Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2002, n. 5208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5208 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
4 852 08 /02 AULA A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. REPUBBLICA ITALIANA 0.77 per diritti L. # 1.2. APR. 2002 In nome del popolo italiano IL CANCELLIERE LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 2375/1999 Dott. Vincenzo Mileo - Presidente 66 Raffaele Foglia - Consigliere 66 Pasquale Picone Relatore 66 Rep. 66 66Grazia Castaldi Cron. 15831 66 Raffaele 66Di Lella Ud. 29.1.2002 CANCELLERIA ha pronunziato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da NI IN e CA NZ, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Angelico, n. 35, presso l'avv. Domenico d'Amati, che li rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrenti- contro 6 9 3 SOCIETA' TIPOGRAFICA TIBURTINA E SOCIETA' EDITRICE ROMANA SpA., in persona dei legali rappresentanti, elettivamente domiciliate in Roma, Viale delle Milizie, n. 1, presso l'avv. Edoardo Ghera, che unitamente agli avv. Salvatore dè Francesco e Giorgio Cosmelli, le rappresenta e difende con procura speciale del notaio Politi di Roma in data 27.1.1999 (rep. 38606); -controricorrenti- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 1179 in data 23 gennaio 1998 (R.G. 37804/90); usivo l'avv. Ghero;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.1.2002 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Federico Sorrentino che ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Svolgimento del processo IN AN ed NZ AM hanno lavorato presso lo stabilimento tipografico di Piazza Colonna n. 366 in Roma, alle dipendenze di azienda editrice e stampatrice di quotidiani (della quale era titolare, da ultimo, la Tipografica Tiburtina s.r.l. e poi l'Editrice Romana SpA). Sulla premessa di avere lavorato di domenica per le edizioni del lunedì del giornale, con una frequenza prestabilita di tre domeniche su quattro e riposo compensativo dopo sette, otto o più giorni continuativi di lavoro, hanno chiesto al Pretore di Roma di accertare che, per ogni giornata di lavoro prestato dopo sei giorni consecutivi, spettava la maggiorazione dell'80% sulla paga ordinaria oppure il diverso importo determinato dal giudice "anche a titolo di indennità e/o risarcimento", con le conseguenziali statuizioni di condanna. 2 4 1. Il Pretore di Roma ha rigettato le domande e la sentenza è stata confermata dal Tribunale, che ha giudicato infondato l'appello. La cassazione della sentenza è chiesta dai lavoratori con ricorso articolato in otto motivi, al quale resistono con controricorso le società. Sono state depositate momorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione L'esame del ricorso è precluso dal sopravvenire della mancanza del relativo interesse. Invero, prima della discussione della causa, i procuratori delle parti f hanno prodotto copia autentica dei verbale di conciliazione della lite perfezionata in sede sindacale, per il Vanacore, in data 11 giugno 2001, e, per il AM, in data 2 maggio 2001. In detti atti, i ricorrenti dichiarano altresì di rinunziare al proposto ricorso per cassazione, ma senza il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 390 c.p.c. mancando la sottoscrizione dell'avvocato. Orbene, la giurisprudenza prevalente e, comunque, più condivisibile, ritiene che in tale fattispecie sia ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso (sia pure sopravvenuta, ma, in ogni caso, idonea a consentire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza) per effetto dell'evidente attuale insussistenza di ogni interesse della parte ricorrente alla decisione del gravame (cfr. Cass. 6 giugno 1998, n. 5594). La Corte, dunque, deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza dell'interesse all'impugnazione, a seguito della cessazione della materia del contendere, stante l'inefficacia di ogni decisione emanata nei gradi di merito. Si compensano per giusti motivi le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza dell'interesse; compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Перш Vincenzo Millo ееее IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 11 APR. 2002 oggi, IL CANCELLIERE