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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 382/22 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 382/2022 R.G. vertente:
TRA con sede in Torrenova (ME), P. Iva n. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore (C.F. , il Parte_2 C.F._1 quale agisce anche in proprio unitamente a (C.F. Parte_3
, in qualità di fideiussori della predetta società, tutti rappresentati e C.F._2 difesi dall'avv. Paolo Starvaggi, presso il cui studio sito in Sant'Agata Militello (ME) via Michele Amari n. 3/E, sono elettivamente domiciliati.
-Appellanti- CONTRO con sede in Conegliano (TV) via V. Alfieri n. 1, P. Iva n. Controparte_1
e per essa quale mandataria la CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., P.IVA_2 in persona del procuratore speciale, con sede in San Donato LA (MI) via Dell'Unione Europea n. 6/A-6/B, P. Iva n. rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino P.IVA_3
Adrignola , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Comito sito in Barcellona P.G. (ME) Via operai n.102.
- Interveniente (cessionaria) appellata-
(C.F. , quale incorporante il Controparte_2 P.IVA_4 [...] in forza di atto di fusione del 18 giugno 2018 a rogito Notaio in Controparte_3 Persona_1
Milano n. 71319 Rep., n. 13696 Racc. , in persona del legale rappresentante pro- tempore;
1 - Appellata n.c.-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 899/2021 emessa e pubblicata dal Tribunale di Patti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in data 01.12.2021, nel relativo fascicolo telematico, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 100896/2009.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti:
“1. Riformare la sentenza impugnata nelle parti di specifico interesse e nel capo relativo alle spese processuali;
2. Condannare la controparte alla refusione delle spese di lite di entrambi i giudizi.”
Per l'appellata:
“IN VIA PRELIMINARE:
- Ritenere e dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.345 c.p.c., la produzione della visura che sarebbe stata estratto da C.R., mai prodotta nel giudizio di prime cure e versata in atti, per la prima volta, nel presente giudizio di gravame;
- Conseguentemente, disporre la espunzione del suddetto documento dal fascicolo informatico del presente giudizio di gravame;
NEL MERITO:
- Ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dagli attori avverso la sentenza nr.899/2021 resa dal Tribunale di Patti, pubblicata il 21.12.2021 e, per l'effetto, rigettare lo stesso e confermare integralmente la sentenza impugnata.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 09.10.2009, la nonché Parte_1 Parte_2
e , rappresentavano di avere intrattenuto con l'istituto di credito
[...] Parte_4 convenuto, Filiale Capo d'Orlando, sin dagli anni '90, svariati rapporti di conto corrente bancario con apertura di credito e diversi conti anticipi. Tali rapporti erano stati in parte accesi già con la , nella quale sono state Controparte_4 successivamente fuse per incorporazione la e la Leasingroup Controparte_5
Sicilia, per essere poi ridenominata Controparte_3
Più precisamente si trattava dei seguenti rapporti: a) C/C Ordinario con apertura di credito numerato: - “038 - 5439 - 0”, dalla Banca Popolare S.Angelo; - ”, dal;
P.IVA_5 Controparte_3
b) C/C Anticipi numerato: - “8001554-24”, dal;
Controparte_3
c) C/C Anticipi numerato: - “8001821”, dal . Controparte_3
Esponevano gli attori che le aperture di credito in conto corrente in favore dell'attrice Parte_1
erano state nel corso degli anni assistite da garanzie fideiussorie rilasciate in proprio dagli
[...] attori e Parte_2 Parte_3
Col suddetto atto introduttivo deducevano l'applicazione a loro sfavore di tassi di interesse ultralegali, in assenza di idonee clausole contrattuali e con rinvio agli “usi su piazza” o, comunque, a tassi maggiori rispetto a quelli pubblicizzati;
l'applicazione della c.d. capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in contrasto con la normativa codicistica-speciale e con la più recente giurisprudenza della Cassazione;
gli addebiti da parte della banca a titolo di commissione di massimo scoperto, in carenza di qualsivoglia pattuizione o previsioni normative, nonché di altre spese (es. tenuta conto) non dovute e “non documentate”; riferivano, inoltre, di aver tentato di
2 ottenere dalla Banca tutta la documentazione contrattuale relativa ai rapporti in oggetto, così come previsto dalla normativa speciale (119 TUB) ma che, tuttavia, l'istituto non vi dava seguito;
chiedevano riconoscersi e dichiararsi l'illegittimità e la nullità dei tassi di interesse e delle CMS applicate dalla banca, con il superamento del tasso “soglia” previsto dalla L. 108/96 (applicazione dell'art. 1815 c.c.) e, conseguentemente, la ripetizione delle somme versate e non dovute o la loro compensazione con l'effettivo saldo finale.
Domandavano altresì la condanna del convenuto istituto bancario al risarcimento dei danni, causati alla loro attività imprenditoriale, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, per lesione degli obblighi conseguenti al rapporto di mandato e per violazione del principio di buona fede, nonché, la declaratoria di nullità, inefficacia o, in subordine, il beneficio di escussione ex art. 1957 c.c. delle fideiussioni rilasciate dagli attori in nome proprio. In via istruttoria, gli attori chiedevano disporsi l'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e CTU contabile volta a far chiarezza sul corretto esito del rapporto dare-avere tra le parti.
Con comparsa di risposta depositata il 23.03.2010, si costituiva in giudizio il
[...] ccependo in via preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per l'assoluta Controparte_3
l'oggetto in ordine al quantum sia della domanda di ripetizione che a quello di risarcimento danni per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Obiettava, inoltre: la mancata e tempestiva contestazione degli estratti conto, che dovevano pertanto ritenersi accettati dalla cliente;
la inammissibilità della richiesta CTU, atteso che la banca aveva dato riscontro alla richiesta documentale ex art. 119 TUB;
la mancata configurabilità di qualsivoglia responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell'istituto bancario in considerazione del corretto modus operandi posto in essere. Chiedeva, quindi, il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate e proponeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna degli attori al pagamento del proprio debito, così come calcolato dalla banca stessa o accertato dal CTU eventualmente nominato in corso di causa.
In data 09.11.2010, veniva disposta ed espletata CTU contabile e l'11.06.2018 veniva richiamato il consulente, affinché integrasse le risultanze istruttorie alla luce delle istanze avanzate dalle parti.
Nelle more del giudizio, con comparsa depositata il 20.11.2017, si costituiva in giudizio la CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.a., quale mandataria della Controparte_1 la quale, rilevava che, a seguito del contratto del 30.06.2017, aveva acquistato dal Controparte_3 un portafoglio di crediti pecuniari “in blocco”, tra i quali vi erano quelli oggetto della
[...] presente causa. In virtù di ciò, la Cerved chiedeva l'estromissione del . Controparte_3
All'udienza del 01.12.2021, svoltasi con le modalità ex art. 221 comma IV, legge 77- 2020, le parti precisavano le conclusioni ed all'esito, il Tribunale di Patti emetteva la sentenza n. 899/2021, oggi impugnata, statuendo nei termini che seguono:
“Dichiara la nullità del contratto di c/c di cui in motivazione in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla previsione della commissione di massimo scoperto. In accoglimento della riconvenzionale, condanna gli attori al pagamento, a favore della di euro 103.805,60, CP_4 quale saldo debitore, rideterminato in motivazione. Rigetta le altre domande. Dichiara compensate le spese processuali. Pone quelle della c.t.u.- già liquidate- definitivamente a carico della parte convenuta, con obbligo di rifusione a parte attrice, nella misura in cui le avesse eventualmente anticipate.”
3 Con atto di appello notificato a mezzo pec in data 20.05.2022, gli originari attori di primo grado, rimasti parzialmente soccombenti all'esito del giudizio di prime cure, proponevano impugnazione avverso la succitata sentenza affidandosi a quattro motivi d'appello, ed insistevano, quindi, per la riforma della stessa. In via istruttoria, chiedevano disporsi nuova CTU tecnico-contabile.
Con comparsa di risposta depositata il 18.07.2022 si costituiva in giudizio l'appellata
[...]
e per essa quale mandataria la CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. Controparte_1 entenza oggetto di gravame non è, censurabile sotto profilo alcuno e, per l'effetto, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.345 c.p.c., la produzione di parte appellante allegata all'atto introduttivo d'appello, in quanto mai prodotta nel giudizio di prime cure;
nel merito instava per il rigetto dell'appello e nell'integrale conferma dell'impugnata pronuncia.
Nessuno si costituiva per l'appellata Controparte_2
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.10.2022, la Corte riteneva l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all' art. 348 bis c.p.c. e rilevava la carenza dei presupposti per la concessione della chiesta inibitoria, e pertanto, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, all'udienza del 26.02.2024 (svoltasi con modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c.), le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del atteso che nonostante Controparte_2 la regolare notifica dell'atto di appello presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado, non si è costituita in questa fase.
§ 1. Con il primo motivo d'impugnazione, gli odierni appellanti censurano il capo di sentenza ove il Tribunale di Patti ha statuito: “Come emerge dalla CTU in atti, il saldo del c/c 5439, ricalcolato con la depurazione della capitalizzazione trimestrale sia sul c/c che sui c/a, e con la decurtazione degli importi inerenti alla CMS, risulta pari ad euro 103.805,60 €, a debito del correntista. La quindi, ha diritto al pagamento CP_4 del suddetto importo, con eliminazione degli addebiti illegittimi, per come sopra enucleati”.
In particolare, sostengono gli appellanti che il giudicante di prima istanza ha condiviso l'esito dell'accertamento peritale, cristallizzando il debito degli attori, senza prendere in debita considerazione la censura svolta dagli attori rispetto alla corretta epurazione dal saldo finale degli addebiti conseguenti alla capitalizzazione trimestrale delle spese e della commissione di massimo scoperto.
Lamentano che la decisione assunta dal primo giudice difetti di un vaglio critico delle ampie contestazioni sollevate in seno alle comparse conclusionali dagli odierni appellanti, i quali, deducono che la rideterminazione del saldo contabile relativo al rapporto di c/c oggetto di causa adottata dal Tribunale risulti assolutamente erronea, atteso che il giudice ha utilizzato un saldo passivo certamente non veritiero.
4 Insistono, quindi, nella richiesta di rinnovazione della CTU al fine di procedere alla verifica del superamento del tasso soglia, effettuando il calcolo in considerazione anche della capitalizzazione degli interessi e della capitalizzazione della c.m.s., tenendo conto di tutte le spese addebitate e dei tassi di mora previsti.
§ 2. Con il secondo motivo di doglianza gli appellanti denunciano il difetto di motivazione dell'impugnata pronuncia in merito alla prova della sussistenza del danno risarcibile e dell'avvenuta segnalazione alla Centrale dei Rischi.
Censurano il capo di sentenza ove il giudice di prime cure ha statuito: “Va rigettata la domanda attrice di condanna della al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale ed CP_4 extracontrattuale, in quanto infondata. In generale, essi si sono limitati a contestare genericamente il comportamento scorretto e illegittimo della chiedendone la condanna per i danni da accertarsi tramite c.t.u. CP_4
o da liquidarsi eventualmente in via equitativa dal giudice. Essi non hanno provveduto ad allegare- a fortiori- a provare il danno all'attività imprenditoriale subito a seguito della capitalizzazione trimestrale degli interessi e dell'applicazione della cms operata dalla Banca. Né hanno fornito la prova dell'avvenuta segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'IT, il verificarsi della quale è stato anzi smentito dalla Banca, senza che gli attori contestassero poi alcunché”.
Gli odierni appellanti affermano che il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patiti, rappresenti la diretta conseguenza degli illeciti perpetrati dalla controparte, validamente provati e documentati tramite la CTU che ha riconosciuto un'esposizione debitoria di gran lunga inferiore rispetto a quella volturata a debito.
Da tale accertamento, discenderebbe la prova che le originarie attrici hanno subito danni morali e materiali direttamente connessi alla condotta serbata dal convenuto istituto di credito per violazione delle norme contrattuali ed extracontrattuali assodate nel corso del giudizio;
pertanto, nessuna ulteriore prova abbisognava da parte dei deducenti mentre la banca andava condannata al chiesto risarcimento.
Relativamente all'avvenuta segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'IT depositano, nel presente grado di giudizio, copia della visura ottenuta presso la C.R., e criticano il comportamento tenuto dal il quale, ha proceduto a segnalare un credito Controparte_3 contestato dal debitore nel suo ammontare, stante l'applicazione di interessi anatocistici.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, insistono per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
§ 3. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti lamentano la falsa interpretazione delle domande articolate in primo grado sull'invalidità della garanzia fideiussoria ex artt. 1956 e 1957 c.c..
In particolare, deducono la nullità della fideiussione prestata posto che il creditore ha tenuto un comportamento contrario al dovere di buona fede e correttezza contrattuale, tale da comportare la possibile liberazione del fideiussore dai propri obblighi di garanzia nei riguardi del creditore medesimo. Sostengono che i fatti accertati in c.t.u., riguardo l'acclarato ricorso all'anatocismo trimestrale contrattualmente previsto e all'invalida applicazione c.m.s., sono di per sé idonei a sorreggere la
5 richiesta di nullità della fideiussione non potendo ritenere simili attività rispettose dei criteri di cui all'art. 1375 c.c..
Proseguendo asseriscono che ha errato il Tribunale nel rigettare la domanda di invalidità della fideiussione, concentrando la propria analisi solo limitatamente alla determinatezza dell'obbligo assunto, senza vagliare i profili di illegittimità attinenti alla violazione degli artt. 1956, 1957 c.c., e quanto dimesso rispetto alla violazione della normativa antitrust.
Lamentano gli odierni appellanti che il tribunale adito ha totalmente omesso qualsiasi passaggio motivazionale rispetto alle censure svolte con le comparse conclusionali, in merito alla violazione della disciplina antitrust, in particolare, ritenendo che gli attori “non hanno dato prova del carattere uniforme allo schema ABI delle clausole contrattuali che assumono essere oggetto dell'intesa vietata”.
Chiedono, quindi, che venga pronunciata la nullità della fideiussione per indeterminatezza e, comunque, per violazione delle norme anticoncorrenziali trattandosi di vizio rilevabile d'ufficio.
§ 4. Con il quarto motivo d'appello gli appellanti impugnano la statuizione sulle spese pronunciata dal Tribunale di Patti, ove il giudicante ne ha dichiarato l'integrale compensazione fra le parti.
In particolare, affermano che le risultanze della CTU assunta in primo grado giustifichino la riforma della sentenza che ha ingiustamente compensato le spese di lite, senza porre a fondamento della decisione il comportamento avversario, foriero dell'applicazione di clausole illegittime.
Instano quindi per la riforma del suddetto capo, con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
§ 5. Di converso, l'appellata (cessionaria del credito intervenuta nel giudizio Controparte_1 di primo grado) rileva che, o lamentato dagli appellanti, il saldo contabile di € 103.805,60 in favore di - e per essa, oggi in favore della cessionaria - Controparte_3 emerga in modo incontrovertibile dalla lettura della relazione integrativa, ove il CTU nominato ha precisato di avere ricalcolato il saldo del c/c eliminando la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della Pt_5
Di talché deduce l'infondatezza della domanda di accertamento della natura usuraria del tasso di interesse pattuito nel contratto, stanti le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha verificato che il tasso soglia non è stato superato in alcun trimestre.
Quanto alla reiterata domanda di risarcimento dei danni morali e materiali articolata dagli appellanti, sottolinea che l'istituto bancario ha sempre tenuto una condotta improntata alla correttezza e buona fede, in alcun modo censurabile anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, evidenziandosi che, comunque, la esposizione debitoria accertata è notevolmente maggiore rispetto alla intervenuta decurtazione.
Per quanto attiene all'avvenuta segnalazione alla Centrale dei Rischi, l'appellata eccepisce l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c., della produzione della visura che sarebbe stata estratta dal sito della poiché priva di alcuna certificazione che ne attesti la conformità e/o l'autenticità, Pt_6 nonché in quanto prodotta per la prima volta nel presente giudizio di appello.
6 Relativamente alla dedotta invalidità della garanzia fideiussoria prestata dal e Parte_2 dalla osserva quanto segue. Parte_4
In tema di nullità della fideiussione ex art. 1956 c.c., sottolinea che il ha Parte_2 ricoperto, senza soluzione di continuità, la veste di legale rappresentare pro tempore della società debitrice, della quale è pure socio unico, pertanto, egli non poteva non conoscere il credito accordato e garantito e/o le eventuali oscillazioni dello stesso, e soprattutto la situazione economico-patrimoniale della società debitrice dallo stesso rappresentata ed amministrata;
medesimo discorso varrebbe per l'altro fideiussore in quanto legata da rapporto Parte_4 di coniugio col predetto legale rappresentante.
Quanto all'invalidità delle fideiussioni per violazione normativa antitrust rileva che gli originari attori, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure, avevano chiesto dichiararsi la sussistenza del beneficio di escussione di cui all'art.1957 c.c., e solo con le note conclusive, depositate in data 02.12.2020 avevano articolato la nuova domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust;
pertanto chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del motivo di appello.
Per quanto sopra esposto, l'appellata insiste per il rigetto dell'appello con Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza e con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
§ 6. Ritiene la Corte che l'appello non meriti accoglimento.
§ 6.1. Anzitutto si ritiene opportuno rilevare l'inammissibilità dell'eccezione di carenza di legittimazione in capo ad formulata dagli odierni appellanti per la Controparte_1 prima volta in questa fase nella comparsa conclusionale d'appello depositata il 23.04.2024.
Invero, la ed i suoi fideiussori affermano che non è possibile desumere se il Parte_1 rapporto controverso presumibilmente ceduto alla – intercorso tra il Controparte_1
e gli odierni appellanti - rientri effettivamente tra quei crediti che sono Controparte_3 stati ceduti e trasferiti per cartolarizzazione in forza di contratto di cessione di crediti del 30.06.2017.
Giova, però, rilevare che l'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia (vedasi Cass. Civ. sez. III, 27.11.2023, n. 32814).
Su tale questione, peraltro sollevata dagli attori nel giudizio di primo grado solo nella comparsa conclusionale di quella fase, il Tribunale si è implicitamente pronunciato prendendo atto dell'intervenuta cessione alla società indicata anche nell'intestazione della sentenza ed escludendo nella motivazione che ciò valesse a disporre l'estromissione dal giudizio della cedente e quindi avrebbe dovuto semmai costituire oggetto di motivo di appello con l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado.
Invero, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte: “esercitando il potere di impugnazione la parte rimasta in tutto o in parte soccombente consuma la facoltà di critica e di contestazione della decisione che la pregiudica, per cui non può proporre in prosieguo altri motivi, o ripetere, specificare o precisare quelli già dedotti.” (Cass. S.U. 7841/1993 e 13062/2007).
7 Ed ancora: “In considerazione, del principio del "tantum devolutum quantum appellatum" di cui all'art. 342 c.p.c., i motivi debbono essere tutti specificati nell'atto di appello, con cui si consuma il diritto d'impugnazione, sicché restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico (v. Cass. civ., sez. 2, 11/07/2003, n. 10937) che la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte (v. Cass. Civ., sez. 2, 11/06/2001, n. 7849)”.
Al riguardo è appena il caso di precisare che secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, né l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione (Cfr. ex multis Cass. Civ. sez. I, 05.04.2024, n.9066; Cass. civ. Sez. III, 14.03.2006 n. 5478); sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento di appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo.
Stante quanto sopra, l'eccezione di difetto di titolarità del credito articolata dagli odierni appellanti in comparsa conclusionale deve essere dichiarata inammissibile.
A ciò deve, comunque, aggiungersi che è vero che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ma ciò fatto salvo il caso in cui “il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01), come avvenuto nel caso di specie, non avendo la parte sollecitamente sollevato la relativa eccezione nel giudizio di primo grado.
§ 6.2. Venendo all'esame del primo motivo di doglianza, questo Collegio non può che rilevare come esso si appalesi infondato.
Sul punto relativo all'applicazione della capitalizzazione trimestrale, deve anzitutto precisarsi che, secondo l'orientamento fornito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., il D. Lgs. n. 342 del 1999, l' art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della Delibera CICR di cui al medesimo art. 25, comma 2, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono disciplinate - secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo - dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. (Cass. Civ. SS. UU. 4 novembre 2004, n. 21095)
Dunque, la capitalizzazione degli interessi passivi - nei contratti stipulati prima dell'emanazione della Delibera CICR del 09.02.2000 - deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarla. (Cfr. Cass. Civ. n. 6480/2021)
Ebbene, sul punto, la sentenza impugnata risulta del tutto immune dalle censure mosse dagli appellanti.
8 Basti pensare che è stata riconosciuta dal Giudice di prime cure l'illegittimità della pratica anatocistica sia per il periodo precedente che per quello successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR.
Deve infatti osservarsi come il Giudice di primo grado abbia, al riguardo, motivatamente e correttamente fatto applicazione dell'orientamento interpretativo adottato dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte e dalla pressoché totalità dei giudici di merito – definibile perciò, a ragione, autentico diritto vivente – secondo cui, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 425 del 2000 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25 comma 3 D. Lgs. n. 342 del 1999 (il quale aveva fatto salve la validità e l'efficacia
- fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza), siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c. c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis) (si veda in tal senso Cass. Civ. n. 25016/2007).
Ne discende che per i contratti di conto corrente stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000, le clausole anatocistiche sono sempre nulle per contrarietà all'art. 1283 c. c. ed in virtù della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 25, c. 3, d.lgs. 385/1993 (a prescindere dal fatto che abbiano o meno rivestito forma scritta); la introduzione, successiva alla entrata in vigore della detta delibera, di clausole che prevedono la capitalizzazione con la medesima periodicità, per gli interessi debitori e creditori è da ritenersi peggiorativa ai sensi dell'art. 7 della delibera stessa e, quindi, necessita di una espressa pattuizione/rinegoziazione tra le parti, oppure di una introduzione unilaterale conforme al meccanismo dello ius variandi disciplinato dall'art. 118 d.lgs. 385/1993 ( così da ultimo Cass. Civ. n. 17634/2021).
Pertanto, la capitalizzazione degli interessi, in base alla citata Delibera del CICR, doveva ritenersi del tutto valida e consentita per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000, secondo quanto pattuito dalle parti, purché con la stessa periodicità per gli interessi debitori e creditori, mentre per i contratti già in essere, come l'odierno rapporto di conto corrente, l'istituto bancario avrebbe dovuto procedere dal 01.07.2000 ad un adeguamento contrattuale espressamente pattuito ed accettato dal cliente.
Nel caso di specie, invece, ha provveduto – per sua stessa ammissione - Controparte_3 semplicemente a pubblica 2000 e a comunicare nell'estratto conto del 30.06.2000 le nuove disposizioni in materia, unilateralmente e senza pattuire alcunché con il cliente.
Dunque, non si comprendono i motivi delle critiche avverso la decisione del giudice di prima istanza, che ha dichiarato la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per il periodo successivo al 1° luglio 2000 - e per tutta la durata contrattuale -.
Sulla scorta dei suddetti principi di matrice giurisprudenziale il Tribunale di Patti ha correttamente proceduto a “ricalcolare il saldo finale del conto corrente in esame, depurato degli interessi, spese ed oneri in precedenza contabilizzati e non dovuti, ivi compresi gli importi a titolo di CMS e l'illegittima applicazione dei
“giorni valuta”.
9 Non vi è chi non veda come il giudice di prime cure abbia provveduto nella maniera più corretta a rideterminare l'esatto dare/avere fra le parti, anche sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, epurando il saldo finale da tutte le illegittime pattuizioni applicate nel corso del rapporto di conto corrente, compresi gli oneri posti a titolo di spese e di c.m.s..
Nel caso di specie, poi, il Tribunale nella sentenza impugnata ha dato conto del fatto che secondo l'analitico esame del CTU il “TEGM, periodicamente applicato dalla al c/c ordinario e ai due c/c CP_4 anticipi, non supera in nessun trimestre il tasso soglia antiusura fissato dalla legge” e che tale “risultato non varia neanche aggiungendo al calcolo del TEGM la c.d. commissione di massimo scoperto nella misura effettivamente applicata dalla (v. Relazione tecnica d'ufficio in atti della dr. ssa ”. CP_4 Persona_2
Né parte appellante ha contestato nello specifico tali risultati dell'elaborato peritale o esposto (come era suo onere fare) nell'atto di appello puntuali censure al metodo seguito dal perito per giungere a tali conclusioni. Analogamente generica è l'indicazione della mancata comprensione in tale calcolo delle “spese” senza specifica indicazione di quali “voci” sarebbero state pretermesse e dell'allegazione del diverso risultato cui si sarebbe pervenuti inglobandole nel calcolo.
L'assoluta genericità di tali indicazioni rende assolutamente superflua e defatigante l'invocata integrazione di consulenza tecnica.
Di talché, le critiche mosse dagli odierni appellanti non possono che ritenersi meramente fuorvianti nonché prive di fondamento giuridico.
§ 6.3. Passando all'esame del secondo motivo di gravame giova, sin da subito, porre le opportune premesse.
Ebbene, gli odierni appellanti lamentano l'erroneità della statuizione pronunciata dal giudice di prime cure, allorquando, rigettando la domanda di condanna al risarcimento del danno subito, ha ritenuto che non sussistessero sufficienti elementi per concludere nel senso dell'esistenza del danno.
Affermano che il suddetto pregiudizio è dipeso dalla condotta illegittima dell'istituto bancario e deve essere risarcito sotto due diversi profili:
1) quello dei danni morali e materiali direttamente connessi alla condotta serbata dalla convenuta per violazione delle norme contrattuali ed extracontrattuali accertate nel corso del giudizio;
2) quello derivante dall'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'IT della sofferenza bancaria per un credito falsamente quantificato.
Orbene, in prima battuta va rilevato come parte appellante non si misura affatto con l'argomentazione principale contenuta, sul punto, nella sentenza di prime cure, afferente alla mancata prova della segnalazione alla centrale rischi.
Conformemente all'eccezione sollevata dall'appellata, inoltre, la produzione degli appellanti (cfr. estratto C.R.) operata solo nell'odierna fase di giudizio deve ritenersi inammissibile in quanto in contrasto con il disposto di cui all'art. 345 c.p.c.
Ciò basta, di per sé, a rigettare il relativo motivo di appello.
Ciò premesso, in ogni caso, volendo esaminare la questione nel merito, relativamente al primo profilo sopra evidenziato dall'appellante basti rammentare che nel corso del giudizio di prime
10 cure è stato accertato che, contrariamente a quanto sostenuto in citazione dalla società attrice e dai suoi fideiussori in proprio, non sussiste alcun indebito percepito dalla banca e, quindi, un credito degli attori stessi, essendo anzi stato riscontrato un rilevante saldo debitorio in favore di Tale aspetto, infatti, assume rilevanza pregante. Controparte_3
In generale, gli odierni appellanti, tanto nel giudizio di prime cure quanto nel presente grado, si sono limitati a contestare genericamente il comportamento scorretto e illegittimo della convenuta, oggi appellata, chiedendone la condanna per i danni subiti da quantificare tramite consulenza tecnica d'ufficio o da liquidarsi eventualmente in via equitativa dal giudice. Al contrario, non hanno provveduto ad allegare il danno arrecato all'attività imprenditoriale a seguito dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto illegittimamente operate dalla banca.
Dunque, nessuna prova è stata fornita dei presunti danni patiti a seguito dell'illecito comportamento dell'istituto essendosi limitati, gli odierni appellanti, a lamentare generici pregiudizi senza dimostrare alcunché di specifico quantomeno in relazione all'attività commerciale, o sul piano delle relazioni eventualmente instaurate con altri istituti di credito.
Pertanto, la domanda risarcitoria con riferimento ai danni “da illegittima ed illecita condotta contrattuale” può dirsi correttamente rigettata dal giudice di prime cure in quanto destituita di qualsivoglia fondamento probatorio, considerato anche l'ingente debito legittimamente dovuto dalla società correntista in favore di quale cessionaria del credito Controparte_1 originariamente vantato dalla banca.
Per quanto attiene invece al chiesto risarcimento del pregiudizio subito a causa dell'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca D'IT, valgono le seguenti considerazioni.
La segnalazione di insoluti o sofferenze, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, alla banca dati denominata "Centrale dei Rischi" gestita dalla Banca d'IT (c.d. servizio di centralizzazione dei rischi) è disciplinata da varie norme prevalentemente secondarie (Delib. CICR 16 maggio 1962 e dal D.M. Tesoro 2 aprile 1991, ai sensi del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 32, lett. h (successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 385 del 1993); D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 53, comma 1, lett. (b), art. 67, comma 1, lett. (b) e;
Delib. del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio 29 marzo 1994 (Gazz. Uff. 20 aprile 1994); decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 luglio 2012, n. 663; successive istruzioni e circolari emanate dalla Banca d'IT) e la Suprema Corte nell'interpretare le norme di cui sopra ha in più occasioni stabilito che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, solo perché questi sia inadempiente. Difatti, essa presuppone che l'intermediario creditizio abbia invece riscontrato "una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza" (così, ex multis, Cass. Civ. Sez. I, 09.07.2014 n. 15609, Rv. 631843 - 01).
Diversamente argomentando, infatti, si perverrebbe al paradossale esito che anche il debitore il quale abbia sollevato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; oppure quello che abbia opposto al creditore un controcredito in compensazione, od ancora quello che intenda invocare l'annullabilità del contratto per vizio del consenso, si vedrebbero segnalati alla Centrale dei Rischi.
Naturalmente ciò non vuol dire che al debitore moroso basti invocare, anche pretestuosamente, la nullità del contratto o l'usurarietà del tasso soglia, per pretendere di essere risarcito in caso di segnalazione da parte dell'ente creditore alla Centrale dei Rischi.
11 Ma se da un lato la mala fede del debitore non può costituire uno schermo contro le conseguenze dell'inadempimento, dall'altro lato è pur sempre necessario che il giudice chiamato a valutare la legittimità d'una segnalazione alla Centrale dei Rischi non si limiti a prendere atto che il debito oggetto della segnalazione era effettivamente dovuto, ma stabilisca con valutazione ex ante: a) dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza;
b) dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato.
Queste essendo le regole da applicare per valutare se una segnalazione alla Centrale dei Rischi sia avvenuta in modo corretto, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartirà secondo le regole ordinarie: trattandosi di illecito aquiliano, spetterà all'attore dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui sollevò l'eccezione, sia la colpa del creditore, sia l'esistenza del danno, sia il nesso di causa tra colpa e danno ( Cass. Civ. sez. III, 09.02.2021, n. 3130).
Pertanto, l'onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, e nel caso di specie sugli originari attori di primo grado.
Ora, nel presente giudizio è stata documentalmente provata la sussistenza di un debito da parte della società correntista;
in particolare, a fronte di un presunto debito pari ad € 142.407,51 è stato accertato, a seguito della rideterminazione del saldo contabile dei rapporti negoziali, che il rapporto di conto corrente n. 5439 - ricalcolato con la depurazione della capitalizzazione trimestrale sia sul c/c che sui c/a, e con la decurtazione degli importi inerenti alla CMS - presentava un saldo a debito della società correntista pari ad € 103.805,60.
Pertanto, il passaggio a sofferenza delle posizioni debitorie e la conseguente segnalazione alla centrale dei rischi, è stata legittima ed effettuata in ottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla Banca d'IT (circolare n.139 del 1991) che ha classificato il credito a sofferenza a fronte di un inadempimento ingiustificato protratto per lungo tempo.
Ad abundantiam giova sottolineare che comunque, anche riguardo tale aspetto, nessuna prova è stata fornita dei pretesi danni patiti a seguito del comportamento della banca, essendosi limitati, gli appellanti, a lamentare generici danni senza dimostrare – neanche per presunzioni- alcun effettivo e specifico pregiudizio che ne sia conseguito per l'attività commerciale, tantomeno sul piano delle relazioni eventualmente instaurate con altri istituti di credito.
Sul punto, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità che, in maniera condivisibile, ha sostenuto che “In tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (Cfr. Cass. civ. sezione 6-3, Ordinanza n. 7594 del 28.03.2018).
Alla luce di quanto sopra detto in ordine al saldo negativo del conto accertato in primo grado, nonché stante la carenza di prova dell'eventuale pregiudizio subito, non è possibile sostenere che il passaggio a sofferenza dei crediti considerati sia avvenuto illegittimamente ed abbia provocato un danno.
Per quanto sopra esposto, la domanda di risarcimento danni, proposta dagli originari attori, per l'illegittimità delle pattuizioni contrattuali applicate, con conseguente violazione dei principi
12 di correttezza e buona fede, e per l'illegittimo passaggio a sofferenza del credito, si ritiene infondata.
§. 6.4. Procedendo con l'esame del terzo motivo d'impugnazione, gli appellanti deducono che la garanzia fideiussoria prestata per far fronte a tutte le obbligazioni future, cessi di essere efficace in presenza di comportamenti posti dal creditore in spregio dei canoni di cui all'art. 1375 s.s. c.c. nonché considerati i profili di illegittimità attinenti alla violazione degli artt. 1956, 1957 c.c., e della normativa antitrust.
Ebbene, se è vero che può aversi nullità della fideiussione prestata per violazione del dovere di buona fede e correttezza contrattuale, come rilevato in precedenza, nel caso di specie non è ravvisabile alcun comportamento del creditore che abbia violato tali canoni di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Si osservi che nessuna violazione del dovere di informazione può essere imputata all'appellata, atteso che la garanzia prestata da fideiussore, ai sensi dell'art. 5 dell'originario contratto di garanzia, il fideiussore si era assunto l'onere di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso l'istituto di credito dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca.
Inoltre, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, deve, escludersi in ogni caso la responsabilità della banca qualora si possa presumere che il fideiussore sia a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale, come nella ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o di legale rappresentante o di socio (Cfr. Cass. Civ. sez. I, 15.02.2016, n. 2911)
Invero, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, uno dei fideiussori, Parte_2
, è anche l'amministratore della debitrice principale, la per questa ragione
[...] Parte_1 evidente, il fideiussore era necessariamente a conoscenza della rilevante situazione debitoria della debitrice principale, poiché, pur operando sotto la forma giuridica di una società a responsabilità limitata, era amministrata dalla stessa persona. L'altro fideiussore è, invece, la Parte_4 moglie del suddetto, per cui vige anche per essa la presunzione di conoscenza della situazione debitoria della società.
Tanto ci permette di affermare con opportuna certezza che né il fideiussore Parte_2 né la moglie fossero all'oscuro della situazione economica della società; ne deriva per entrambi l'impossibilità di invocare la liberazione dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c..
Piuttosto, per quanto concerne la dedotta violazione della normativa antitrust in relazione all'art 1957 c.c., si rende necessario, anzitutto, rilevare che la domanda di nullità è stata proposta in tali termini solo ed esclusivamente nella comparsa conclusionale di primo grado, invece, al momento della proposizione del giudizio e successivamente nelle memorie ex art. 183 c.p.c. gli originari opponenti deducevano unicamente l'invalidità delle garanzie prestate in quanto rilasciate senza limite di importo (cd. fideiussione omnibus), e chiedevano, in via subordinata, che venisse accertata la sussistenza del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1957 c.c..
Va però precisato che la nullità della fideiussione per conformità allo schema redatto secondo il modello ABI (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) giudicato dall'Autorità garante come frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza può essere rilevata d'ufficio, per la prima volta anche in sede di legittimità,
13 purché sussistano gli elementi necessari per poterla rilevare sulla base di dati fattuali già acquisiti e nel rispetto del contraddittorio.
Pertanto, questo Collegio, reputa necessario passare al vaglio della suddetta domanda premettendo i termini della questione sottoposta al vaglio della Corte.
Com'è noto, con provvedimento della Banca d'IT n. 55/2005, l'autorità antitrust per il settore bancario dell'epoca ha statuito che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Invero, la Banca d'IT ha dichiarato lo schema ABI contrario alla normativa antitrust limitatamente alle clausole indicate agli artt. 2, 6 e 8, in particolare, la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza e reviviscenza, le quali addossano al fideiussore le conseguenze negative rispettivamente derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (che ha omesso di agire nel termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c.), oppure dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (venendo così meno il carattere accessorio tipico dell'obbligazione fideiussoria).
Andando ad analizzare in dettaglio, il summenzionato art. 2 c. 2 lett. a) della L. n. 287/1990 vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, e l'ultimo comma del suddetto articolo dispone che le intese vietate sono nulle ad ogni effetto (art. 2 c. 3 legge cit.).
Occorre, per di più, chiarire che il termine "intesa" non individua solo i contratti in senso tecnico, ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare "voluto", ma piuttosto, il legislatore ha inteso proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali".
È quindi rilevante qualsiasi condotta di mercato, anche realizzata in forma non negoziale, purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché le fattispecie in cui il meccanismo di "intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali" (così, condivisibilmente, Cass. Civ. n. 28910/2017). Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque modalità essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust. (Cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994 e tra le decisioni più recenti massimate Cass. Civ. 13/12/2023, n. 34889)
Da ciò consegue che, allorquando l'articolo in questione stabilisce la nullità delle "intese", non abbia voluto dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi alla base della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale – “realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza”; perciò, ben può affermarsi che, la nullità dell'intesa cd. “a monte”, determina indubbiamente la nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus “a valle”, ma solo limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'IT n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8).
14 A fronte dell'ampio dibattito sorto in dottrina e in giurisprudenza in ordine alla configurabilità della nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus stipulato a valle dell'intesa illecita sanzionata dal citato provvedimento della Banca d'IT, le Sezioni Unite della Suprema Corte, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, ha ritenuto di aderire alla tesi della nullità parziale, in quanto la ratio dell'art. 2 c. 2 lett. a) legge antitrust consiste nel creare un bilanciamento tra libertà di concorrenza e tutela delle situazioni giuridiche dei soggetti diversi dagli imprenditori. Infatti, la legge antitrust ha come destinatari, non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, come il consumatore finale (Cass. SS.UU. 2207/2005). Inoltre, l'art. 2 c. 3 legge cit. commina la nullità delle intese vietate ad ogni effetto, con ciò facendo riferimento anche ai contratti che realizzano l'intesa vietata.
A tal uopo giova richiamare la citata pronuncia delle Sezioni Unite: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
La nullità parziale accordata risponde al principio di conservazione del negozio, secondo il disposto dell'art. 1419 c.c., secondo il quale, di regola, la nullità della singola clausola (o di alcune clausole) non colpisce l'intero contratto se tale clausola è scindibile dal resto del negozio, al contrario, si estende all'intero contratto solo nel caso in cui la parte dimostri che quella clausola non gode di “un'esistenza autonoma” ma si trova in correlazione inscindibile con il resto (vedasi Cass. Civ. n. 2314/2016).
Dunque, la conformità delle clausole di reviviscenza, sopravvenienza e di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c., contenute nel contratto di fideiussione omnibus, rispetto a quelle di cui agli articoli 2, 6 e 8 del modello ABI-2003, come detto, profila non l'integrale nullità del contratto, ma l'astratta e potenziale nullità parziale della singola clausola conforme a quelle censurate dall'Autorità Garante del sistema bancario.
Secondo l'insegnamento fornito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la nullità parziale delle clausole del contratto di fideiussione omnibus a valle tutela, infatti, ambo le parti: il cliente che viene tutelato dall'espunzione delle clausole vietate e la banca che mantiene in vita la garanzia fideiussoria.
Premesso quanto sopra, occorre anzitutto rilevare che nei contratti oggetto di questo giudizio è agevole notare la presenza del limite quantitativo, così come accertato anche dal giudice di prima istanza, espressamente stabilito nella somma di € 225.000,00 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del debitore principale verso la banca (v. contratti di fideiussione allegati dall'appellata).
Tali contratti sono da considerarsi, per espressa volontà delle parti, la prosecuzione della precedente fideiussione rilasciata dagli stessi soggetti in data 08.02.1999, nei quali era stato fissato il limite quantitativo in L. 450.000.000.
Ebbene, sotto il profilo prettamente giuridico- procedurale, occorre fare applicazione nel caso in esame del principio sancito dalla pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle
15 parti” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023 -Rv. 668476 – 02- la quale, nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo).
È opportuno ricordare, in proposito, che già le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono occupate del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (Cfr. sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242), affermando, tra l'altro, che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il principio secondo il quale in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale il Giudice ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto.
Ne deriva che “qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati” (così, citata Cass. Ord. 20713 del 17.07.2023).
Nel caso in esame, l'eccezione di nullità si fonda su circostanze di fatto («quantomeno, la conformità al “modello ABI” e la produzione del relativo “modello”») che le parti avrebbero dovuto introdurre già in primo grado.
In altri termini, poiché si parla, nella specie, della presunta nullità di una clausola contrattuale che discenderebbe dalla conformità del contratto rispetto al modello redatto dall'ABI e contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'IT, gli odierni appellanti avrebbero dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità pur in assenza di una tempestiva domanda formulata in tal senso, poiché tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata e la delibera della Banca d'IT suindicata erano note e a disposizione delle parti.
La quaestio nullitatis posta dagli odierni appellanti non può quindi in questa sede essere esaminata, per non avere gli odierni ricorrenti tempestivamente prodotto (in realtà, mai prodotto), il modello ABI (che risulta sottratto al principio “iura novit curia”), allo scopo di consentire il dovuto confronto con il contratto di fideiussione stipulato.
Nel caso di specie, quindi, manca in atti la prova dell'esistenza di una intesa illecita “a monte” fra banche, riferita in particolare all'utilizzo delle tre clausole contestate dall'odierna appellante.
Per tutti i superiori motivi la domanda di accertamento e declaratoria di nullità per violazione della normativa antitrust non può trovare accoglimento.
§ 7. Orbene, stante l'integrale rigetto dei motivi di appello articolati dall'appellante società
nonché dai suoi fideiussori e nel giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_4 recante n. R.G. 382/2022, la Corte, ritiene che meriti integrale conferma la sentenza di primo
16 grado n. 899/2021 emessa e pubblicata dal Tribunale di Patti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in data 01.12.202 a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 100896/2009.
La soccombenza degli odierni appellanti impone la condanna di questi ultimi, in via solidale, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata Controparte_1
e per essa quale mandataria Cerved Credit Management S.p.a., in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, liquidate, avuto riguardo al valore della controversia dichiarato in atto di appello, secondo parametri medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero,
“le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI- 3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi € 12.154,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio;
€ 1.911,00 per la fase introduttiva;
€ 2.163,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nulla sulle spese riguardo la posizione giuridica del , non costituitosi in Controparte_2 questo grado del giudizio.
Infine, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso dalla nonché e in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_4 fideiussori della predetta società, nel giudizio iscritto al n. R.G. 382/2022 nei confronti di
[...]
e per essa quale mandataria Cerved Credit Management S.p.a., avverso la Controparte_1 sentenza n. 899/2021 emessa e pubblicata dal Tribunale di Patti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in data 01.12.202 a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 100896/2009, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2. Rigetta integralmente l'appello;
17 3. Condanna gli appellanti nonché e in Parte_1 Parte_2 Parte_4 solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata e per essa quale mandataria Cerved Credit Management S.p.a., Controparte_1 liquidate in € 12.154,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. Nulla sulle spese riguardo la posizione giuridica del non Controparte_2 costituito in questo giudizio;
5. Dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 10 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario del processo, dott. Giuseppe Francesco D'Andrea.
18
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 382/2022 R.G. vertente:
TRA con sede in Torrenova (ME), P. Iva n. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore (C.F. , il Parte_2 C.F._1 quale agisce anche in proprio unitamente a (C.F. Parte_3
, in qualità di fideiussori della predetta società, tutti rappresentati e C.F._2 difesi dall'avv. Paolo Starvaggi, presso il cui studio sito in Sant'Agata Militello (ME) via Michele Amari n. 3/E, sono elettivamente domiciliati.
-Appellanti- CONTRO con sede in Conegliano (TV) via V. Alfieri n. 1, P. Iva n. Controparte_1
e per essa quale mandataria la CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., P.IVA_2 in persona del procuratore speciale, con sede in San Donato LA (MI) via Dell'Unione Europea n. 6/A-6/B, P. Iva n. rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino P.IVA_3
Adrignola , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Comito sito in Barcellona P.G. (ME) Via operai n.102.
- Interveniente (cessionaria) appellata-
(C.F. , quale incorporante il Controparte_2 P.IVA_4 [...] in forza di atto di fusione del 18 giugno 2018 a rogito Notaio in Controparte_3 Persona_1
Milano n. 71319 Rep., n. 13696 Racc. , in persona del legale rappresentante pro- tempore;
1 - Appellata n.c.-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 899/2021 emessa e pubblicata dal Tribunale di Patti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in data 01.12.2021, nel relativo fascicolo telematico, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 100896/2009.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti:
“1. Riformare la sentenza impugnata nelle parti di specifico interesse e nel capo relativo alle spese processuali;
2. Condannare la controparte alla refusione delle spese di lite di entrambi i giudizi.”
Per l'appellata:
“IN VIA PRELIMINARE:
- Ritenere e dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.345 c.p.c., la produzione della visura che sarebbe stata estratto da C.R., mai prodotta nel giudizio di prime cure e versata in atti, per la prima volta, nel presente giudizio di gravame;
- Conseguentemente, disporre la espunzione del suddetto documento dal fascicolo informatico del presente giudizio di gravame;
NEL MERITO:
- Ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dagli attori avverso la sentenza nr.899/2021 resa dal Tribunale di Patti, pubblicata il 21.12.2021 e, per l'effetto, rigettare lo stesso e confermare integralmente la sentenza impugnata.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 09.10.2009, la nonché Parte_1 Parte_2
e , rappresentavano di avere intrattenuto con l'istituto di credito
[...] Parte_4 convenuto, Filiale Capo d'Orlando, sin dagli anni '90, svariati rapporti di conto corrente bancario con apertura di credito e diversi conti anticipi. Tali rapporti erano stati in parte accesi già con la , nella quale sono state Controparte_4 successivamente fuse per incorporazione la e la Leasingroup Controparte_5
Sicilia, per essere poi ridenominata Controparte_3
Più precisamente si trattava dei seguenti rapporti: a) C/C Ordinario con apertura di credito numerato: - “038 - 5439 - 0”, dalla Banca Popolare S.Angelo; - ”, dal;
P.IVA_5 Controparte_3
b) C/C Anticipi numerato: - “8001554-24”, dal;
Controparte_3
c) C/C Anticipi numerato: - “8001821”, dal . Controparte_3
Esponevano gli attori che le aperture di credito in conto corrente in favore dell'attrice Parte_1
erano state nel corso degli anni assistite da garanzie fideiussorie rilasciate in proprio dagli
[...] attori e Parte_2 Parte_3
Col suddetto atto introduttivo deducevano l'applicazione a loro sfavore di tassi di interesse ultralegali, in assenza di idonee clausole contrattuali e con rinvio agli “usi su piazza” o, comunque, a tassi maggiori rispetto a quelli pubblicizzati;
l'applicazione della c.d. capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in contrasto con la normativa codicistica-speciale e con la più recente giurisprudenza della Cassazione;
gli addebiti da parte della banca a titolo di commissione di massimo scoperto, in carenza di qualsivoglia pattuizione o previsioni normative, nonché di altre spese (es. tenuta conto) non dovute e “non documentate”; riferivano, inoltre, di aver tentato di
2 ottenere dalla Banca tutta la documentazione contrattuale relativa ai rapporti in oggetto, così come previsto dalla normativa speciale (119 TUB) ma che, tuttavia, l'istituto non vi dava seguito;
chiedevano riconoscersi e dichiararsi l'illegittimità e la nullità dei tassi di interesse e delle CMS applicate dalla banca, con il superamento del tasso “soglia” previsto dalla L. 108/96 (applicazione dell'art. 1815 c.c.) e, conseguentemente, la ripetizione delle somme versate e non dovute o la loro compensazione con l'effettivo saldo finale.
Domandavano altresì la condanna del convenuto istituto bancario al risarcimento dei danni, causati alla loro attività imprenditoriale, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, per lesione degli obblighi conseguenti al rapporto di mandato e per violazione del principio di buona fede, nonché, la declaratoria di nullità, inefficacia o, in subordine, il beneficio di escussione ex art. 1957 c.c. delle fideiussioni rilasciate dagli attori in nome proprio. In via istruttoria, gli attori chiedevano disporsi l'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e CTU contabile volta a far chiarezza sul corretto esito del rapporto dare-avere tra le parti.
Con comparsa di risposta depositata il 23.03.2010, si costituiva in giudizio il
[...] ccependo in via preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per l'assoluta Controparte_3
l'oggetto in ordine al quantum sia della domanda di ripetizione che a quello di risarcimento danni per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Obiettava, inoltre: la mancata e tempestiva contestazione degli estratti conto, che dovevano pertanto ritenersi accettati dalla cliente;
la inammissibilità della richiesta CTU, atteso che la banca aveva dato riscontro alla richiesta documentale ex art. 119 TUB;
la mancata configurabilità di qualsivoglia responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell'istituto bancario in considerazione del corretto modus operandi posto in essere. Chiedeva, quindi, il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate e proponeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna degli attori al pagamento del proprio debito, così come calcolato dalla banca stessa o accertato dal CTU eventualmente nominato in corso di causa.
In data 09.11.2010, veniva disposta ed espletata CTU contabile e l'11.06.2018 veniva richiamato il consulente, affinché integrasse le risultanze istruttorie alla luce delle istanze avanzate dalle parti.
Nelle more del giudizio, con comparsa depositata il 20.11.2017, si costituiva in giudizio la CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.a., quale mandataria della Controparte_1 la quale, rilevava che, a seguito del contratto del 30.06.2017, aveva acquistato dal Controparte_3 un portafoglio di crediti pecuniari “in blocco”, tra i quali vi erano quelli oggetto della
[...] presente causa. In virtù di ciò, la Cerved chiedeva l'estromissione del . Controparte_3
All'udienza del 01.12.2021, svoltasi con le modalità ex art. 221 comma IV, legge 77- 2020, le parti precisavano le conclusioni ed all'esito, il Tribunale di Patti emetteva la sentenza n. 899/2021, oggi impugnata, statuendo nei termini che seguono:
“Dichiara la nullità del contratto di c/c di cui in motivazione in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla previsione della commissione di massimo scoperto. In accoglimento della riconvenzionale, condanna gli attori al pagamento, a favore della di euro 103.805,60, CP_4 quale saldo debitore, rideterminato in motivazione. Rigetta le altre domande. Dichiara compensate le spese processuali. Pone quelle della c.t.u.- già liquidate- definitivamente a carico della parte convenuta, con obbligo di rifusione a parte attrice, nella misura in cui le avesse eventualmente anticipate.”
3 Con atto di appello notificato a mezzo pec in data 20.05.2022, gli originari attori di primo grado, rimasti parzialmente soccombenti all'esito del giudizio di prime cure, proponevano impugnazione avverso la succitata sentenza affidandosi a quattro motivi d'appello, ed insistevano, quindi, per la riforma della stessa. In via istruttoria, chiedevano disporsi nuova CTU tecnico-contabile.
Con comparsa di risposta depositata il 18.07.2022 si costituiva in giudizio l'appellata
[...]
e per essa quale mandataria la CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. Controparte_1 entenza oggetto di gravame non è, censurabile sotto profilo alcuno e, per l'effetto, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.345 c.p.c., la produzione di parte appellante allegata all'atto introduttivo d'appello, in quanto mai prodotta nel giudizio di prime cure;
nel merito instava per il rigetto dell'appello e nell'integrale conferma dell'impugnata pronuncia.
Nessuno si costituiva per l'appellata Controparte_2
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.10.2022, la Corte riteneva l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all' art. 348 bis c.p.c. e rilevava la carenza dei presupposti per la concessione della chiesta inibitoria, e pertanto, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, all'udienza del 26.02.2024 (svoltasi con modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c.), le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del atteso che nonostante Controparte_2 la regolare notifica dell'atto di appello presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado, non si è costituita in questa fase.
§ 1. Con il primo motivo d'impugnazione, gli odierni appellanti censurano il capo di sentenza ove il Tribunale di Patti ha statuito: “Come emerge dalla CTU in atti, il saldo del c/c 5439, ricalcolato con la depurazione della capitalizzazione trimestrale sia sul c/c che sui c/a, e con la decurtazione degli importi inerenti alla CMS, risulta pari ad euro 103.805,60 €, a debito del correntista. La quindi, ha diritto al pagamento CP_4 del suddetto importo, con eliminazione degli addebiti illegittimi, per come sopra enucleati”.
In particolare, sostengono gli appellanti che il giudicante di prima istanza ha condiviso l'esito dell'accertamento peritale, cristallizzando il debito degli attori, senza prendere in debita considerazione la censura svolta dagli attori rispetto alla corretta epurazione dal saldo finale degli addebiti conseguenti alla capitalizzazione trimestrale delle spese e della commissione di massimo scoperto.
Lamentano che la decisione assunta dal primo giudice difetti di un vaglio critico delle ampie contestazioni sollevate in seno alle comparse conclusionali dagli odierni appellanti, i quali, deducono che la rideterminazione del saldo contabile relativo al rapporto di c/c oggetto di causa adottata dal Tribunale risulti assolutamente erronea, atteso che il giudice ha utilizzato un saldo passivo certamente non veritiero.
4 Insistono, quindi, nella richiesta di rinnovazione della CTU al fine di procedere alla verifica del superamento del tasso soglia, effettuando il calcolo in considerazione anche della capitalizzazione degli interessi e della capitalizzazione della c.m.s., tenendo conto di tutte le spese addebitate e dei tassi di mora previsti.
§ 2. Con il secondo motivo di doglianza gli appellanti denunciano il difetto di motivazione dell'impugnata pronuncia in merito alla prova della sussistenza del danno risarcibile e dell'avvenuta segnalazione alla Centrale dei Rischi.
Censurano il capo di sentenza ove il giudice di prime cure ha statuito: “Va rigettata la domanda attrice di condanna della al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale ed CP_4 extracontrattuale, in quanto infondata. In generale, essi si sono limitati a contestare genericamente il comportamento scorretto e illegittimo della chiedendone la condanna per i danni da accertarsi tramite c.t.u. CP_4
o da liquidarsi eventualmente in via equitativa dal giudice. Essi non hanno provveduto ad allegare- a fortiori- a provare il danno all'attività imprenditoriale subito a seguito della capitalizzazione trimestrale degli interessi e dell'applicazione della cms operata dalla Banca. Né hanno fornito la prova dell'avvenuta segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'IT, il verificarsi della quale è stato anzi smentito dalla Banca, senza che gli attori contestassero poi alcunché”.
Gli odierni appellanti affermano che il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patiti, rappresenti la diretta conseguenza degli illeciti perpetrati dalla controparte, validamente provati e documentati tramite la CTU che ha riconosciuto un'esposizione debitoria di gran lunga inferiore rispetto a quella volturata a debito.
Da tale accertamento, discenderebbe la prova che le originarie attrici hanno subito danni morali e materiali direttamente connessi alla condotta serbata dal convenuto istituto di credito per violazione delle norme contrattuali ed extracontrattuali assodate nel corso del giudizio;
pertanto, nessuna ulteriore prova abbisognava da parte dei deducenti mentre la banca andava condannata al chiesto risarcimento.
Relativamente all'avvenuta segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'IT depositano, nel presente grado di giudizio, copia della visura ottenuta presso la C.R., e criticano il comportamento tenuto dal il quale, ha proceduto a segnalare un credito Controparte_3 contestato dal debitore nel suo ammontare, stante l'applicazione di interessi anatocistici.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, insistono per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
§ 3. Con il terzo motivo di gravame gli appellanti lamentano la falsa interpretazione delle domande articolate in primo grado sull'invalidità della garanzia fideiussoria ex artt. 1956 e 1957 c.c..
In particolare, deducono la nullità della fideiussione prestata posto che il creditore ha tenuto un comportamento contrario al dovere di buona fede e correttezza contrattuale, tale da comportare la possibile liberazione del fideiussore dai propri obblighi di garanzia nei riguardi del creditore medesimo. Sostengono che i fatti accertati in c.t.u., riguardo l'acclarato ricorso all'anatocismo trimestrale contrattualmente previsto e all'invalida applicazione c.m.s., sono di per sé idonei a sorreggere la
5 richiesta di nullità della fideiussione non potendo ritenere simili attività rispettose dei criteri di cui all'art. 1375 c.c..
Proseguendo asseriscono che ha errato il Tribunale nel rigettare la domanda di invalidità della fideiussione, concentrando la propria analisi solo limitatamente alla determinatezza dell'obbligo assunto, senza vagliare i profili di illegittimità attinenti alla violazione degli artt. 1956, 1957 c.c., e quanto dimesso rispetto alla violazione della normativa antitrust.
Lamentano gli odierni appellanti che il tribunale adito ha totalmente omesso qualsiasi passaggio motivazionale rispetto alle censure svolte con le comparse conclusionali, in merito alla violazione della disciplina antitrust, in particolare, ritenendo che gli attori “non hanno dato prova del carattere uniforme allo schema ABI delle clausole contrattuali che assumono essere oggetto dell'intesa vietata”.
Chiedono, quindi, che venga pronunciata la nullità della fideiussione per indeterminatezza e, comunque, per violazione delle norme anticoncorrenziali trattandosi di vizio rilevabile d'ufficio.
§ 4. Con il quarto motivo d'appello gli appellanti impugnano la statuizione sulle spese pronunciata dal Tribunale di Patti, ove il giudicante ne ha dichiarato l'integrale compensazione fra le parti.
In particolare, affermano che le risultanze della CTU assunta in primo grado giustifichino la riforma della sentenza che ha ingiustamente compensato le spese di lite, senza porre a fondamento della decisione il comportamento avversario, foriero dell'applicazione di clausole illegittime.
Instano quindi per la riforma del suddetto capo, con condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
§ 5. Di converso, l'appellata (cessionaria del credito intervenuta nel giudizio Controparte_1 di primo grado) rileva che, o lamentato dagli appellanti, il saldo contabile di € 103.805,60 in favore di - e per essa, oggi in favore della cessionaria - Controparte_3 emerga in modo incontrovertibile dalla lettura della relazione integrativa, ove il CTU nominato ha precisato di avere ricalcolato il saldo del c/c eliminando la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della Pt_5
Di talché deduce l'infondatezza della domanda di accertamento della natura usuraria del tasso di interesse pattuito nel contratto, stanti le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha verificato che il tasso soglia non è stato superato in alcun trimestre.
Quanto alla reiterata domanda di risarcimento dei danni morali e materiali articolata dagli appellanti, sottolinea che l'istituto bancario ha sempre tenuto una condotta improntata alla correttezza e buona fede, in alcun modo censurabile anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, evidenziandosi che, comunque, la esposizione debitoria accertata è notevolmente maggiore rispetto alla intervenuta decurtazione.
Per quanto attiene all'avvenuta segnalazione alla Centrale dei Rischi, l'appellata eccepisce l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c., della produzione della visura che sarebbe stata estratta dal sito della poiché priva di alcuna certificazione che ne attesti la conformità e/o l'autenticità, Pt_6 nonché in quanto prodotta per la prima volta nel presente giudizio di appello.
6 Relativamente alla dedotta invalidità della garanzia fideiussoria prestata dal e Parte_2 dalla osserva quanto segue. Parte_4
In tema di nullità della fideiussione ex art. 1956 c.c., sottolinea che il ha Parte_2 ricoperto, senza soluzione di continuità, la veste di legale rappresentare pro tempore della società debitrice, della quale è pure socio unico, pertanto, egli non poteva non conoscere il credito accordato e garantito e/o le eventuali oscillazioni dello stesso, e soprattutto la situazione economico-patrimoniale della società debitrice dallo stesso rappresentata ed amministrata;
medesimo discorso varrebbe per l'altro fideiussore in quanto legata da rapporto Parte_4 di coniugio col predetto legale rappresentante.
Quanto all'invalidità delle fideiussioni per violazione normativa antitrust rileva che gli originari attori, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure, avevano chiesto dichiararsi la sussistenza del beneficio di escussione di cui all'art.1957 c.c., e solo con le note conclusive, depositate in data 02.12.2020 avevano articolato la nuova domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust;
pertanto chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del motivo di appello.
Per quanto sopra esposto, l'appellata insiste per il rigetto dell'appello con Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza e con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
§ 6. Ritiene la Corte che l'appello non meriti accoglimento.
§ 6.1. Anzitutto si ritiene opportuno rilevare l'inammissibilità dell'eccezione di carenza di legittimazione in capo ad formulata dagli odierni appellanti per la Controparte_1 prima volta in questa fase nella comparsa conclusionale d'appello depositata il 23.04.2024.
Invero, la ed i suoi fideiussori affermano che non è possibile desumere se il Parte_1 rapporto controverso presumibilmente ceduto alla – intercorso tra il Controparte_1
e gli odierni appellanti - rientri effettivamente tra quei crediti che sono Controparte_3 stati ceduti e trasferiti per cartolarizzazione in forza di contratto di cessione di crediti del 30.06.2017.
Giova, però, rilevare che l'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia (vedasi Cass. Civ. sez. III, 27.11.2023, n. 32814).
Su tale questione, peraltro sollevata dagli attori nel giudizio di primo grado solo nella comparsa conclusionale di quella fase, il Tribunale si è implicitamente pronunciato prendendo atto dell'intervenuta cessione alla società indicata anche nell'intestazione della sentenza ed escludendo nella motivazione che ciò valesse a disporre l'estromissione dal giudizio della cedente e quindi avrebbe dovuto semmai costituire oggetto di motivo di appello con l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado.
Invero, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte: “esercitando il potere di impugnazione la parte rimasta in tutto o in parte soccombente consuma la facoltà di critica e di contestazione della decisione che la pregiudica, per cui non può proporre in prosieguo altri motivi, o ripetere, specificare o precisare quelli già dedotti.” (Cass. S.U. 7841/1993 e 13062/2007).
7 Ed ancora: “In considerazione, del principio del "tantum devolutum quantum appellatum" di cui all'art. 342 c.p.c., i motivi debbono essere tutti specificati nell'atto di appello, con cui si consuma il diritto d'impugnazione, sicché restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico (v. Cass. civ., sez. 2, 11/07/2003, n. 10937) che la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte (v. Cass. Civ., sez. 2, 11/06/2001, n. 7849)”.
Al riguardo è appena il caso di precisare che secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, né l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione (Cfr. ex multis Cass. Civ. sez. I, 05.04.2024, n.9066; Cass. civ. Sez. III, 14.03.2006 n. 5478); sicché, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto nel procedimento di appello, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo.
Stante quanto sopra, l'eccezione di difetto di titolarità del credito articolata dagli odierni appellanti in comparsa conclusionale deve essere dichiarata inammissibile.
A ciò deve, comunque, aggiungersi che è vero che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, ma ciò fatto salvo il caso in cui “il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01), come avvenuto nel caso di specie, non avendo la parte sollecitamente sollevato la relativa eccezione nel giudizio di primo grado.
§ 6.2. Venendo all'esame del primo motivo di doglianza, questo Collegio non può che rilevare come esso si appalesi infondato.
Sul punto relativo all'applicazione della capitalizzazione trimestrale, deve anzitutto precisarsi che, secondo l'orientamento fornito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., il D. Lgs. n. 342 del 1999, l' art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della Delibera CICR di cui al medesimo art. 25, comma 2, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono disciplinate - secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo - dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo. (Cass. Civ. SS. UU. 4 novembre 2004, n. 21095)
Dunque, la capitalizzazione degli interessi passivi - nei contratti stipulati prima dell'emanazione della Delibera CICR del 09.02.2000 - deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle disposizioni pattizie, giacché il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarla. (Cfr. Cass. Civ. n. 6480/2021)
Ebbene, sul punto, la sentenza impugnata risulta del tutto immune dalle censure mosse dagli appellanti.
8 Basti pensare che è stata riconosciuta dal Giudice di prime cure l'illegittimità della pratica anatocistica sia per il periodo precedente che per quello successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR.
Deve infatti osservarsi come il Giudice di primo grado abbia, al riguardo, motivatamente e correttamente fatto applicazione dell'orientamento interpretativo adottato dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte e dalla pressoché totalità dei giudici di merito – definibile perciò, a ragione, autentico diritto vivente – secondo cui, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 425 del 2000 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25 comma 3 D. Lgs. n. 342 del 1999 (il quale aveva fatto salve la validità e l'efficacia
- fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza), siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c. c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis) (si veda in tal senso Cass. Civ. n. 25016/2007).
Ne discende che per i contratti di conto corrente stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000, le clausole anatocistiche sono sempre nulle per contrarietà all'art. 1283 c. c. ed in virtù della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 25, c. 3, d.lgs. 385/1993 (a prescindere dal fatto che abbiano o meno rivestito forma scritta); la introduzione, successiva alla entrata in vigore della detta delibera, di clausole che prevedono la capitalizzazione con la medesima periodicità, per gli interessi debitori e creditori è da ritenersi peggiorativa ai sensi dell'art. 7 della delibera stessa e, quindi, necessita di una espressa pattuizione/rinegoziazione tra le parti, oppure di una introduzione unilaterale conforme al meccanismo dello ius variandi disciplinato dall'art. 118 d.lgs. 385/1993 ( così da ultimo Cass. Civ. n. 17634/2021).
Pertanto, la capitalizzazione degli interessi, in base alla citata Delibera del CICR, doveva ritenersi del tutto valida e consentita per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000, secondo quanto pattuito dalle parti, purché con la stessa periodicità per gli interessi debitori e creditori, mentre per i contratti già in essere, come l'odierno rapporto di conto corrente, l'istituto bancario avrebbe dovuto procedere dal 01.07.2000 ad un adeguamento contrattuale espressamente pattuito ed accettato dal cliente.
Nel caso di specie, invece, ha provveduto – per sua stessa ammissione - Controparte_3 semplicemente a pubblica 2000 e a comunicare nell'estratto conto del 30.06.2000 le nuove disposizioni in materia, unilateralmente e senza pattuire alcunché con il cliente.
Dunque, non si comprendono i motivi delle critiche avverso la decisione del giudice di prima istanza, che ha dichiarato la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per il periodo successivo al 1° luglio 2000 - e per tutta la durata contrattuale -.
Sulla scorta dei suddetti principi di matrice giurisprudenziale il Tribunale di Patti ha correttamente proceduto a “ricalcolare il saldo finale del conto corrente in esame, depurato degli interessi, spese ed oneri in precedenza contabilizzati e non dovuti, ivi compresi gli importi a titolo di CMS e l'illegittima applicazione dei
“giorni valuta”.
9 Non vi è chi non veda come il giudice di prime cure abbia provveduto nella maniera più corretta a rideterminare l'esatto dare/avere fra le parti, anche sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, epurando il saldo finale da tutte le illegittime pattuizioni applicate nel corso del rapporto di conto corrente, compresi gli oneri posti a titolo di spese e di c.m.s..
Nel caso di specie, poi, il Tribunale nella sentenza impugnata ha dato conto del fatto che secondo l'analitico esame del CTU il “TEGM, periodicamente applicato dalla al c/c ordinario e ai due c/c CP_4 anticipi, non supera in nessun trimestre il tasso soglia antiusura fissato dalla legge” e che tale “risultato non varia neanche aggiungendo al calcolo del TEGM la c.d. commissione di massimo scoperto nella misura effettivamente applicata dalla (v. Relazione tecnica d'ufficio in atti della dr. ssa ”. CP_4 Persona_2
Né parte appellante ha contestato nello specifico tali risultati dell'elaborato peritale o esposto (come era suo onere fare) nell'atto di appello puntuali censure al metodo seguito dal perito per giungere a tali conclusioni. Analogamente generica è l'indicazione della mancata comprensione in tale calcolo delle “spese” senza specifica indicazione di quali “voci” sarebbero state pretermesse e dell'allegazione del diverso risultato cui si sarebbe pervenuti inglobandole nel calcolo.
L'assoluta genericità di tali indicazioni rende assolutamente superflua e defatigante l'invocata integrazione di consulenza tecnica.
Di talché, le critiche mosse dagli odierni appellanti non possono che ritenersi meramente fuorvianti nonché prive di fondamento giuridico.
§ 6.3. Passando all'esame del secondo motivo di gravame giova, sin da subito, porre le opportune premesse.
Ebbene, gli odierni appellanti lamentano l'erroneità della statuizione pronunciata dal giudice di prime cure, allorquando, rigettando la domanda di condanna al risarcimento del danno subito, ha ritenuto che non sussistessero sufficienti elementi per concludere nel senso dell'esistenza del danno.
Affermano che il suddetto pregiudizio è dipeso dalla condotta illegittima dell'istituto bancario e deve essere risarcito sotto due diversi profili:
1) quello dei danni morali e materiali direttamente connessi alla condotta serbata dalla convenuta per violazione delle norme contrattuali ed extracontrattuali accertate nel corso del giudizio;
2) quello derivante dall'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'IT della sofferenza bancaria per un credito falsamente quantificato.
Orbene, in prima battuta va rilevato come parte appellante non si misura affatto con l'argomentazione principale contenuta, sul punto, nella sentenza di prime cure, afferente alla mancata prova della segnalazione alla centrale rischi.
Conformemente all'eccezione sollevata dall'appellata, inoltre, la produzione degli appellanti (cfr. estratto C.R.) operata solo nell'odierna fase di giudizio deve ritenersi inammissibile in quanto in contrasto con il disposto di cui all'art. 345 c.p.c.
Ciò basta, di per sé, a rigettare il relativo motivo di appello.
Ciò premesso, in ogni caso, volendo esaminare la questione nel merito, relativamente al primo profilo sopra evidenziato dall'appellante basti rammentare che nel corso del giudizio di prime
10 cure è stato accertato che, contrariamente a quanto sostenuto in citazione dalla società attrice e dai suoi fideiussori in proprio, non sussiste alcun indebito percepito dalla banca e, quindi, un credito degli attori stessi, essendo anzi stato riscontrato un rilevante saldo debitorio in favore di Tale aspetto, infatti, assume rilevanza pregante. Controparte_3
In generale, gli odierni appellanti, tanto nel giudizio di prime cure quanto nel presente grado, si sono limitati a contestare genericamente il comportamento scorretto e illegittimo della convenuta, oggi appellata, chiedendone la condanna per i danni subiti da quantificare tramite consulenza tecnica d'ufficio o da liquidarsi eventualmente in via equitativa dal giudice. Al contrario, non hanno provveduto ad allegare il danno arrecato all'attività imprenditoriale a seguito dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto illegittimamente operate dalla banca.
Dunque, nessuna prova è stata fornita dei presunti danni patiti a seguito dell'illecito comportamento dell'istituto essendosi limitati, gli odierni appellanti, a lamentare generici pregiudizi senza dimostrare alcunché di specifico quantomeno in relazione all'attività commerciale, o sul piano delle relazioni eventualmente instaurate con altri istituti di credito.
Pertanto, la domanda risarcitoria con riferimento ai danni “da illegittima ed illecita condotta contrattuale” può dirsi correttamente rigettata dal giudice di prime cure in quanto destituita di qualsivoglia fondamento probatorio, considerato anche l'ingente debito legittimamente dovuto dalla società correntista in favore di quale cessionaria del credito Controparte_1 originariamente vantato dalla banca.
Per quanto attiene invece al chiesto risarcimento del pregiudizio subito a causa dell'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca D'IT, valgono le seguenti considerazioni.
La segnalazione di insoluti o sofferenze, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, alla banca dati denominata "Centrale dei Rischi" gestita dalla Banca d'IT (c.d. servizio di centralizzazione dei rischi) è disciplinata da varie norme prevalentemente secondarie (Delib. CICR 16 maggio 1962 e dal D.M. Tesoro 2 aprile 1991, ai sensi del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 32, lett. h (successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 385 del 1993); D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 53, comma 1, lett. (b), art. 67, comma 1, lett. (b) e;
Delib. del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio 29 marzo 1994 (Gazz. Uff. 20 aprile 1994); decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 luglio 2012, n. 663; successive istruzioni e circolari emanate dalla Banca d'IT) e la Suprema Corte nell'interpretare le norme di cui sopra ha in più occasioni stabilito che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, solo perché questi sia inadempiente. Difatti, essa presuppone che l'intermediario creditizio abbia invece riscontrato "una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza" (così, ex multis, Cass. Civ. Sez. I, 09.07.2014 n. 15609, Rv. 631843 - 01).
Diversamente argomentando, infatti, si perverrebbe al paradossale esito che anche il debitore il quale abbia sollevato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; oppure quello che abbia opposto al creditore un controcredito in compensazione, od ancora quello che intenda invocare l'annullabilità del contratto per vizio del consenso, si vedrebbero segnalati alla Centrale dei Rischi.
Naturalmente ciò non vuol dire che al debitore moroso basti invocare, anche pretestuosamente, la nullità del contratto o l'usurarietà del tasso soglia, per pretendere di essere risarcito in caso di segnalazione da parte dell'ente creditore alla Centrale dei Rischi.
11 Ma se da un lato la mala fede del debitore non può costituire uno schermo contro le conseguenze dell'inadempimento, dall'altro lato è pur sempre necessario che il giudice chiamato a valutare la legittimità d'una segnalazione alla Centrale dei Rischi non si limiti a prendere atto che il debito oggetto della segnalazione era effettivamente dovuto, ma stabilisca con valutazione ex ante: a) dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza;
b) dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato.
Queste essendo le regole da applicare per valutare se una segnalazione alla Centrale dei Rischi sia avvenuta in modo corretto, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartirà secondo le regole ordinarie: trattandosi di illecito aquiliano, spetterà all'attore dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui sollevò l'eccezione, sia la colpa del creditore, sia l'esistenza del danno, sia il nesso di causa tra colpa e danno ( Cass. Civ. sez. III, 09.02.2021, n. 3130).
Pertanto, l'onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, e nel caso di specie sugli originari attori di primo grado.
Ora, nel presente giudizio è stata documentalmente provata la sussistenza di un debito da parte della società correntista;
in particolare, a fronte di un presunto debito pari ad € 142.407,51 è stato accertato, a seguito della rideterminazione del saldo contabile dei rapporti negoziali, che il rapporto di conto corrente n. 5439 - ricalcolato con la depurazione della capitalizzazione trimestrale sia sul c/c che sui c/a, e con la decurtazione degli importi inerenti alla CMS - presentava un saldo a debito della società correntista pari ad € 103.805,60.
Pertanto, il passaggio a sofferenza delle posizioni debitorie e la conseguente segnalazione alla centrale dei rischi, è stata legittima ed effettuata in ottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla Banca d'IT (circolare n.139 del 1991) che ha classificato il credito a sofferenza a fronte di un inadempimento ingiustificato protratto per lungo tempo.
Ad abundantiam giova sottolineare che comunque, anche riguardo tale aspetto, nessuna prova è stata fornita dei pretesi danni patiti a seguito del comportamento della banca, essendosi limitati, gli appellanti, a lamentare generici danni senza dimostrare – neanche per presunzioni- alcun effettivo e specifico pregiudizio che ne sia conseguito per l'attività commerciale, tantomeno sul piano delle relazioni eventualmente instaurate con altri istituti di credito.
Sul punto, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità che, in maniera condivisibile, ha sostenuto che “In tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (Cfr. Cass. civ. sezione 6-3, Ordinanza n. 7594 del 28.03.2018).
Alla luce di quanto sopra detto in ordine al saldo negativo del conto accertato in primo grado, nonché stante la carenza di prova dell'eventuale pregiudizio subito, non è possibile sostenere che il passaggio a sofferenza dei crediti considerati sia avvenuto illegittimamente ed abbia provocato un danno.
Per quanto sopra esposto, la domanda di risarcimento danni, proposta dagli originari attori, per l'illegittimità delle pattuizioni contrattuali applicate, con conseguente violazione dei principi
12 di correttezza e buona fede, e per l'illegittimo passaggio a sofferenza del credito, si ritiene infondata.
§. 6.4. Procedendo con l'esame del terzo motivo d'impugnazione, gli appellanti deducono che la garanzia fideiussoria prestata per far fronte a tutte le obbligazioni future, cessi di essere efficace in presenza di comportamenti posti dal creditore in spregio dei canoni di cui all'art. 1375 s.s. c.c. nonché considerati i profili di illegittimità attinenti alla violazione degli artt. 1956, 1957 c.c., e della normativa antitrust.
Ebbene, se è vero che può aversi nullità della fideiussione prestata per violazione del dovere di buona fede e correttezza contrattuale, come rilevato in precedenza, nel caso di specie non è ravvisabile alcun comportamento del creditore che abbia violato tali canoni di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Si osservi che nessuna violazione del dovere di informazione può essere imputata all'appellata, atteso che la garanzia prestata da fideiussore, ai sensi dell'art. 5 dell'originario contratto di garanzia, il fideiussore si era assunto l'onere di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso l'istituto di credito dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca.
Inoltre, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, deve, escludersi in ogni caso la responsabilità della banca qualora si possa presumere che il fideiussore sia a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale, come nella ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o di legale rappresentante o di socio (Cfr. Cass. Civ. sez. I, 15.02.2016, n. 2911)
Invero, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, uno dei fideiussori, Parte_2
, è anche l'amministratore della debitrice principale, la per questa ragione
[...] Parte_1 evidente, il fideiussore era necessariamente a conoscenza della rilevante situazione debitoria della debitrice principale, poiché, pur operando sotto la forma giuridica di una società a responsabilità limitata, era amministrata dalla stessa persona. L'altro fideiussore è, invece, la Parte_4 moglie del suddetto, per cui vige anche per essa la presunzione di conoscenza della situazione debitoria della società.
Tanto ci permette di affermare con opportuna certezza che né il fideiussore Parte_2 né la moglie fossero all'oscuro della situazione economica della società; ne deriva per entrambi l'impossibilità di invocare la liberazione dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c..
Piuttosto, per quanto concerne la dedotta violazione della normativa antitrust in relazione all'art 1957 c.c., si rende necessario, anzitutto, rilevare che la domanda di nullità è stata proposta in tali termini solo ed esclusivamente nella comparsa conclusionale di primo grado, invece, al momento della proposizione del giudizio e successivamente nelle memorie ex art. 183 c.p.c. gli originari opponenti deducevano unicamente l'invalidità delle garanzie prestate in quanto rilasciate senza limite di importo (cd. fideiussione omnibus), e chiedevano, in via subordinata, che venisse accertata la sussistenza del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1957 c.c..
Va però precisato che la nullità della fideiussione per conformità allo schema redatto secondo il modello ABI (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) giudicato dall'Autorità garante come frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza può essere rilevata d'ufficio, per la prima volta anche in sede di legittimità,
13 purché sussistano gli elementi necessari per poterla rilevare sulla base di dati fattuali già acquisiti e nel rispetto del contraddittorio.
Pertanto, questo Collegio, reputa necessario passare al vaglio della suddetta domanda premettendo i termini della questione sottoposta al vaglio della Corte.
Com'è noto, con provvedimento della Banca d'IT n. 55/2005, l'autorità antitrust per il settore bancario dell'epoca ha statuito che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Invero, la Banca d'IT ha dichiarato lo schema ABI contrario alla normativa antitrust limitatamente alle clausole indicate agli artt. 2, 6 e 8, in particolare, la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza e reviviscenza, le quali addossano al fideiussore le conseguenze negative rispettivamente derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca (che ha omesso di agire nel termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c.), oppure dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (venendo così meno il carattere accessorio tipico dell'obbligazione fideiussoria).
Andando ad analizzare in dettaglio, il summenzionato art. 2 c. 2 lett. a) della L. n. 287/1990 vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, e l'ultimo comma del suddetto articolo dispone che le intese vietate sono nulle ad ogni effetto (art. 2 c. 3 legge cit.).
Occorre, per di più, chiarire che il termine "intesa" non individua solo i contratti in senso tecnico, ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare "voluto", ma piuttosto, il legislatore ha inteso proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali".
È quindi rilevante qualsiasi condotta di mercato, anche realizzata in forma non negoziale, purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché le fattispecie in cui il meccanismo di "intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali" (così, condivisibilmente, Cass. Civ. n. 28910/2017). Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque modalità essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust. (Cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994 e tra le decisioni più recenti massimate Cass. Civ. 13/12/2023, n. 34889)
Da ciò consegue che, allorquando l'articolo in questione stabilisce la nullità delle "intese", non abbia voluto dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi alla base della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale – “realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza”; perciò, ben può affermarsi che, la nullità dell'intesa cd. “a monte”, determina indubbiamente la nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus “a valle”, ma solo limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'IT n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8).
14 A fronte dell'ampio dibattito sorto in dottrina e in giurisprudenza in ordine alla configurabilità della nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus stipulato a valle dell'intesa illecita sanzionata dal citato provvedimento della Banca d'IT, le Sezioni Unite della Suprema Corte, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, ha ritenuto di aderire alla tesi della nullità parziale, in quanto la ratio dell'art. 2 c. 2 lett. a) legge antitrust consiste nel creare un bilanciamento tra libertà di concorrenza e tutela delle situazioni giuridiche dei soggetti diversi dagli imprenditori. Infatti, la legge antitrust ha come destinatari, non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, come il consumatore finale (Cass. SS.UU. 2207/2005). Inoltre, l'art. 2 c. 3 legge cit. commina la nullità delle intese vietate ad ogni effetto, con ciò facendo riferimento anche ai contratti che realizzano l'intesa vietata.
A tal uopo giova richiamare la citata pronuncia delle Sezioni Unite: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
La nullità parziale accordata risponde al principio di conservazione del negozio, secondo il disposto dell'art. 1419 c.c., secondo il quale, di regola, la nullità della singola clausola (o di alcune clausole) non colpisce l'intero contratto se tale clausola è scindibile dal resto del negozio, al contrario, si estende all'intero contratto solo nel caso in cui la parte dimostri che quella clausola non gode di “un'esistenza autonoma” ma si trova in correlazione inscindibile con il resto (vedasi Cass. Civ. n. 2314/2016).
Dunque, la conformità delle clausole di reviviscenza, sopravvenienza e di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c., contenute nel contratto di fideiussione omnibus, rispetto a quelle di cui agli articoli 2, 6 e 8 del modello ABI-2003, come detto, profila non l'integrale nullità del contratto, ma l'astratta e potenziale nullità parziale della singola clausola conforme a quelle censurate dall'Autorità Garante del sistema bancario.
Secondo l'insegnamento fornito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la nullità parziale delle clausole del contratto di fideiussione omnibus a valle tutela, infatti, ambo le parti: il cliente che viene tutelato dall'espunzione delle clausole vietate e la banca che mantiene in vita la garanzia fideiussoria.
Premesso quanto sopra, occorre anzitutto rilevare che nei contratti oggetto di questo giudizio è agevole notare la presenza del limite quantitativo, così come accertato anche dal giudice di prima istanza, espressamente stabilito nella somma di € 225.000,00 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del debitore principale verso la banca (v. contratti di fideiussione allegati dall'appellata).
Tali contratti sono da considerarsi, per espressa volontà delle parti, la prosecuzione della precedente fideiussione rilasciata dagli stessi soggetti in data 08.02.1999, nei quali era stato fissato il limite quantitativo in L. 450.000.000.
Ebbene, sotto il profilo prettamente giuridico- procedurale, occorre fare applicazione nel caso in esame del principio sancito dalla pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle
15 parti” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023 -Rv. 668476 – 02- la quale, nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo).
È opportuno ricordare, in proposito, che già le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono occupate del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (Cfr. sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242), affermando, tra l'altro, che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il principio secondo il quale in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale il Giudice ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto.
Ne deriva che “qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati” (così, citata Cass. Ord. 20713 del 17.07.2023).
Nel caso in esame, l'eccezione di nullità si fonda su circostanze di fatto («quantomeno, la conformità al “modello ABI” e la produzione del relativo “modello”») che le parti avrebbero dovuto introdurre già in primo grado.
In altri termini, poiché si parla, nella specie, della presunta nullità di una clausola contrattuale che discenderebbe dalla conformità del contratto rispetto al modello redatto dall'ABI e contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'IT, gli odierni appellanti avrebbero dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità pur in assenza di una tempestiva domanda formulata in tal senso, poiché tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata e la delibera della Banca d'IT suindicata erano note e a disposizione delle parti.
La quaestio nullitatis posta dagli odierni appellanti non può quindi in questa sede essere esaminata, per non avere gli odierni ricorrenti tempestivamente prodotto (in realtà, mai prodotto), il modello ABI (che risulta sottratto al principio “iura novit curia”), allo scopo di consentire il dovuto confronto con il contratto di fideiussione stipulato.
Nel caso di specie, quindi, manca in atti la prova dell'esistenza di una intesa illecita “a monte” fra banche, riferita in particolare all'utilizzo delle tre clausole contestate dall'odierna appellante.
Per tutti i superiori motivi la domanda di accertamento e declaratoria di nullità per violazione della normativa antitrust non può trovare accoglimento.
§ 7. Orbene, stante l'integrale rigetto dei motivi di appello articolati dall'appellante società
nonché dai suoi fideiussori e nel giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_4 recante n. R.G. 382/2022, la Corte, ritiene che meriti integrale conferma la sentenza di primo
16 grado n. 899/2021 emessa e pubblicata dal Tribunale di Patti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in data 01.12.202 a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 100896/2009.
La soccombenza degli odierni appellanti impone la condanna di questi ultimi, in via solidale, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellata Controparte_1
e per essa quale mandataria Cerved Credit Management S.p.a., in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, liquidate, avuto riguardo al valore della controversia dichiarato in atto di appello, secondo parametri medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero,
“le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI- 3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi € 12.154,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio;
€ 1.911,00 per la fase introduttiva;
€ 2.163,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nulla sulle spese riguardo la posizione giuridica del , non costituitosi in Controparte_2 questo grado del giudizio.
Infine, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso dalla nonché e in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_4 fideiussori della predetta società, nel giudizio iscritto al n. R.G. 382/2022 nei confronti di
[...]
e per essa quale mandataria Cerved Credit Management S.p.a., avverso la Controparte_1 sentenza n. 899/2021 emessa e pubblicata dal Tribunale di Patti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in data 01.12.202 a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 100896/2009, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2. Rigetta integralmente l'appello;
17 3. Condanna gli appellanti nonché e in Parte_1 Parte_2 Parte_4 solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata e per essa quale mandataria Cerved Credit Management S.p.a., Controparte_1 liquidate in € 12.154,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. Nulla sulle spese riguardo la posizione giuridica del non Controparte_2 costituito in questo giudizio;
5. Dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 10 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario del processo, dott. Giuseppe Francesco D'Andrea.
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