CASS
Ordinanza 21 dicembre 2022
Ordinanza 21 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 21/12/2022, n. 37422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37422 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso n. 29520-2021 proposto da: NE CARLO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della LU.VE. s.a.s. di ON AR & C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ELIO CUOCO;
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 37422 Anno 2022 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO AR Data pubblicazione: 21/12/2022 2 di 8 DI RD LUIGI, LIDO OASI S.A.S. DI LL ED e C. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato AR TE NE, rappresentati e difesi dagli avvocati TO SC, MO NE e LE NE;
COMUNE DI AGROPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA LEONI;
- controricorrenti -
nonché contro MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2986/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 12/04/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere FRANCESCO AR CIRILLO. avverso SENTENZA di CONSIGLIO DI STATO ROMA n. 2986/2021 depositata il 12/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere FRANCESCO AR CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Fra i titolari di due stabilimenti balneari siti sul lungomare di OP è in corso un fitto contenzioso che dura da svariati anni e ha ad oggetto la regolarità dei titoli edilizi che danno diritto allo svolgimento delle attività di spiaggia, albergo e ristorazione. Gli stabilimenti prendono il nome di “LI ZU”, che fa capo a AR ON, e “LI AS”, che fa capo alla famiglia Di AR. In particolare, ai fini che interessano in questa sede, il Comune di OP rigettò la richiesta di condono avanzata da IG Di AR, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per opere abusive 3 di 8 realizzate sull’arenile e ordinò al richiedente la demolizione di tali opere e di una recinzione risultata poi regolare;
tali provvedimenti furono impugnati dal Di AR davanti al TAR Campania, sede di Salerno. Nel frattempo, però, il Comune, nel tentativo di salvaguardare la struttura esistente, deliberò la sdemanializzazione di una parte del suolo pubblico abusivamente occupato e la cessione della stessa al LI AS, nonché il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica finalizzata ad una successiva sanatoria;
entrambi questi provvedimenti furono impugnati dal LI ZU davanti al medesimo TAR della Campania. I ricorsi riuniti furono decisi dal TAR con una decisione poi confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza 25 maggio 2017, n. 5364, all’esito della quale rimasero efficaci i provvedimenti di diniego di condono e di demolizione delle opere abusive, fu annullata la delibera di sdemanializzazione e di vendita del suolo occupato e mantenne efficacia nominale l’autorizzazione paesaggistica per le opere in questione. A seguito di tale pronuncia, il Comune ha adottato altri provvedimenti, cioè tre note relative alla utilizzabilità dell’area e alla conformità urbanistica delle planimetrie depositate da EL Di AR e un provvedimento SUAP che rilasciava a ED Carpinelli, quale amministratrice del LI AS, il permesso di costruire un albergo su una delle particelle oggetto del contenzioso. 2. A seguito dell’emissione di questi ultimi provvedimenti, il LI ZU ha proposto ricorso per l’ottemperanza della suindicata sentenza n. 5364 del 2017 del Consiglio di Stato, davanti al TAR Campania, sede di Salerno. Dichiarata l’incompetenza per materia da parte di quest’ultimo, il giudizio di ottemperanza è stato riassunto davanti al Consiglio di Stato, il quale ha rigettato il ricorso con la sentenza 12 aprile 2021, n. 2986. 4 di 8 Dopo aver ricostruito i termini fattuali della complessa e ormai annosa vicenda, il Giudice amministrativo ha osservato che le tre note emesse dal Comune con le quali veniva reso noto il punto di vista dell’Amministrazione sulla situazione del LI AS erano atti di natura endoprocedimentale e, in quanto tali, privi di ogni attitudine lesiva. Essi, inoltre, non potevano essere in contrasto col giudicato, in quanto aventi un contenuto del tutto diverso. Quanto, invece, alla suindicata nota SUAP, unico atto avente natura giuridica di provvedimento, il Consiglio di Stato ha osservato che esso aveva ad oggetto «una nuova iniziativa imprenditoriale del LI AS, sulla cui legittimità in sé considerata non è dato pronunciarsi in questa sede». 3. Contro la sentenza del Consiglio di Stato emessa in sede di ottemperanza propone ricorso AR ON, in proprio e quale legale rappresentante della Lu.Ve. s.a.s., con atto affidato a due motivi. Resistono il Comune di OP, IG Di AR e la LI AS s.a.s. con due separati controricorsi. IG Di AR ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta eccesso di potere giurisdizionale, violazione dei limiti esterni della giurisdizione, denegata giustizia e violazione degli artt. 110 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e 362 cod. proc. civ., nonché degli artt. 24, 103 e 111 Cost. e violazione delle norme del diritto dell’Unione europea. Osservano i ricorrenti che la sentenza impugnata conterrebbe un evidente diniego di giustizia, perché il permesso di costruire rilasciato dal SUAP avrebbe assentito una nuova attività identica a quella abusiva accertata con la sentenza passata in giudicato. La sentenza n. 5364 del 2017 del Consiglio di Stato, infatti, aveva stabilito la legittimità del diniego di condono e dell’ordinanza di 5 di 8 ripristino dei luoghi;
lo sportello unico del Comune, invece, avrebbe rilasciato al LI AS un permesso di costruire che consente la trasformazione delle aree verdi in arenile privato, e la sentenza oggetto del presente ricorso non avrebbe spiegato perché si tratti di una nuova iniziativa imprenditoriale. 1.1. Il motivo è inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte, ormai ampiamente consolidata in argomento, ha più volte affermato che le decisioni del Consiglio di Stato emesse in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione solo ove non venga in questione il modo in cui il potere giurisdizionale è stato esercitato dal giudice amministrativo, attenendo questo ai limiti interni di tale giurisdizione, sicché è inammissibile il ricorso per motivi di giurisdizione che censuri la determinazione delle modalità di esecuzione del giudicato, seppure fissate prendendo atto di circostanze sopravvenute potenzialmente suscettibili di escludere la persistenza del debito della P.A. (così, tra le altre, le ordinanze 17 settembre 2021, n. 25165, e 17 gennaio 2022, n. 1227). È stato assai di recente affermato, inoltre, in continuità con una consolidata giurisprudenza, che le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione nella sola ipotesi in cui ad essere posta in discussione è la stessa possibilità di far ricorso, in una determinata situazione, al giudizio di ottemperanza, essendo, viceversa, inammissibile il ricorso con il quale si censuri il modo in cui il potere di ottemperanza sia stato esercitato dal giudice amministrativo, che attiene ai limiti interni di tale giurisdizione. Ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l’interpretazione del giudicato, l’accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valutazione di conformità dello stesso rispetto a quello che essa 6 di 8 avrebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice amministrativo può eventualmente essere incorso, in quanto inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione (ordinanza 22 settembre 2022, n. 27746). Alla luce di tale orientamento, è palese come il motivo di ricorso in esame non ponga, in realtà, alcuna censura di superamento dei limiti esterni della giurisdizione da parte del Consiglio di Stato in sede di ottemperanza;
in esso, infatti, si lamenta il diniego di giustizia in relazione al provvedimento, già in precedenza indicato, col quale il SUAP avrebbe assentito una nuova attività identica a quella abusiva accertata con la sentenza passata in giudicato. È evidente, quindi, che la prospettata violazione si risolve nella contestazione delle modalità con le quali il Consiglio di Stato ha interpretato il giudicato amministrativo e ha escluso il contrasto lamentato;
il che significa che si rimane comunque nell’ambito dei limiti interni della giurisdizione, con conseguente inammissibilità della censura. La quale, tra l’altro, dimostra che il ricorrente non ha colto pienamente la ratio decidendi del provvedimento impugnato, nel quale il Consiglio di Stato ha osservato che quel provvedimento avrebbe dovuto essere impugnato in altra sede, trattandosi di una nuova iniziativa imprenditoriale intrapresa dalla società LI AS. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta eccesso di potere giurisdizionale, violazione dei limiti esterni della giurisdizione, denegata giustizia e violazione dell’art. 110 c.p.a., dell’art. 362 cod. proc. civ., nonché degli artt. 24, 103 e 111 Cost., oltre a mancata applicazione dell’art. 32, comma 2, c.p.a., con conseguente rifiuto da arretramento della giurisdizione. I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata, dopo aver negato giustizia, ha respinto il ricorso in ottemperanza senza convertire la relativa azione ai sensi del citato art. 32, comma 2, per riassumere il giudizio davanti al TAR di Salerno. Il Consiglio di 7 di 8 Stato avrebbe omesso di verificare che nel caso in esame sussistevano le ragioni per detta conversione, perché il permesso di costruire rilasciato dal SUAP è stato impugnato con motivi aggiunti. Si tratterebbe, quindi, di un inspiegabile vizio della decisione che non consente di contestare quel permesso di costruire. 2.1. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, prospetta una censura che è chiaramente di violazione di legge, avendo essa ad oggetto l’esatta interpretazione di una norma del codice del processo amministrativo;
si tratta, quindi, di una censura che è comunque inidonea a superare i limiti esterni della giurisdizione amministrativa e non è quindi esaminabile in sede di ricorso davanti a queste Sezioni Unite. 3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a determinare i compensi professionali ed applicabile nella fattispecie ratione temporis. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate quanto al Comune di OP in complessivi euro 6.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, e quanto a IG Di AR e alla LI AS s.a.s. in complessivi euro 7.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo 8 di 8 di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni
- ricorrente -
contro Civile Ord. Sez. U Num. 37422 Anno 2022 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO AR Data pubblicazione: 21/12/2022 2 di 8 DI RD LUIGI, LIDO OASI S.A.S. DI LL ED e C. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato AR TE NE, rappresentati e difesi dagli avvocati TO SC, MO NE e LE NE;
COMUNE DI AGROPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA LEONI;
- controricorrenti -
nonché contro MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2986/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 12/04/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere FRANCESCO AR CIRILLO. avverso SENTENZA di CONSIGLIO DI STATO ROMA n. 2986/2021 depositata il 12/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere FRANCESCO AR CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Fra i titolari di due stabilimenti balneari siti sul lungomare di OP è in corso un fitto contenzioso che dura da svariati anni e ha ad oggetto la regolarità dei titoli edilizi che danno diritto allo svolgimento delle attività di spiaggia, albergo e ristorazione. Gli stabilimenti prendono il nome di “LI ZU”, che fa capo a AR ON, e “LI AS”, che fa capo alla famiglia Di AR. In particolare, ai fini che interessano in questa sede, il Comune di OP rigettò la richiesta di condono avanzata da IG Di AR, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per opere abusive 3 di 8 realizzate sull’arenile e ordinò al richiedente la demolizione di tali opere e di una recinzione risultata poi regolare;
tali provvedimenti furono impugnati dal Di AR davanti al TAR Campania, sede di Salerno. Nel frattempo, però, il Comune, nel tentativo di salvaguardare la struttura esistente, deliberò la sdemanializzazione di una parte del suolo pubblico abusivamente occupato e la cessione della stessa al LI AS, nonché il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica finalizzata ad una successiva sanatoria;
entrambi questi provvedimenti furono impugnati dal LI ZU davanti al medesimo TAR della Campania. I ricorsi riuniti furono decisi dal TAR con una decisione poi confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza 25 maggio 2017, n. 5364, all’esito della quale rimasero efficaci i provvedimenti di diniego di condono e di demolizione delle opere abusive, fu annullata la delibera di sdemanializzazione e di vendita del suolo occupato e mantenne efficacia nominale l’autorizzazione paesaggistica per le opere in questione. A seguito di tale pronuncia, il Comune ha adottato altri provvedimenti, cioè tre note relative alla utilizzabilità dell’area e alla conformità urbanistica delle planimetrie depositate da EL Di AR e un provvedimento SUAP che rilasciava a ED Carpinelli, quale amministratrice del LI AS, il permesso di costruire un albergo su una delle particelle oggetto del contenzioso. 2. A seguito dell’emissione di questi ultimi provvedimenti, il LI ZU ha proposto ricorso per l’ottemperanza della suindicata sentenza n. 5364 del 2017 del Consiglio di Stato, davanti al TAR Campania, sede di Salerno. Dichiarata l’incompetenza per materia da parte di quest’ultimo, il giudizio di ottemperanza è stato riassunto davanti al Consiglio di Stato, il quale ha rigettato il ricorso con la sentenza 12 aprile 2021, n. 2986. 4 di 8 Dopo aver ricostruito i termini fattuali della complessa e ormai annosa vicenda, il Giudice amministrativo ha osservato che le tre note emesse dal Comune con le quali veniva reso noto il punto di vista dell’Amministrazione sulla situazione del LI AS erano atti di natura endoprocedimentale e, in quanto tali, privi di ogni attitudine lesiva. Essi, inoltre, non potevano essere in contrasto col giudicato, in quanto aventi un contenuto del tutto diverso. Quanto, invece, alla suindicata nota SUAP, unico atto avente natura giuridica di provvedimento, il Consiglio di Stato ha osservato che esso aveva ad oggetto «una nuova iniziativa imprenditoriale del LI AS, sulla cui legittimità in sé considerata non è dato pronunciarsi in questa sede». 3. Contro la sentenza del Consiglio di Stato emessa in sede di ottemperanza propone ricorso AR ON, in proprio e quale legale rappresentante della Lu.Ve. s.a.s., con atto affidato a due motivi. Resistono il Comune di OP, IG Di AR e la LI AS s.a.s. con due separati controricorsi. IG Di AR ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta eccesso di potere giurisdizionale, violazione dei limiti esterni della giurisdizione, denegata giustizia e violazione degli artt. 110 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e 362 cod. proc. civ., nonché degli artt. 24, 103 e 111 Cost. e violazione delle norme del diritto dell’Unione europea. Osservano i ricorrenti che la sentenza impugnata conterrebbe un evidente diniego di giustizia, perché il permesso di costruire rilasciato dal SUAP avrebbe assentito una nuova attività identica a quella abusiva accertata con la sentenza passata in giudicato. La sentenza n. 5364 del 2017 del Consiglio di Stato, infatti, aveva stabilito la legittimità del diniego di condono e dell’ordinanza di 5 di 8 ripristino dei luoghi;
lo sportello unico del Comune, invece, avrebbe rilasciato al LI AS un permesso di costruire che consente la trasformazione delle aree verdi in arenile privato, e la sentenza oggetto del presente ricorso non avrebbe spiegato perché si tratti di una nuova iniziativa imprenditoriale. 1.1. Il motivo è inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte, ormai ampiamente consolidata in argomento, ha più volte affermato che le decisioni del Consiglio di Stato emesse in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione solo ove non venga in questione il modo in cui il potere giurisdizionale è stato esercitato dal giudice amministrativo, attenendo questo ai limiti interni di tale giurisdizione, sicché è inammissibile il ricorso per motivi di giurisdizione che censuri la determinazione delle modalità di esecuzione del giudicato, seppure fissate prendendo atto di circostanze sopravvenute potenzialmente suscettibili di escludere la persistenza del debito della P.A. (così, tra le altre, le ordinanze 17 settembre 2021, n. 25165, e 17 gennaio 2022, n. 1227). È stato assai di recente affermato, inoltre, in continuità con una consolidata giurisprudenza, che le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione nella sola ipotesi in cui ad essere posta in discussione è la stessa possibilità di far ricorso, in una determinata situazione, al giudizio di ottemperanza, essendo, viceversa, inammissibile il ricorso con il quale si censuri il modo in cui il potere di ottemperanza sia stato esercitato dal giudice amministrativo, che attiene ai limiti interni di tale giurisdizione. Ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l’interpretazione del giudicato, l’accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valutazione di conformità dello stesso rispetto a quello che essa 6 di 8 avrebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice amministrativo può eventualmente essere incorso, in quanto inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione (ordinanza 22 settembre 2022, n. 27746). Alla luce di tale orientamento, è palese come il motivo di ricorso in esame non ponga, in realtà, alcuna censura di superamento dei limiti esterni della giurisdizione da parte del Consiglio di Stato in sede di ottemperanza;
in esso, infatti, si lamenta il diniego di giustizia in relazione al provvedimento, già in precedenza indicato, col quale il SUAP avrebbe assentito una nuova attività identica a quella abusiva accertata con la sentenza passata in giudicato. È evidente, quindi, che la prospettata violazione si risolve nella contestazione delle modalità con le quali il Consiglio di Stato ha interpretato il giudicato amministrativo e ha escluso il contrasto lamentato;
il che significa che si rimane comunque nell’ambito dei limiti interni della giurisdizione, con conseguente inammissibilità della censura. La quale, tra l’altro, dimostra che il ricorrente non ha colto pienamente la ratio decidendi del provvedimento impugnato, nel quale il Consiglio di Stato ha osservato che quel provvedimento avrebbe dovuto essere impugnato in altra sede, trattandosi di una nuova iniziativa imprenditoriale intrapresa dalla società LI AS. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta eccesso di potere giurisdizionale, violazione dei limiti esterni della giurisdizione, denegata giustizia e violazione dell’art. 110 c.p.a., dell’art. 362 cod. proc. civ., nonché degli artt. 24, 103 e 111 Cost., oltre a mancata applicazione dell’art. 32, comma 2, c.p.a., con conseguente rifiuto da arretramento della giurisdizione. I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata, dopo aver negato giustizia, ha respinto il ricorso in ottemperanza senza convertire la relativa azione ai sensi del citato art. 32, comma 2, per riassumere il giudizio davanti al TAR di Salerno. Il Consiglio di 7 di 8 Stato avrebbe omesso di verificare che nel caso in esame sussistevano le ragioni per detta conversione, perché il permesso di costruire rilasciato dal SUAP è stato impugnato con motivi aggiunti. Si tratterebbe, quindi, di un inspiegabile vizio della decisione che non consente di contestare quel permesso di costruire. 2.1. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, prospetta una censura che è chiaramente di violazione di legge, avendo essa ad oggetto l’esatta interpretazione di una norma del codice del processo amministrativo;
si tratta, quindi, di una censura che è comunque inidonea a superare i limiti esterni della giurisdizione amministrativa e non è quindi esaminabile in sede di ricorso davanti a queste Sezioni Unite. 3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a determinare i compensi professionali ed applicabile nella fattispecie ratione temporis. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate quanto al Comune di OP in complessivi euro 6.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, e quanto a IG Di AR e alla LI AS s.a.s. in complessivi euro 7.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo 8 di 8 di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni