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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/06/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 439/2023 R.A.C.L., promossa da
, nato ad [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Parte_1
lo studio dei difensori avv. Valeria Atzeri, avv. Giovanni Pruneddu e avv. Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1
CP_ domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2023, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' esponendo: CP_1
- di aver svolto l'attività di elettricista dal 1° gennaio 1973 al 30 giugno 1983 presso la ditta
“Secchi Angelo” e dal 1983 a tutt'oggi in qualità di artigiano presso la ditta “L'Impiantistica di
Secchi Antonio”;
- di essere stato impegnato, di media per 2 ore al giorno, nell'approvvigionamento in cantiere dei materiali necessari alla realizzazione degli impianti elettrici e della movimentazione manuale di bobine di cavi elettrici (dal peso minimo di 50 Kg) corrugati (dai 20 ai 50 Kg), quadri elettrici (dai
60 agli 80 Kg), sacchi di cemento da 25 kg, pali in ferro per l'illuminazione pubblica (70/80 Kg), barattoli di colla e stucco del peso di 20/25 kg;
- di essersi occupato della realizzazione e manutenzione di linee elettriche stradali interrate per la pubblica illuminazione e della sostituzione dei pali elettrici, attività che comportava il taglio del palo, la demolizione della fondazione in cemento del vecchio palo, la realizzazione della fondazione (con il cemento) per il nuovo palo, la realizzazione delle muffole, la giunzione dei cavi e, infine, il ripristino della pavimentazione del suolo pubblico e la verniciatura dei pali;
pagina 1 di 4 - che, nello svolgimento delle lavorazioni descritte, era costretto ad operare inginocchiato per 3/4 ore al giorno, per effettuare la demolizione dei vecchi pavimenti, la realizzazione delle tracce sotto i pavimenti, nei battiscopa e per l'inserimento dei cavi elettrici all'interno dei corrugati, per eseguire il cablaggio delle cassette di derivazione, utilizzando strumenti quali martello pneumatico, trapano a percussione, scale, mola, smeriglio, barattoli di vernice;
- di essersi occupato, a partire dall'anno 2020, della rivendita di materiale elettrico e di lavori di riparazione in laboratorio, a causa dei problemi insorti alla colonna;
- di aver contratto, nell'esercizio della propria attività professionale, lesioni alle ginocchia di origine professionale, per le quali in data 10 marzo 2022 ha presentato domanda di indennizzo all' CP_1
- che domanda e opposizione non sono state accolte;
- di aver in precedenza ottenuto il riconoscimento del danno biologico nella misura complessiva del 26 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, di cui del 10 per cento per “Esiti anatomo disfunzionali colonna lombare”, 5 per cento per “Esiti algodisfunzionali e alterazione termoregolazione mano bilaterale”, 8 per cento per “deficit funzionale spalla dx”, e 5 per cento per “deficit funzionale polso dx e sn”;
Il ricorrente, non ritenendo corretto il giudizio dell' ha convenuto l' in giudizio per CP_1 CP_1 vedere accertato e dichiarato il proprio diritto all'indennizzo per la malattia professionale denunciata nella misura corrispondente al danno biologico subito, e per ottenere la condanna al pagamento degli importi dovuti e scaduti.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Deve preliminarmente darsi atto che l' con la memoria di costituzione, ha proposto di CP_1 definire bonariamente la pratica mediante il riconoscimento di un danno biologico dell'1 per cento per ciascuna delle patologie denunciate (meniscopatia degenerativa;
gonartrosi bilaterale;
tendinopatia del quadricipite femorale;
lesioni menisco mediale bilaterale) e, nel complesso, un danno biologico del 26 per cento.
Parte ricorrente, con le note presentate per l'udienza del 18 ottobre 2023, ha dichiarato di non accettare la proposta formulata dalla controparte, rilevando che la correlazione concausale tra le tecnopatie denunciate e la causa lavorativa è stata espressamente riconosciuta dall' nelle CP_1
considerazione mediche del 3 ottobre 2023 (vedi allegato 1 alla memoria di costituzione), con esclusione della sola gonartrosi.
pagina 2 di 4 Pertanto, stante la non contestazione da parte dell' circa lo svolgimento della mansioni e la CP_1 parziale adesione dell'Istituto alla prospettazione attorea circa la natura tecnopatica delle patologie dedotte in ricorso, si è proceduto con il conferimento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio.
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 16 giugno 2024, ha ritenuto il ricorrente affetto dalle patologie diagnosticate in termini di “lieve gonartrosi con lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, lesione del menisco mediale del ginocchio destro e bilaterale entesopatia inserzionale del quadricipite e del rotuleo”.
Il c.t.u. ha ritenuto che: “tale elemento morfologico, di frequente rilievo strumentale anche in casi del tutto asintomatici, può aver influito nel favorire più velocemente l'acclararsi dei segni clinici della malattia in ciò favorito dal momento professionale. Tale momento professionale, quindi, si mostra in veste di semplice concausa ma è stata una concausa valida, efficiente, determinante nel senso che ha avuto un ruolo distinto e ben apprezzabile rispetto ai fattori extralavorativi”.
L'ausiliario, sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione medica contenuta in atti e dell'esame anamnestico e clinico condotto sul ricorrente, ha accertato che, a eccezione dei minimi segni strumentali di gonartrosi da porsi in relazione al fisiologico invecchiamento delle strutture, la lesione del menisco mediale sinistro e la meniscosi di quello laterale, la lesione del menisco mediale destro e la bilaterale presenza di entesopatia quadricipitale e rotulea, sono stati concausati dall'attività lavorativa svolta.
Per tali ragioni, ha ritenuto corretto riferirsi ai codici tabellari n° 283 e n° 232, stimando la riduzione dell'integrità psico fisica nella percentuale del 4 per cento (2 per cento per i menischi e 2 per cento per l'entesopatia) mentre il danno globale, tenuto conto della preesistente rendita del 26 per cento relativa a patologie coesistenti, è stato quantificato nella percentuale complessiva del 29 per cento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 10 marzo 2022.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione del fatto che non sono state formulate osservazioni alla relazione peritale.
Deve pertanto essere riconosciuto in favore del ricorrente un danno biologico nella misura del 29 per cento, con conseguente diritto alla costituzione dell'indennizzo in rendita con decorso dal 10 marzo 2022.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione del maggior indennizzo in rendita in CP_1
favore del ricorrente, rapportato ad un danno biologico in misura pari al 29 per cento con pagina 3 di 4 decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 10 marzo 2022, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno Parte_1
biologico stimabile nella misura del 29 per cento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 10 marzo 2022;
- condanna l' alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del ricorrente, rapportato CP_1
ad un danno biologico accertato nella misura del 29 per cento, con decorrenza dal 10 marzo 2022, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1
euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1
decreto.
Cagliari, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 439/2023 R.A.C.L., promossa da
, nato ad [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Parte_1
lo studio dei difensori avv. Valeria Atzeri, avv. Giovanni Pruneddu e avv. Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1
CP_ domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2023, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' esponendo: CP_1
- di aver svolto l'attività di elettricista dal 1° gennaio 1973 al 30 giugno 1983 presso la ditta
“Secchi Angelo” e dal 1983 a tutt'oggi in qualità di artigiano presso la ditta “L'Impiantistica di
Secchi Antonio”;
- di essere stato impegnato, di media per 2 ore al giorno, nell'approvvigionamento in cantiere dei materiali necessari alla realizzazione degli impianti elettrici e della movimentazione manuale di bobine di cavi elettrici (dal peso minimo di 50 Kg) corrugati (dai 20 ai 50 Kg), quadri elettrici (dai
60 agli 80 Kg), sacchi di cemento da 25 kg, pali in ferro per l'illuminazione pubblica (70/80 Kg), barattoli di colla e stucco del peso di 20/25 kg;
- di essersi occupato della realizzazione e manutenzione di linee elettriche stradali interrate per la pubblica illuminazione e della sostituzione dei pali elettrici, attività che comportava il taglio del palo, la demolizione della fondazione in cemento del vecchio palo, la realizzazione della fondazione (con il cemento) per il nuovo palo, la realizzazione delle muffole, la giunzione dei cavi e, infine, il ripristino della pavimentazione del suolo pubblico e la verniciatura dei pali;
pagina 1 di 4 - che, nello svolgimento delle lavorazioni descritte, era costretto ad operare inginocchiato per 3/4 ore al giorno, per effettuare la demolizione dei vecchi pavimenti, la realizzazione delle tracce sotto i pavimenti, nei battiscopa e per l'inserimento dei cavi elettrici all'interno dei corrugati, per eseguire il cablaggio delle cassette di derivazione, utilizzando strumenti quali martello pneumatico, trapano a percussione, scale, mola, smeriglio, barattoli di vernice;
- di essersi occupato, a partire dall'anno 2020, della rivendita di materiale elettrico e di lavori di riparazione in laboratorio, a causa dei problemi insorti alla colonna;
- di aver contratto, nell'esercizio della propria attività professionale, lesioni alle ginocchia di origine professionale, per le quali in data 10 marzo 2022 ha presentato domanda di indennizzo all' CP_1
- che domanda e opposizione non sono state accolte;
- di aver in precedenza ottenuto il riconoscimento del danno biologico nella misura complessiva del 26 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, di cui del 10 per cento per “Esiti anatomo disfunzionali colonna lombare”, 5 per cento per “Esiti algodisfunzionali e alterazione termoregolazione mano bilaterale”, 8 per cento per “deficit funzionale spalla dx”, e 5 per cento per “deficit funzionale polso dx e sn”;
Il ricorrente, non ritenendo corretto il giudizio dell' ha convenuto l' in giudizio per CP_1 CP_1 vedere accertato e dichiarato il proprio diritto all'indennizzo per la malattia professionale denunciata nella misura corrispondente al danno biologico subito, e per ottenere la condanna al pagamento degli importi dovuti e scaduti.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Deve preliminarmente darsi atto che l' con la memoria di costituzione, ha proposto di CP_1 definire bonariamente la pratica mediante il riconoscimento di un danno biologico dell'1 per cento per ciascuna delle patologie denunciate (meniscopatia degenerativa;
gonartrosi bilaterale;
tendinopatia del quadricipite femorale;
lesioni menisco mediale bilaterale) e, nel complesso, un danno biologico del 26 per cento.
Parte ricorrente, con le note presentate per l'udienza del 18 ottobre 2023, ha dichiarato di non accettare la proposta formulata dalla controparte, rilevando che la correlazione concausale tra le tecnopatie denunciate e la causa lavorativa è stata espressamente riconosciuta dall' nelle CP_1
considerazione mediche del 3 ottobre 2023 (vedi allegato 1 alla memoria di costituzione), con esclusione della sola gonartrosi.
pagina 2 di 4 Pertanto, stante la non contestazione da parte dell' circa lo svolgimento della mansioni e la CP_1 parziale adesione dell'Istituto alla prospettazione attorea circa la natura tecnopatica delle patologie dedotte in ricorso, si è proceduto con il conferimento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio.
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 16 giugno 2024, ha ritenuto il ricorrente affetto dalle patologie diagnosticate in termini di “lieve gonartrosi con lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, lesione del menisco mediale del ginocchio destro e bilaterale entesopatia inserzionale del quadricipite e del rotuleo”.
Il c.t.u. ha ritenuto che: “tale elemento morfologico, di frequente rilievo strumentale anche in casi del tutto asintomatici, può aver influito nel favorire più velocemente l'acclararsi dei segni clinici della malattia in ciò favorito dal momento professionale. Tale momento professionale, quindi, si mostra in veste di semplice concausa ma è stata una concausa valida, efficiente, determinante nel senso che ha avuto un ruolo distinto e ben apprezzabile rispetto ai fattori extralavorativi”.
L'ausiliario, sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione medica contenuta in atti e dell'esame anamnestico e clinico condotto sul ricorrente, ha accertato che, a eccezione dei minimi segni strumentali di gonartrosi da porsi in relazione al fisiologico invecchiamento delle strutture, la lesione del menisco mediale sinistro e la meniscosi di quello laterale, la lesione del menisco mediale destro e la bilaterale presenza di entesopatia quadricipitale e rotulea, sono stati concausati dall'attività lavorativa svolta.
Per tali ragioni, ha ritenuto corretto riferirsi ai codici tabellari n° 283 e n° 232, stimando la riduzione dell'integrità psico fisica nella percentuale del 4 per cento (2 per cento per i menischi e 2 per cento per l'entesopatia) mentre il danno globale, tenuto conto della preesistente rendita del 26 per cento relativa a patologie coesistenti, è stato quantificato nella percentuale complessiva del 29 per cento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 10 marzo 2022.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione del fatto che non sono state formulate osservazioni alla relazione peritale.
Deve pertanto essere riconosciuto in favore del ricorrente un danno biologico nella misura del 29 per cento, con conseguente diritto alla costituzione dell'indennizzo in rendita con decorso dal 10 marzo 2022.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione del maggior indennizzo in rendita in CP_1
favore del ricorrente, rapportato ad un danno biologico in misura pari al 29 per cento con pagina 3 di 4 decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 10 marzo 2022, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno Parte_1
biologico stimabile nella misura del 29 per cento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 10 marzo 2022;
- condanna l' alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del ricorrente, rapportato CP_1
ad un danno biologico accertato nella misura del 29 per cento, con decorrenza dal 10 marzo 2022, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1
euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1
decreto.
Cagliari, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
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