Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMACCH INE UFFICIO COPI MB OP studio Richiesta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dal Sig. UFFICIO COPIE AULA A 21.02.2001 per diritt Richiesta copia stoke IL CANCELLIERE 0 1 6 2 9/0 1 IL SOLE dal Sig. per diritti L. 3000 5 FEB. 2007 IL CANCELLIERE* REPUBBLICA ITALIANA LIRE CANCELLERIA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro CG073915 Oggetto: Lavoro R.G.N. 971/1998 Composta dai magistrati: Dott. Ettore Mercurio Presidente 66 Alberto Spanò - Consigliere 66 Luciano Vigolo Rep. 66 3388 Cron. 66 66 Guido Vidiri 66 Pasquale Picone Relatore Ud. 22.11.2000 66 LIKE 3000) CANCELLERIA ha pronunziato la seguente SENTENZA CG408369 sul ricorso proposto da ENTE POSTE ITALIANE, in persona del legale rappresentante, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;
-ricorrente- contro 4800 HI L. NA, DI SA e VE EL, elettivamente domiciliate in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9, presso l'avv. Arturo Maresca, che, unitamente all'avv. Marcello Ziveri, le rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al controricorso;
-controricorrenti- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Parma n. 136 in data 21 ottobre 1997 (R.G. 124/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.11.2000 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo RIn parziale accoglimento delle domande proposte con separati ricorsi, poi riuniti, da SA OZ, RI LU e EL RN nei confronti dell'Ente Poste Italiane di cui erano dipendenti, il Pretore di Parma ha accertato il loro diritto all'inquadramento nella terza posizione retributiva differenziata dell'Area operativa, secondo le previsioni del contratto collettivo, ed alle relative differenze retributive, con le conseguenziali statuizioni di condanna dell'ente convenuto Il Tribunale di Parma, decidendo sugli appelli proposti dall'Ente e dalle lavoratrici, rispettivamente principale e incidentale, in parziale accoglimento del primo e in accoglimento del secondo, ha rigettato le domande relative al diritto all'inquadramento, mentre ha riconosciuto il diritto al pagamento delle differenze retributive in relazione al periodo successivo all'entrata in vigore del primo contratto collettivo (26 novembre 1994) e non alla scadenza di tre mesi dalla ataup u UFFICIO predetta, come, invece, aveva ritenuto dal Pretore. Richiesta coDIS dal Sig. per diritti L. il IL CA RE Il Tribunale ha premesso che, con riguardo alla vicenda cd. di "privatizzazione" dell'azienda postale, per il periodo precedente la stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro era rimasta in vigore la disciplina pubblicistica che non consentiva di attribuire rilievo alcuno ai fini dell'inquadramento alle mansioni di fatto svolte che fossero proprie di una qualifica superiore a quella di appartenenza. Ha, quindi, rilevato che il contratto collettivo in vigore dal 26 novembre 1994 aveva previsto un nuovo sistema di inquadramento del personale ripartito su quattro Aree, assegnando, in particolare, ad un'unica "Area operativa" il personale già appartenente alla IV, V e VI categoria, e facendo corrispondere a ciascuna delle categorie una posizione retributiva differenziata. Precisavano al riguardo le clausole contrattuali (in particolare, art. 37 e 40) che le differenti posizioni retributive - con un sistema di progressione dall'una all'altra basata sull'esperienza lavorativa e su accertamenti di professionalità non costituivano posizioni - giuridiche diversificate collegate a mansioni differenti, concretando assegnazione di mansioni superiori soltanto quelle corrispondenti ad un Area diversa (superiore) a quella di inquadramento. Per queste ragioni, il Tribunale ha concluso che le lavoratrici, inquadrate nella quinta categoria secondo il sistema precedente di classificazione del personale, pur avendo pacificamente svolto mansioni di reggente di ufficio locale (poi agenzia) proprie della sesta categoria, sulla base del nuovo sistema non potevano che vedersi assegnata la seconda posizione retributiva corrispondente alla formale qualifica, né le mansioni di fatto svolte nel periodo successivo conferivano loro il diritto all'assegnazione della terza posizione retributiva, atteso che ormai di trattava di mansioni del tutto equivalenti in relazione ai profili professionali. Avevano, invece, diritto al pagamento della differenze tra retribuzione della seconda posizione e retribuzione della terza 3 perché alla data di entrata in vigore del contratto collettivo avevano acquisito il diritto alla retribuzione dei dipendenti di terza categoria, in forza delle mansioni di fatto svolte, e tale retribuzione non poteva essere ridotta, ostandovi il disposto dell'art. 2103 c.c., in sede di applicazione dell'inquadramento previsto dal contratto collettivo. Per la cassazione della sentenza ricorre l'Ente Poste Italiane per tre motivi. Resistono con controricorso le lavoratrici che hanno altresì depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione L'Ente Poste ha proposto un ricorso il cui fondamento la Corte non può valutare perché i motivi contengono censure contro statuizioni completamente estranee al decisum della sentenza impugnata, sebbene esattamente si riferisca dello svolgimento del processo nel ricorso stesso. Il primo motivo non ha la sostanza giuridica di un motivo di ricorso contro la sentenza impugnata, svolgendo considerazioni atte a comprovare la tempestività del ricorso proposto entro il termine lungo di impugnazione a causa dell'invalidità della notificazione della sentenza. Si tratta, peraltro, di considerazioni neppure pertinenti alla controversia, risultando il ricorso proposto tempestivamente nel termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza (come, d'altra parte, sottolinea il controricorso). Il secondo motivo attiene alle previsioni che subordinano l'accesso del personale alla qualifica superiore mediante procedure selettive ed all'inidoneità dell'avvicendamento in posti di "Area superiore" ad attribuire il diritto all'inquadramento in assenza di qualsiasi intento fraudolento del datore di lavoro. Il terzo concerne l'appartenenza delle mansioni all'area operativa ed al computo del periodo utile per il conseguimento della qualifica superiore, oltre che alla richiesta del "quantum aggiuntivo" ai sensi dell'art. 40 del contratto collettivo. Si tratta, quindi di motivi che presuppongono una statuizione che abbia riconosciuto il diritto al superiore inquadramento (sembrerebbe, tra l'altro, in un "Area" superiore a quella operativa), statuizione completamente estranea ai contenuti della decisione impugnata. L'impossibilità di riferire i motivi di ricorso ai contenuti della sentenza impugnata determina necessariamente la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. La parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in £ 40.000. _, e degli onorari liquidati in £ 3.000.000. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2000. те Мисий Il Consigliere estensore Il Presidente Tos can I D , (I) Presidente: O L बे 3 L 3 0 Il Cons. estensore: O 1 5 A B . S I . T S IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA D R N A T A A ' , 3 Depositata in Cancelleria T L A 7 S L - S E O E 8 : - P P D - 5 FEB. 2001 1 S I M Oggi, 1 I I S N N A E G E D S O G IL COLLABORATORE CA E I G A T A E DI CANCELLERIA D N L E O E O , S T N A E T O E I L R * R L T I S E I D D G O E R 5