Sentenza 9 dicembre 2003
Massime • 1
Nel procedimento penale a carico di minorenni, qualora il genitore abbia, per conto del minore, eletto domicilio in un luogo diverso da quello indicato dall'interessato, deve ritenersi prevalente la manifestazione di volontà del minore, in quanto la elezione o la dichiarazione di domicilio sono atti personali riservati all'indagato o all'imputato (in motivazione la Corte ha precisato che nel procedimento minorile l'intervento degli esercenti la potestà genitoriale è destinato solo ad assolvere compiti di assistenza o, nei casi tassativamente previsti, a sopperire all'inerzia dell'interessato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2003, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 09/12/2003
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1935
Dott. FUMO Patrizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 031004/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VI AR, N. IL 24/05/1977;
avverso ORDINANZA del 10/03/2003 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
letta la requisitoria del PG, il quale ha concluso con la richiesta di inammissibilità del ricorso,
OSSERVA
DA EL, alias VI BR, minore degli anni 18, fermato con riferimento al delitto di furto, invitato alla dichiarazione ai sensi dell'art. 161 c.p.p., affermò di eleggere domicilio presso il campo nomadi nel quale risiedeva. Successivamente la madre, informata a norma di legge della misura precautelare emessa nei confronti di DA/VI, elesse domicilio per conto dello stesso presso lo studio dell'avv. Marchetti.
Con sentenza 15.11.1994 il Tribunale per i minorenni di Venezia ha condannato il minore alla pena ritenuta di giustizia con riferimento al delitto per il quale era stato fermato. La competente Corte di appello ha confermato la pronunzia. Quest'ultimo giudice, in data 4.12.1995 ha provveduto a far notificare al minorenne l'estratto contumaciale della predetta sentenza presso il difensore avv.to Marchetti. Il Tribunale di Roma, GB, con il provvedimento oggi impugnato, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di DA/VI di declaratoria di nullità della notifica suddetta.
Ricorre per Cassazione il difensore del minorenne, deducendo violazione di legge e sostenendo che quella del ricorrente deve intendersi come una vera e propria elezione (e non una semplice dichiarazione) di domicilio presso il campo nomadi. La madre fu informata del fermo solo in ragione della minore età di DA/VI; costei, di sua iniziativa, elesse domicilio per il minore presso lo studio Marchetti.
Tanto premesso, la notifica presso il Marchetti dell'estratto contumaciale deve considerarsi nulla, dovendo prevalere quella effettuata dal diretto interessato, minore, certamente, ma imputabile, e, dunque, capace di intendere e di volere. L'elezione di domicilio, atto personalissimo, non può che essere riservata all'interessato. Le disposizioni del DPR 448/98, che prevedono, in taluni casi, che il genitore del minore sua avvisato non devono trarre in inganno, atteso che l'art. 18, consente semplicemente al genitore di affiancare il minore nella delicata fase della privazione della libertà, mentre l'art. 7, nel disciplinare le notifiche che devono essere fatte all'esercente la potestà genitoriale, fa riferimento alla informazione di garanzia ed al decreto di fissazione di udienza. Nessun intervento di tale soggetto è dunque previsto nel momento in cui il minore è chiamato ad eleggere domicilio. Unico scopo della norma, infatti, è quello di mettere in condizione il familiare di conoscere lo svolgimento del processo, in quanto, in ogni caso, la ritenuta capacità di intendere e volere del soggetto minorenne conferisce allo stesso il potere di compiere tutti gli atti processuali utili alla sua difesa. Il ricorso è fondato.
Anche nel processo minorile, la elezione e la dichiarazione di domicilio, in quanto atti personali dell'indagato o dell'imputato, sono riservate a quest'ultimo, il quale, se imputabile, e dunque penalmente capace, validamente pone in essere atti processualmente rilevanti, essendo l'intervento degli esercenti la potestà genitioriale destinata ad assolvere compiti di assistenza, o, nei casi tassativamente previsti, a sopperire all'inerzia dell'interessato (vedasi ad es. ASN 200202984 - RV 221147 e 200213560 - RV 221853). Ne consegue che, qualora il genitore abbia, per conto del minore, eletto domicilio in un luogo diverso da quello indicato dall'interessato (indifferentemente con elezione o dichiarazione di domicilio), deve ritenersi prevalente la manifestazione di volontà proveniente da quest'ultimo.
Il provvedimento impugnato va pertanto annullato e va disposto rinvio al GE per nuovo esame.
P.Q.M.
la Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004