Rigetto
Sentenza 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 3288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3288 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03288/2026REG.PROV.COLL.
N. 03011/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3011 del 2023, proposto dai signori -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Saverio Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente strumentale alla Croce rossa italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente strumentale alla Croce rossa italiana;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il consigliere ME AD;
Visto l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dagli appellanti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. L’oggetto del giudizio è l’accertamento del diritto all’assegno funzionale pensionabile previsto per gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate dall’art. 1, comma 9, del decreto legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito dalla legge 14 novembre 1987 n. 468.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, sono di seguito esposti.
2.1. Gli odierni appellanti hanno prestato servizio presso il corpo militare della Croce rossa italiana (C.R.I.), sede di Bari, e sono stati posti in congedo d’autorità, con il grado di maresciallo capo, in data 21 luglio 2016, a seguito della riorganizzazione dell’ente disposta con d.lgs 28 settembre 2012 n. 178, transitando in mobilità presso altre amministrazioni.
2.2. A seguito del rinvio a giudizio per i reati di peculato e falso, la C.R.I. disponeva nei confronti degli appellanti la sospensione precauzionale dall’impiego (ordinanza commissariale n. 541 dell’8 novembre 2010).
2.3. Con sentenza del-OMISSIS- il Tribunale penale di Bari, a seguito della derubricazione dei reati oggetto di imputazione, dichiarava di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
2.4. In ragione dell’intervenuto proscioglimento, gli interessati diffidavano l’amministrazione alla revoca dell’ordinanza n. 541 del 2010 e al riconoscimento degli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione precauzionale (8 novembre 2010-15 febbraio 2012).
2.5. Con sentenza -OMISSIS- il T.a.r. per la Puglia: i) dichiarava inammissibili le domande di accertamento della spettanza delle somme e di condanna al pagamento delle medesime; ii) sanciva l’obbligo della C.R.I. di provvedere sull’istanza, presentata dai ricorrenti, di revoca retroattiva della sospensione precauzionale, nominando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta nella persona del Capo dipartimento delle risorse umane dell’ente intimato.
2.6. Con nota prot. n. 23907 del 26 giugno 2018 il commissario ad acta comunicava al T.a.r. di aver provveduto a certificare i crediti retributivi dei ricorrenti, emettendo le specifiche dichiarazioni datoriali per l’iscrizione nella costituenda massa passiva, dando atto dell’intervenuta revoca retroattiva del provvedimento di sospensione precauzionale e riconoscendo le relative differenze retributive.
2.7. Tra i crediti riconosciuti non era, tuttavia, compreso quello relativo all’assegno funzionale pensionabile che matura nei confronti degli ufficiali e sottoufficiali di FF.AA. al compimento dei 27 anni di servizio previsti dall’art. 8, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 52 del 16 aprile 2009.
2.8. Con nota prot. n. 26569 del 7 agosto 2018 il commissario ad acta , nel fornire riscontro all’istanza del difensore degli odierni appellanti prot. n. 25332 del 18 luglio 2018, ribadiva quanto comunicato con nota prot. n. 23907 del 26 giugno 2018, precisando che << qualora necessario, sarà lo stesso T.a.r. Puglia a fornire eventuali diverse indicazioni relative allo svolgimento dell’incarico >>.
2.9. Con due note del 7 aprile 2017 (prot. nn. 12253 e 12254) la C.R.I. aveva, peraltro, già fornito riscontro alle istanze formulate dai signori -OMISSIS- evidenziando che nel conteggio dell’anzianità di servizio non era ricompreso il periodo di sospensione precauzionale dall’impiego.
3. Con ricorso di primo grado gli interessati hanno agito per l’accertamento del diritto all’assegno in questione, articolando un unico motivo di gravame (esteso da pag. 4 a pag. 10) così rubricato: <<Sul diritto al riconoscimento dell’assegno funzionale di cui all’art. 1, comma 9, del decreto legge 379/1987 (convertito in legge 468/1987) e dell’art. 8 del D.P.R. 52/2009. Sulla sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge. Sulla computabilità del periodo di sospensione precauzionale facoltativa. >>
4. In data 12 novembre 2018 si è costituita in giudizio la Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa.
5. Nel corso del giudizio: a) i ricorrenti hanno depositato documenti in data 13 aprile 2018, 14 luglio 2022 e 27 settembre 2022 nonché memoria in data 27 luglio 2022; b) l’amministrazione ha depositato memoria di replica in data 6 settembre 2022 alle ore 15,50, eccependo l’improcedibilità della domanda nonché la sua infondatezza nel merito.
6. Il T.a.r. per la Puglia, con sentenza -OMISSIS-: a) respingeva l’eccezione di improcedibilità del gravame formulata dall’ente resistente; b) respingeva il ricorso; c) compensava le spese di lite.
7. I ricorrenti hanno interposto appello, notificato in data 21 marzo 2023 e depositato in data 3 aprile 2023, articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 6 a pag. 20):
1 . Error in procedendo. Sull’erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di disporre lo stralcio della memoria di replica depositata dalla resistente in data 6.9.2022.
2 . Error in iudicando. Sul diritto al riconoscimento dell’assegno funzionale di cui all’art. 1, comma 9, del decreto-legge 379/1987 (convertito in legge 468/1987) e dell’art. 8 del D.P.R. 52/2009. Sulla sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge. Sull’erroneità dell’inversione dell’onera della prova effettuato dal Collegio di primo grado. Sull’erronea interpretazione e applicazione dell’art. 2697 del codice civile.
3. In via subordinata. Error in procedendo ed Error in iudicando. Sull’omessa valutazione dei documenti depositati dai ricorrenti del Collegio di primo grado .
8. In data 12 settembre 2026 si è costituito in resistenza l’Ente strumentale Croce rossa italiana che ha depositato i documenti già agli atti del fascicolo di primo grado.
9. All’udienza pubblica del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è infondato.
11. Osserva il collegio che, come fondatamente eccepito dagli appellanti, la memoria di replica depositata in primo grado dall’ente resistente dopo le ore 12 (precisamente, alle ore 15,50) del 6 settembre 2022 è tardiva (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 3136 del 2018), sicché il T.a.r. non avrebbe dovuto tenerne conto ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
12. La fondatezza della censura in esame non scalfisce, tuttavia, la correttezza delle statuizioni di merito contenute nella sentenza impugnata in ordine alla non spettanza del diritto all’assegno funzionale rivendicato dai ricorrenti.
13. Il mancato riconoscimento del diritto in questione, infatti, discende non tanto e non solo dalla mancata prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi del credito (tra cui va certamente annoverato anche il non aver riportato un giudizio complessivo inferiore alla media nel biennio precedente alla data di maturazione dell’anzianità utile ai fini del beneficio, come espressamente sancito dall’art. 5, comma 4, d.P.R. n. 255 del 1999), quanto piuttosto dal difetto dei seguenti presupposti necessari ai fini della sua legittima rivendicazione:
i) il provvedimento del vertice C.R.I. di estensione al personale dell’ente del diritto all’assegno funzionale, mai prodotto in giudizio dai ricorrenti;
ii) il servizio effettivo, sempre necessario ai fini della maturazione dell’anzianità utile per il beneficio;
iii) l’espressa menzione, nell’ambito della disciplina del codice militare dedicata al personale della C.R.I. (titolo IV del libro V del d.lgs 15 marzo 2010 n. 66, c.m.), dell’istituto della ricostruzione di carriera.
14. Con riguardo al profilo sub i), si osserva che, ai sensi dell’art. 1757 c.m., il personale militare della C.R.I. assunto in servizio in tempo di pace << riceve le competenze stabilite dalla presidenza nazionale, in analogia a quanto praticato per il personale militare e delle amministrazioni statali >>.
15. Come rimarcato dalla giurisprudenza, non sussiste alcuna estensione automatica o piena equiparazione (salvo che in tempo di guerra) tra il trattamento economico di FF.AA. e quello del personale militare della C.R.I., essendo sempre necessario un espresso provvedimento del vertice dell’ente -di natura discrezionale-volto ad estendere la disciplina stipendiale prevista per i militari (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4121 del 2017; cfr., anche, sez. IV, nn. 7676 e n. 7341 del 2022 con specifico riguardo alla prevalenza della disciplina speciale della C.R.I. che fissa, in via imperativa, i criteri di decorrenza economica in caso di promozione e alla legittimità della ricostruzione in pejus del trattamento economico a seguito dell’annullamento in autotutela delle promozioni).
16. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno prodotto il provvedimento di estensione del trattamento previsto dall’art. 1, comma 9, d.l. n. 379 del 1987, ma si sono limitati a dare per scontata un’equiparazione economica -in forza del mero status di appartenente alla C.R.I.- la quale, invece, è subordinata dalla legge ad un espresso atto di volontà del vertice dell’istituto.
17. Con riguardo al profilo sub ii), la giurisprudenza ha costantemente ribadito che << solo i periodi di servizio effettivo possono concorrere alla maturazione dei requisiti di servizio dai quali deriva il diritto a percepire l’assegno funzionale >> ( ex multis , cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 1208 del 2022; sez. II, n. 2318 del 2022; id . parere n. 2146 del 2017), coerentemente con la ratio della previsione che è quella di premiare l’esperienza professionale acquisita e la fedeltà istituzionale dimostrata attraverso un servizio continuativo e privo di note di demerito all’interno delle Forze di polizia o delle Forze armate.
18. Per tali ragioni, non costituisce periodo di servizio utile ai fini della maturazione dell’assegno quello figurativo discendente dalla ricostruzione ora per allora della carriera o dalla valorizzazione degli anni di laurea a seguito del riscatto.
19. Ne discende che il periodo di sospensione precauzionale dal servizio non può mai essere valorizzato come servizio utile ai fini dell’assegno funzionale pensionabile, anche in caso di ricostruzione giuridica ed economica della carriera conseguente alla revoca della sospensione precauzionale ed al proscioglimento in sede penale, come pretendono gli appellanti.
20. Con riguardo al profilo sub iii), osserva il collegio che la natura di corpo ausiliario di Forza armata riconosciuto alla C.R.I. non giustifica l’estensione, in via interpretativa o analogica, al personale della medesima del peculiare regime giuridico riservato agli appartenenti alle FF.AA.
21. La giurisprudenza ha, infatti, costantemente statuito, anche prima dell’entrata in vigore del c.m., che il corpo militare della Croce rossa italiana, anche se fa parte delle Forze armate dello Stato, è regolato da norme di legge speciali per cui deve escludersi l’automatica applicabilità in favore dei dipendenti C.R.I. delle norme dettate per le altre Forze armate (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 751 del 2011, relativa all’impossibilità di estendere in via automatica alla C.R.I. la possibilità di avvalersi di personale maschile e femminile in quanto prevista dall’art. 1 d.lgs 31 gennaio 2000 n. 24 solo per le Forze armate; sez. VI, n. 4924 del 2011, relativa al trasferimento alle funzioni civili di un appartenente al ruolo del corpo militare della C.R.I.).
22. La specialità dello statuto giuridico ed economico del personale militare di Forza armata - da cui discende la non applicabilità in via analogica ed estensiva dello stesso al personale appartenente ad altra amministrazione- è stata ribadita anche successivamente all’entrata in vigore del codice militare. E’ stato infatti evidenziato - anche topograficamente (il personale del Corpo militare della C.R.I. è disciplinato in un libro autonomo, il V, rispetto a quello in cui è disciplinato il personale delle Forze armate vere e proprie, il IV) – il carattere meramente ausiliario della organizzazione e dei compiti del personale per cui è causa.
23. La Corte costituzionale (ord. n. 36 del 2023, sent. nn. 33 del 2023 e 270 del 2022) ha, in particolare, sancito che la comune appartenenza al comparto Difesa, sicurezza e soccorso pubblico non elide le differenze e le specificità del rapporto di lavoro alle dipendenze Forza armata rispetto a quelle alle dipendenze di forze di polizia ad ordinamento civile. Ciò in quanto l’impiego militare è caratterizzato da una forte compenetrazione fra i profili ordinamentali e la disciplina del rapporto di servizio, come attesta lo stesso codice militare che, non a caso, ha normato contestualmente i diversi profili (l’art. 1860 c.m. richiama, infatti, l’art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973 in tema di valutazione a fini pensionistici del periodo di studi universitari per gli ufficiali).
24. Ne discende che il presupposto fondamentale per l’estensione al personale C.R.I. dello statuto giuridico dei militari è costituito da un’espressa previsione di legge.
25. Una disposizione di tal genere difetta con riguardo all’istituto della ricostruzione di carriera, che è contemplato dal combinato disposto degli artt. 921 e 1324 c.m. soltanto con riguardo alla sanzione disciplinare (in particolare, nei casi di mancata applicazione della sanzione a seguito della cessazione della sospensione precauzionale, di assoluzione con formula ampia a seguito del giudizio di revisione penale, di eccedenza del pre-sofferto in sede di sospensione precauzionale rispetto alla durata della sospensione disciplinare).
26. In particolare, l’art. 1671 c.m., nel disciplinare la sospensione dal grado del personale C.R.I, rinvia, al comma 4, alle disposizioni della sezione IV del capo II del titolo V, tra cui non rientrano i citati artt. 921 e 1324 c.m. (contemplati, rispettivamente, nella sezione IV del capo III e nella sezione II del capo IV del titolo VIII).
27. La ricostruzione di carriera pretesa dai ricorrenti con riguardo all’assegno funzionale pensionabile non trova, quindi, fondamento sul piano normativo, prima ancora che su quello provvedimentale.
28. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.
29. Le spese del presente grado di giudizio-da porre in solido a carico degli appellanti- sono regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a., ricorrendone i presupposti applicativi, secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sostanzialmente recepita, sul punto in esame, dalla novella recata dal decreto-legge n. 90 del 2014 all’art. 26 c.p.a. [cfr. in un caso analogo al presente, sez. II, n. 1259 del 2025; in generale, ex plurimis , sez. IV, n. 148 del 2022, n. 5008 del 2018; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462, cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. ex plurimis sez. II, n. 1259 del 2025 cit.; sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016)].
30. La condanna degli appellanti, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2-quinquies, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 1259 del 2025 cit.; sez. IV, n. 148 del 2022).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna in solido gli appellanti al pagamento a favore dell’Ente strumentale Croce rossa italiana delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
ME AD, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| ME AD | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.