sig. pro quota ereditaria: Persona_1
A) riguardo al conto corrente n. 2776,20 la somma di euro 54.670,77 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 17.12.2016 fino all'effettivo soddisfo;
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 B) riguardo al conto corrente n. 4703,14 la somma di euro 85.446,98 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 17.12.2016 fino all'effettivo soddisfo;
C) riguardo al contratto di finanziamento n. 741559745 la somma di euro 1.812,82 oltre interessi convenzionali dall'1.8.2017 sino all'effettivo soddisfo. La reciproca parziale soccombenza induce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio e di porre quelle di ctu a carico al 50% degli opponenti e al 50% a carico dell'opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti al pagamento in favore della banca opposta delle seguenti somme, da corrispondersi da parte di Parte_1
quale erede del sig. pro quota
[...] Persona_1 ereditaria, anche nella qualità di fideiussore e nei limiti di importo della fideiussione prestata, nonché da corrispondersi da parte di
[...]
e nella qualità di Parte_2 Parte_3 Parte_4 eredi del sig. pro quota ereditaria: A) riguardo al Persona_1 conto corrente n. 2776,20 la somma di euro 54.670,77 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 17.12.2016 fino all'effettivo soddisfo;
B) riguardo al conto corrente n. 4703,14 la somma di euro 85.446,98 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 17.12.2016 fino all'effettivo soddisfo;
C) riguardo al contratto di finanziamento n. 741559745 la somma di euro 1.812,82 oltre interessi convenzionali dall'1.8.2017 sino all'effettivo soddisfo.
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio e pone le spese di ctu a carico al 50% degli opponenti e al 50% dell'opposta Così deciso in data 27.10.2025 Il Giudice Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
, Parte_1 Parte_2
e , rappresentati e Parte_3 Parte_4 difesi dall'avv. Salvatore Iannone, come da procura in atti;
OPPONENTI E
, quale procuratrice speciale di CP_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Alfano, Parte_5 come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.09.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.09.2019 Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
facevano opposizione al opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
1183/2019 loro notificato in data 24.07.2019 da quale CP_1 procuratrice speciale di per il Parte_5 pagamento della complessiva somma di euro 197.044,72, oltre gli interessi legali dalla data di costituzione in mora (07/02/2017), da corrispondere da parte di , quale erede del sig. e pro Parte_1 Persona_1 quota ereditaria, anche nella qualità di fideiussore e nei limiti di importo della fideiussione prestata, nonché da parte di Parte_2
e nella qualità di eredi del sig. Parte_3 Parte_4
e pro quota ereditaria. La pretesa creditoria si fondava Persona_1 per euro 103.251,95, per scoperto su contratto di conto corrente n. 2776, somma comprensiva di interessi al tasso convenzionale, delle commissioni e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 delle spese di conto alla data del 20/12/2016, oltre interessi successivi anche di mora, al tasso legale, dal 21/12/2016 sino al soddisfo;
per euro 91.975,95, per scoperto su contratto di conto corrente n. 4703, somma comprensiva di interessi al tasso convenzionale, delle commissioni e delle spese di conto alla data del 23/06/2016, oltre interessi successivi anche di mora, al tasso legale, dal 24/06/2016 sino al soddisfo;
per euro 1.816,82, in forza di contratto di finanziamento n. 741713547/47, concluso in data 22/07/2010, per n. 1 rata insoluta del 31/07/2015, oltre interessi anche di mora, ai tassi pattuiti dal contratto, dalla data del 01/08/2017, sino al soddisfo. Gli opponenti deducevano a motivi di opposizione: 1) l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio;
2) la non debenza di voci passive contabilizzate dalla banca sui conti oggetto di ingiunzione, quali interessi ultralegali, interessi anatocistici, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto, in mancanza di valide clausole scritte e determinabili o per violazione di norme imperative;
3) la non debenza delle commissioni addebitate sui conti dalla data del decesso dell'intestatario dei conti ( 09/02/2015); 4) la mancanza del contratto di Persona_1 affidamento n. 4703 per il periodo dalla apertura del rapporto sino al 13/11/2008; 5) un saldo creditorio reale a favore di essi opponenti di euro 11.899,21 come calcolato dal proprio ctp dr. Quaranta, la cui relazione producevano in atti e a cui si riportavano per le loro lagnanze in dettaglio. Per tali motivi gli opponenti, ognuno nella propria e rispettiva qualità, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale la condanna dell'opposta banca alla restituzione in loro favore della somma di euro 11.899,21, quale complessivo saldo a credito sui conti correnti oggetto di causa Costituitasi in giudizio la per il Parte_5 tramite della procuratrice speciale deduceva che i rapporti CP_1 oggetto di monitorio erano stati regolarmente sottoscritti dal de cuius nelle forme e nei modi di cui all'art 117 T.U.B e Persona_1 stabilivano per iscritto i tassi debitori e creditori e le commissioni economiche che regolamentavano ciascun rapporto, compreso i tassi, le spese, oneri, valute, commissione di massimo scoperto. Rilevava che erano state prodotte anche le fideiussioni sottoscritte dalla garante e Parte_1 aggiungeva che a fondamento della propria pretesa creditoria aveva depositato, tra l'altro, oltre alla certificazione ex art 50 TUB , regolarmente sottoscritta con firma digitale, gli estratti conto dei rapporti di conto corrente per l'intera durata. Allegava che la contabilità della banca era conforme alle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 clausole contrattuali e alle norme imperative di legge e che le fideiussioni rilasciate dalla garante erano state rese sino alla Parte_1 concorrenza dell'importo massimo di Lire 60.000,000 ora euro 30,987,41 in data 7.2.2000, poi aumentata ad euro 100.000,00 in data 3.10.2005, ancora aumentata ad euro 200.000,00 in data 12.t.2007 ed infine ad euro 230.000,00 in data 2.7.2012. Pertanto concludeva per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata, pari ad euro 1.816,82 oltre interessi legali dal 7.2.2017 per il solo contratto di finanziamento, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. espletata una ctu contabile ricostruttiva dei soli rapporti di conto corrente con il dott. precisate le Controparte_2 conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione. Questo giudice condivide integralmente e fa proprie le argomentate e logiche conclusioni illustrate dal ctu dott. nella sua relazione di CP_2 consulenza, che qui richiama anche nelle motivazioni in fatto e in diritto, confermandone la correttezza e la conformità alle norme di settore e alla giurisprudenza ormai consolidata. In particolare effettivamente risulta nulla la clausola di CMS in quanto indeterminata nei criteri di calcolo, con conseguente depurazione dei relativi addebiti sul conto corrente. Analogamente corretta è l'esclusione dell'anatocismo, in quanto non previsto con una clausola scritta approvata specificamente dal correntista e contenente tutti i requisiti di contenuto previsti dalle legge (pari periodicità, indicazione di TAN e TAE). Peraltro dall'1.1.2014 l'anatocismo è stato del tutto quanto vietato per legge in ossequio alla modifica dell'art. 120, comma 2, T.U.B. introdotta dalla Legge di Stabilità 2014. Diversamente da quanto sostento dagli opponenti, i rapporti di conto corrente affidati, sottoposti dal ctu all'accertamento dell'eventuale usurarietà originaria e sopravvenuta, hanno invece superato la verifica, non risultando usurari. Riguardo alle competenze bancarie pagate dopo il 9/2/2015 (data decesso del titolare del rapporto) correttamente il ctu le ha calcolate stante la continuità dei rapporti oggetto di giudizio, in mancanza di comunicazioni e diversa volontà manifestata dagli eredi del Anche relativamente alle commissioni Persona_1 pagate per sul conto corrente 2776,20 il ctu si è Parte_6 regolato correttamente, non accogliendo la richiesta degli opponenti. Alle loro
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 osservazioni in contraddittorio tecnico il ctu ha dato corrette motivazioni e risposte in fatto e diritto, che qui si richiamano. All'esito della ricostruzione dei conti correnti effettuato dal ctu, con l'eliminazione delle suddette poste passive non dovute, riguardo al conto corrente n. 2776,20 va preferita la seconda ipotesi conclusiva, quella elaborata dal ctu dopo le osservazioni del ctp della banca. Invero il ctu ha applicato ingiustificatamente nel ricalcolo del rapporto tassi di interessi sostitutivi ex art. 117 TUB, pur essendo gli interessi corrispettivi validamente pattuiti per iscritto nel contratto del conto corrente 2776,20 sottoscritto il 3.1.2000. Secondo, quindi, il secondo conteggio, il saldo reale è stato rideterminato in euro 54.670,77 per il saldo debitore al 16.12.2016, cui vanno aggiunti gli interessi corrispettivi convenzionali (e non gli interessi legali come indicato dal ctu) dal 17.12.2016 fino all'effettivo soddisfo. Analogamente, per il conto corrente n. 4703,14 va preferito il secondo conteggio, quello effettuato su osservazioni del ctp della banca, con l'applicazione degli interessi corrispettivi validamente pattuiti per iscritto nel contratto del conto corrente n. 4703,14 sottoscritto il 4.10.2005. Anche in tal caso non si ritiene giustificato l'applicazione degli interessi sostituitivi di cui all'art. 117 TUB. In base a tale riconteggio il saldo reale è stato rideterminato in euro 85.446,98 per il saldo debitore al 16.12.2016, cui vanno aggiunti gli interessi corrispettivi convenzionali (e non gli interessi legali come indicato dal ctu) dal 17.12.2016 fino all'effettivo soddisfo. Riguardo al contratto di finanziamento n. 741559745 concluso in data 22.7.2010 non oggetto di ctu, non vi sono motivi per non confermare il saldo debitore come determinato nella contabilità bancaria in euro 1.812,82 a debito degli opponenti, oltre interessi convenzionali dall'1.8.2017 sino all'effettivo soddisfo.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e sostituito con una condanna degli opponenti al pagamento in favore della banca delle seguenti somme, da corrispondersi da parte di quale erede del sig. Parte_1 Persona_1 pro quota ereditaria, anche nella qualità di fideiussore e nei limiti di importo della fideiussione prestata, nonché da corrispondersi da parte di
[...]
e nella qualità di Parte_2 Parte_3 Parte_4 eredi del sig. pro quota ereditaria: Persona_1
A) riguardo al conto corrente n. 2776,20 la somma di euro 54.670,77 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 17.12.2016 fino all'effettivo soddisfo;
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 B) riguardo al conto corrente n. 4703,14 la somma di euro 85.446,98 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 17.12.2016 fino all'effettivo soddisfo;
C) riguardo al contratto di finanziamento n. 741559745 la somma di euro 1.812,82 oltre interessi convenzionali dall'1.8.2017 sino all'effettivo soddisfo. La reciproca parziale soccombenza induce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio e di porre quelle di ctu a carico al 50% degli opponenti e al 50% a carico dell'opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli opponenti al pagamento in favore della banca opposta delle seguenti somme, da corrispondersi da parte di Parte_1
quale erede del sig. pro quota
[...] Persona_1 ereditaria, anche nella qualità di fideiussore e nei limiti di importo della fideiussione prestata, nonché da corrispondersi da parte di
[...]
e nella qualità di Parte_2 Parte_3 Parte_4 eredi del sig. pro quota ereditaria: A) riguardo al Persona_1 conto corrente n. 2776,20 la somma di euro 54.670,77 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 17.12.2016 fino all'effettivo soddisfo;
B) riguardo al conto corrente n. 4703,14 la somma di euro 85.446,98 oltre interessi corrispettivi convenzionali dal 17.12.2016 fino all'effettivo soddisfo;
C) riguardo al contratto di finanziamento n. 741559745 la somma di euro 1.812,82 oltre interessi convenzionali dall'1.8.2017 sino all'effettivo soddisfo.
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio e pone le spese di ctu a carico al 50% degli opponenti e al 50% dell'opposta Così deciso in data 27.10.2025 Il Giudice Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5