Ordinanza cautelare 26 ottobre 2024
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 04/09/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00797/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00769/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 769 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso il suo studio in RE, viale della Stazione n. 37;
contro
Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e RE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
Comune di Ponte di Legno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego di autorizzazione paesaggistica emesso dal Comune di Ponte di Legno il 18.9.2024 n. 74/2024, nonché del presupposto parere conclusivo negativo della Soprintendenza dell’11.9.2024 prot. n. 6747, del precedente parere – valevole come preavviso di rigetto – della medesima Soprintendenza del 26.8.2024 prot. n. 17677, e degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e RE e del Comune di Ponte di Legno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il ricorrente, ottantenne (è nato il [...]), residente a Segrate (MI), è affetto da gravi postumi di un trauma alla gamba sinistra, tali da renderlo “ assolutamente controindicato all’uso delle scale ”, come risulta dal certificato clinico del 25.7.2023.
Nel ricorso egli afferma di essere usufruttuario di un edificio sviluppato su tre piani (terra, primo e sottotetto abitabile) situato nel centro storico del Comune di Ponte di Legno (BS), via Monticelli n. 7, censito in catasto al foglio 45, mapp. 61, sub. 5, mentre nel procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione paesaggistica, di cui si dirà, si è qualificato come proprietario del medesimo edificio.
L’immobile ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, lett. c) e d), d.lgs. 42/2004.
2.- Il 6.6.2023 il ricorrente ha presentato un’istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un ascensore esterno per abbattimento delle barriere architettoniche; il progetto prevedeva l’inserimento dell’ascensore sulla facciata prospiciente la piazza antistante, all’incrocio tra via -OMISSIS-, come meglio evidenziato dalla tavola progettuale n. 6 (doc. 3 ricorrente) e dalla simulazione fotografica (doc. 4 ricorrente).
Siffatta soluzione progettuale, tuttavia, nonostante il parere favorevole della commissione comunale per il paesaggio, non ha superato il vaglio della Soprintendenza, che il 27.11.2023 ha espresso parere contrario, a valere anche come preavviso di rigetto dell’istanza, per le seguenti ragioni: “ La proposta di intervento si pone in contrasto con i cardini dell'ammissibilità di questo progetto all'interno dello specifico contesto tutelato. L'edificio, collocato lungo la cortina che fa da margine al centro storico, presenta ancora caratteri costruttivi tradizionali. La facciata di pregio si apre su un crocevia, una piccola piazza di pubblico godimento, che trova la direzionalità con le vie storiche del paese, inserendo il fabbricato nei rapporti di intervisibilità con le vie e gli spazi pubblici limitrofi, come via -OMISSIS-. L'inserimento dell'ascensore sulla facciata comporterebbe una trasformazione non tollerabile e non assorbibile dal paesaggio storico-culturale, che non risulta essere così compromesso dalle caratteristiche residenziali circostanti. L'ascensore quale elemento di intrusione risulterebbe quindi eccessivamente impattante contribuendo a dequalificare il contesto tutelato ”.
Pertanto il Comune ha negato l’autorizzazione paesaggistica con provvedimento del 19.12.2023, n. 121/2023.
3.- Poco dopo, il 19.3.2024, il ricorrente ha presentato una nuova istanza di autorizzazione paesaggistica, proponendo una nuova soluzione progettuale che prevede di collocare l’ascensore non più al centro della facciata ma all’angolo, in prosecuzione del lato nordovest, e rappresentando che non era possibile collocare l’ascensore sul retro dell’edificio, perché altrimenti l’ascensore avrebbe invaso il vialetto esistente di proprietà comunale e avrebbe ostruito luci e vedute dei fabbricati confinanti e in aderenza.
3.1.- Anche questa volta, però, mentre la commissione comunale per il paesaggio ha espresso parere favorevole (limitandosi a chiedere il progetto esecutivo “ allo scopo di valutare la compatibilità del montapersone con lo sporto di gronda ”), la Soprintendenza in data 26.8.2024 ha espresso parere sfavorevole, a valere quale preavviso di rigetto, con la seguente motivazione: “ Premettendo che l'ascensore in questione è qui proposto sulla facciata antistante l'incrocio delle strade del nucleo antico, in posizione laterale, in alternativa alla posizione al centro della facciata, già diniegata da questo Ufficio con nota prot. 25905 del 18/12/2023, la soluzione qui presentata non è comunque ammissibile all'interno dello specifico contesto tutelato, non superando, tale proposta, le criticità già sollevate. L'edificio, collocato lungo la cortina che fa da margine al centro storico, presenta ancora caratteri costruttivi tipici della tradizione. La facciata di pregio si apre su un crocevia, spazio pubblico che gode anche dello spazio esterno privato all'ingresso dell'abitazione. Tale spazio trova la direzionalità con le vie storiche del paese, inserendo il fabbricato nei rapporti di intervisibilità con le vie e gli spazi pubblici limitrofi, come via -OMISSIS-. L'inserimento dell'ascensore sulla facciata, seppur traslato lateralmente, comporterebbe una trasformazione non tollerabile e non assorbibile dal paesaggio storico-culturale, che non risulta essere così compromesso dalle caratteristiche residenziali circostanti. L'ascensore quale elemento di intrusione risulterebbe quindi eccessivamente impattante contribuendo a dequalificare il contesto tutelato. Il volume ristretto in pianta e sviluppato fino alla gronda, in aggetto rispetto alle facciate, interrompe infatti la sagoma, la continuità e la regolarità del volume e quindi anche dell'isolato di appartenenza, inserendosi appunto in maniera inaccettabile nel tradizionale sviluppo urbanistico della schiera del nucleo di antica formazione quale fondamentale elemento paesaggistico meritevole di attenzione.
Si prende atto della necessità dell'opera al fine del superamento delle barriere architettoniche per il privato, ma tale aspetto esula da quelli di competenza di questo Ufficio, la cui discrezionalità tecnica si esplica nell'osservanza delle disposizioni di tutela e nella valutazione della compatibilità paesaggistica delle nuove opere proposte ”.
3.2.- Il ricorrente ha presentato delle osservazioni rilevando che: non è possibile realizzare l’ascensore all’interno dell’edificio per ragioni strutturali, come da relazione tecnica prodotta in causa; non è possibile posizionare altrove il vano ascensore; il ricorrente ha una seria necessità di abbattimento delle barriere architettoniche a causa dei suoi gravi impedimenti fisici; il contesto in cui l’immobile è inserito è formato da edifici caratterizzati da tipologie costruttive con caratteri e architetture variegate, differenti e dissonanti nel loro insieme; un altro edificio, che si affaccia direttamente sulla piazza XXVII Settembre, da poco ristrutturato e riedificato a confine e in prosecuzione della parete nord-ovest del fabbricato del ricorrente, è stato assentito dalla Soprintendenza sebbene abbia tipologie del tutto dissonanti dalla tipicità del contesto "storico" circostante; contrariamente a quanto osservato nel parere della Soprintendenza, l'ascensore resterebbe nettamente mascherato alla vista dalla piazza pubblica.
3.3.- Tuttavia la Soprintendenza, con un nuovo parere del 10.9.2024 n. 18579, ha confermato la propria valutazione negativa, con questa motivazione:
“ Si prende atto della necessità dell'opera al fine del superamento delle barriere architettoniche, così come di quanto comunicato in relazione agli approfondimenti svolti per inserire l'ascensore all'interno del volume, tuttavia tali argomenti non rilevano per quanto di competenza di questo Ufficio, la cui discrezionalità tecnica si esplica nell'osservanza delle disposizioni di tutela e nella valutazione della compatibilità paesaggistica delle nuove opere proposte. In relazione all'opportunità per questo Ufficio di fare valutazioni ulteriori rispetto a quanto di propria competenza, qualora si presentino altri interessi, si ritiene esaustivo richiamare la sentenza del Consiglio di Stato sez. VI n. 3652/2015 riferita proprio all'ambito paesaggistico: «(...) il parere del Mibac (...) non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica. (...) questa regola essenziale di tecnicità e di concretezza, per cui il giudizio di compatibilità dev'essere tecnico e proprio del caso concreto, applica il principio fondamentale dell'art. 9 Cost., il quale fa eccezione a regole di semplificazione a effetti sostanziali altrimenti praticabili (...). La norma costituzionalizza e al massimo rango la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione — e questo richiede, a opera dell'Amministrazione appositamente preposta, che si esprimano valutazioni tecnico - professionali e non già comparative di interessi, quand'anche pubblici e da altre amministrazioni stimabili di particolare importanza. (...) Come ben evidenziato in dottrina la discrezionalità tecnica, a differenza di quella amministrativa, si concentra su unico interesse (...). Diversamente dalla discrezionalità amministrativa, la discrezionalità tecnica non può dar luogo ad alcuna forma di comparazione eterogenea. Nell'esercizio della funzione spettante al Mibact, l'interesse che va preso in considerazione è solo quello circa la tutela paesaggistica, il quale non può essere aprioristicamente sacrificato dal Mibact stesso nella formulazione del suo parere, in considerazione di altri interessi pubblici la cui cura esula dalle sue attribuzioni».
Come già evidenziato infine nelle precedenti note di questo ufficio per la realizzazione dell'ascensore sulla facciata, la presenza di edifici con caratteri contemporanei o di nuova realizzazione non deve dare adito alla possibilità di reiterare determinate operazioni sul costruito del nucleo antico, di cui l'edificio in esame ne è parte. L'edificio in questione presenta caratteri costruttivi di tipologia tradizionale che andrebbero salvaguardati, in un'ottica sia di decoro dell'edificio che, più ampiamente, di tutela del centro abitato di origine antica nel suo insieme. Si osserva poi che l'intervento risulta ben visibile dalle strade pubbliche sulle quali si affaccia ”.
3.4.- Pertanto il Comune ha negato l’autorizzazione paesaggistica con provvedimento del 18.9.2024 n. 74/2024.
4.- Il ricorrente ha proposto ricorso notificato l’1.10.2024, con il quale ha impugnato tale provvedimento di diniego e i due pareri negativi della Soprintendenza del 26.8.2024 e dell’11.9.2024 ( rectius 10.9.2024).
Il Comune e la Soprintendenza si sono costituiti resistendo al ricorso.
Questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 387 del 26.10.2024, non appellata, ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris che del periculum in mora .
Il ricorrente ha depositato una breve memoria ex art. 73 c.p.a. in cui ha riepilogato le proprie principali tesi difensive; anche il Comune e la Soprintendenza hanno depositato la memoria ex art. 73 c.p.a.
All’udienza pubblica del 16.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4 legge n. 13/1989 sull’abbattimento delle barriere architettoniche, il quale prevede che gli interventi di eliminazione di tali barriere si possono effettuare anche su beni sottoposti a vincolo, e che la relativa autorizzazione “ può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio per il bene tutelato ” (comma 4), precisandosi al comma 5 che “ il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente proposte dall'interessato ”.
Occorre dunque una motivazione particolarmente intensa per negare l’autorizzazione paesaggistica, in presenza di un’esigenza di eliminazione di barriere architettoniche, e una tale motivazione mancherebbe nel caso di specie.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che il diniego opposto dalla Soprintendenza sia fondato su valutazioni afferenti ad un vincolo monumentale piuttosto che a un vincolo paesaggistico, poiché fa riferimento a un supposto stravolgimento della facciata, e dunque a un’alterazione arrecata all’immobile in sé, piuttosto che all’ambito tutelato.
3.- I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
3.1.- Il parere della Soprintendenza, infatti, è motivato con riguardo non all’aspetto esteriore del fabbricato singolarmente considerato, ma alle esigenze di tutela del paesaggio in cui esso si inserisce, come risulta dai riferimenti alla collocazione dell’edificio “ lungo la cortina che fa da margine al centro storico ” e in un crocevia in cui si intersecano “ le vie storiche del paese ”, ai “ rapporti di intervisibilità con le vie e gli spazi pubblici limitrofi ”, all’“ isolato di appartenenza ” e al “ tradizionale sviluppo urbanistico della schiera del nucleo di antica formazione ”.
3.2.- La motivazione addotta dalla Soprintendenza è congrua, ragionevole e rispettosa dei canoni fissati dall’art. 4 legge n. 13/1989.
3.2.1.- Tale disposizione, infatti, non vincola l’Amministrazione ad autorizzare senz’altro un intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, come si evince dal comma 4, il quale prevede espressamente che l’autorizzazione “ può essere negata ”; la disposizione si limita a prevedere che il diniego può essere opposto “ solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio per il bene tutelato ”, e che deve essere munito di una motivazione rafforzata, che contenga “ la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca ” e il riferimento “ a tutte le alternative eventualmente proposte dall'interessato ”.
3.2.2.- Nel caso in esame la Soprintendenza ha specificamente indicato nella motivazione la serietà del pregiudizio che l’ascensore esterno arrecherebbe all’interesse pubblico alla tutela del paesaggio, giacché ha evidenziato:
- che l’edificio è collocato nel nucleo antico del paese, il quale ha un “ tradizionale sviluppo urbanistico ” che costituisce un “ fondamentale elemento paesaggistico meritevole di attenzione ”, e in particolare l’edificio si trova “ lungo la cortina che fa da margine al centro storico ”, su un crocevia che “ trova la direzionalità con le vie storiche del paese, inserendo il fabbricato nei rapporti di intervisibilità con le vie e gli spazi pubblici limitrofi ”, in un contesto paesaggistico che “ non risulta essere così compromesso dalle caratteristiche residenziali circostanti ”;
- che l’edificio “ presenta ancora caratteri costruttivi tradizionali ” e ha una “ facciata di pregio ”;
- che l’ascensore, con il suo “ volume ristretto in pianta e sviluppato fino alla gronda, in aggetto rispetto alle facciate ”, interrompe “ la sagoma, la continuità e la regolarità del volume e quindi anche dell'isolato di appartenenza, inserendosi appunto in maniera inaccettabile nel tradizionale sviluppo urbanistico della schiera del nucleo di antica formazione ” (così il parere del 26.8.2024).
3.2.3.- Inoltre va evidenziato che l’intervento proposto dal ricorrente non è imprescindibile per il superamento delle barriere architettoniche.
Occorre infatti tenere presente, da un lato, che l’ascensore non permetterebbe al ricorrente di andare da un piano all’altro restando all’interno dell’abitazione, ma lo costringerebbe ad uscire all’esterno su un poggiolo, prendere l’ascensore e, una volta arrivato al piano desiderato, uscire nuovamente sul relativo poggiolo per poi rientrare in casa da una porta esterna: a pag. 11 della relazione paesaggistica infatti si legge che “ gli sbarchi dell’ascensore avvengono direttamente sui balconi esistenti, i quali saranno ampliati sino al raggiungimento della finestra preesistente nel vano scala, che verrà trasformata in porta di accesso all’edificio ”. Così concepito, l’ascensore parrebbe piuttosto funzionale alla divisione dell’edificio in due unità distinte (una per piano), consentendo l’accesso dall’esterno a ciascuna di esse.
Va inoltre considerato, dall’altro lato, che l’esigenza di spostarsi da un piano all’altro dell’edificio può essere soddisfatta dal ricorrente in un modo alternativo, cioè attraverso l’impiego di un dispositivo elettrico interno che permetta il trasporto di persone disabili lungo le scale (c.d. montascale), senz’altro conciliabile con la tutela paesaggistica.
Tutto ciò rileva ai fini del bilanciamento tra l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio e quello privato del ricorrente al superamento delle barriere architettoniche dell’edificio, essendovi la possibilità di soddisfare l’interesse privato senza sacrificare quello pubblico.
3.3.- Può ritenersi esaustiva la risposta alle osservazioni del ricorrente fornita con il parere conclusivo dell’11.9.2024, dove in particolare, a proposito della presenza in piazza XXVII Settembre di un edificio recentemente ristrutturato con tipologie dissonanti dal contesto, la Soprintendenza ha affermato che “ la presenza di edifici con caratteri contemporanei o di nuova realizzazione non deve dare adito alla possibilità di reiterare determinate operazioni sul costruito del nucleo antico, di cui l'edificio in esame ne è parte ”, e che comunque va valutata non solo la visibilità da quella piazza, ma anche dalle strade pubbliche sulle quali si affaccia l’edificio del ricorrente (“ l'intervento risulta ben visibile dalle strade pubbliche sulle quali si affaccia ”).
4.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in misura diversa per il Comune e per la Soprintendenza in considerazione della differente consistenza dell’attività difensiva svolta in sede di merito, giacché il Comune ha sostanzialmente riproposto le deduzioni che aveva svolto nella memoria depositata in vista della discussione sull’istanza cautelare (per la quale, nella fase cautelare, gli sono state liquidate le spese in misura più che tripla rispetto alla Soprintendenza), mentre la Soprintendenza, che in sede cautelare si era costituita solo formalmente, si è difesa con la memoria ex art. 73 c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di lite, che liquida in favore della Soprintendenza in euro 2.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, e in favore del Comune di Ponte di Legno in euro 1.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA, se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fede | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.