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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 22057/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22057/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DIOTALLEVI MAURO Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GODIO SILVIA Controparte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in RIVALTA DI TORINO il 15/06/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO (atto n. 14 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
In costanza di matrimonio, nel 2010, i coniugi hanno adottato una bambina: Persona_1 oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24.10.2022. Con ricorso depositato il 19/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il SI. contribuisca al mantenimento della figlia Controparte_1 [...] nata a [...] il [...] C.F.: , oggi maggiorenne ma non Per_2 C.F._1 economicamente autosufficiente, versando la somma di € 300,00 (euro trecento/00) mensile e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, a titolo di assegno di contributo al mantenimento per la figlia, annualmente rivalutata secondo indici ISTAT con prima rivalutazione nel mese di settembre anno 2025, base mese di settembre anno 2024; oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016 che i genitori dichiarano di conoscere e al quale si fa espresso rimando.
PRENDE ATTO che dolo ed esclusivamente nell'ambito e nell'attuazione della regolamentazione consensuale delle condizioni di divorzio il SI. mpegna, con la presente Parte_2 convenzione e con effetti reali al rogito, a trasferire in capo alla SI.ra l'intera Parte_1 proprietà dell'unità immobiliare sita in Rivalta di Torino Viale Cadore n 68, pervenuta al SI.
[...]
con atto notaio rep. n 179953 racc. n 17518 del 14.2.2005 registrato a Torino 3 CP_1 Per_3 il 21.2.2005 al n 2001 V S1T con E 3.636,00 previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della SI.ra ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 che a titolo di conguaglio assume il contemporaneo obbligo di corrispondere la somma di € 65.000, con assegno bancario al momento del rogito notarile. Detto immobile del valore commerciale di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila /00), che le parti dichiarano risultare da valutazione richiesta da entrambi i coniugi, è attualmente adibito ad abitazione della SI.ra e della figlia è così composto da: a) Parte_1 Persona_2 alloggio al piano secondo (terzo fuori terra) composto di ingresso soggiorno, cucina, due camere da accessori distinto con contorno rosso nella planimetria allegata all'atto a rogito notaio Persona_4 del 26.11.1998 registrato a Torino il 3.12.1998 al n 31374 fra le coerenze alloggio di terzi della medesima scala, pianerottolo, vano scala, giardino comune ed altro alloggio avente accesso dalla scala adiacente;
al piano terreno (primo fuori terra): un vano ad uso cantina distinto con il numero 12
e contorno rosso nella succitata planimetria fra le coerenze: cantina numero 11, autorimessa numero
30, cantina numero 13, corridoio comune;
b) al medesimo piano terreno primo fuori terra: un locale ad uso autorimessa distinto con il numero 30 e contorno rosso nella succitata planimetria notaio
[...]
fra le coerenze cantina numero 12, autorimessa numero 29 area di manovra ed autorimessa Per_4 numero 31; dette unità immobiliari risultano rispettivamente così censite al catasto dei Fabbricati:
Foglio 4, mappale numero 310, subalterno 12, Viale Cadore, piano tre scala B, categoria A/2, classe 2 vani 6, R. C. € 650,74 Foglio 4, mappale numero 310, subalterno 30, Viale Cadore, piano D categoria C/6, classe 3 m² 18, R. C. € 83,67; quanto sopra descritto pervenne alla parte venditrice nel seguente modo quanto alla proprietà superficiaria degli immobili con atto al notaio di Persona_4
Torino in data 26 novembre 1998, registrato a Torino il 3 dicembre 1998 al numero 31374; quanto alla proprietà dell'area con atto a rogito notaio di Torino dicembre 1991, Persona_5 registrato a Torino il 10 gennaio 1992 al numero 1607.
PRENDE ATTO che le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, alla SI.ra , e viene effettuata a tacitazione di Parte_1 ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma
8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
PRENDE ATTO che i coniugi riconoscono e dichiarano che le suddette cessioni immobiliari costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione di tutti i rapporti della crisi coniugale e, a tal fine, richiedono sin da ora l'applicazione dei benefici e delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 legge 6 marzo 1987, n. 74.
PRENDE ATTO che le parti danno atto che le spese di stipulazione del rogito notarile saranno a carico della SI.ra , quale parte acquirente, mentre la certificazione APE sarà a carico del SI. Pt_1
quale parte venditrice;
eventuali pratiche e/o conformità edilizie necessarie al CP_1 perfezionamento delle cessioni immobiliari di cui sopra, saranno a carico del SI. quale CP_1 venditore;
L'atto notarile verrà stipulato entro e non oltre 10 giorni dalla sentenza di divorzio e verrà rogato da professionista scelto dalla SI.ra usufruendo dei benefici fiscali di cui alla legge Pt_1
74/1987.
DISPONE che la casa coniugale, con tutti gli arredi, sita in viale Cadore n 68, 10040 Rivalta di Torino (TO) sono altresì assegnati alla SI.ra . Parte_1
DISPONE che sino all'udienza Collegiale il SInor verserà alla SInora , assegno di CP_1 Pt_1 mantenimento di € 300,00 sino alla data di udienza per l'omologa delle condizioni di divorzio importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione nel mese di settembre anno 2025, base mese di settembre anno 2024.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non avanzare alcuna reciproca domanda di contribuzione al mantenimento e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
PRENDE ATTO che l'autovettura Chevrolet Spark tg EL374JX attualmente intesta alla SI.ra
, verrà volturata contestualmente alla omologa del presente verbale alla figlia Pt_1 [...]
nata a [...] il [...] C.F.: , la cui spesa sarà suddivisa al Per_2 C.F._1 50% tra i genitori;
successivamente tutte le spese di gestione della stessa debitamente documentate
(quali: bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria) saranno equamente ripartite al 50% tra le parti fino all'indipendenza economica della figlia.
PRENDE ATTO che, in considerazione della maggiore età e del buon rapporto con entrambi i genitori, la figlia sarà libera di concordare con il padre, quale genitore non convivente, Per_2 giorni di visita e/o pernottamento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22057/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DIOTALLEVI MAURO Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GODIO SILVIA Controparte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in RIVALTA DI TORINO il 15/06/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO (atto n. 14 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
In costanza di matrimonio, nel 2010, i coniugi hanno adottato una bambina: Persona_1 oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24.10.2022. Con ricorso depositato il 19/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il SI. contribuisca al mantenimento della figlia Controparte_1 [...] nata a [...] il [...] C.F.: , oggi maggiorenne ma non Per_2 C.F._1 economicamente autosufficiente, versando la somma di € 300,00 (euro trecento/00) mensile e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, a titolo di assegno di contributo al mantenimento per la figlia, annualmente rivalutata secondo indici ISTAT con prima rivalutazione nel mese di settembre anno 2025, base mese di settembre anno 2024; oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016 che i genitori dichiarano di conoscere e al quale si fa espresso rimando.
PRENDE ATTO che dolo ed esclusivamente nell'ambito e nell'attuazione della regolamentazione consensuale delle condizioni di divorzio il SI. mpegna, con la presente Parte_2 convenzione e con effetti reali al rogito, a trasferire in capo alla SI.ra l'intera Parte_1 proprietà dell'unità immobiliare sita in Rivalta di Torino Viale Cadore n 68, pervenuta al SI.
[...]
con atto notaio rep. n 179953 racc. n 17518 del 14.2.2005 registrato a Torino 3 CP_1 Per_3 il 21.2.2005 al n 2001 V S1T con E 3.636,00 previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della SI.ra ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 che a titolo di conguaglio assume il contemporaneo obbligo di corrispondere la somma di € 65.000, con assegno bancario al momento del rogito notarile. Detto immobile del valore commerciale di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila /00), che le parti dichiarano risultare da valutazione richiesta da entrambi i coniugi, è attualmente adibito ad abitazione della SI.ra e della figlia è così composto da: a) Parte_1 Persona_2 alloggio al piano secondo (terzo fuori terra) composto di ingresso soggiorno, cucina, due camere da accessori distinto con contorno rosso nella planimetria allegata all'atto a rogito notaio Persona_4 del 26.11.1998 registrato a Torino il 3.12.1998 al n 31374 fra le coerenze alloggio di terzi della medesima scala, pianerottolo, vano scala, giardino comune ed altro alloggio avente accesso dalla scala adiacente;
al piano terreno (primo fuori terra): un vano ad uso cantina distinto con il numero 12
e contorno rosso nella succitata planimetria fra le coerenze: cantina numero 11, autorimessa numero
30, cantina numero 13, corridoio comune;
b) al medesimo piano terreno primo fuori terra: un locale ad uso autorimessa distinto con il numero 30 e contorno rosso nella succitata planimetria notaio
[...]
fra le coerenze cantina numero 12, autorimessa numero 29 area di manovra ed autorimessa Per_4 numero 31; dette unità immobiliari risultano rispettivamente così censite al catasto dei Fabbricati:
Foglio 4, mappale numero 310, subalterno 12, Viale Cadore, piano tre scala B, categoria A/2, classe 2 vani 6, R. C. € 650,74 Foglio 4, mappale numero 310, subalterno 30, Viale Cadore, piano D categoria C/6, classe 3 m² 18, R. C. € 83,67; quanto sopra descritto pervenne alla parte venditrice nel seguente modo quanto alla proprietà superficiaria degli immobili con atto al notaio di Persona_4
Torino in data 26 novembre 1998, registrato a Torino il 3 dicembre 1998 al numero 31374; quanto alla proprietà dell'area con atto a rogito notaio di Torino dicembre 1991, Persona_5 registrato a Torino il 10 gennaio 1992 al numero 1607.
PRENDE ATTO che le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, alla SI.ra , e viene effettuata a tacitazione di Parte_1 ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma
8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
PRENDE ATTO che i coniugi riconoscono e dichiarano che le suddette cessioni immobiliari costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione di tutti i rapporti della crisi coniugale e, a tal fine, richiedono sin da ora l'applicazione dei benefici e delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 legge 6 marzo 1987, n. 74.
PRENDE ATTO che le parti danno atto che le spese di stipulazione del rogito notarile saranno a carico della SI.ra , quale parte acquirente, mentre la certificazione APE sarà a carico del SI. Pt_1
quale parte venditrice;
eventuali pratiche e/o conformità edilizie necessarie al CP_1 perfezionamento delle cessioni immobiliari di cui sopra, saranno a carico del SI. quale CP_1 venditore;
L'atto notarile verrà stipulato entro e non oltre 10 giorni dalla sentenza di divorzio e verrà rogato da professionista scelto dalla SI.ra usufruendo dei benefici fiscali di cui alla legge Pt_1
74/1987.
DISPONE che la casa coniugale, con tutti gli arredi, sita in viale Cadore n 68, 10040 Rivalta di Torino (TO) sono altresì assegnati alla SI.ra . Parte_1
DISPONE che sino all'udienza Collegiale il SInor verserà alla SInora , assegno di CP_1 Pt_1 mantenimento di € 300,00 sino alla data di udienza per l'omologa delle condizioni di divorzio importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione nel mese di settembre anno 2025, base mese di settembre anno 2024.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non avanzare alcuna reciproca domanda di contribuzione al mantenimento e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
PRENDE ATTO che l'autovettura Chevrolet Spark tg EL374JX attualmente intesta alla SI.ra
, verrà volturata contestualmente alla omologa del presente verbale alla figlia Pt_1 [...]
nata a [...] il [...] C.F.: , la cui spesa sarà suddivisa al Per_2 C.F._1 50% tra i genitori;
successivamente tutte le spese di gestione della stessa debitamente documentate
(quali: bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria) saranno equamente ripartite al 50% tra le parti fino all'indipendenza economica della figlia.
PRENDE ATTO che, in considerazione della maggiore età e del buon rapporto con entrambi i genitori, la figlia sarà libera di concordare con il padre, quale genitore non convivente, Per_2 giorni di visita e/o pernottamento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/05/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.