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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 4493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4493 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41132 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(TERRACINA (LT), 10/12/1977), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MANCINI MONICA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(TARANTO (TA), 25/03/1975), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. COLLETTA FEDERICA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 22/10/2012 Parte_1
ha contratto matrimonio concordatario con e che Controparte_1
Per_ dall'unione è nata la figlia (Roma, 01/10/2013), ha dedotto che con sentenza n. 876/2021 il Tribunale di Tivoli ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le
Per_ altre, la figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, assegnazione a costei della casa familiare sita in
Guidonia Montecelio, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre,
obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo di euro
1.300,00 mensili da novembre 2020, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e revoca dell'assegnazione della casa familiare sita in Guidonia Montecelio in favore della resistente essendosi stabilita a Roma da anni.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze e rappresentando che nelle more aveva lasciato l'abitazione in Roma condotta in locazione dal di lei padre per far ritorno a Guidonia. 3
Alla prima udienza del 05/02/2024 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione e adottati i provvedimenti provvisori con conferma delle
Per_ statuizioni separative e ampliamento dei tempi di permanenza di presso il padre, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status e rinviato il procedimento per il prosieguo.
Con sentenza non definitiva n. 2793/2024 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza del 25/02/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status e non avendo alcuna parte proposto domanda di assegno divorzile, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie afferenti l'affidamento
Per_ e il mantenimento di
In ordine al primo aspetto, premesso che non vi è contestazione alcuna
Per_ in ordine all'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, il collegio ritiene di potere e divere confermare le vigenti statuizioni afferenti i tempi di permanenza della ragazza presso ciascuno, già in essere da tempo e ampliati dal giudice delegato all'esito della prima udienza, salva e impregiudicata la possibilità delle parti di accordarsi diversamente, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
Per_ In considerazione della prevalente residenza di presso la madre deve essere a quest'ultima assegnata la casa familiare sita in Guidonia nella quale la successivamente all'introduzione del presente giudizio ha CP_1
fatto stabile rientro e dalla quale, secondo la sua prospettazione non si è mai 4
allontanata definitivamente, avendo piuttosto preferito fruire del sostegno dei genitori a Roma nella prima fase della separazione.
In ordine alla misura dell'assegno perequativo dovuto dal padre alla madre il collegio reputa, del pari, di confermare i vigenti provvedimenti considerato l'oggettivo e notevole divario reddituale esistente tra le parti.
Invero lo medico chirurgo, ha percepito nel 2023 un reddito Pt_1
netto mensile pari a circa euro 9.000,00 su dodici mensilità, in crescita nel
2024, secondo quanto dal medesimo dedotto nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio e pari ad euro 9.745,00 netti mensili su dodici mensilità; il ricorrente è inoltre titolare di depositi bancari per oltre euro 394.000,00 al
18/12/2024, nonché di un deposito titoli di euro 92.320,00; è tenuto al pagamento di un canone locatizio per l'immobile di abitazione a Roma di euro 1.850,00 mensili, oltre al mutuo cointestato gravante sulla casa familiare, in comproprietà tra le parti, per euro 850,00 mensili, pro quota,
con scadenza ad aprile 2042.
La resistente, medico chirurgo, la quale non ha depositato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio completa di tutte le indicazioni e i dati richiesti dal Tribunale, dal canto suo, ha percepito nel 2023 un reddito netto mensile pari ad euro 3.660,00 circa su dodici mensilità ed è tenuta, al pari dello al pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare Pt_1
per euro 850,00 mensili pro quota, con scadenza, ripetesi, ad aprile 2042.
Devono, infine, essere poste a carico di ambo le parti in eguale le
Per_ spese straordinarie afferenti con le specificazioni di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. 5
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41132/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
Per_ affida la figlia minore (Roma, 01/10/2013) in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
Per_ salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé a)
a finesettimana alternati dall'orario di uscita scolastico del venerdì ovvero dalle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica); b) nelle
Per_ settimane in cui trascorre il finesettimana con il padre dall'orario di uscita scolastico del mercoledì ovvero dalle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica al giovedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 10.00 in
Per_ caso di chiusura scolastica ); c) nelle settimane in cui trascorre il finesettimana con la madre dall'orario di uscita scolastico del mercoledì
ovvero dalle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica al venerdì mattina
(ingresso a scuola ovvero fino alle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica );
d) per trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di accordo il 6
Per_ padre vedrà e terrà con sé dal giorno 1 al giorno 15 dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e dal giorno 16 al giorno 31 dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
e) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; f) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali, nonché in coincidenza con le festività nazionali e/o locali infrasettimanali e il compleanno della minore;
assegna la casa familiare alla resistente Controparte_1
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per
Per_ il mantenimento di la somma mensile di euro 1.300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base novembre 2020, e condanna lo al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1
mese dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
Per_ spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41132 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(TERRACINA (LT), 10/12/1977), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MANCINI MONICA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(TARANTO (TA), 25/03/1975), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. COLLETTA FEDERICA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 22/10/2012 Parte_1
ha contratto matrimonio concordatario con e che Controparte_1
Per_ dall'unione è nata la figlia (Roma, 01/10/2013), ha dedotto che con sentenza n. 876/2021 il Tribunale di Tivoli ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le
Per_ altre, la figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, assegnazione a costei della casa familiare sita in
Guidonia Montecelio, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre,
obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo di euro
1.300,00 mensili da novembre 2020, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e revoca dell'assegnazione della casa familiare sita in Guidonia Montecelio in favore della resistente essendosi stabilita a Roma da anni.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze e rappresentando che nelle more aveva lasciato l'abitazione in Roma condotta in locazione dal di lei padre per far ritorno a Guidonia. 3
Alla prima udienza del 05/02/2024 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione e adottati i provvedimenti provvisori con conferma delle
Per_ statuizioni separative e ampliamento dei tempi di permanenza di presso il padre, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status e rinviato il procedimento per il prosieguo.
Con sentenza non definitiva n. 2793/2024 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza del 25/02/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status e non avendo alcuna parte proposto domanda di assegno divorzile, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie afferenti l'affidamento
Per_ e il mantenimento di
In ordine al primo aspetto, premesso che non vi è contestazione alcuna
Per_ in ordine all'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, il collegio ritiene di potere e divere confermare le vigenti statuizioni afferenti i tempi di permanenza della ragazza presso ciascuno, già in essere da tempo e ampliati dal giudice delegato all'esito della prima udienza, salva e impregiudicata la possibilità delle parti di accordarsi diversamente, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
Per_ In considerazione della prevalente residenza di presso la madre deve essere a quest'ultima assegnata la casa familiare sita in Guidonia nella quale la successivamente all'introduzione del presente giudizio ha CP_1
fatto stabile rientro e dalla quale, secondo la sua prospettazione non si è mai 4
allontanata definitivamente, avendo piuttosto preferito fruire del sostegno dei genitori a Roma nella prima fase della separazione.
In ordine alla misura dell'assegno perequativo dovuto dal padre alla madre il collegio reputa, del pari, di confermare i vigenti provvedimenti considerato l'oggettivo e notevole divario reddituale esistente tra le parti.
Invero lo medico chirurgo, ha percepito nel 2023 un reddito Pt_1
netto mensile pari a circa euro 9.000,00 su dodici mensilità, in crescita nel
2024, secondo quanto dal medesimo dedotto nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio e pari ad euro 9.745,00 netti mensili su dodici mensilità; il ricorrente è inoltre titolare di depositi bancari per oltre euro 394.000,00 al
18/12/2024, nonché di un deposito titoli di euro 92.320,00; è tenuto al pagamento di un canone locatizio per l'immobile di abitazione a Roma di euro 1.850,00 mensili, oltre al mutuo cointestato gravante sulla casa familiare, in comproprietà tra le parti, per euro 850,00 mensili, pro quota,
con scadenza ad aprile 2042.
La resistente, medico chirurgo, la quale non ha depositato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio completa di tutte le indicazioni e i dati richiesti dal Tribunale, dal canto suo, ha percepito nel 2023 un reddito netto mensile pari ad euro 3.660,00 circa su dodici mensilità ed è tenuta, al pari dello al pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare Pt_1
per euro 850,00 mensili pro quota, con scadenza, ripetesi, ad aprile 2042.
Devono, infine, essere poste a carico di ambo le parti in eguale le
Per_ spese straordinarie afferenti con le specificazioni di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. 5
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41132/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
Per_ affida la figlia minore (Roma, 01/10/2013) in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
Per_ salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé a)
a finesettimana alternati dall'orario di uscita scolastico del venerdì ovvero dalle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica al lunedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica); b) nelle
Per_ settimane in cui trascorre il finesettimana con il padre dall'orario di uscita scolastico del mercoledì ovvero dalle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica al giovedì mattina (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 10.00 in
Per_ caso di chiusura scolastica ); c) nelle settimane in cui trascorre il finesettimana con la madre dall'orario di uscita scolastico del mercoledì
ovvero dalle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica al venerdì mattina
(ingresso a scuola ovvero fino alle ore 10.00 in caso di chiusura scolastica );
d) per trenta giorni durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di accordo il 6
Per_ padre vedrà e terrà con sé dal giorno 1 al giorno 15 dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e dal giorno 16 al giorno 31 dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
e) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; f) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali, nonché in coincidenza con le festività nazionali e/o locali infrasettimanali e il compleanno della minore;
assegna la casa familiare alla resistente Controparte_1
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per
Per_ il mantenimento di la somma mensile di euro 1.300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base novembre 2020, e condanna lo al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1
mese dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
Per_ spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi