Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/1999, n. 716
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Sentenza 27 gennaio 1999

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Il principio secondo il quale, in tema di società di capitali, la notifica di un atto, ove non possibile nelle forme dell'art. 145, primo e terzo comma cod. proc. civ., deve effettuarsi nelle forme dell'art. 140 cod. proc. civ., presso quella che è la sede legale, trova applicazione anche in tema di società di persone (nella specie, una società in nome collettivo) con l'unica particolarità per cui, in questo caso, la sede rilevante ai fini della notifica si rende quella di cui all'art. 19, comma secondo, cod. proc. civ.. Da ciò consegue che, ove essa sede sia nota e non sia stato possibile effettuare la notifica nelle forme di cui all'art. 145 cod. proc. civ., l'atto dovrà essere notificato a norma dell'art. 140 cod. proc. civ. presso detta sede della società per quanto non dotata di personalità giuridica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/1999, n. 716
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 716
    Data del deposito : 27 gennaio 1999

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