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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/06/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 1153/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della Dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 -sexies c.p.c.
nella causa iscritta al N.R.G. 1153/2022, avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2051 c.c.
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Costantino De Vece, presso il cui studio sito in Catanzaro, alla Via Aldo Barbaro n. 16, è elettivamente domiciliata
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avvocati Annarita De Siena e Saverio Molica ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale, sita in Catanzaro Via Jannoni – Palazzo
De Nobili
- PARTE CONVENUTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così provvedere:
Accertare e dichiarare, nel contraddittorio tra le parti, la colpa e la responsabilità del
in persona del p.t., ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_1 CP_2 pagina 1 di 16 2051 c.c. o in subordine dell'art. 2043 c.c., quale Ente proprietario della strada luogo dell'occorso, della omessa custodia e cattiva manutenzione della stessa, in particolare dell'insidia stradale ivi presente, e dunque accertare e dichiarare la responsabilità dell' convenuto nella causazione del sinistro de quo, occorso all'attrice; Accertare CP_3
e dichiarare l'obbligo del in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni fisici morali patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla
SI.ra ; Per l'effetto, condannare il in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'odierna attrice, della somma di € 17.400,00,
o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”.
Parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale di Catanzaro, ogni contraria deduzione disattesa: 1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare ogni domanda formulata dalla signora con l'atto di citazione in quanto del tutto infondata in fatto Parte_1 ed in diritto sia in ordine all'an debeatur che in ordine al quantum debeatur;
2) In via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per le somme Controparte_1 eventualmente già corrisposte alla signora in relazione al sinistro per Parte_1 cui è causa, rigettando in ordine alle stesse la domanda proposta contro il CP [...]
3) In via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di CP accoglimento della domanda, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della signora
in ordine alle somme eventualmente già corrisposte da Istituti Parte_1 assicurativi in relazione al sinistro per cui è causa, rigettando in ordine alle stesse la domanda proposta contro il 4) In via esclusivamente Controparte_1 subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nella produzione ovvero nell'aggravamento dei presunti eventi dannosi, ex art. 1227 c.c., per tutte le ragioni suesposte e, per l'effetto, decurtare dalla somma richiesta a titolo di risarcimento quella liquidabile per i danni prevedibili che l'attrice avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza, con tutte le conseguenze di legge per ciò che concerne la liquidazione del danno e delle spese di lite;
5) Condannare l'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio in favore del ”. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 16 Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale,
l per sentirla condannare al Controparte_4 Controparte_5 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a seguito del sinistro verificat osi in data 27/11/2020, alle ore
10,30 circa, nel in Via Tommaso Campanella, a Controparte_1 causa della presenza di una buca sul marciapiede di proprietà dell' CP_3 convenuto.
Esponeva, in particolare, parte attrice: che ella, in data 27.11.2020 alle ore 10.30, dopo essere uscita dall'esercizio commerciale “Big Marlin” sito in Via Tommaso Campanella nel Comune di Catanzaro, scendeva dai gradini antistanti e cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca molto profonda e non segnalata, presente sul marciapiede posto al di sotto dei gradini;
che ai fatti assisteva il sig. ; che a CP_6 seguito del sinistro, veniva trasportata in autoambulanza, presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Pugliese – Ciaccio di Catanzaro, dove veniva ricoverata con diagnosi di “frattura lussazione caviglia dx” e successivamente sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione della frattura e sintesi con placca e viti al perone e vite cannulata al malleolo tibiale;
che veniva dimessa in data 11.12.2020 e solo in data 2.05.2021 risultava clinicamente guarita;
che nonostante fosse stata inoltrata richiesta di risarcimento, il non aveva provveduto Controparte_1 al ristoro dei danni;
che le lesioni riportate avevano determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 14 giorni, un periodo di inabilità temporanea relativa al 75% di 80 giorni, un periodo di inabilità temporanea relativa al 50% di 32 giorni ed al 25% di 30 giorni, nonché un danno biologico permanente nella misura del 7%; che ogni tentativo di bonario componimento era risultato vano e che il CP
non aveva aderito all'invito a stipulare una convenzione di
[...] negoziazione assistita.
Invocando, pertanto, la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. e, in subordine quella di cui all'art. 2043 c.c. l'attrice chiedeva accertarsi pagina 3 di 16 l'esclusiva responsabilità del - che quale ente Controparte_1 proprietario della strada ove è avvenuto il sinistro, era tenuto a vigilare sullo stato di manutenzione della stessa e a segnalare il pericolo- e, per l'effetto, la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento dei danni subiti quantificati nella misura complessiva di € 17.400,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...] che, in via preliminare, eccepiva la nullità Controparte_7 dell'atto di citazione, stante la genericità ed indeterminatezza della domanda, nonché l'inammissibilità della stessa, atteso che parte attrice non aveva precisato se avesse già ricevuto un indennizzo per i medesimi fatti da un istituto assicurativo;
nel merito, contestava il fatto storico , evidenziando che a seguito di sopralluogo effettuato dagli agenti del
Comando di Polizia Municipale e dai tecnici del Settore Gestione del
Territorio, non era stata riscontrata la presenza di una buca sul luogo del sinistro. Imputava, altresì, l'evento lesivo, in via esclusiva, alla disattenzione e alla negligenza dell'attrice, per non aver adottato la cautela richiesta per evitare la caduta e contestava il quantum della pretesa risarcitoria avversaria, in quanto oltre ad essere del tutto sproporzionata non risulta supportata da alcun elemento di prova .
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., escussi i testi, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la causa perveniva all'odierna udienza, in cui, a seguito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata decisa con l'emissione della presente sentenza.
***
Preliminarmente, deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dal , sul rilievo Controparte_1 della genericità ed indeterminatezza della domanda attorea.
Si osserva, infatti, che l'atto introduttivo, complessivamente esaminato nelle conclusioni oltre che nella parte espositiva (cfr. Cass. n.
20294/2014 Cass. n. 7448/2001), consente di comprendere pienamente pagina 4 di 16 l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento, ponendo la parte convenuta nella condizione di formulare in modo esauriente le proprie difese: pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa del convenuto, senza dubbio posto in grado - come ha concretamente fatto - di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Parimenti infondata è l'eccepita inammissibilità della domanda attorea, atteso che non vi è prova che si sia trattato di un infortunio in itinire, tale da far sorgere il diritto alla corresponsione di un indennizzo da parte dell'INAIL, e che, in ogni caso, ciò non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda, potendo eventualmente assumere rilievo solo ai fini del quantum debeatur.
Venendo al merito, la domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
È necessario premettere che la presente vicenda si inscrive nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
Mentre l'art. 2043 c.c. impone un obbligo generale di astensione dall'arrecare danni alla sfera giuridica altrui (neminem laedere), l'art. 2051 c.c., invece, richiede un dovere specifico di contenuto positivo che consiste nel dovere di controllare il bene ed adottare le misure idonee ad impedire che la res custodita provochi danni ai terzi.
Pertanto, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. pone un vero e proprio dovere di vigilanza e di precauzione a carico di colui che ha il potere effettivo di controllo sul bene. In altri termini, ai sensi della predetta disposizione, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell'evento inevitabile ed imprevedibile.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni ex art. 2043 c.c., trattandosi di accertare, in caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., se vi sia stato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi, laddove, in caso di responsabilità per pagina 5 di 16 danni da cosa in custodia, si deve prescindere dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito (cfr. Cass. Sez.
Un., 7.8.2001, n. 10893; Cass. civ., 6.7.2004, n. 12329).
La responsabilità da cosa in custodia, infatti, deve essere intesa di natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, anche in considerazione del fatto che il dato letterale della disposizione in esame non attribuisce alcuna rilevanza alla condotta del custode
(Cass. Sez. 3, Sent. n. 5031 del 20/05/1998).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A., è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass. 20/2/200 6, n. 3651). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata). Il custode è cioè tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto. Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione
pagina 6 di 16 della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base
a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 C d), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 2 0/2/2006 n. 3651).
Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato
e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass. 10/1 0/2008, n. 25029; Cass. 29/9/2006, n.
21244; Cass. 20/2 /2006, n. 3651. E già Cass. 14/3/1983, n. 1897)”
(Cass. civ., sent. 11802 del 09/ 06/2016).
Dunque, il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che l'insidia o trabocchetto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non è previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c., né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c., bensì è frutto dell'interpretazione giurisprudenziale che, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, ha creato una “figura sintomatica di colpa”, la quale, tuttavia, ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, in contrasto con il favor per lo stesso cui risulta ispirata la disposizione citata, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A..
L'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno, ovvero quale esimente di responsabilità, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari.
pagina 7 di 16 Ai fini della prova liberatoria che l'Ente pubblico deve fornire per sottrarsi a detta responsabilità, è necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa: solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. civ. sent.
11802/2016 cit.).
Dunque, in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è onere del custode, per liberarsi dalla responsabilità, di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, e cioè un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito, e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
4.2.2004, n. 2062). E la ratio è da ravvisarsi nel voler allocare sul custode i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito.
Resta in ogni caso a carico del danneggiato provare il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo (nei termini allegati in citazione).
Tutto ciò premesso, applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, è necessario, in primo luogo, verificare, alla luce delle risultanze istruttorie, se il sinistro de quo sia eziologicamente riconducibile alla res custodita e, in secondo luogo, valutare l'eventuale concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento di danno, tale da escludere o da ridurre proporzionalmente la responsabilità del CP convenuto.
Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione fotografica prodotta e dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, si deve ritenere provato che la sig.ra sia caduta a terra dopo aver messo il Pt_1
pagina 8 di 16 piede in una buca presente sul marciapied e posto al di sotto dei gradini antistanti il locale commerciale “Big Marlin”.
Ed invero, anche se il teste escusso ha riferito di non aver assistito alle modalità della caduta ma di aver visto l'attrice già a terra in prossimità della buca, tuttavia, le evidenze istruttorie complessivamente valutate conducono ragionevolmente a ritenere che la caduta si a stata causata dalla presenza della buca sul marciapiede e dunque dalla cattiva e/o inadeguata manutenzione del marciapiede.
In altri termini, il nesso causale tra la caduta e lo stato dei luoghi può desumersi in via presuntiva dal contesto nel quale l'incidente è avvenuto (cfr. Cass. civ., n. 9149/2013: “Così, ad esempio, se un'autovettura slitta in un punto della strada dov'è presente del brecciolino, la causa dello slittamento ben potrà essere attribuita alla presenza di quel materiale anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto. Lo stesso vale per le cadute su pavimento bagnato, o lungo scale con gradini sconnessi e così via. Il vizio della motivazione sta allora nell'aver escluso la sussistenza di nesso causale solo perché non v'erano testi che avessero assistito alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell'apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto (presenza di materiali di risulta) alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com'è noto una regola di giudizio.”)
Nel caso in esame, il teste escusso, , ha precisato che la CP_6 sig.ra si trovava a terra in prossimità di una buca presente sul Pt_1 marciapiede, situata vicino ad un tombino (cfr. verbale d'udienza del
03.07.2023).
Il teste ha riferito inoltre che nei giorni successivi al sinistro erano stati eseguiti dei lavori di manutenzione con i quali si era provveduto al riempimento e alla chiusura della buca. Tale circostanza risulta, del pagina 9 di 16 resto, confortata dalla documentazione fotografica versata in atti, dalla quale si evince che è stato eseguito il riempimento della buca con calcestruzzo (cfr. documentazione fotografica allegata alla memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte attrice) .
Del resto, anche la consulenza medico-legale disposta nel presente giudizio, ha confermato la compatibilità tra la riferita dinamica del sinistro e le lesioni riscontrate e, dunque, la sussistenza del nesso di causalità tra evento e lesioni subite (cfr. pag. 7 della relazione tecnica).
L'Amministrazione comunale si è invece limitata a contestare i fatti prospettati dall'attrice, deducendo che dai rilievi effettuati sul luogo del sinistro dagli agenti della Polizia Municipale e dai tecnici del Settore
Gestione del Territorio non era emersa la presenza di una buca.
Ebbene, tale circostanza non assume alcun rilievo atteso che il sopralluogo è stato eseguito nel novembre del 2021, ovvero a distanza di circa un anno dal sinistro occorso, quando ormai era già intervenuto il mutamento dello stato dei luoghi, per effetto dei lavori di manutenzione eseguiti su quel tratto di marciapiede , come riferito dal testimone di parte attrice.
L'attrice ha, dunque fornito congrua prova del verificarsi del fatto storico (caduta) causalmente ricollegato all'omessa manutenzione del marciapiede.
Ciò posto, incombeva sull'Ente convenuto fornire la prova liberatoria del caso fortuito e, quindi, dell'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione dell'incidente.
Sul punto, deve evidenziarsi che, ove il danno consegua alla interazione fra la cosa in custodia e l'agire umano, non basta ad escludere il nesso causale la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (Cass. civ. n. 4035/2021).
pagina 10 di 16 “La eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di
“imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.” (Cass. civ. n. 25837/2017).
Si è inoltre precisato che “il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi
l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.” (cfr. ex multis, Cass. civ., n.
2345/2019).
Nel caso di specie, non può di certo sostenersi che la abbia Pt_1 tenuto una condotta imprevedibile ed eccezionale, atteso che una buca presente su un marciapiede può prevedibilmente costituire una situazione di pericolo per gli utenti che vi transitino e causarne la caduta.
Né può dirsi che la sua condotta sia stata talmente negligente da spiegare efficacia interruttiva del nesso causale, atteso che ciò non può certamente discendere dal fatto che il sinistro occorso si sia verificato in orario diurno e in condizioni di buona visibilità, a fronte della circostanza che la buca si trovava al lato d i un tombino e immediatamente sotto la rampa di gradini, risultando pertanto più difficilmente visibile.
Tuttavia, non può sottacersi che il teste , titolare del negozio CP_6
“Splendidi e Splendenti” posto a pochi metri dal luogo della caduta, ha pagina 11 di 16 riferito che la sig.ra si recava abitualmente presso il suo Pt_1 negozio, circa una volta a settimana.
Tale circostanza, unitamente alle descritte condizioni di tempo e di luogo, se da un lato non possono spiegare alcuna efficacia interruttiva del nesso causale, dall'altro assumono valenza decisiva per poter affermare la responsabilità concorrente dell'attrice in ordine alla verificazione dell'evento: lo stato dei luoghi era percepibile usando l'ordinaria cautela, ancor di più da chi ben conosceva i luoghi di causa.
Tenuto conto, pertanto, dell'incidenza che la condotta della danneggiata ha avuto nella causazione del sinistro , il Tribunale ritiene equo e congruo ridurre il risarcimento richiesto nella misura del 30%.
Occorre, dunque, procedere alla liquidazione del danno.
Al riguardo, non può prescindersi dai chiari esiti della C.T.U. svolta in corso di giudizio.
La relazione tecnica redatta dal nominato consulente, Dott. Per_1
risulta priva di vizi logici e metodologici, essendo il risultato di
[...] una disamina obiettiva del caso concreto e di una analisi esaustiva della documentazione prodotta in giudizio.
Il C.T.U. ha concluso valutando la sussistenza di postumi permanenti in misura pari al 9%, con un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 43 (quarantatré), nonché un periodo di inabilità temporanea parziale valutabile in giorni 31 (trentuno) al 75%, giorni 27 (ventisette) al 50% e giorni 55 (cinquantacinque) al 25% .
In relazione alla stima del danno, ricorrendo nel caso di specie un danno “micro-permanente” (ossia la diminuzione dell'integrità psico- fisica valutata sino ad un massimo di 9 punti di invalidità permanente), questo Tribunale ritiene non utilizzabili le tabelle elaborate in base all'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, le quali, al di fuori dei sinistri stradali e del danno da lesione derivante da responsabilità medica, non possono valere come generale criterio risarcitorio per ogni ipotesi di
(modesto) danno non patrimoniale (cfr. Corte Cost. n. 235 del 2014). Si ritiene, pertanto, di dover fare applicazione delle Tabelle di Milano,
pagina 12 di 16 quale valido criterio sub-normativo per guidare la discrezionalità del giudice nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Sicché, applicando le Tabelle milanesi vigenti alla data odierna (ed aggiornate al 2024), spetta alla sig.ra il complessivo importo di Pt_1
€ 20.263,95 di cui € 15.099,01 quale danno biologico permanente, €
5.164,94 quale invalidità temporanea.
Tale somma, è da ritenersi integralmente satisfattiva del danno non patrimoniale patito dall'attrice.
Non può infatti trovare accoglimento la domanda volta al risarcimento del danno morale, in ordine alla quale, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, per il riconoscimento del danno morale, superando la concezione del danno in re ipsa espressamente esclusa dalla stessa Corte (cfr. Cass. n. 901/2018), il richiedente deve allegare in maniera specifica tutti gli elementi descrittivi delle sofferenze di cui si chiede la riparazione, potendo far ricorso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni (ex multis Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020, conf. a Cass. n. 28989 dell'11 novembre 2019 e Cass.
n. 4878 del 19 febbraio 2019).
La Corte di legittimità ha infatti chiarito che, sebbene non costituisca duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, tuttavia, in sede di quantificazione del danno morale, occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, considerata l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato: quest'ultimo è tenuto ad “una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo -emotivo”.
pagina 13 di 16 “A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata
l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n.
6444 del 2023, cit.). Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità
(salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. n. 6444 del 2023, cit.)” (Cassazione civile sez. III, 01/03/2024, n. 5547).
Nel caso in esame, tale onere probatorio non risulta essere stato in alcun modo assolto, dal momento che l'attrice si è limitata a richiedere il ristoro dei pregiudizi anche morali, senza allegare e provare alcunché al riguardo.
pagina 14 di 16 All'importo accertato a titolo di danno non patrimoniale va infine aggiunta la somma di € 250,46 per spese mediche documentate in atti e ritenute congrue dal C.T.U. nominato.
Gli importi, così, determinati vanno defalcati del 30 %, ex art. 1227 c.c., in proporzione al grado di responsabilità accertato, giungendosi all'importo di € 14.185,00 per il danno non patrimoniale ed € 175,00 per il danno patrimoniale e, dunque, all'importo complessivo di €
14.360,00.
Sulla complessiva somma riconosciuta all'attore (€ 14.360,00), espressa in valuta attuale, devalutata alla data dell'illecito (27/11/2020) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della Suprema Corte (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerate la natura, il valore, la complessità (bassa) delle questioni e la forma semplificata della decisione (art. 281 -sexies
c.p.c.), si liquidano come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), applicando i valori tabellari minimi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
- ACCOGLIE la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di parte attrice della somma di € 14.360,00, di cui €
14.185,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 175,00 quale pagina 15 di 16 danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
- CONDANNA il al pagamento, in favore di Controparte_1 parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano nella misura di €
2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., oltre rimborso spese vive pari ad € 264,00;
- PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico del CP
, come da contestuale decreto di liquidazione.
[...]
Così deciso, in Catanzaro, lì 27/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della Dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 -sexies c.p.c.
nella causa iscritta al N.R.G. 1153/2022, avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2051 c.c.
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Costantino De Vece, presso il cui studio sito in Catanzaro, alla Via Aldo Barbaro n. 16, è elettivamente domiciliata
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avvocati Annarita De Siena e Saverio Molica ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale, sita in Catanzaro Via Jannoni – Palazzo
De Nobili
- PARTE CONVENUTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così provvedere:
Accertare e dichiarare, nel contraddittorio tra le parti, la colpa e la responsabilità del
in persona del p.t., ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_1 CP_2 pagina 1 di 16 2051 c.c. o in subordine dell'art. 2043 c.c., quale Ente proprietario della strada luogo dell'occorso, della omessa custodia e cattiva manutenzione della stessa, in particolare dell'insidia stradale ivi presente, e dunque accertare e dichiarare la responsabilità dell' convenuto nella causazione del sinistro de quo, occorso all'attrice; Accertare CP_3
e dichiarare l'obbligo del in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni fisici morali patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla
SI.ra ; Per l'effetto, condannare il in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'odierna attrice, della somma di € 17.400,00,
o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”.
Parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale di Catanzaro, ogni contraria deduzione disattesa: 1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare ogni domanda formulata dalla signora con l'atto di citazione in quanto del tutto infondata in fatto Parte_1 ed in diritto sia in ordine all'an debeatur che in ordine al quantum debeatur;
2) In via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per le somme Controparte_1 eventualmente già corrisposte alla signora in relazione al sinistro per Parte_1 cui è causa, rigettando in ordine alle stesse la domanda proposta contro il CP [...]
3) In via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di CP accoglimento della domanda, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della signora
in ordine alle somme eventualmente già corrisposte da Istituti Parte_1 assicurativi in relazione al sinistro per cui è causa, rigettando in ordine alle stesse la domanda proposta contro il 4) In via esclusivamente Controparte_1 subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nella produzione ovvero nell'aggravamento dei presunti eventi dannosi, ex art. 1227 c.c., per tutte le ragioni suesposte e, per l'effetto, decurtare dalla somma richiesta a titolo di risarcimento quella liquidabile per i danni prevedibili che l'attrice avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza, con tutte le conseguenze di legge per ciò che concerne la liquidazione del danno e delle spese di lite;
5) Condannare l'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio in favore del ”. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 16 Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale,
l per sentirla condannare al Controparte_4 Controparte_5 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a seguito del sinistro verificat osi in data 27/11/2020, alle ore
10,30 circa, nel in Via Tommaso Campanella, a Controparte_1 causa della presenza di una buca sul marciapiede di proprietà dell' CP_3 convenuto.
Esponeva, in particolare, parte attrice: che ella, in data 27.11.2020 alle ore 10.30, dopo essere uscita dall'esercizio commerciale “Big Marlin” sito in Via Tommaso Campanella nel Comune di Catanzaro, scendeva dai gradini antistanti e cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca molto profonda e non segnalata, presente sul marciapiede posto al di sotto dei gradini;
che ai fatti assisteva il sig. ; che a CP_6 seguito del sinistro, veniva trasportata in autoambulanza, presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Pugliese – Ciaccio di Catanzaro, dove veniva ricoverata con diagnosi di “frattura lussazione caviglia dx” e successivamente sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione della frattura e sintesi con placca e viti al perone e vite cannulata al malleolo tibiale;
che veniva dimessa in data 11.12.2020 e solo in data 2.05.2021 risultava clinicamente guarita;
che nonostante fosse stata inoltrata richiesta di risarcimento, il non aveva provveduto Controparte_1 al ristoro dei danni;
che le lesioni riportate avevano determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 14 giorni, un periodo di inabilità temporanea relativa al 75% di 80 giorni, un periodo di inabilità temporanea relativa al 50% di 32 giorni ed al 25% di 30 giorni, nonché un danno biologico permanente nella misura del 7%; che ogni tentativo di bonario componimento era risultato vano e che il CP
non aveva aderito all'invito a stipulare una convenzione di
[...] negoziazione assistita.
Invocando, pertanto, la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. e, in subordine quella di cui all'art. 2043 c.c. l'attrice chiedeva accertarsi pagina 3 di 16 l'esclusiva responsabilità del - che quale ente Controparte_1 proprietario della strada ove è avvenuto il sinistro, era tenuto a vigilare sullo stato di manutenzione della stessa e a segnalare il pericolo- e, per l'effetto, la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento dei danni subiti quantificati nella misura complessiva di € 17.400,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...] che, in via preliminare, eccepiva la nullità Controparte_7 dell'atto di citazione, stante la genericità ed indeterminatezza della domanda, nonché l'inammissibilità della stessa, atteso che parte attrice non aveva precisato se avesse già ricevuto un indennizzo per i medesimi fatti da un istituto assicurativo;
nel merito, contestava il fatto storico , evidenziando che a seguito di sopralluogo effettuato dagli agenti del
Comando di Polizia Municipale e dai tecnici del Settore Gestione del
Territorio, non era stata riscontrata la presenza di una buca sul luogo del sinistro. Imputava, altresì, l'evento lesivo, in via esclusiva, alla disattenzione e alla negligenza dell'attrice, per non aver adottato la cautela richiesta per evitare la caduta e contestava il quantum della pretesa risarcitoria avversaria, in quanto oltre ad essere del tutto sproporzionata non risulta supportata da alcun elemento di prova .
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., escussi i testi, disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la causa perveniva all'odierna udienza, in cui, a seguito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata decisa con l'emissione della presente sentenza.
***
Preliminarmente, deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dal , sul rilievo Controparte_1 della genericità ed indeterminatezza della domanda attorea.
Si osserva, infatti, che l'atto introduttivo, complessivamente esaminato nelle conclusioni oltre che nella parte espositiva (cfr. Cass. n.
20294/2014 Cass. n. 7448/2001), consente di comprendere pienamente pagina 4 di 16 l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento, ponendo la parte convenuta nella condizione di formulare in modo esauriente le proprie difese: pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa del convenuto, senza dubbio posto in grado - come ha concretamente fatto - di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Parimenti infondata è l'eccepita inammissibilità della domanda attorea, atteso che non vi è prova che si sia trattato di un infortunio in itinire, tale da far sorgere il diritto alla corresponsione di un indennizzo da parte dell'INAIL, e che, in ogni caso, ciò non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda, potendo eventualmente assumere rilievo solo ai fini del quantum debeatur.
Venendo al merito, la domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
È necessario premettere che la presente vicenda si inscrive nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
Mentre l'art. 2043 c.c. impone un obbligo generale di astensione dall'arrecare danni alla sfera giuridica altrui (neminem laedere), l'art. 2051 c.c., invece, richiede un dovere specifico di contenuto positivo che consiste nel dovere di controllare il bene ed adottare le misure idonee ad impedire che la res custodita provochi danni ai terzi.
Pertanto, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. pone un vero e proprio dovere di vigilanza e di precauzione a carico di colui che ha il potere effettivo di controllo sul bene. In altri termini, ai sensi della predetta disposizione, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell'evento inevitabile ed imprevedibile.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni ex art. 2043 c.c., trattandosi di accertare, in caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., se vi sia stato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi, laddove, in caso di responsabilità per pagina 5 di 16 danni da cosa in custodia, si deve prescindere dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito (cfr. Cass. Sez.
Un., 7.8.2001, n. 10893; Cass. civ., 6.7.2004, n. 12329).
La responsabilità da cosa in custodia, infatti, deve essere intesa di natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, anche in considerazione del fatto che il dato letterale della disposizione in esame non attribuisce alcuna rilevanza alla condotta del custode
(Cass. Sez. 3, Sent. n. 5031 del 20/05/1998).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A., è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr. Cass. 20/2/200 6, n. 3651). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata). Il custode è cioè tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto. Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione
pagina 6 di 16 della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base
a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 C d), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 2 0/2/2006 n. 3651).
Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato
e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass. 10/1 0/2008, n. 25029; Cass. 29/9/2006, n.
21244; Cass. 20/2 /2006, n. 3651. E già Cass. 14/3/1983, n. 1897)”
(Cass. civ., sent. 11802 del 09/ 06/2016).
Dunque, il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che l'insidia o trabocchetto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non è previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c., né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c., bensì è frutto dell'interpretazione giurisprudenziale che, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, ha creato una “figura sintomatica di colpa”, la quale, tuttavia, ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, in contrasto con il favor per lo stesso cui risulta ispirata la disposizione citata, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A..
L'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno, ovvero quale esimente di responsabilità, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari.
pagina 7 di 16 Ai fini della prova liberatoria che l'Ente pubblico deve fornire per sottrarsi a detta responsabilità, è necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa: solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. civ. sent.
11802/2016 cit.).
Dunque, in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è onere del custode, per liberarsi dalla responsabilità, di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, e cioè un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito, e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
4.2.2004, n. 2062). E la ratio è da ravvisarsi nel voler allocare sul custode i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito.
Resta in ogni caso a carico del danneggiato provare il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo (nei termini allegati in citazione).
Tutto ciò premesso, applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, è necessario, in primo luogo, verificare, alla luce delle risultanze istruttorie, se il sinistro de quo sia eziologicamente riconducibile alla res custodita e, in secondo luogo, valutare l'eventuale concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento di danno, tale da escludere o da ridurre proporzionalmente la responsabilità del CP convenuto.
Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione fotografica prodotta e dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, si deve ritenere provato che la sig.ra sia caduta a terra dopo aver messo il Pt_1
pagina 8 di 16 piede in una buca presente sul marciapied e posto al di sotto dei gradini antistanti il locale commerciale “Big Marlin”.
Ed invero, anche se il teste escusso ha riferito di non aver assistito alle modalità della caduta ma di aver visto l'attrice già a terra in prossimità della buca, tuttavia, le evidenze istruttorie complessivamente valutate conducono ragionevolmente a ritenere che la caduta si a stata causata dalla presenza della buca sul marciapiede e dunque dalla cattiva e/o inadeguata manutenzione del marciapiede.
In altri termini, il nesso causale tra la caduta e lo stato dei luoghi può desumersi in via presuntiva dal contesto nel quale l'incidente è avvenuto (cfr. Cass. civ., n. 9149/2013: “Così, ad esempio, se un'autovettura slitta in un punto della strada dov'è presente del brecciolino, la causa dello slittamento ben potrà essere attribuita alla presenza di quel materiale anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto. Lo stesso vale per le cadute su pavimento bagnato, o lungo scale con gradini sconnessi e così via. Il vizio della motivazione sta allora nell'aver escluso la sussistenza di nesso causale solo perché non v'erano testi che avessero assistito alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell'apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto (presenza di materiali di risulta) alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com'è noto una regola di giudizio.”)
Nel caso in esame, il teste escusso, , ha precisato che la CP_6 sig.ra si trovava a terra in prossimità di una buca presente sul Pt_1 marciapiede, situata vicino ad un tombino (cfr. verbale d'udienza del
03.07.2023).
Il teste ha riferito inoltre che nei giorni successivi al sinistro erano stati eseguiti dei lavori di manutenzione con i quali si era provveduto al riempimento e alla chiusura della buca. Tale circostanza risulta, del pagina 9 di 16 resto, confortata dalla documentazione fotografica versata in atti, dalla quale si evince che è stato eseguito il riempimento della buca con calcestruzzo (cfr. documentazione fotografica allegata alla memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte attrice) .
Del resto, anche la consulenza medico-legale disposta nel presente giudizio, ha confermato la compatibilità tra la riferita dinamica del sinistro e le lesioni riscontrate e, dunque, la sussistenza del nesso di causalità tra evento e lesioni subite (cfr. pag. 7 della relazione tecnica).
L'Amministrazione comunale si è invece limitata a contestare i fatti prospettati dall'attrice, deducendo che dai rilievi effettuati sul luogo del sinistro dagli agenti della Polizia Municipale e dai tecnici del Settore
Gestione del Territorio non era emersa la presenza di una buca.
Ebbene, tale circostanza non assume alcun rilievo atteso che il sopralluogo è stato eseguito nel novembre del 2021, ovvero a distanza di circa un anno dal sinistro occorso, quando ormai era già intervenuto il mutamento dello stato dei luoghi, per effetto dei lavori di manutenzione eseguiti su quel tratto di marciapiede , come riferito dal testimone di parte attrice.
L'attrice ha, dunque fornito congrua prova del verificarsi del fatto storico (caduta) causalmente ricollegato all'omessa manutenzione del marciapiede.
Ciò posto, incombeva sull'Ente convenuto fornire la prova liberatoria del caso fortuito e, quindi, dell'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione dell'incidente.
Sul punto, deve evidenziarsi che, ove il danno consegua alla interazione fra la cosa in custodia e l'agire umano, non basta ad escludere il nesso causale la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (Cass. civ. n. 4035/2021).
pagina 10 di 16 “La eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di
“imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.” (Cass. civ. n. 25837/2017).
Si è inoltre precisato che “il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi
l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.” (cfr. ex multis, Cass. civ., n.
2345/2019).
Nel caso di specie, non può di certo sostenersi che la abbia Pt_1 tenuto una condotta imprevedibile ed eccezionale, atteso che una buca presente su un marciapiede può prevedibilmente costituire una situazione di pericolo per gli utenti che vi transitino e causarne la caduta.
Né può dirsi che la sua condotta sia stata talmente negligente da spiegare efficacia interruttiva del nesso causale, atteso che ciò non può certamente discendere dal fatto che il sinistro occorso si sia verificato in orario diurno e in condizioni di buona visibilità, a fronte della circostanza che la buca si trovava al lato d i un tombino e immediatamente sotto la rampa di gradini, risultando pertanto più difficilmente visibile.
Tuttavia, non può sottacersi che il teste , titolare del negozio CP_6
“Splendidi e Splendenti” posto a pochi metri dal luogo della caduta, ha pagina 11 di 16 riferito che la sig.ra si recava abitualmente presso il suo Pt_1 negozio, circa una volta a settimana.
Tale circostanza, unitamente alle descritte condizioni di tempo e di luogo, se da un lato non possono spiegare alcuna efficacia interruttiva del nesso causale, dall'altro assumono valenza decisiva per poter affermare la responsabilità concorrente dell'attrice in ordine alla verificazione dell'evento: lo stato dei luoghi era percepibile usando l'ordinaria cautela, ancor di più da chi ben conosceva i luoghi di causa.
Tenuto conto, pertanto, dell'incidenza che la condotta della danneggiata ha avuto nella causazione del sinistro , il Tribunale ritiene equo e congruo ridurre il risarcimento richiesto nella misura del 30%.
Occorre, dunque, procedere alla liquidazione del danno.
Al riguardo, non può prescindersi dai chiari esiti della C.T.U. svolta in corso di giudizio.
La relazione tecnica redatta dal nominato consulente, Dott. Per_1
risulta priva di vizi logici e metodologici, essendo il risultato di
[...] una disamina obiettiva del caso concreto e di una analisi esaustiva della documentazione prodotta in giudizio.
Il C.T.U. ha concluso valutando la sussistenza di postumi permanenti in misura pari al 9%, con un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 43 (quarantatré), nonché un periodo di inabilità temporanea parziale valutabile in giorni 31 (trentuno) al 75%, giorni 27 (ventisette) al 50% e giorni 55 (cinquantacinque) al 25% .
In relazione alla stima del danno, ricorrendo nel caso di specie un danno “micro-permanente” (ossia la diminuzione dell'integrità psico- fisica valutata sino ad un massimo di 9 punti di invalidità permanente), questo Tribunale ritiene non utilizzabili le tabelle elaborate in base all'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, le quali, al di fuori dei sinistri stradali e del danno da lesione derivante da responsabilità medica, non possono valere come generale criterio risarcitorio per ogni ipotesi di
(modesto) danno non patrimoniale (cfr. Corte Cost. n. 235 del 2014). Si ritiene, pertanto, di dover fare applicazione delle Tabelle di Milano,
pagina 12 di 16 quale valido criterio sub-normativo per guidare la discrezionalità del giudice nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Sicché, applicando le Tabelle milanesi vigenti alla data odierna (ed aggiornate al 2024), spetta alla sig.ra il complessivo importo di Pt_1
€ 20.263,95 di cui € 15.099,01 quale danno biologico permanente, €
5.164,94 quale invalidità temporanea.
Tale somma, è da ritenersi integralmente satisfattiva del danno non patrimoniale patito dall'attrice.
Non può infatti trovare accoglimento la domanda volta al risarcimento del danno morale, in ordine alla quale, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, per il riconoscimento del danno morale, superando la concezione del danno in re ipsa espressamente esclusa dalla stessa Corte (cfr. Cass. n. 901/2018), il richiedente deve allegare in maniera specifica tutti gli elementi descrittivi delle sofferenze di cui si chiede la riparazione, potendo far ricorso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni (ex multis Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020, conf. a Cass. n. 28989 dell'11 novembre 2019 e Cass.
n. 4878 del 19 febbraio 2019).
La Corte di legittimità ha infatti chiarito che, sebbene non costituisca duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, tuttavia, in sede di quantificazione del danno morale, occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, considerata l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato: quest'ultimo è tenuto ad “una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo -emotivo”.
pagina 13 di 16 “A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata
l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n.
6444 del 2023, cit.). Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità
(salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. n. 6444 del 2023, cit.)” (Cassazione civile sez. III, 01/03/2024, n. 5547).
Nel caso in esame, tale onere probatorio non risulta essere stato in alcun modo assolto, dal momento che l'attrice si è limitata a richiedere il ristoro dei pregiudizi anche morali, senza allegare e provare alcunché al riguardo.
pagina 14 di 16 All'importo accertato a titolo di danno non patrimoniale va infine aggiunta la somma di € 250,46 per spese mediche documentate in atti e ritenute congrue dal C.T.U. nominato.
Gli importi, così, determinati vanno defalcati del 30 %, ex art. 1227 c.c., in proporzione al grado di responsabilità accertato, giungendosi all'importo di € 14.185,00 per il danno non patrimoniale ed € 175,00 per il danno patrimoniale e, dunque, all'importo complessivo di €
14.360,00.
Sulla complessiva somma riconosciuta all'attore (€ 14.360,00), espressa in valuta attuale, devalutata alla data dell'illecito (27/11/2020) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della Suprema Corte (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerate la natura, il valore, la complessità (bassa) delle questioni e la forma semplificata della decisione (art. 281 -sexies
c.p.c.), si liquidano come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), applicando i valori tabellari minimi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
- ACCOGLIE la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna il al pagamento in Controparte_1 favore di parte attrice della somma di € 14.360,00, di cui €
14.185,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 175,00 quale pagina 15 di 16 danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
- CONDANNA il al pagamento, in favore di Controparte_1 parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano nella misura di €
2.540,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., oltre rimborso spese vive pari ad € 264,00;
- PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico del CP
, come da contestuale decreto di liquidazione.
[...]
Così deciso, in Catanzaro, lì 27/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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