Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 2335/2024, trattenuto in decisione all'udienza in presenza del 08/04/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03/10/2024 da e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. BACCARO ANTONIO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili contratto in CAPUA (CE) in data 23/09/2006; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli: (20/01/2011) e (12/04/2012); Per_1 Per_2 rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 13/05/2021; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- I figli minori nati dal matrimonio, (nato a [...] il [...]) e (nato a [...]_3 Persona_4 il 12.04.2012), sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre.
- La casa coniugale, sita in Capua - Sant'Angelo in Formis (CE) alla via della Libertà nr. 4, rimarrà assegnata alla SI.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli. Rimangono assegnati alla SI.ra anche gli Parte_1 Pt_1 arredi presenti nella casa coniugale.
- Il SI. dovrà versare in favore della SI.ra , entro il giorno 20 di ciascun mese, Parte_2 Parte_1
l'importo di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 150,00 mensili per ciascun figlio). Il detto importo verrà rivalutato ogni anno in base alle variazioni accertate dall'ISTAT.
- Il SI. dovrà corrispondere alla SI.ra , nella misura del 50%, le spese straordinarie, Parte_2 Parte_1 scolastiche, ludiche e mediche non coperte dal S.S.N..
- Il SI. potrà avere con sé i figli e ogni volta che vorrà inviando un preavviso telefonico Parte_2 Per_1 Per_2 alla SI.ra e, comunque, per eSIenze relative alla scuola calcio frequentata da entrambi i figli e, in ogni caso, Pt_1 compatibilmente agli impegni dei figli. In tal caso il SI. dovrà prelevare i figli presso l'abitazione della SI.ra Pt_2 all'orario concordato di volta in volta per poi riaccompagnarli presso l'abitazione della SI.ra entro le ore Pt_1 Pt_1
20,30 del medesimo giorno.
- Il SI. trascorrerà con i figli due fine settimana al mese, alternati con la SI.ra dalle ore 16,30 Parte_2 Pt_1 del venerdì alle ore 22,00 della domenica successiva.
- Per i prossimi anni i figli minori nati dal matrimonio trascorreranno con uno dei genitori il giorno 24 dicembre e con
l'altro il 25 dicembre e, analogamente, trascorreranno con uno dei genitori il giorno 31 dicembre e con l'altro il successivo giorno del 01 gennaio. Il suddetto sistema di alternanza tra i coniugi riguarderà anche i giorni 26 dicembre/06 gennaio ed il giorno di Pasqua/Lunedì in Albis. Resta inteso che ogni anno saranno tra i coniugi alternate le suddette festività da trascorrere con i figli.
- Durante il periodo estivo di ciascun anno i SIg.ri e potranno tenere con sé i figli per Parte_2 Parte_1
15 giorni consecutivi, previo accordo da effettuare entro il 30 giugno di ciascun anno.
- Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
All'udienza del 08/04/2025, la ricorrente liberamente interrogata ha precisato che l'importo dell'Assegno Unico è di € 398,00 e contestualmente le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo a modifica delle condizioni di cui al ricorso:
- Contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli pari a complessivi € 350,00 mensili (ovvero € 175,00
a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come già previsto in sede di ricorso;
- Assegno Unico al 100% alla madre. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAPUA (CE) il 23/09/2006 da
, nata a [...] il [...], e da , nato Parte_1 Parte_2
a NAPOLI il 20/10/1981, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 59, parte II, serie A, Uff. 1, anno
2006);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conSIlio del 08/04/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese