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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3845/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice designato dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3845 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 18.09.2024, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 18.11.2024 e per il deposito delle memorie di replica fino al 9.12.2024, vertente
TRA
(p.iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante (C.F. ), elett.te domiciliata in Roma, Piazza Parte_2 C.F._1
Cavour n.17, presso lo studio dell'avv. Pamela Anna Balestrieri, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
ATTRICE - OPPONENTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Salvi ed CP_1 C.F._2 elett.te domiciliato presso lo studio sito in Roma, Viale di Villa Massimo n.21.
CONVENUTO - OPPOSTO
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 17495/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data
21.10.2020 a conclusione del procedimento monitorio n.r.g. 48375/2020.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.09.2024.
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 17495/2020 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma in data
21.10.2020 ed ha esposto: - che il convenuto aveva richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per l'importo di € 10.784,80 a titolo di corrispettivo per l'attività professionale di consulenza fiscale svolta in virtù di incarico, conferito in data 30.11.2015; - che l'incarico prevedeva un compenso forfettario annuo per il professionista pari all'importo di € 3.000,00 oltre iva e Cassa Previdenza;
- che, in virtù dell'art.9 del contratto, la stessa risolveva il rapporto in data 30.10.2019; - che il convenuto chiedeva la corresponsione del compenso in relazione all'attività svolta per l'annualità 2017,2018 e 2019 sino alla risoluzione del contratto. La società opponente ha dedotto: - in via preliminare, la nullità della lettera di conferimento dell'incarico professionale per indeterminatezza dell'oggetto; - nel merito,
l'inadempimento del professionista rispetto alle attività oggetto dell'incarico, nello specifico, per aver omesso l'invio all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP relativa al periodo di imposta 2018; - la revoca del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova del credito azionato;
- la condanna al risarcimento del danno nella misura di € 1.000,00 oltre oneri a fronte dell'inadempimento di controparte e pari alle attività che la stessa ha dovuto conferire a terzi.
Si è costituito in giudizio il Sig. chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo opposto n. 17495/2020 pari all'importo di € 10.784,80 a titolo di compensi professionali per l'attività di consulenza fiscale e in tema di bilancio di esercizio in favore della società.
A tal fine ha dedotto: - in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di nullità della lettera di conferimento dell'incarico professionale;
-nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento rispetto alle attività di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate, con riguardo all'anno 2018; - l'infondatezza del difetto di prova del credito;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto al compenso professionale per l'importo di € 10.784,70, oltre interessi;
- il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente per la somma di € 1.000,00 e la condanna al pagamento delle spese di lite del presente procedimento oltre spese generali, iva e cpa.
All'udienza del 7.04.2021 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Le richieste istruttorie sono state respinte. All'udienza del 18.09.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Va premesso che l'odierna controversia ha ad oggetto la valutazione della fondatezza del credito vantato dal dott. nei confronti della società relativo allo svolgimento di CP_1 Parte_3 pagina 2 di 5 prestazioni d'opera professionale in favore dell'opponente. A fondamento della richiesta di emissione del provvedimento monitorio, l'odierno opposto ha prodotto il contratto di conferimento dell'incarico professionale e il preavviso di fattura del 30.06.2020.
Sulla base di tale documentazione è stato emesso il provvedimento monitorio.
La parte opponente ha contestato la pretesa, sostenendo la nullità della lettera di conferimento dell'incarico professionale del 30.11.2015 per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, che ha dovuto servirsi di altro professionista per lo svolgimento di attività fiscale e contabile, che il professionista ha omesso di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP, relative al periodo di imposta 2018 e che comunque non è stata fornita alcuna prova a fondamento della pretesa azionata.
Appare opportuno ricordare sinteticamente i principi che regolano la materia:
1. nell'opposizione a decreto ingiuntivo, attore in senso sostanziale è l'opposto, con la conseguenza che sono a suo carico gli oneri probatori relativi agli elementi costitutivi della pretesa azionata (cfr. tra le altre Sez. 2 -,
Sentenza n. 5415 del 25/02/2019);
2. la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023; nello stesso senso Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011; Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Sez. 2, Sentenza n.
10860 del 11/05/2007).
In ordine all'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'oggetto, relativa al contratto di conferimento dell'incarico professionale, deve ricordarsi che, il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, presuppone l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento del compenso. Peraltro, nell'art. 1 della lettera di incarico professionale, è contenuto il riferimento all'oggetto del mandato, quale attività di consulenza fiscale ed in tema di bilancio di esercizio, emergendo quindi chiaramente il contenuto della prestazione prevista.
Parte opposta, costituendosi in questa sede, ha allegato copiosa corrispondenza, relativa agli anni
2016,2017,2018 e 2019 comprovante l'instaurazione di un rapporto contrattuale tra le parti avente ad oggetto l'esecuzione di attività in materia di adempimenti fiscali e dunque la volontà della società di avvalersi dell'opera professionale del Dott. (cfr. doc. da 13 a 16 – Parte_1 CP_1 comparsa di costituzione e risposta).
pagina 3 di 5 Con riguardo all'oggetto del contratto, parte opposta, ha prodotto le ricevute di trasmissione, in via telematica, delle dichiarazioni IRAP, IVA, Certificazione Unica relative agli anni 2016, 2017, 2018 e
2019. In tal modo ha fornito adeguata prova rispetto alle prestazioni rese, con particolare riguardo all'attività professionale di consulenza fiscale e in tema di bilancio espletata negli anni in questione da parte del professionista in favore della società opponente. (cfr. doc. da 18 a 40, memoria di replica – parte opposta).
Il dott. ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n.17495/2020 emesso CP_1 dal Tribunale di Roma in data 21.10.2020 a conclusione del procedimento monitorio n.r.g. 48375/2020 per l'importo di € 10.784,80 a titolo di corrispettivo per l'attività professionale di consulenza fiscale e in tema di bilancio svolta in favore della società a sostegno del Parte_4 proprio credito ha prodotto: - il contratto di conferimento dell'incarico concluso con la società opponente;
- il preavviso di fattura del 30.06.2020, con il quale sollecitava la società al pagamento degli onorari per l'opera prestata per gli anni 2017, 2018 e 2019, sino alla data di risoluzione del contratto, avvenuta il 30.10.2019; - la documentazione relativa agli adempimenti fiscali espletati in relazione agli anni 2016,2017,2018 e 2019.
Parte opponente nell'ambito del presente procedimento eccepisce l'inadempimento del professionista rispetto all'espletamento delle attività oggetto del contratto;
in particolare, sostiene che il professionista ha omesso di trasmettere la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP relative al periodo di imposta 2018.
Ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di inadempimento, occorre esaminare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale di natura fiscale espletata dal professionista in favore della società opponente per gli anni 2017, 2018 e 2019, con particolare riguardo agli obblighi di trasmissione della dichiarazione IRAP e della dichiarazione dei redditi, relative all'anno 2018.
Dall'esame della documentazione allegata in atti, risultano: - la ricevuta di invio telematico del modello Unico, della dichiarazione IVA e IRAP e il modello 770, in relazione all'anno 2016 (cfr. doc.
19,20, 24, 38 – memoria di replica); - la ricevuta di invio telematico del modello Unico, dichiarazione
IVA e IRAP e il modello 770, in relazione al periodo di imposta 2017 (cfr.doc. 21,22, 23, da 27 a 30,
49- memoria di replica); - le ricevute di comunicazione IVA, in relazione ai redditi 2018 (cfr. doc. da 32
a 35 – memoria di replica).
In sostanza, l'opposto non ha documentato di aver eseguito in maniera completa le prestazioni previste in relazione all'anno 2018, mancando la prova della trasmissione delle dichiarazioni modello
UNICO, 770 e IRAP. Tenuto conto dell'importo stabilito a titolo di corrispettivo annuale del contratto pari ad € 3.000,00 e della circostanza che nell'ultimo anno è stata prodotta esclusivamente la pagina 4 di 5 dichiarazione IVA, si ritiene di dover proporzionalmente ridurre il corrispettivo per tale ultimo anno e di dover liquidare il minor importo di € 7.250,00. Di conseguenza va disposta la revoca del decreto opposto e la condanna dell'opponente al pagamento di tale importo.
Parte opponente ha proposto domanda di risarcimento del danno nella misura di € 1.000,00, corrisposti a diverso consulente fiscale ai fini dello svolgimento degli adempimenti fiscali relativi agli anni 2018 e 2019. Sul punto, occorre osservare che la società non ha allegato alcuna Parte_1 documentazione comprovante l'effettivo esborso di somme ulteriori ad altro professionista per l'adempimento degli obblighi di trasmissione fiscale per il periodo di imposta 2018, limitandosi ad allegare esclusivamente le ricevute di trasmissione degli atti all'Agenzia delle Entrate. Pertanto, la produzione di parte opponente non consente di documentare le spese effettivamente sostenute con la conseguenza che alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia determinato con riferimento all'importo effettivamente riconosciuto come dovuto alla parte opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 17495/2020, emesso nell'ambito del procedimento monitorio n.r.g. 48375/2020;
- condanna la al pagamento in favore di della Parte_4 CP_1 somma di € 7.250,00 oltre accessori di legge ed interessi dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
- respinge la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
- condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_4
che liquida in € 2.600,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa. CP_1
Così deciso in Roma il 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice designato dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3845 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 18.09.2024, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 18.11.2024 e per il deposito delle memorie di replica fino al 9.12.2024, vertente
TRA
(p.iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante (C.F. ), elett.te domiciliata in Roma, Piazza Parte_2 C.F._1
Cavour n.17, presso lo studio dell'avv. Pamela Anna Balestrieri, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione
ATTRICE - OPPONENTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Salvi ed CP_1 C.F._2 elett.te domiciliato presso lo studio sito in Roma, Viale di Villa Massimo n.21.
CONVENUTO - OPPOSTO
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 17495/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data
21.10.2020 a conclusione del procedimento monitorio n.r.g. 48375/2020.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.09.2024.
pagina 1 di 5 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 17495/2020 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma in data
21.10.2020 ed ha esposto: - che il convenuto aveva richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per l'importo di € 10.784,80 a titolo di corrispettivo per l'attività professionale di consulenza fiscale svolta in virtù di incarico, conferito in data 30.11.2015; - che l'incarico prevedeva un compenso forfettario annuo per il professionista pari all'importo di € 3.000,00 oltre iva e Cassa Previdenza;
- che, in virtù dell'art.9 del contratto, la stessa risolveva il rapporto in data 30.10.2019; - che il convenuto chiedeva la corresponsione del compenso in relazione all'attività svolta per l'annualità 2017,2018 e 2019 sino alla risoluzione del contratto. La società opponente ha dedotto: - in via preliminare, la nullità della lettera di conferimento dell'incarico professionale per indeterminatezza dell'oggetto; - nel merito,
l'inadempimento del professionista rispetto alle attività oggetto dell'incarico, nello specifico, per aver omesso l'invio all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP relativa al periodo di imposta 2018; - la revoca del decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova del credito azionato;
- la condanna al risarcimento del danno nella misura di € 1.000,00 oltre oneri a fronte dell'inadempimento di controparte e pari alle attività che la stessa ha dovuto conferire a terzi.
Si è costituito in giudizio il Sig. chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo opposto n. 17495/2020 pari all'importo di € 10.784,80 a titolo di compensi professionali per l'attività di consulenza fiscale e in tema di bilancio di esercizio in favore della società.
A tal fine ha dedotto: - in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di nullità della lettera di conferimento dell'incarico professionale;
-nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento rispetto alle attività di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate, con riguardo all'anno 2018; - l'infondatezza del difetto di prova del credito;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto al compenso professionale per l'importo di € 10.784,70, oltre interessi;
- il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da parte opponente per la somma di € 1.000,00 e la condanna al pagamento delle spese di lite del presente procedimento oltre spese generali, iva e cpa.
All'udienza del 7.04.2021 è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Le richieste istruttorie sono state respinte. All'udienza del 18.09.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Va premesso che l'odierna controversia ha ad oggetto la valutazione della fondatezza del credito vantato dal dott. nei confronti della società relativo allo svolgimento di CP_1 Parte_3 pagina 2 di 5 prestazioni d'opera professionale in favore dell'opponente. A fondamento della richiesta di emissione del provvedimento monitorio, l'odierno opposto ha prodotto il contratto di conferimento dell'incarico professionale e il preavviso di fattura del 30.06.2020.
Sulla base di tale documentazione è stato emesso il provvedimento monitorio.
La parte opponente ha contestato la pretesa, sostenendo la nullità della lettera di conferimento dell'incarico professionale del 30.11.2015 per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, che ha dovuto servirsi di altro professionista per lo svolgimento di attività fiscale e contabile, che il professionista ha omesso di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP, relative al periodo di imposta 2018 e che comunque non è stata fornita alcuna prova a fondamento della pretesa azionata.
Appare opportuno ricordare sinteticamente i principi che regolano la materia:
1. nell'opposizione a decreto ingiuntivo, attore in senso sostanziale è l'opposto, con la conseguenza che sono a suo carico gli oneri probatori relativi agli elementi costitutivi della pretesa azionata (cfr. tra le altre Sez. 2 -,
Sentenza n. 5415 del 25/02/2019);
2. la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023; nello stesso senso Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011; Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Sez. 2, Sentenza n.
10860 del 11/05/2007).
In ordine all'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'oggetto, relativa al contratto di conferimento dell'incarico professionale, deve ricordarsi che, il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, presuppone l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento del compenso. Peraltro, nell'art. 1 della lettera di incarico professionale, è contenuto il riferimento all'oggetto del mandato, quale attività di consulenza fiscale ed in tema di bilancio di esercizio, emergendo quindi chiaramente il contenuto della prestazione prevista.
Parte opposta, costituendosi in questa sede, ha allegato copiosa corrispondenza, relativa agli anni
2016,2017,2018 e 2019 comprovante l'instaurazione di un rapporto contrattuale tra le parti avente ad oggetto l'esecuzione di attività in materia di adempimenti fiscali e dunque la volontà della società di avvalersi dell'opera professionale del Dott. (cfr. doc. da 13 a 16 – Parte_1 CP_1 comparsa di costituzione e risposta).
pagina 3 di 5 Con riguardo all'oggetto del contratto, parte opposta, ha prodotto le ricevute di trasmissione, in via telematica, delle dichiarazioni IRAP, IVA, Certificazione Unica relative agli anni 2016, 2017, 2018 e
2019. In tal modo ha fornito adeguata prova rispetto alle prestazioni rese, con particolare riguardo all'attività professionale di consulenza fiscale e in tema di bilancio espletata negli anni in questione da parte del professionista in favore della società opponente. (cfr. doc. da 18 a 40, memoria di replica – parte opposta).
Il dott. ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n.17495/2020 emesso CP_1 dal Tribunale di Roma in data 21.10.2020 a conclusione del procedimento monitorio n.r.g. 48375/2020 per l'importo di € 10.784,80 a titolo di corrispettivo per l'attività professionale di consulenza fiscale e in tema di bilancio svolta in favore della società a sostegno del Parte_4 proprio credito ha prodotto: - il contratto di conferimento dell'incarico concluso con la società opponente;
- il preavviso di fattura del 30.06.2020, con il quale sollecitava la società al pagamento degli onorari per l'opera prestata per gli anni 2017, 2018 e 2019, sino alla data di risoluzione del contratto, avvenuta il 30.10.2019; - la documentazione relativa agli adempimenti fiscali espletati in relazione agli anni 2016,2017,2018 e 2019.
Parte opponente nell'ambito del presente procedimento eccepisce l'inadempimento del professionista rispetto all'espletamento delle attività oggetto del contratto;
in particolare, sostiene che il professionista ha omesso di trasmettere la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP relative al periodo di imposta 2018.
Ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di inadempimento, occorre esaminare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale di natura fiscale espletata dal professionista in favore della società opponente per gli anni 2017, 2018 e 2019, con particolare riguardo agli obblighi di trasmissione della dichiarazione IRAP e della dichiarazione dei redditi, relative all'anno 2018.
Dall'esame della documentazione allegata in atti, risultano: - la ricevuta di invio telematico del modello Unico, della dichiarazione IVA e IRAP e il modello 770, in relazione all'anno 2016 (cfr. doc.
19,20, 24, 38 – memoria di replica); - la ricevuta di invio telematico del modello Unico, dichiarazione
IVA e IRAP e il modello 770, in relazione al periodo di imposta 2017 (cfr.doc. 21,22, 23, da 27 a 30,
49- memoria di replica); - le ricevute di comunicazione IVA, in relazione ai redditi 2018 (cfr. doc. da 32
a 35 – memoria di replica).
In sostanza, l'opposto non ha documentato di aver eseguito in maniera completa le prestazioni previste in relazione all'anno 2018, mancando la prova della trasmissione delle dichiarazioni modello
UNICO, 770 e IRAP. Tenuto conto dell'importo stabilito a titolo di corrispettivo annuale del contratto pari ad € 3.000,00 e della circostanza che nell'ultimo anno è stata prodotta esclusivamente la pagina 4 di 5 dichiarazione IVA, si ritiene di dover proporzionalmente ridurre il corrispettivo per tale ultimo anno e di dover liquidare il minor importo di € 7.250,00. Di conseguenza va disposta la revoca del decreto opposto e la condanna dell'opponente al pagamento di tale importo.
Parte opponente ha proposto domanda di risarcimento del danno nella misura di € 1.000,00, corrisposti a diverso consulente fiscale ai fini dello svolgimento degli adempimenti fiscali relativi agli anni 2018 e 2019. Sul punto, occorre osservare che la società non ha allegato alcuna Parte_1 documentazione comprovante l'effettivo esborso di somme ulteriori ad altro professionista per l'adempimento degli obblighi di trasmissione fiscale per il periodo di imposta 2018, limitandosi ad allegare esclusivamente le ricevute di trasmissione degli atti all'Agenzia delle Entrate. Pertanto, la produzione di parte opponente non consente di documentare le spese effettivamente sostenute con la conseguenza che alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia determinato con riferimento all'importo effettivamente riconosciuto come dovuto alla parte opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 17495/2020, emesso nell'ambito del procedimento monitorio n.r.g. 48375/2020;
- condanna la al pagamento in favore di della Parte_4 CP_1 somma di € 7.250,00 oltre accessori di legge ed interessi dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
- respinge la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
- condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_4
che liquida in € 2.600,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa. CP_1
Così deciso in Roma il 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5