Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 13/01/2026, n. 158
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Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità del Piano di Classifica

    La Corte ha ritenuto infondato l'appello, confermando la decisione di primo grado. Ha applicato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in assenza di specifica contestazione del piano di classifica, grava sul contribuente l'onere di provare il mancato beneficio. Tuttavia, nel caso di specie, il contribuente ha contestato specificamente la legittimità del piano di classifica per mancata approvazione del piano generale di bonifica, venendo meno la presunzione di beneficio. La Corte ha inoltre chiarito che l'art. 42, comma 7, della legge Regione Puglia n. 4/2012, che limita l'utilizzo dei piani di classifica alla fase di prima applicazione della legge, non può essere interpretato nel senso di legittimare la pretesa contributiva in assenza di un piano generale approvato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 13/01/2026, n. 158
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 158
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo