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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/03/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 27.03.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n.4940/2023 R.G. tra: rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Insalata;
Parte_1
Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato dall'avv. Rosalba CP_1
Caracuta, Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.12.23 il sig. esponeva di aver Parte_1 presentato ricorso per il riconoscimento della malattia professionale precisando che l' aveva riconosciuto la domanda accertando la misura del danno nel 9%. CP_1
Presentato il ricorso amministrativo, a seguito dell'inerzia dell' aveva presentato CP_1
l'atto introduttivo dell'odierno giudizio richiedendo la misura del danno nel 12% . Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Brindisi, in funzione di CP_1 giudice del lavoro, per sentir dichiarare, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di legge, il diritto all'accertamento del danno da malattia professionale nella CP_ misura del 12% con condanna dell' al pagamento delle provvidenze economiche, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio dichiarando che, a seguito di visita collegiale era stato riconosciuto al ricorrente un danno nella misura del
10% e di aver provveduto al pagamento in data successiva alla presentazione del presente ricorso ma chiedendo l'improcedibilità della domanda.
Nel verbale di udienza del 27.03.25 la parte ricorrente precisava che l' aveva CP_1 provveduto a liquidare la prestazione, ma in data successiva sia alla data di deposito del ricorso (14.12.23) sia rispetto alla data di notifica dello stesso. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, verificata la fondatezza della richiesta di parte ricorrente, all'esito della discussione orale la causa è decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie in esame deve essere dichiarata l'integrale cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268;
Cass. 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004, n.
10478: “nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”.
E comunque, affinché possa essere dichiarata cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
ed infine deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass. Sez. V, sent. n. 28345 del
5.11.2019).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (ex multis Cass. Sez.
II n. 19845 del 23.07.2019 est. ), deve assumere la forma di sentenza. Per_1
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti nel corso del giudizio, può ritenersi che la controversia, oggetto del presente giudizio, sia interamente cessata.
Il fatto sopravvenuto che induce questo giudicante a ritenere cessata la materia del contendere è costituito dall'intervenuto pagamento della prestazione d'assistenza.
Ciò comporta che l'oggetto del contendere debba ritenersi completamente cessato.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, a fronte dell'adempimento ritardato da parte dell' , deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale CP_3
(Cassazione civile, 14939/2020:“La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
Il pagamento del TFR da parte dell' quale gestore del Fondo di garanzia ai sensi CP_3 della L. n. 297/1982 corrisponde, infatti, ad un adempimento spontaneo, ma ritardato della pretesa, di cui occorre verificare la tempestività rispetto ai termini stabiliti.
Parte ricorrente ha dedotto, come provato in via documentale, che l ha eseguito il CP_3 pagamento solo in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo, ma allorquando il termine per il silenzio-rigetto non era spirato.
Accertata la soccombenza virtuale dell' la liquidazione dei compensi di lite segue la CP_3 soccombenza che viene liquidata come in dispositivo, appare equo compensarle per la metà, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta, del comportamento processuale delle parti e dell'esito del giudizio, anche in considerazione della domanda introduttiva e dell'accordo raggiunto tra le parti, e applicando i valori medi dei parametri con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, resa in forma semplificata, come previsti dal DM 55/2014 coordinato con il DM
147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente, per dichiarazione di anticipazione rilasciata, con riduzione della metà.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 14.12.23 da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede: dichiara integralmente cessata la materia del contendere;
condanna l' in persona del Presidente p. t., al pagamento dei compensi di lite CP_1 che liquida in €.850,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 27.03.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 27.03.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n.4940/2023 R.G. tra: rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Insalata;
Parte_1
Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato dall'avv. Rosalba CP_1
Caracuta, Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.12.23 il sig. esponeva di aver Parte_1 presentato ricorso per il riconoscimento della malattia professionale precisando che l' aveva riconosciuto la domanda accertando la misura del danno nel 9%. CP_1
Presentato il ricorso amministrativo, a seguito dell'inerzia dell' aveva presentato CP_1
l'atto introduttivo dell'odierno giudizio richiedendo la misura del danno nel 12% . Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Brindisi, in funzione di CP_1 giudice del lavoro, per sentir dichiarare, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di legge, il diritto all'accertamento del danno da malattia professionale nella CP_ misura del 12% con condanna dell' al pagamento delle provvidenze economiche, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio dichiarando che, a seguito di visita collegiale era stato riconosciuto al ricorrente un danno nella misura del
10% e di aver provveduto al pagamento in data successiva alla presentazione del presente ricorso ma chiedendo l'improcedibilità della domanda.
Nel verbale di udienza del 27.03.25 la parte ricorrente precisava che l' aveva CP_1 provveduto a liquidare la prestazione, ma in data successiva sia alla data di deposito del ricorso (14.12.23) sia rispetto alla data di notifica dello stesso. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, verificata la fondatezza della richiesta di parte ricorrente, all'esito della discussione orale la causa è decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie in esame deve essere dichiarata l'integrale cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13/03/1999, n. 2268;
Cass. 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. 1/6/2004, n.
10478: “nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”.
E comunque, affinché possa essere dichiarata cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
ed infine deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass. Sez. V, sent. n. 28345 del
5.11.2019).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (ex multis Cass. Sez.
II n. 19845 del 23.07.2019 est. ), deve assumere la forma di sentenza. Per_1
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti nel corso del giudizio, può ritenersi che la controversia, oggetto del presente giudizio, sia interamente cessata.
Il fatto sopravvenuto che induce questo giudicante a ritenere cessata la materia del contendere è costituito dall'intervenuto pagamento della prestazione d'assistenza.
Ciò comporta che l'oggetto del contendere debba ritenersi completamente cessato.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, a fronte dell'adempimento ritardato da parte dell' , deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale CP_3
(Cassazione civile, 14939/2020:“La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale”).
Il pagamento del TFR da parte dell' quale gestore del Fondo di garanzia ai sensi CP_3 della L. n. 297/1982 corrisponde, infatti, ad un adempimento spontaneo, ma ritardato della pretesa, di cui occorre verificare la tempestività rispetto ai termini stabiliti.
Parte ricorrente ha dedotto, come provato in via documentale, che l ha eseguito il CP_3 pagamento solo in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo, ma allorquando il termine per il silenzio-rigetto non era spirato.
Accertata la soccombenza virtuale dell' la liquidazione dei compensi di lite segue la CP_3 soccombenza che viene liquidata come in dispositivo, appare equo compensarle per la metà, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta, del comportamento processuale delle parti e dell'esito del giudizio, anche in considerazione della domanda introduttiva e dell'accordo raggiunto tra le parti, e applicando i valori medi dei parametri con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, resa in forma semplificata, come previsti dal DM 55/2014 coordinato con il DM
147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente, per dichiarazione di anticipazione rilasciata, con riduzione della metà.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 14.12.23 da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede: dichiara integralmente cessata la materia del contendere;
condanna l' in persona del Presidente p. t., al pagamento dei compensi di lite CP_1 che liquida in €.850,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 27.03.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA