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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 4104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4104 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4243/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4243/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIAMBRONE Parte_1 C.F._1
LE e dell'avv. GRAVANTE ALESSANDRO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
, elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' 37/1 90100 PALERMOpresso il difensore avv.
GIAMBRONE LE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3 GIAMBRONE LE e dell'avv. GRAVANTE ALESSANDRO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' 37/1 90100 PALERMOpresso il difensore avv. GIAMBRONE LE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
ER AT
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrenti chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare lo stato di cittadino italiano iure sanguinis dei Sig.ri nato a [...] in data [...] e Parte_2
residente a [...], London Road, Westerham, Kent, (Regno Unito) nonché della C.F._4
pagina 1 di 4 sig.ra nata a [...] in data [...] e residente a [...]
House, London Road, Westerham, Kent, (Regno Unito); Conseguentemente, ordinare al C.F._4
e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, Controparte_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri di Stato Civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari. Con riserva di modificare e precisare le proprie domande ed eccezioni ed articolare i mezzi istruttori a seconda dell'atteggiamento processuale della controparte”
Il ricorrente ha inoltre dedotto e documentato di essere discendente diretto del sig.
[...]
nasceva a TA (Firenze) in data 18.11.1872 (doc.3). Traferitosi nel Regno Controparte_2
Unito, a Londra, in data 29.06.1901, lo stesso contraeva matrimonio con la Sig.ra Parte_3
(doc. 4). Il Sig. decedeva a Parigi in data 29.10.1911 senza mai rinunciare
[...] Controparte_2
alla propria cittadinanza italiana (doc. 5). Dall'unione dei sig.ri e Controparte_2 Persona_1
nasceva, a Parigi in data 05.05.1904, il Sig. (doc. 6). Quest'ultimo
[...] Persona_2
contraeva matrimonio in Londra in data 10.02.1926 con la Sig.ra cittadina Persona_3
britannica (doc. 7) e decedeva in EL (Regno Unito) in data 23.12.1967 (doc. 8). Dall'unione dei Sig.ri ed in data 19.12.1931 nasceva a Londra (Regno Persona_2 Persona_3
Unito) il Sig. padre e nonno degli odierni ricorrenti (doc. 9). Lo stesso Persona_4
contraeva matrimonio ad EL (Regno Unito) in data 28.04.1956 con la Sig.ra Parte_4
(doc.10). Il Sig. decedeva a RF (Regno Unito) in data 13.04.2017 Persona_4
(doc.11). Dall'unione dei Sig.ri e , nasceva la Sig.ra ad EL CP_2 Parte_4 Parte_1
(Regno Unito) in data 05.12.1968 odierna ricorrente (doc. 12). In data 30.07.1994 a Northleach (Regno
Unito), l'odierna ricorrente contraeva matrimonio con il Sig. (doc.13). Persona_5
Dall'unione dei Sig.ri e in data 07.03.2003 nasceva a Londra (Regno Unito) il Sig. CP_2 Pt_2
oggi ricorrente unitamente alla madre (doc. 14). Parte_2
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
pagina 2 di 4 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. nasceva a Controparte_2
TA (Firenze) in data 18.11.1872 il quale non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. nasceva a TA (Firenze) in data 18.11.1872 Controparte_2
, cittadino italiano, nato a [...],con definitivo accoglimento delle Persona_6
domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg. cittadina britannica, nata in data [...] a [...] Parte_1
pagina 3 di 4 Unito) ed cittadino britannico, nato a Londra (Regno Unito) in [...] Parte_2
07.03.2003, entrambi residente a [...], London Road Westerham Kent (Regno C.F._4
Unito) sono cittadini italiani
-Spese compensate
Firenze, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4243/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIAMBRONE Parte_1 C.F._1
LE e dell'avv. GRAVANTE ALESSANDRO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
, elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' 37/1 90100 PALERMOpresso il difensore avv.
GIAMBRONE LE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3 GIAMBRONE LE e dell'avv. GRAVANTE ALESSANDRO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in VIA LIBERTA' 37/1 90100 PALERMOpresso il difensore avv. GIAMBRONE LE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
ER AT
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza i ricorrenti chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare lo stato di cittadino italiano iure sanguinis dei Sig.ri nato a [...] in data [...] e Parte_2
residente a [...], London Road, Westerham, Kent, (Regno Unito) nonché della C.F._4
pagina 1 di 4 sig.ra nata a [...] in data [...] e residente a [...]
House, London Road, Westerham, Kent, (Regno Unito); Conseguentemente, ordinare al C.F._4
e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, Controparte_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri di Stato Civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari. Con riserva di modificare e precisare le proprie domande ed eccezioni ed articolare i mezzi istruttori a seconda dell'atteggiamento processuale della controparte”
Il ricorrente ha inoltre dedotto e documentato di essere discendente diretto del sig.
[...]
nasceva a TA (Firenze) in data 18.11.1872 (doc.3). Traferitosi nel Regno Controparte_2
Unito, a Londra, in data 29.06.1901, lo stesso contraeva matrimonio con la Sig.ra Parte_3
(doc. 4). Il Sig. decedeva a Parigi in data 29.10.1911 senza mai rinunciare
[...] Controparte_2
alla propria cittadinanza italiana (doc. 5). Dall'unione dei sig.ri e Controparte_2 Persona_1
nasceva, a Parigi in data 05.05.1904, il Sig. (doc. 6). Quest'ultimo
[...] Persona_2
contraeva matrimonio in Londra in data 10.02.1926 con la Sig.ra cittadina Persona_3
britannica (doc. 7) e decedeva in EL (Regno Unito) in data 23.12.1967 (doc. 8). Dall'unione dei Sig.ri ed in data 19.12.1931 nasceva a Londra (Regno Persona_2 Persona_3
Unito) il Sig. padre e nonno degli odierni ricorrenti (doc. 9). Lo stesso Persona_4
contraeva matrimonio ad EL (Regno Unito) in data 28.04.1956 con la Sig.ra Parte_4
(doc.10). Il Sig. decedeva a RF (Regno Unito) in data 13.04.2017 Persona_4
(doc.11). Dall'unione dei Sig.ri e , nasceva la Sig.ra ad EL CP_2 Parte_4 Parte_1
(Regno Unito) in data 05.12.1968 odierna ricorrente (doc. 12). In data 30.07.1994 a Northleach (Regno
Unito), l'odierna ricorrente contraeva matrimonio con il Sig. (doc.13). Persona_5
Dall'unione dei Sig.ri e in data 07.03.2003 nasceva a Londra (Regno Unito) il Sig. CP_2 Pt_2
oggi ricorrente unitamente alla madre (doc. 14). Parte_2
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
pagina 2 di 4 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2022 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. nasceva a Controparte_2
TA (Firenze) in data 18.11.1872 il quale non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. nasceva a TA (Firenze) in data 18.11.1872 Controparte_2
, cittadino italiano, nato a [...],con definitivo accoglimento delle Persona_6
domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg. cittadina britannica, nata in data [...] a [...] Parte_1
pagina 3 di 4 Unito) ed cittadino britannico, nato a Londra (Regno Unito) in [...] Parte_2
07.03.2003, entrambi residente a [...], London Road Westerham Kent (Regno C.F._4
Unito) sono cittadini italiani
-Spese compensate
Firenze, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4