Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 1
Il principio secondo il quale, in tema di società di capitali, la notifica di un atto, ove non possibile nelle forme dell'art. 145, primo e terzo comma cod. proc. civ., deve effettuarsi nelle forme dell'art. 140 cod. proc. civ., presso quella che è la sede legale, trova applicazione anche in tema di società di persone (nella specie, una società in nome collettivo) con l'unica particolarità per cui, in questo caso, la sede rilevante ai fini della notifica si rende quella di cui all'art. 19, comma secondo, cod. proc. civ.. Da ciò consegue che, ove essa sede sia nota e non sia stato possibile effettuare la notifica nelle forme di cui all'art. 145 cod. proc. civ., l'atto dovrà essere notificato a norma dell'art. 140 cod. proc. civ. presso detta sede della società per quanto non dotata di personalità giuridica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/1999, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
STUDIO FA SNC, in persona della sua amministratrice legale rappresentante della sua amministratrice legale rappresentante sig.ra Emanuela Mattei, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA MANFREDINI, difeso dall'avvocato NINO SCRIPELLITI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI EL RD, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato GIULIO GUARNACCI, difeso dall'avvocato SERGIO CALUSSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1171/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, emessa il 4/6/96 depositata il 10/10/96; RG.1386/94 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/98 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato NINO SCRIPELLITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione davanti al Pretore di Firenze notificata il 18.10.1991, la S.n.c. Studio Alfa esponeva di essere conduttrice di un appartamento in Firenze di proprietà di EO Di EL e di esser venuta casualmente a conoscenza che il 30.7.1991 il locatore le aveva notificato un'intimazione di sfrato per morosità relativa al mancato pagamento di oneri accessori per L 920.300. Sosteneva l'opponente conduttrice che l'intimazione non era stata regolarmente notificata perché, non essendone destinataria una società dotata di personalità giuridica, essa non poteva essere eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ed inoltre che, non avendone avuto conoscenza tempestivamente, era legittima l'operazione tardiva, ai sensi dell'art. 668 c.p.c.. Precisava inoltre l'opponente che il locatore non aveva osservato il disposto degli artt. 9 e 10 l. n. 392/1978, perché non aveva comunicato la data dell'assemblea dove erano state decise le spese condominiali.
Il convenuto resisteva all'opposizione.
Il Pretore con sentenza 12.7.1993 dichiarava la propria incompetenza e rimetteva le parti davanti al Tribunale, davanti al quale il Di EL riassumeva la causa per sentire dichiarare inammissibile l'opposizione tardiva.
Il Tribunale, con sentenza del 12.4.1994 dichiarava inammissibile l'opposizione, in quanto la notificazione dell'intimazione di sfratto era stata regolare e condannava l'opponente a pagare la somma di L 10 milioni a titolo di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata.
Proponeva appello la s.n.c. Studio Alfa e la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 4.6.1996, rigettava l'appello. Riteneva la corte che l'intimazione di sfratto fu regolarmente notificata alla conduttrice società a norma dell'art. 140 c.p.c. e che la notifica alla società poteva effettuarsi a norma del secondo comma dell'art. 145 c.p.c., presso il legale rappresentante solo nel caso che nell'atto fosse indicato il nome di detta persona, mentre, in mancanza deve la notifica effettuarsi con il rito dell'art. 140 c.p.c., come appunto era avvenuto.
Riteneva la corte che non vi fosse la violazione dell'art. 663 c.p.c. (rinnovazione della citazione), poiché alla rinnovazione si provvede solo nel caso in cui l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'intimazione di sfratto;
mentre nella fattispecie, proprio il compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c. implica da parte del destinatario la conoscenza legale dell'atto notificatogli. Quanto alla doglianza che lo sfratto non poteva essere convalidato, in quanto mancava l'attestazione relativa alla persistenza della morosità, rilevava la Corte che tale attestazione risultava implicitamente.
Riteneva, poi, la corte che la doglianza che i canoni scaduti comprendevano anche gli oneri accessori era nuova.
Secondo la corte di merito sussisteva la responsabilità processuale aggravata ex art 96 c.p.c., consistente nella distorta citazione della giurisprudenza della S.C., nell'alligazione che era stata sottratta la corrispondenza, nella presentazione della denuncia penale contro il padre dell'attore, che provocò la sospensione del procedimento.
Avverso detta sentenza la s.n.c. Studio Alfa ha proposto ricorso per Cassazione ed ha presentato memoria.
Resiste con controricorso il Di EL.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 140 e 145 c.p.c, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Lamenta la ricorrente che la notifica dell'intimazione di sfratto le sia stata effettuata a norma dell'art. 140 c.p.c., senza il previo esperimento delle forme di notifica di cui all'art. 145, c. 2^ c.p.c.. Il motivo è infondato e va rigettato.
Osserva preliminarmente questa Corte che, a norma dell'art. 145, c.2^ c.p.c., la notifica alle società di persone va effettuata mediante consegna di una copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o ad altra persona addetta alla sede indicata dall'art. 19, c. 2^ c.p.c.. Se la notificazione non può essere eseguita nel suddetto modo e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c (art. 145,c. 3^). Sulla base di detto disposto normativo consegue che, qualora dalla relata di notifica ad una società in nome collettivo, ex art. 145, c. 2^, c.p.c., risulti che essa non sia andata a buon fine per mancanza di una delle persone suddette presso la sede della società, può procedersi alla notifica dell'atto attraverso la consegna dello stesso al legale rappresentante, sempre che lo stesso sia indicato, con la relativa residenza o il domicilio o la dimora, nell'atto stesso.
Ove, invece, detta indicazione manchi, ma ciononostante risulti dove sia la sede di detta società nei termini di cui all'art. 19,c. 2^ c.p.c. (e cioè il luogo in cui esse svolgono la loro attività in modo continuativo), non può farsi validamente ricorso alla notifica ex art. 143 c.p.c (notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti), ma deve procedersi alla notifica dell'atto a norma dell'art. 140 c.p.c. presso detta sede. Infatti, una volta ritenuto che la notifica di un atto nei confronti di una società di capitali, ove non possibile nelle forme dell'art. 145, I e III c., deve effettuarsi nelle forme dell'art. 140, presso quella che è la sede legale, non potendosi far ricorso all'ipotesi di cui all'art. 143 c.p.c., che ha come presupposto che siano sconosciuti dimora, residenza e domicilio, il che contrasta con il sistema di pubblicità della sede legale per dette società dotate di personalità giuridica (Cass. 11.1.1994, n. 239; Cass. 29.1.1998, n. 904), deve ritenersi che eguale principio debba applicarsi in tema di società di persone, con l'unica particolarità che in questo caso la sede rilevante ai fini della notifica è quella di cui all'art.19, c. 2^ c.p.c., per cui, ove essa sia nota, e non sia stato possibile effettuare la notifica nelle forme di cui all'art. 145, c. 2^ e 3^, c.p.c., dovrà l'atto essere notificato a norma dell'art.140 c.p.c., presso detta sede della società per quanto non dotata di personalità giuridica (Cass. 5.12.1993,n. 12004). Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, risulta dalla relata di notifica dell'intimazione di sfratto che l'ufficiale giudiziario non rinvenne alcuna persona presso la sede della società (per cui non fu possibile la notifica ex art. 145 c 2^).
Risulta poi da detta intimazione di sfratto, ed è ammesso dalla stessa ricorrente nel ricorso, che nell'atto di intimazione non era indicato il legale rappresentante della società (per cui non potè effettuarsi la notifica a norma dell'art. 145, c. 3^ c.p.c.). Ne consegue che esattamente la notifica fu effettuata a norma dell'art. 140 c.p.c. presso la sede della società, stante l'impossibilità di adottare le altre forme di notifica previste dai c. 2 e 3 dell'art. 145 c.p.c., ne' la ricorrente contesta che il luogo dove fu effettuata detta notifica non coincideva con la sede della società, a norma dell'art. 19, c. 2^ c.p.c.. 2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 663 c.p.c., c. I e III, in riferimento all'art.360 n. 3 c.p.c., in quanto, non avendo avuto la ricorrente conoscenza dell'intimazione, il giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della stessa.
Assume altresì la ricorrente la violazione dell'art.663, c 3^ c.p.c. in quanto l'intimazione è stata convalidata in assenza di attestazione del locatore circa la persistenza della morosità. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 658 c.p.c., perché l'intimazione di sfratto per morosità può essere effettuato solo in relazione al mancato pagamento del canone e non per il mancato pagamento degli oneri condominiali. Inoltre detti oneri non sarebbero stati determinati secondo la disciplina di cui all'art. 9 l. n. 391/1978. 3. Ritiene questa Corte che, essendo stata dichiarata inammissibile l'opposizione tardiva (con la conferma della sentenza di primo grado), perché la corte di appello ha ritenuto correttamente, come sopra si è detto, che non sussisteva alcuna irregolarità della notifica dell'intimazione di sfratto, era preclusa la valutazione nel merito delle suddette censure.
Infatti l'opposizione dopo la convalida è ammessa, ai sensi dell'art. 668 c.p.c. (interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 1972) soltanto nel caso in cui l'intimato non abbia avuto tempestiva conoscenza della citazione per irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore, e nel caso in cui lo stesso, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore (Cass. 13.11.1989,n. 4788). La stessa mancata conoscenza dell'intimazione dovuta ad assenza dell'intimato per ferie, senza la predisposizione di cautele per essere informato di eventuali notifiche che lo riguardino, non può considerarsi derivante da caso fortuito ai fini dell'ammissibilità della tardiva opposizione alla convalida (Cass. 18.4.1997,n. 3357). L'inammissibilità, nella specie, dell'opposizione tardiva comporta che non potevano trovare ingresso, attraverso questo gravame, le doglianze mosse alla convalida di sfratto.
È ben vero che l'ordinanza di convalida di licenza o di sfratto emessa dal Pretore, contro la quale è generalmente ammessa solo la possibilità dell'impugnazione tardiva ai sensi dell'art. 668 c.p.c., deve considerarsi impugnabile con l'appello se emessa in mancanza dei presupposti previsti dalla legge, e quindi al di fuori dello schema procedimentale ad essa relativo, come nei casi di erronea attestazione della persistenza della morosità o di violazione del principio del contraddittorio (Cass. 27.4.1994, n. 3977; Cass.15.5.1995, n. 5308). Infatti detta ordinanza, contenendo un'implicita pronuncia di risoluzione del contratto, ha natura e valore di sentenza, suscettibile di impugnazione con i mezzi ordinari, e, quindi, con l'appello (Cass. 3.2.1987,n. 962). Sennonché nella fattispecie le assunte violazioni (contenute nell'ordinanza pretorile di convalida dell'intimazione di sfratto) dei presupposti previsti dalla legge per la sua emissione, essendo stata ritenuta inammissibile l'opposizione tardiva, non potevano essere valutate dalla sentenza impugnata, che decideva appunto in sede di appello avverso la sentenza del tribunale emessa in un giudizio introdotto con opposizione tardiva alla convalida, ma dovevano essere proposte con appello avverso l'ordinanza di convalida di sfratto del Pretore.
In questi termini, sul punto, va pertanto corretta la motivazione dell'impugnata sentenza.
5. Infine con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art 96 c.p.c., in quanto nessuna delle ragioni addotte nella sentenza giustifica la sua condanna per responsabilità processuale aggravata.
Il motivo è infondato e va rigettato.
L'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, 1^ c., c.p.c., postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri l'esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o per resistere in giudizio.
Nella fattispecie la ricorrente, con il motivo di ricorso, non contesta (come aveva fatto in sede di merito) l'accertamento e la liquidazione del danno, ma solo l'esistenza dell'elemento soggettivo predetto.
Sennonché detto elemento soggettivo, essendo un elemento interno al soggetto agente, in genere non può essere accertato che attraverso elementi indiziari.
Trattasi, quindi, di una valutazione di circostanze di fatto, rimesse all'apprezzamento del giudice di merito ed incensurabili in cassazione, se immune da vizi motivazionali.
La sentenza, nella fattispecie, motiva adeguatamente sulla ritenuta sussistenza della colpa grave dell'opponente, ravvisata in particolare nella denunzia di sottrazione di corrispondenza e nella distorta citazione dei precedenti giurisprudenziali. Ne consegue che la doglianza si risolve in una diversa valutazione dei fatti, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.
Il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese sostenute dal resistente per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal resistente, liquidate in 363.000#, oltre duemilionicinquecentomila per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 Gennaio 1999