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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/04/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2151/2024 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, e residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carmela Cosimo, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso, e Parte_2
, nato a [...] il [...], ivi residente nella Via Adua n. 242
[...]
( ), elett. dom. in IA (RG) nella Via Como n. 110, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Burrafato, che lo rappresenta e difende per mandato allegato al ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO 3
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Parte_2 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dagli stessi contratto in data 20.05.2011, in Comiso, dal quale non erano nati figli. Riferivano i predetti che per incompatibilità caratteriali avevano deciso di separarsi consensualmente, onde con decreto di omologa n. 555/2022, del 13.01.2022, il Tribunale di Ragusa, nell'ambito del procedimento R.G. n. 2538/2021, aveva disposto la loro separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso depositato. Dalla data di separazione ad oggi non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, e la comunanza di vita, materiale e spirituale, era venuta definitivamente meno, per cui non vi era alcuna possibilità e volontà di ricostituire l'unione tra i medesimi.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione consensuale, con decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 13.01.2022, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, nonché dalla loro richiesta congiunta di separazione, prima, e di divorzio, poi.
In riferimento alle condizioni pattuite tra le parti, le stesse hanno dichiarato di essere entrambe economicamente autosufficienti, rinunciando pertanto 4
ad ogni pretesa economica reciproca, oltre ad avere già regolamentato ogni altro rapporto patrimoniale tra di esse esistente.
Relativamente alla pattuizione riguardante l'assegnazione della casa coniugale di via G. Amendola n. 49, in IA (RG), di proprietà della Sig.ra a quest'ultima, questo Collegio non può che prenderne Parte_1 atto, non essendo essa in contrasto con princìpi di ordine pubblico, e riguardando dei diritti disponibili dalle parti.
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 20.05.2011, in Comiso, dai coniugi Pt_1
, nata a [...], il [...], e , nato a
[...] Parte_2
IA il 20.05.1987 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Comiso dell'anno 2011, p. II, serie A, atto n. 7);
prende atto delle ulteriori statuizioni tra le parti;
5
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Comiso ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 29 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti