Sentenza 13 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, a meno che l'imputato non manifesti, in modo espresso od implicito, la volontà di mantenere quale luogo dove ricevere le notificazioni a lui dirette il domicilio eletto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2013, n. 11261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11261 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2013 |
Testo completo
1 1 26 1/ 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/02/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ALDO GRASSI - Presidente - N. 445 - Consigliere - Dott. PAOLO OLDI REGISTRO GENERALE N. 19850/2012 - Consigliere - Dott. GERARDO SABEONE - Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE -Rel. Consigliere Dott. PAOLO IO DEMARCHI ALBENGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA IO N. IL 09/11/1953 avverso la sentenza n. 4778/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 10/06/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO IO DEMARCHI ALBENGO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per fler Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Per la parte civile è presente l'Avvocato Bottiglieri, il quale conclude chiedendo rigettarsi il ricorso e confermarsi il provvedimento impugnato. Deposita nota spese. Per il ricorrente sono presenti l'Avvocato Mannini Flavio e l'avv. Gaetano Insolera, i quali chiedono l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. OS VA è imputato di estorsione, di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di altri reati fallimentari commessi nella qualità di socio ed RIGEFINamministratore di fatto del gruppo URAFIN NETTUNO;
il - tribunale di Bologna, con sentenza del 16/12/2008, lo ha ritenuto responsabile di parte dei reati ascritti e lo ha condannato alla pena di sette anni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio. La pena è stata così determinata: anni quattro di reclusione per il più grave reato di bancarotta per distrazione;
pena aumentata per la aggravante ad effetto speciale ex articolo 219 della legge fallimentare (danno di rilevante gravità) ad anni cinque e mesi quattro di reclusione;
aumentata per la recidiva reiterata specifica ad anni cinque e mesi sei di reclusione;
aumentata per l'aggravante dei più fatti di bancarotta ad anni sei di reclusione;
aumentata per la continuazione con il reato di estorsione di cui al capo H ad anni sette di reclusione. È stato assolto dall'imputazione di estorsione di cui al capo I e dalla contestazione di causazione del dissesto di cui alla seconda parte del capo F.
2. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza del 10/06/2011, ha confermato integralmente la condanna inflitta in primo grado.
3. Con due distinti ricorsi a firma dei difensori, l'imputato propone complessivamente otto motivi di ricorso, alcuni dei quali articolati in plurime censure. I motivi elencati nei due ricorsi sono sostanzialmente omologhi sia quanto alle violazioni lamentate, sia con riferimento al percorso argomentativo e sono i seguenti: a. in primo luogo si deduce la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare del 23/10/2006 (nonché del decreto che dispone il giudizio) in quanto effettuata presso I Σ il domicilio eletto in data 30/06/1993 (contestualmente al deposito presso la procura della Repubblica dell'atto di nomina del difensore avvocato Giuliano Artelli), invece che presso il domicilio successivamente dichiarato (il 19/11/1993, all'uscita dal carcere ove era stato ristretto in custodia cautelare). Secondo il ricorrente la dichiarazione di domicilio deve prevalere su una precedente elezione di domicilio, anche se non espressamente revocata;
di conseguenza le notifiche del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio, effettuate al OS presso l'originario difensore, in virtù del domicilio eletto presso il suo studio, sono nulle, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi. Viene poi dedotta la nullità anche delle notifiche per il giudizio di appello, eseguite ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. per irreperibilità del destinatario al domicilio;
a tal fine il difensore rileva di aver espressamente rifiutato la notifica eseguita presso il suo studio. b. Violazione degli articoli 415 bis, 416, 423 e 375 del codice di procedura penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;
secondo il ricorrente sarebbero nulli la richiesta di rinvio a giudizio e conseguentemente l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare perché non preceduti dall'avviso ai sensi dell'articolo 415 bis del codice di procedura penale. c. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla aggravante del danno di rilevante gravità di cui all'articolo 219 della legge fallimentare, nonché con riferimento alla recidiva ed alla ritenuta (dalla difesa) prescrizione dei reati. In merito alla circostanza aggravante ritiene la difesa che essa non sia mai stata adeguatamente contestata, nemmeno in fatto, e che non sia stata mai provata l'esistenza di un danno patrimoniale ed il nesso di causalità con la condotta dell'imputato. Si contesta poi che al reato di bancarotta fraudolenta impropria sia applicabile l'aggravante in questione. In merito alla recidiva se ne lamenta la tardiva contestazione per essere gli elementi integrativi della stessa già conosciuti al momento della formulazione dell'imputazione. Altra censura che si muove contro la ritenuta recidiva è quella dell'avvenuta 2 contestazione dopo che il reato->non aggravato - era già da intendersi prescritto. Lamenta, infine, che non sarebbe sufficiente per l'affermazione di sussistenza della recidiva il semplice richiamo di un certificato del casellario giudiziale e che trattandosi di recidiva facoltativa, essa andava valutata e giustificata nella motivazione, anche con riferimento alla sua specificità. d. Violazione degli articoli 597, 603 e 604 del codice di procedura penale per la mancata assunzione di prove decisive, nonché mancanza, contraddittorietà ° manifesta illogicità della motivazione;
secondo il ricorrente i giudici di merito avrebbero emesso una dura sentenza di condanna senza disporre di idonei elementi probatori. La complessità della vicenda avrebbe imposto l'espletamento di una perizia. e. Inosservanza degli articoli 216, 219 e 223 della legge fallimentare, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al reato di bancarotta di cui al capo F;
anche con riferimento a tale motivo, si manifesta da parte della difesa - la necessità di esperire una perizia tecnico contabile e si censurano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di appello. f. Inosservanza od erronea applicazione dell'articolo 629 del codice penale nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al reato di estorsione di cui al capo H;
secondo il ricorrente l'accusa si fonda unicamente sulle confuse e contraddittorie dichiarazioni della parte offesa Salmi, sentito ai sensi dell'articolo 197 bis del codice di procedura penale, del tutto sfornite di idonei ed indispensabili elementi di riscontro. Le motivazioni della sentenza sarebbero prive di pregio. g. Inosservanza od erronea applicazione degli articoli 62 bis, 69, 114, 132, 133 cod. pen. e 597 del codice di procedura penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Si lamenta che i giudici di merito abbiano negato le attenuanti generiche senza alcuna motivazione e che per il reato base di bancarotta siano partiti 3 1. 2. da una pena di anni quattro invece che dal minimo edittale di anni tre. h. Inosservanza od erronea applicazione degli articoli 538 e seguenti cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla condanna al risarcimento dei danni morali ed alle spese di costituzione di parte civile;
lamenta il ricorrente che la sentenza di primo grado, confermata in appello, abbia affermato la sussistenza del nesso causale tra i fatti distrattivi ed il pregiudizio di pochi obbligazionisti senza alcuna motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è infondato. È vero che le sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006 - dep. 18/12/2006, Clemenzi, Rv. 234905) hanno statuito che in tema di notificazioni la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione, anche se non espressamente revocata (fattispecie in cui l'indagato, al momento della scarcerazione per applicazione degli arresti domiciliari, aveva dichiarato il domicilio nel luogo di abitazione, senza revocare la precedente elezione di domicilio presso il difensore), ma tale affermazione è valida a condizione che si possa ritenere tacitamente revocata la prima indicazione;
si veda il seguente passo della motivazione della citata sentenza delle sezioni Unite: la comunicazione di un nuovo domicilio, sia che lo si elegga sia che lo si dichiari, significa che il soggetto vuole che le future notificazioni siano fatte in quel luogo e non in quelli dichiarati o eletti in precedenza, a meno che non conservi, con esplicita dichiarazione, anche il domicilio anteriore: tale comunicazione comporta quindi, come concludente e univoca manifestazione di volontà, la revoca del precedente domicilio, dichiarato o eletto. Si tratta all'evidenza di una semplice "quaestio voluntatis (...)». Ove, dunque, il soggetto manifesti (in modo espresso od implicito) la volontà di mantenere prevalente, quale luogo ove ricevere le notificazioni, la scelta operata per prima delle due, non può ritenersi sussistente una revoca implicita ed anzi risultando una volontà contraria, si deve dare prevalenza a tale manifestazione di volontà. 4 3. 4. 5. Analogamente si deve procedere laddove in presenza di due diverse elezioni di domicilio, ovvero, come nel caso di specie, di un elezione di domicilio e di una successiva dichiarazione di domicilio, con atto successivo ad entrambe il soggetto manifesti espressamente la propria preferenza. aL'elezione o dichiarazione di domicilio è, infatti, finalizzata consentire al soggetto sottoposto a procedimento penale di scegliere in quale luogo intende ricevere le notificazioni dei provvedimenti a lui diretti;
pertanto, essendo la scelta rimessa alla discrezionalità della parte, è alla sua volontà che si deve guardare per individuare il luogo ove effettuare le notifiche e solo ove tale volontà sia incerta, per essere stati individuati più luoghi senza una revoca espressa di quelli precedenti e senza una chiara manifestazione di volontà sulla scelta operata, può operare il principio affermato dalle sezioni unite della revoca implicita dell'elezione di domicilio ad opera della successiva dichiarazione. Ove, al contrario, emerga inequivocabilmente, per il comportamento tenuto dall'imputato, che egli ha inteso dare prevalenza alla prima elezione di domicilio, è in questo luogo che si debbono effettuare le notificazioni;
ciò in quanto in materia di domicilio è alla volontà della parte che si deve guardare. Or bene, non vi è alcun dubbio che nel corso del procedimento il OS abbia espressamente optato per la prima elezione, laddove ha eccepito la nullità del giudizio perché la notifica era stata effettuata presso il domicilio successivamente dichiarato, piuttosto che presso il domicilio eletto presso il difensore. Occorre a questo punto ricordare che il OS era stato tratto giudizio una prima volta con udienza preliminare fissata al 09/10/1995 e successivo decreto di citazione a giudizio del 21 ottobre dello stesso anno;
all'udienza di discussione del 24/03/2004, al termine del giudizio di primo grado, la difesa (presente l'imputato) aveva eccepito la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare in quanto notificato presso il domicilio dichiarato, invece che presso il domicilio eletto presso il difensore. Con tale atto aveva dunque manifestato in modo inequivocabile di ritenere prevalente la prima elezione di domicilio e quindi la volontà di ivi ricevere tutte le notificazioni relative al procedimento in questione. Sulla base dell'eccezione il tribunale aveva dichiarato la nullità dell'intero giudizio e dell'udienza 5 6. 7. 8. preliminare, disponendo che si procedesse a notifica presso il domicilio eletto. Così è stato fatto per l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e per il decreto di citazione (del 23/10/2006) del secondo giudizio. Non vi possono, dunque, essere dubbi sulla reale volontà del OS quanto al luogo di ricezione delle notifiche presso il domicilio eletto piuttosto che nel domicilio dichiarato. Eccepire oggi la nullità assoluta di una notifica effettuata nel luogo espressamente indicato dall'imputato, le cui originarie indicazioni equivoche (mancando una revoca espressa od una chiara dichiarazione di prevalenza) avevano determinato l'inutile espletamento di un intero grado di giudizio, durato quasi 10 anni, è condotta che la dice lunga sul comportamento processuale della parte e che merita, questa si, di essere censurata. Il motivo, peraltro, sarebbe comunque infondato, tenuto conto del fatto che siamo di fronte ad una nullità di ordine generale (cfr. Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010 - dep. 30/09/2010, Rummo, Rv. 248401) che per quanto riguarda la fase dell'udienza preliminare è sanata dalla mancata deduzione nei termini, mentre per quanto riguarda la fase dibattimentale la nullità risulta superata dalla comparizione della parte a rendere l'interrogatorio e non esclusivamente ai fini di rilevare la nullità della notifica. Quanto alla questione relativa alla nullità della notifica per il grado di appello, si rileva che la notifica è stata eseguita presso il difensore ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale, che non prevede la facoltà di rifiuto da parte del difensore, possibile unicamente ai sensi dell'articolo 157, comma otto bis, cod. proc. pen.. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato;
al fine di comprendere il senso di questa censura occorre ricordare ancora una volta che la prima udienza preliminare, conclusasi con il decreto di citazione del 21 ottobre 1995, era stata travolta dalla dichiarazione di nullità della notificazione (nullità dichiarata con ordinanza del tribunale del 24/03/2004) che aveva posto nel nulla tutto il giudizio di primo grado e retrocesso il procedimento alla fase immediatamente precedente all'udienza preliminare, per la nullità della notifica del relativo avviso. Ne consegue che, come correttamente osservato dal tribunale (cfr. pag. 6 della sentenza oggi impugnata), tale nullità incideva sull'avviso di fissazione dell'udienza 6 9. preliminare del 1995 e sugli atti successivi, ma non invece su quelli precedenti e cioè non esplicava alcun effetto invalidante in relazione alla richiesta del pubblico ministero di disporre il rinvio a giudizio. Quando, nel 2006, è stato dato l'avvio al secondo procedimento, con l'emissione di una nuova richiesta di rinvio a giudizio, era già intervenuta la modifica normativa relativa agli articoli 415-bis e 416, che prescrive l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. Il tribunale ha ritenuto, però, che tale avviso non dovesse essere dato in quanto l'azione penale era stata esercitata dal pubblico ministero riproducendo pedissequamente l'originaria richiesta di rinvio a giudizio del 1995, per cui la legittimità della richiesta dell'accusa era da valutare con riferimento al momento in cui essa venne ritualmente proposta per la prima volta. La difesa, invece, non fa questione di omogeneità o difformità dell'accusa (che peraltro era stata modificata in senso più favorevole all'imputato all'udienza preliminare del 1995, poi travolta da nullità), ma di semplice rispetto di una formalità di legge in vigore al momento della rinnovazione dell'atto. Il motivo, tuttavia, è infondato. L'articolo 415- bis del codice di procedura penale prescrive che prima della scadenza del termine di conclusione delle indagini preliminari sia dato avviso alla persona sottoposta alle indagini ed al difensore della conclusione delle stesse;
si tratta, dunque, di una formalità che si colloca in un momento specifico del procedimento e cioè prima che sia scaduto il termine di cui all'articolo 405, comma due, del codice di rito. Ne consegue che tale avviso deve essere dato quando il procedimento regredisca ad una fase anteriore a tale momento e non invece se la regressione per effetto di una nullità dichiarata si ferma ad un momento successivo. Nel caso di specie il tribunale con l'ordinanza del 24/03/2004 dichiarò a ritroso la nullità degli atti fino alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, facendo così salvi tutti gli atti anteriori, la cui ritualità pertanto deve oggi essere giudicata secondo le norme in vigore nel 1995. Quanto alla notifica dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, la censura è generica, non argomentando sul perché il pubblico ministero avrebbe dovuto notificare tale invito, pur in assenza delle formalità di cui all'articolo 415-bis ed altresì in assenza di richiesta di interrogatorio da parte dell'indagato. Il terzo motivo di ricorso è palesemente infondato;
emerge da una semplice lettura del capo di imputazione che vi è stata espressa 7 contestazione in fatto, mentre sulla sussistenza in concreto dell'aggravante c'è motivazione specifica, priva di vizi logici, alle pagine 43 e 44 della sentenza della Corte d'appello, che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia, ricollegando il danno non semplicemente al passivo fallimentare, bensì alle conseguenze dannose per i creditori derivanti dalle rilevantissime distrazioni di denaro operate dall'imputato. La sussistenza e l'importo di tali distrazioni costituiscono elementi di fatto sottratti al controllo di legittimità, qualora, come nel caso di specie, sorretti da adeguata motivazione, priva di vizi logici. Quanto alla questione relativa alla pretesa inapplicabilità della circostanza aggravante speciale di cui all'articolo 219 della legge fallimentare all'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria, la censura è destituita di fondamento. Corrisponde a verità che questa stessa sezione della Corte ha recentemente affermato che non è applicabile la circostanza aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, I. fall. all'ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta impropria, stante il richiamo letterale dell'art. 219 comma primo I. fall. circoscritto agli art. 216, 217 e 218 I. fall. (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 8829 del 18/12/2009, Rv. 246154); tuttavia non può parlarsi di vero e proprio contrasto, che imporrebbe la rimessione alle sezioni unite, trattandosi di una pronuncia isolata che si inserisce nell'ambito di un orientamento consolidato in senso contrario (tra le più recenti si vedano Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012, Bonomo, Rv. 252009; Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Rv. 251215, Pisani;
Sez. 5, Sentenza n. 127 del 08/11/2011, Rv. 252664, Pennino;
Sez. 5, Sentenza n. 30932 del 22/06/2010, Rv. 247970 e Sez. 5, Sentenza n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247320, mentre per il passato si possono vedere Cass. Sez. 5, 29 novembre 1968, Solare, CED Cass. 110171; Cass. Sez. 5, 27.4.1992, Bertolotti, CED Cass. 191564). L'arresto di questa sezione del 2009 ha rammentato che la bancarotta c.d. "impropria" si presenta come reato a diversa struttura rispetto alla fattispecie "propria", sicché mancando, nell'articolo 223, il rinvio all'articolo 219, non sarebbero applicabili ai soggetti di cui all'articolo 223 le predette aggravanti, non potendosi operare un'interpretazione analogica, vietata dal divieto di analogia in malam partem in ambito penale (risolvendosi l'operazione ermeneutica in una lettura sfavorevole al reo). Ma all'applicabilità dell'aggravante di cui all'articolo 219 non si 8 4 9 10 dell'articolo 219, co. II, n. 1 alla bancarotta impropria, anche qualora tale applicabilità presupponesse un'interpretazione analogica (che viene però esclusa dalla sentenza). Vi è, infine, da prendere in esame un ultimo aspetto, di natura sistematica, che potrebbe indurre l'interprete ad una interpretazione restrittiva;
gli articoli da 223 a 226 della legge fallimentare si occupano dell'estensione delle pene previste per l'imprenditore individuale agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori delle società dichiarate fallite. In tali norme sono richiamati espressamente gli articoli 216,217,218 e 220, mentre non è mai richiamato il 219. Da ciò potrebbe desumersi un'esclusione volontaria di quest'ultima norma da parte del legislatore, con conseguente sua inapplicabilità a tutte le ipotesi di bancarotta impropria. In realtà una tale interpretazione si palesa superficiale e non tiene conto di un dato fondamentale, e cioè del fatto che mentre gli articoli 216,217,218 e 220 individuano delle specifiche fattispecie di reato, l'articolo 219 contempla delle semplici circostanze (anche se la sentenza citata delle Sezioni Unite riqualifica sostanzialmente l'aggravante di cui all'articolo 219, co. II, n. 1 come una peculiare disciplina del concorso di reati). 10. Quanto alla ritenuta contestazione tardiva della recidiva, si ricorda che non vi è alcun limite temporale all'esercizio del potere di modificare l'imputazione in dibattimento, anche perché nel caso di circostanza aggravante la mancata contestazione nell'imputazione originaria risulterebbe irreparabile, essendo la medesima insuscettibile di formare oggetto di un autonomo giudizio penale. (Sez. 2, n. 3192 del 08/01/2009 - dep. 22/01/2009, Caltabiano, Rv. 242672). D'altronde, la contestazione effettuata in dibattimento, a seguito di nuova o diversa valutazione da parte del pubblico ministero dei dati acquisiti nelle indagini preliminari, rende più completo ed adeguato l'oggetto del rapporto processuale, senza con ciò violare il diritto di difesa dell'imputato (cfr. ad es. Sez. 5 del 17.5.93, Maiorano;
Sez. 2 del 26.9.94, Nobile). La contraria opinione fa leva sul dato letterale degli artt. 516 e 517 c.p.p. ("Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga ..."), da cui si desume che la contestazione non potrebbe aver luogo se non in forza di elementi ulteriori rispetto a quanto acquisito nella fase delle indagini preliminari, vale a dire acquisiti nel corso dell'istruzione dibattimentale stessa. Viene poi rafforzata dall'osservazione che ciò sarebbe funzionale alla salvaguardia del principio del contraddittorio 11 - - 12 contestazione suppletiva, comporterebbe l'assurdo risultato che il giudice - in presenza di una richiesta di modifica dell'imputazione - sarebbe tenuto a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ex art. 521 c.p.p., comma 2, perché si proceda ad un nuovo dibattimento. Ciò darebbe luogo a un formalismo esasperato ed ingiustificato in assenza di violazione alcuna del diritto di difesa. Inoltre, l'orientamento condiviso da questo Collegio consente, mediante la contestazione suppletiva sulla base di elementi non considerati nella formulazione dell'originaria imputazione, di scongiurare, nell'ipotesi di reato concorrente, l'inizio di un nuovo dibattimento (con un allungamento dei tempi di definizione del processo) ed in caso di circostanza aggravante o di modifica dell'imputazione evita di precludere al pubblico ministero la possibilità di richiedere un accertamento completo del fatto-reato, in sede di giudizio. E ciò perché gli elementi modificativi od integrativi del fatto (quali le circostanze aggravanti) non potrebbero mai formare oggetto di autonomo giudizio penale. Dunque, l'orientamento giurisprudenziale qui non condiviso comporterebbe, nella prima ipotesi, la necessità di instaurare un nuovo dibattimento, con conseguente violazione dei principi di immediatezza e di concentrazione (v. direttiva n. 66, art. 2, Legge Delega), posti a base del giusto processo (cfr. per tutte Corte Cost. 31.5.96 n. 177); nella seconda ipotesi, darebbe luogo ad una violazione dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost.. In altre parole, la soluzione opposta a quella in questa sede accolta produrrebbe esiti ermeneutici sistematicamente devastanti senza che si sia verificata compromissione alcuna del diritto di difesa dell'imputato, neppure sotto il profilo della possibilità di avvalersi dell'art. 516 c.p.p., commi 1 bis e 1 ter (secondo l'espresso rinvio ad essi operato dall'art. 517 c.p.p., comma 1 bis). Le garanzie previste per l'imputato in caso di contestazione suppletiva sono state, poi, ampliate dalla giurisprudenza della Corte cost. con sentenze n. 241/92 e n. 50/95 (in argomento v. Sez. 2, n. 3192 del 08/01/2009 - dep. 22/01/2009, Caltabiano, Rv. 242672). 11. Quanto alla circostanza che la contestazione avvenne dopo che il reato non aggravato era già da intendersi prescritto, essa è del tutto irrilevante dal momento che ai fini della prescrizione deve tenersi conto del reato come definitivamente contestato ed accertato 13 nel corso del giudizio. La contestazione, cioè, la natura dichiarativa e non costitutiva della fattispecie penale. 12. La difesa ha lamentato, infine, che non sarebbe sufficiente per l'affermazione di sussistenza della recidiva il semplice richiamo di un certificato del casellario giudiziale e che trattandosi di recidiva facoltativa essa andava valutata e giustificata nella motivazione, anche con riferimento alla sua specificità; anche tale censura è palesemente infondata, sia con riferimento al casellario giudiziale, che quantomeno ai fini della recidiva fa fede dell'esistenza e del tempo di commissione dei vari reati, almeno sino a prova contraria, sia con riferimento alle ragioni per cui il giudice ha ritenuto di applicare l'aggravante in questione e sui motivi per cui ha ritenuto i precedenti penali specifici, essendovi sul punto adeguata motivazione alle pagine 44 e 45 della sentenza impugnata. Si rileva, in ogni caso ed ai fini della pena, che per la recidiva è stato in concreto applicato solamente un aumento di due mesi;
ma anche ai fini della prescrizione che si tratti di recidiva reiterata specifica o solo di recidiva reiterata è irrilevante, posto che il massimo aumento operabile in concreto (ex art. 99, ultimo comma, cod. pen.), nel caso di specie, è 2 anni e 4 mesi e che il tempo necessario a prescrivere è aumentato di 2/3 per tutte le ipotesi di cui all'art. 99, quarto comma. 13. Il quarto motivo di ricorso è palesemente infondato in quanto prova decisiva è solo quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 27581 del 15/06/2010 - dep. 15/07/2010, M., Rv. 248105). La valutazione di siffatta decisivita' deve quindi essere compiuta accertando se i fatti indicati dal ricorrente nella relativa richiesta siano tali da potere inficiare tutte le argomentazioni poste a fondamento del convincimento del giudice (Sez. 6, n. 14916 del 25/03/2010 - dep. 19/04/2010, Brustenghi e altro, Rv. 246667), cosicchè la semplice prospettazione dell'opportunità di espletare una consulenza contabile per la complessità dei dati da esaminare non consente alla censura di superare il vaglio di ammissibilità. In realtà, il ricorrente si duole della decisione dei giudici di merito di ritenere superflua la perizia opponendo nulla più che qualche generica considerazione sulla complessità della vicenda e sul numero delle società coinvolte ed un inammissibile rinvio ad una memoria non illustrata. Non si deve dimenticare, peraltro, che l'imputato ha insistito per l'espletamento di 14 perizia, ma si è sempre fermamente opposto all'acquisizione di quella redatta nel primo giudizio, poi annullato, sebbene si fosse svolto in suo contraddittorio (cfr. pag. 24 della sentenza impugnata). 14. Il quinto motivo di ricorso è palesemente infondato ed inammissibile anche perché rivolto contro valutazioni di merito corredate in sentenza di adeguata motivazione;
si vedano le pagine da 25 a 41. A fronte di una motivazione specifica ed approfondita, priva di vizi logici, le censure del ricorrente si limitano a riproporre brevi stralci di prove ed a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti, attraverso valutazioni alternative delle prove. 15. Analoghe considerazioni vanno espresse con riferimento al sesto motivo di ricorso, che censura la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, sollecitando un'inammissibile diversa valutazione del materiale istruttorio per giungere a risultati più favorevoli per l'imputato; in argomento può riscontrarsi una motivazione specifica, congrua e logica alle pagine 41-43 della sentenza. Motivazione da ritenersi integrata con quella più approfondita contenuta alle pagine 23-26 della sentenza di primo grado (ove sono anche i indicati i riscontri alle dichiarazioni del Salmi), ricordandosi che allorché le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (cfr. Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi). 16. Con il settimo motivo di ricorso la difesa ha dedotto inosservanza od erronea applicazione degli articoli 62 bis, 69, 114, 132, 133 cod. pen. e 597 del codice di procedura penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, lamentando che i giudici di merito abbiano negato le attenuanti generiche senza alcuna motivazione. Tale censura è destituita di fondamento, emergendo con chiarezza alla pagina 45 della sentenza di appello le ragioni per le quali la Corte ha ritenuto di non concedere le predette attenuanti. Il ricorrente si è poi doluto del fatto che per il reato base di bancarotta i giudici siano partiti da una pena di anni quattro invece che dal minimo edittale di anni tre, ma la Corte osserva in proposito alla pagina 46 che i fatti avrebbero meritato un trattamento sanzionatorio ben superiore, in considerazione della loro gravità, per 15 cui del tutto ingiustificata si presenta la censura che lamenta la mancata individuazione della pena base con riferimento al minimo edittale. Peraltro, da quanto affermato in sentenza alla fine della pagina 45, sembra che sui calcoli della pena non vi fosse motivo specifico di appello. 17. Con l'ottavo ed ultimo motivo di ricorso si è dedotta l'inosservanza od erronea applicazione degli articoli 538 e seguenti cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla condanna al risarcimento dei danni morali ed alle spese di costituzione di parte civile;
il ricorrente ha lamentato che la sentenza di primo grado, confermata in appello, ha affermato la sussistenza del nesso causale tra i fatti distrattivi ed il pregiudizio di pochi obbligazionisti senza alcuna motivazione, ma anche tale doglianza è infondata perché c'è motivazione specifica sul punto alla pagina 46 della sentenza di appello, ove si afferma che se le più rilevanti premesse per il danno degli obbligazionisti furono poste dalla condotta fraudolenta del AB, tuttavia è certo che le condotte distrattive attuate dal OS determinarono singoli depauperamenti ed ammanchi ulteriori di entità molto cospicua, che si pongono in evidente rapporto causale con il danno finale patito dagli obbligazionisti. 18. Per tutti i motivi sin qui esposti si deve respingere il ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile, che si liquidano complessivamente in euro 7000, oltre accessori di legge.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione alle parti civili delle spese e compensi di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre accessori come per legge. Così deciso il 13/02/2013 Il Constylere estensore Il Presidente Paolo Glavaner CIT Albengo Aldo Grassi DEPOSITATA IN CANCELLERIA Jedlo 11 MAR 2013MAR 2013addi 16 Qu use IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise