Sentenza 1 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/10/2003, n. 14592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14592 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO REPUBBLICA ITALIANA ARTT. 46 39 1. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 45 92/03 COMUNIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: President❤e Dott. Franco PONTORIERI 3077/01 29533 onsiliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Cron. Dott. Giovanna SCHERI Ο el. Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Francesca TROMBET Ud. 23/05/03 Consigliere C.C. Dott. Emilio MALPICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: + COMUNIONE OAHU ISOLA 6B CERENOVA CERVETERI, in persona dell'Amministratore PAOLO MILITELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G AVEZZANA 2, presso lo studio SERAPIO DEROMA, che lo difende, giusta dell'avvocato delega in atti;
ricorrente
contro
LE PA IN OM, RE RI DO, RI AN;
intimati 2003 avverso la sentenza n. 232/99 del Giudice di pace di 870 CIVITAVECCHIA, depositata il 13/12/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23/05/03 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE chiede che la Corte di dichiari Cassazione, in camera di consiglio inammissibile, con le conseguenze di legge. - F -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La ON Oahu Is.6B di Cerenova- Cerveteri chiese ed ottenne nei confronti di UL LA AS OD e MA IC AR dal Giudice dipace di Civitavecchia decreto ingiuntivo di pagamento di lire 942.454 a titolo di pagamento di oneri inerenti alla comunione. Proposero opposizione gli ingiunti sostenendo di non essere tenuti al pagamento perché l'immobile al quale gli oneri si riferivano era fruito da LO EL, coniuge del OD, alla quale era stato assegnato in sede di separazione e che, pertanto, era l'unica obbligata al pagamento. Chiesero, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della LO, che chiamarono in causa, al pagamento di quanto richiesto dalla ON. La LO, costituitasi a sua volta, sostenne che obbligati al pagamento erano gli opponenti, quali proprietari dell'immobile. Con sentenza 27/11-13/12/99, il Giudice di pace, accogliendo l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo condannando la LO a pagare alla ON la somma portata dal detto decreto e disponendo l'integrale compensazione delle spese processuali. Contro la sentenza la ON ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. fondato su tre motivi. Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati. Ai sensi dell'art.375 c.p.c. il Pubblico Ministero ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza pronunciata secondo equità ex art. 113 secondo comma c.p.c. e non rientrando i 2 motivi di gravame tra quelli per i quali, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. n.716/99), è consentito il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1104, 1123, 1139 c.c. nonché dell'art.63 disp.att. in relazione all'art.360 nn.3 e dei principi regolatori della materia per avere il Giudice di pace ritenuto obbligato al pagamento degli oneri relativi alle spese comuni l'assegnataria dell'immobile in sede di separazione tra coniugi, anziché i proprietari. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere rilevato la mancanza di prova in ordine alla conoscenza da parte della ON del provvedimento di assegnazione dell'immobile alla LO. Col terzo motivo si denuncia erronea e contradditoria motivazione con riferimento all'art.360 n.5 c.p.c. perché il Giudice di pace, ponendo a carico della LO l'obbligo di pagamento degli oneri relativi alla comunione, avrebbe confuso il rapporto obbligatorio esistente tra i coniugi con il rapporto esistente tra la ON e i singoli comunisti. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, non meritano accoglimento. Le sentenze che, come quella in esame, sono pronunziate dal Giudice di pace secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. (causa di valore inferiore a due milioni), sono ricorribili per cassazione per violazione di legge solo per inosservanza delle norme costituzionali, delle norme comunitarie (se di rango superiore alle norme ordinarie) e delle norme processuali;
non sono ricorribili, invece, per inosservanza di morme di diritto sostanziale, in quanto il 5 Giudice di pace quando pronunzia secondo equità ai sensi della norma citata, non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ma deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equità cosiddetta formativa o sostitutiva, (e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Le dette sentenze, inoltre, non sono ricorribili ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c. se non nelle ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia perplessa o manifestamente illogica (Cass. Sez. Un. nn.9493/98; 716/99 ). f Nel caso di specie, il Giudice di pace ha posto in evidenza che tra le parti “era pacifico" che l'appartamento era assegnato alla LO, che lo occupava insieme alla figlia e in ragione di tale nota situazione di fatto, ha ritenuto che il pagamento delle spese relative ai servizi comuni dovesse essere posto a carico della medesima, quale condomina apparente, e non già a carico dei proprietari. Trattasi di una regola di equità chiara e logica, in quanto tale non censurabile né ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c. (e pertanto il terzo motivo è inammissibile), né per inosservanza di norme di diritto sostanziale o dei principi regolatori della materia (e pertanto è inammissibile anche il primo motivo). Parimenti è inammissibile il secondo motivo, che essendo di carattere non autonomo, resta assorbito. Consegue il rigetto del ricorso. Non si fa luogo a pronunzia sulle spese, non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 23 maggio 2003 Il pres L'estensore horanking DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1-QII 2003 Oggi, IL CANCELLIERE MA Di ZO C ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) IL CANCELLIERE MA Di ZO Паше ді ZO изз