Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
È inammissibile l'impugnazione per cassazione proposta nelle forme del ricorso ordinario avverso la sentenza della Corte di appello dichiarativa dell'incompetenza dell'AGO (per essere la domanda, nella specie, a detta del giudice di merito, rimessa alla cognizione del collegio arbitrale previsto per le controversie in materia di appalti pubblici), salva la possibilità di conversione del ricorso stesso in istanza di regolamento di competenza, a condizione che, di tale istanza, siano presenti i necessari requisiti di sostanza e di forma, e salvo il rispetto del termine perentorio di cui all'art. 47, secondo comma, cod.proc.civ..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/1999, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR AR, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI PROIETTI, giusta procura speciale per Notaio Luciano Clericò di Terni rep. n. 83261 del 18.6.1996;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SANGEMINI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M. CRISTINA 8, presso l'avvocato GOBBI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIANI MARINI ALARICO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 68/96 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 12/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/98 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Sandulli, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. RR Mario, con citazione notificata il 14 dicembre 1989, conveniva davanti al Tribunale di Temi il Comune di Sangemini, chiedendone la candanna al pagamento della somma di lire 235.661.200, o di quella maggiore o minore che si ritenesse dovuta, in relazione a due contratti di appalto stipulati nel 1980, aventi ad oggetto l'esecuzione di un impianto fognario ed un acquedotto. Detta somma, secondo l'attore, era dovuta in conseguenza del ritardo nei pagamenti effettuati dal Comune.
Il Comune di Sangemini si costituiva eccependo l'incompetenza del Tribunale, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del Collegio arbitrale di cui all'art. 43 del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. Nel merito eccepiva l'acquiescenza dell'appaltatore e contestava la domanda nell'an e nel quantum.
Il Tribunale di Temi, con sentenza 27 marzo 1992,dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di interessi ex art.1282 cod.civ., rimessa per contratto alla decisione del collegio arbitrale;
riconosceva la propria competenza a pronunciarsi sulla richiesta di interessi moratori, ma rigettava la relativa domanda, in quanto non era stata data ne' la prova della messa in mora, ne' dell'an debeatur.
Il RR proponeva appello, deducendo di avere richiesto solo interessi moratori ed in relazione a somme liquide ed esigibili;
che la messa in mora era stata fatta con cinque raccomandate;
che questa, comunque non era necessaria, trattandosi di somme da pagare al domicilio del creditore. Riguardo alla prova dell'an debeatur, deduceva che era il Comune debitore a dovere dare la prova del rispetto dei termini di adempimento. Chiedeva consulenza contabile al fine di accertare le date dei pagamenti al fine del controllo del rispetto delle scadenze contrattuali.
Il Comune di Sangemini si costituiva chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale, in relazione al capo della sentenza che non aveva ritenuto devoluta al collegio arbitrale anche la materia degli interessi moratori.
La Corte di appello di Perugia, con sentenza 12 marzo 1996, accoglieva l'appello incidentale, dichiarando l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a decidere sulla domanda, essendo competente il collegio arbitrale previsto nei contratti di appalto. Condannava il RR al pagamento delle spese di causa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RR, formulando tre motivi di gravame. Resiste con controricorso il Comune di Sangemini. Entrambe le parti hanno anche depositato memorie.
Motivi della decisione
1 Con il primo motivo si deduce che erroneamente la sentenza impugnata non avrebbe ritenuto derogabile l'arbitrato previsto dalle clausole dei contratti di appalto dedotti in causa, richiamando esse le disposizioni contenute nel capo VI del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori pubblici, approvato con il d.P.R. n. 1063 del 1962, che all'art. 47 prevede la derogabilità della clausola arbitrale.
Con il secondo motivo si deduce che, ove si dovesse ritenere che la materia oggetto del giudizio fosse stata pattiziamente rimessa ad un arbitrato obbligatorio, le relative clausole contrattuali sarebbero affette da invalidità insanabile, violando la previsione di un arbitrato obbligatorio gli artt. 24, 25 e 102 della Costituzione.
Con il terzo motivo si deduce la incostituzionalità dell'art.47 del d.P.R. n. 1063 del 1962, nella parte in cui non stabilisce espressamente il divieto di deroga pattizia alla possibilità di preferire la competenza del giudice ordinario a quella degli arbitri. 2 Il ricorso, come ha eccepito la parte resistente nel controricorso, è inammissibile. La sentenza impugnata, infatti, ha dichiarato l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a decidere sulla domanda, essendo competente il collegio arbitrale previsto nei contratti di appalto. Essa. pertanto, avendo statuito solo sulla competenza, a norma dell'art. 42 c.p.c. - secondo il quale le sentenze che, pronunciando sulla competenza, non decidono anche il merito della causa, possono essere impugnate soltanto con istanza di regolamento di competenza - poteva essere impugnata solo con regolamento di competenza.
In proposito questa Corte ha costantemente statuito che, in tale ipotesi, è inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello proposto nelle forme del ricorso ordinario, salva la possibilità di conversione del medesimo in istanza di regolamento di competenza, ove abbia i requisiti formali e sostanziali di questa e, in particolare, sia stato rispettato il termine perentorio stabilito dall'art. 47, comma secondo, c.p.c., a norma del quale il regolamento di competenza va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza e, in difetto, dalla data della notificazione della sentenza impugnata (Cass. 18 agosto 1997, n. 7661; 8 ottobre 1996, n. 8810; 22 agosto 1996, n. 7751; 11 ottobre 1995, n. 10606; 9 luglio 1992, n. 8347; 29 marzo 1991, n. 3382). Nel caso di specie la sentenza della Corte di appello è stata comunicata alla procuratrice dell'odierno ricorrente, nel domicilio eletto, in data 1 aprile 1996 ed è stata a lui notificata, nel domicilio eletto presso il suo difensore, in data 10 maggio 1996, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte il giorno 8 luglio 1996, cioè oltre il decorso del termine previsto dall'art. 47 c.p.c. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
A diverso avviso non può indurre la tesi della parte ricorrente, formulata in memoria, secondo la quale le clausole compromissorie prevedevano un arbitrato irrituale, cosicché la Corte di appello non avrebbe potuto emettere una sentenza di incompetenza, dando luogo dette clausole, secondo una consolidata giurisprudenza, alla improcedibilità della domanda proposta dinanzi al giudice ordinario. Da un lato, infatti, trattavasi comunque di una sentenza che aveva pronunciato la incompetenza del giudice adito e d'altro lato - pur essendo esatto che solo la previsione pattizia di un arbitrato rituale e non anche quella di un arbitrato irrituale, dà luogo alla incompetenza del giudice ordinario (Cass. 26 ottobre 1996, n. 9357; 21 dicembre 1995, n. 13023; 5 settembre 1992, n. 10240) - è incontroverso e dedotto dallo stesso ricorrente che le clausole arbitrali in questione rinviavano all'arbitrato regolato nel cap. VI del capitolato generale approvato con il d.P.R. n. 1063 del 1962 e tale arbitrato è un arbitrato rituale, facendo espressamente riferimento gli artt. 43 e 51 di tale d.P.R. alla disciplina degli artt. 806 e segg. c.p.c. che regolano l'arbitrato rituale. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso, in Roma il 16 dicembre 1998, nella Camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 1999