Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20264/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione specializzata in materia di Impresa
in composizione collegiale, in persona di:
- dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente
- dott. Ludovico Sburlati Giudice
- dott. Stefano Demontis Giudice rel.
sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 14.3.2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: con sede in Arona, Piazza De Filippi, n. 7, C.F./P.IVA Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Marzia Laura Martinoli (C.F. ) P.IVA_1 C.F._1 del Foro di Milano e dall'Avv. Andrea Berchielli (C.F. ) del Foro di Torino ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Torino, Via Monferrato, 20
ATTRICE contro con sede in Novara, via dei Tornielli 11, c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Maurizio Irrera del Foro di Torino (c.f. P.IVA_2
) e prof. Alessandro Monteverde del Foro di Novara (c.f. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il primo in Torino, C.so Marconi 7 C.F._4
CONVENUTA
OGGETTO: restituzione finanziamento soci
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria, deduzione ed eccezione, così giudicare: in via preliminare: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che Controparte_1
è incorsa nelle decadenze previste dagli articoli 167 e 38 c.p.c. per essersi costituita in giudizio oltre il termine di 20 giorni prima l'udienza di comparizione di cui all'art. 166 c.p.c. e per l'effetto dichiarare pagina 1 di 9
in via principale nel merito accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atto, il diritto di credito vantato da
[...] nei confronti di e per l'effetto condannare Parte_1 Controparte_1
a restituire a l'importo da questa Controparte_1 Parte_1 versato a titolo di finanziamento soci nella misura di € 770.202,24 risultante dalla documentazione prodotta in atti o nel diverso importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio tenendo, in questo caso, in considerazione l'ammontare del credito per il quale è stata autorizzata la misura cautelare del sequestro conservativo, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo, nonché al risarcimento del danno subito da nella misura che risulterà dovuta all'esito del presente Parte_1 giudizio anche, eventualmente, secondo equità;
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari anche della fase cautelare.
Con ogni riserva anche istruttoria"
PARTE CONVENUTA:
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, reiectis contrariis, in via istruttoria, ammettersi, per il caso di ritenuta occorrenza, prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che già amministratore unico di nonché CP_2 Controparte_1 amministratore unico di a richiesta dello studio del prof. Controparte_3 [...]
trasmise, tra settembre e novembre 2021, oltre ai documenti prodotti hinc inde in sede Parte_2 cautelare e da nel giudizio de quo, anche i documenti prodotti coi nn. da Parte_1
28 a 48, da rammostrare al teste (testi dott.ssa , c/o Studio dott. prof. Testimone_1 [...]
di Torino;
di Trecate, domiciliata in Novara, p.za Martiri della Libertà Parte_2 Testimone_2
4);
2) vero che il dott. prof. di Torino ha elaborato i doc.ti 21 e 22 sulla base dei Parte_2 documenti fornitigli come da capitolo che precede (teste dott.ssa ,c/o Studio dott. Testimone_1 prof. di Torino); Parte_2 nel merito, previi, per quanto d'occorrenza, accertamento e declaratoria che i crediti per rimborso di finanziamento soci vantati da per cui è causa, vennero in essere quali Parte_1 postergati e sempre tali permasero, di fatto risultando pertanto inesigibili, in principalità, rigettare ogni avversa domanda e dichiarare che non spettava e non spetta a
[...] alcun credito nei confronti di per i titoli Parte_1 Controparte_1 azionati;
in subordine, e salvo gravame, determinare l'importo, non superiore ad euro 11.817,76, che sia ritenuto residuo esistente a credito di nei confronti di Parte_1 CP_1 [...]
per i titoli azionati;
Controparte_1 in ogni caso, dato e preso atto che ha agito in sede cautelare senza la Parte_1 normale prudenza e, in virtù del provvedimento con cui il Tribunale ha autorizzato il sequestro pagina 2 di 9 conservativo, ha eseguito il provvedimento cautelare su beni e con modalità tali da arrecare grave danno a , condannare al Controparte_1 Parte_1 pagamento delle spese processuali, compenso professionale compreso, nonché al risarcimento dei danni a sensi dell'art. 96, 2° comma, c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) chiede la restituzione della somma di € 770.202,24, quale residuo della Parte_1 somma complessiva di € 1.305.202,24 ed al netto dei rimborsi parziali ricevuti (pari a € 535.000,00), somma che avrebbe erogato nel corso degli anni a a titolo di finanziamento Controparte_1 soci, mediante 60 operazioni poste in essere tra il 2002 e il 2015, anno alla fine del quale ha ceduto a terzi la propria partecipazione.
Rappresenta anche che, a seguito del recente aumento del capitale di Sintesi Immobiliare da € 30.000 ad € 3.500.000, il patrimonio netto della stessa risulta molto elevato, e quindi è da escludere che i suddetti finanziamenti, benché postergati, non possano essere restituiti.
2) La parte convenuta, costituitasi tardivamente, contesta l'esistenza del credito, rappresentando che tutte le somme erogate in passato da o sono state versate a fondo perduto o sono Parte_1 state già restituite, anche per importi superiori al dovuto.
Contesta anche che sussistano le condizioni per superare la postergazione e rimborsare il credito.
3) Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., non sono state ammesse le prove orali dedotte dalla parte convenuta, vertendo i due capitoli testimoniali su circostanze in parte documentali, in parte valutative, in parte generiche ed in parte irrilevanti. Invece, è stata disposta consulenza tecnica diretta ad accertare, tramite l'esame delle scritture contabili di Sintesi Immobiliare di cui è stata contestualmente ordinata l'esibizione, l'ammontare dei finanziamenti soci eseguiti dall'attrice e non rimborsati, e se la convenuta versasse all'epoca delle erogazioni in una condizione di squilibrio finanziario che consenta l'applicazione dell'art. 2467 c.c.
4) Ricostruite in massima sintesi le prospettazioni delle parti, epurate da deduzioni varie che in questa sede non assumono rilievo (perché attinenti ai loro reciproci rapporti, alla storia della società ed altro contenzioso pendente), si deve osservare che l'inquadramento della vicenda non presenta particolari complessità. Queste risiedono semmai nell'accertamento e corretta qualificazione dei fatti. Si tratta, infatti, di accertare quali versamenti effettuati dall'attrice alla convenuta, direttamente o a terzi in pagamento di debiti di essa, siano qualificabili come finanziamento, quanti di questi siano stati restituiti, se l'eventuale credito residuo sia esigibile.
5) A tale fine, sono essenziali gli accertamenti svolti dal CTU.
Egli, infatti, utilizzando tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, è arrivato a conclusioni che, per la completezza e ragionevolezza del percorso argomentativo illustrato, possono essere integralmente condivise.
pagina 3 di 9 6) In particolare, esaminando i movimenti contabili registrati negli anni il CTU ha accertato che residuano, a debito di due poste attive astrattamente riferibili alla società attrice, già escluso il CP_1 credito che è stato oggetto di separato giudizio presso il Tribunale di Verbania.
Per un primo aspetto, attraverso la riconciliazione dei movimenti che emergono dalla documentazione bancaria, dalle schede contabili dell'attrice e dalla contabilità della convenuta, risulta un debito di verso ammontante ad € 300.000. Tale somma, al netto degli importi già CP_1 Parte_1 restituiti, rappresenta la quota residua del finanziamento di euro 361.520,00 erogato nel 2002.
Per un secondo aspetto, attraverso lo stesso metodo, è emerso che l'attrice, nel periodo dal 2011 a tutto il 2015, ha versato in più soluzioni somme direttamente in favore di terzi (a nome ed in Per_1 pagamento di immobili da questi ceduti a nell'ambito di una complessa operazione immobiliare. CP_1
Di queste somme, mai restituite, nella contabilità di risulta iscritta a credito la Parte_1 somma di € 75.000, corrispondente ai versamenti effettuati nel periodo dal 3.7.2012 a tutto il 2015.
Questa prima conclusione non è contestata da alcuno dei consulenti di parte, ed anzi è condivisa da entrambi.
Pertanto, non può trovare accoglimento la domanda iniziale, di restituzione della somma di €
770.202,24, non trovando tale quantificazione riscontro nella contabilità esaminata dal CTU. In realtà, le due voci appena ricordate sono le uniche due poste passive residue, e di conseguenza solo su di esse occorre concentrare l'ulteriore approfondimento necessario ai fini della decisione, diretto ad accertare se abbiano avuto natura di finanziamento o di conferimento.
7) Su questo punto le parti sono ovviamente in conflitto, perché dalla qualificazione come finanziamento o conferimento di capitale dipende la sussistenza di un obbligo restitutorio in capo alla convenuta.
Sul punto, è necessaria una breve premessa teorica.
E' noto, infatti, che la Cassazione, sin dalla sentenza 2758/2012, in materia ha affermato il principio per cui “L'erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale", o altre simili denominazioni, il quale dunque non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale "residual claimant". La qualificazione, nell'uno
o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi”
(nello stesso senso, cfr. anche Cass. n. 25585/2014).
Le pronunce successive, però, hanno anche precisato meglio il ruolo che, ai fini dell'individuazione della volontà delle parti, assumono le risultanze delle scritture contabili.
Così, Cass. 7471/2017 ha affermato che “L'erogazione di somme che, a vario titolo, i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società. La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della pagina 4 di 9 volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, dovendosi, inoltre, avere riguardo, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà, alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all'approvazione dei soci”.
Questa affermazione è stata poi parzialmente ridimensionata, ma non del tutto smentita, da Cass.
15035/2018, che afferma che “I versamenti in conto capitale effettuati dai soci in favore della società palesano una natura che dipende dalla ricostruzione della comune intenzione delle parti, la cui prova va desunta in via principale dal modo in cui il rapporto ha trovato concreta attuazione, dalle finalità pratiche cui si mostra diretto e dagli interessi ad esso sottesi, e solo in subordine dalla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto in bilancio, senza che assuma rilevanza alcuna la circostanza che i versamenti non abbiano dato luogo a pretese restitutorie da parte dei soci, neppure in sede concorsuale, trattandosi di una scelta che, in quanto successiva all'effettuazione delle predette operazioni e comunque revocabile in qualsiasi momento, non appare di per sé sintomatica dell'intento di rinunciare definitivamente al rimborso delle erogazioni compiute”, ma trova di nuovo piena conferma in Cass. n. 6104/2019, “In tema di società a responsabilità limitata, ai fini della qualificazione in termini di finanziamento della erogazione di denaro fatta dal socio alla società, è determinante la circostanza che l'operazione sia stata contabilizzata nel bilancio di esercizio che costituisce il documento contabile fondamentale nel quale la società dà conto dell'attività svolta e che rende detta operazione opponibile ai terzi, compreso l'Erario, essendo invece irrilevante la modalità di conferimento prescelta all'interno dell'ente”. Pertanto, ciò che può trarsi da tutte queste pronunce è che sicuramente, ai fini dell'indagine della volontà negoziale, tra gli altri criteri indicati, ed in caso di dubbio, le risultanze del bilancio costituiscono un criterio interpretativo importante, perché il bilancio è soggetto all'approvazione degli stessi soci che hanno effettuato i conferimenti e perché esso ha una rilevanza esterna che conferisce particolare valore a quanto vi è riportato.
8) In applicazione dei criteri interpretativi appena esposti, il versamento di € 361.520, avvenuto nel
2002, è sicuramente qualificabile come mutuo, come condivisibilmente osservato dal CTU nel suo motivato giudizio.
In realtà, però tale approdo interpretativo non è immediato, perché gli elementi probatori a disposizione apparentemente sono contraddittori.
Infatti, da un lato, il verbale di assemblea del 15.7.2002, con cui viene deliberato tale versamento, parrebbe deporre in termini certi per la natura di conferimento di capitale (cfr. doc. 19.22 parte convenuta), avendo il seguente tenore:
“Il Presidente informa i presenti che, si rende necessario conferire all'organo amministrativo facoltà di richiedere ai Soci versamenti in denaro nelle casse sociali a titolo diverso dal mutuo e più precisamente richiedere versamenti a titolo gratuito e senza obbligo di rimborso da parte della
Società. Preso atto dell'esposizione del Presidente, l'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti delibera di conferire all'Amministratore Unico ogni più ampia facoltà di richiedere ai Soci, versamenti in denaro nella casse sociali a titolo gratuito e senza obbligo di rimborso, sino a concorrenza dell'importo di € 361.520,00”. pagina 5 di 9 Dall'altro lato, però, nello stesso giorno emette un assegno nella cui matrice è Parte_1 riportata la causale “Fin. S.I.”, così dimostrando la reale volontà di effettuare in finanziamento, volontà che trova conferma immediata nella contabilità di che il medesimo 15 luglio registra l'importo CP_1 nel sottoconto 350450 “debiti verso soci: per finanziamento” del mastro contabile “Debiti diversi”. Quindi, se dal verbale di assemblea sembrerebbe trasparire l'intento di capitalizzare la società, il comportamento concludente tenuto dalle parti al momento dell'esecuzione del versamento è del tutto diverso e denota la volontà di procedere ad un prestito.
Questa ambiguità, però, è risolta in termini univoci dalla contabilità relativa a tutti gli anni successivi, che dimostra in modo certo la natura di finanziamento del versamento in esame.
Questo essenzialmente per tre ragioni, anche esse ben evidenziate dal CTU.
Primo, in successive delibere assembleari, precisamente quelle del 18/12/2003 (doc. 19.23 e CP_1 del 20/12/2004 (doc. 19.24 , i soci hanno deliberato di rimettere il debito che la società aveva CP_1 nei loro confronti, in entrambi i casi fino all'importo di € 25.000. Per quanto riguarda Parte_1
gli importi corrispondenti sono stati appostati sempre a parziale stralcio del debito di €
[...]
361.520 in esame. In questo modo, il contegno tenuto dalle parti nel periodo successivamente al versamento denota chiaramente che esse hanno sempre inteso lo stesso come un finanziamento soggetto ad obbligo di restituzione.
Secondo, dalla contabilità della convenuta non emerge che i restanti soci abbiano eseguito conferimenti di capitale corrispondenti, circostanze che rende irragionevole l'ipotesi che invece Parte_1 abbia versato le somme in esame a fondo perduto, perché altrimenti si determinerebbe uno
[...] squilibrio nei conferimenti in favore degli altri soci.
Terzo, nella contabilità di Sintesi Immobiliari il residuo importo di euro 300.000 è stato costantemente mantenuto quale “debito verso soci” per lungo tempo, e precisamente dal 2002 al 2017. In tutti questi anni, quindi i soci hanno approvato i relativi bilanci confermando la natura di finanziamento della posta in esame.
A questo riguardo, è vero che la qualificazione è cambiata nel 2017, perché il 02/01/2017 il debito nella contabilità di Sintesi è stato girato a “riserva di capitale”, e come tale compare anche nel bilancio di chiusura dell'anno (peraltro approvato solo nel 2021). Ma questo non è significativo, perché la riclassificazione avviene quando era già uscita dalla compagine sociale, e Parte_1 proprio nell'anno in cui avviene il passaggio di consegne tra diversi organi amministrativi e cioè tra il sig. (alla cui famiglia fa capo la società attrice), che cessa dall'incarico di amministratore unico, CP_4
e il sig. (alla cui famiglia è riconducibile la restante parte delle quote sociali), che assume la CP_2 carica di amministratore unico in sostituzione del primo.
A questo punto, anzi, il diverso appostamento appare illegittimo, perché effettuato unilateralmente, senza giustificazione, e in violazione del principio per cui l'amministratore non può mutare l'appostamento originario di singole voci del bilancio (cfr. sul punto Cass. 29325/2020, “In tema di società di capitali, le dazioni di denaro dei soci in favore della società possono essere effettuate per finalità tra loro molto diverse, a cui risponde una diversità di disciplina (conferimenti, finanziamenti, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale), sicché
l'organo amministrativo non è arbitro di appostare in bilancio tali dazioni, né di mutare la voce relativa, successivamente alla iscrizione originaria, dovendo quest'ultima rispecchiare l'effettiva natura e la causa concreta delle medesime, il cui accertamento, nell'interpretazione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento riservato al giudice del merito”). pagina 6 di 9 9) Diversa è la conclusione per quanto riguarda i versamenti di € 75.500, effettuati mediante assegni circolari emessi direttamente in favore dei signori nel periodo dal 3.7.2012 a tutto il 2015. Per_1
Sul punto, il CTU correttamente evidenzia che i suddetti finanziamenti traggono origine dal verbale di assemblea del 19/12/2011 (doc. 19.27 Sintesi), nel quale, dopo l'esposizione della premessa per cui
“nel corso dell'esercizio e di quelli anteriori (per l'esattezza del 2008 per quanto di seguiti interessa) si è reso necessario che i Soci mettessero a disposizione della società somme di denaro a titolo di versamenti a fondo perduto - cioè in conto capitale e senza diritto a rimborso - così da far fronte ai programmati investimenti immobiliari” e in particolare a quelli collegati a “due contratti preliminari aventi ad oggetto l'acquisto di quote di comproprietà (rispettivamente con la Signora Persona_2
comproprietaria per una quota del 25% e con i Signori e
[...] CP_5 Persona_3 comproprietari per una quota del 12,5% ciascuno – quindi complessivamente il 50%) di un immobile in Comune di Stresa denominato “ex cantiere per un corrispettivo di euro 1.000.000,00”, è Per_1 stata deliberata l'autorizzazione all'amministratore unico “….a richiedere a Soci ulteriori versamenti di somme di denaro a fondo perduto – cioè in conto capitale e quindi senza diritto a rimborso – secondo esigenze finanziarie derivanti dai summenzionati contratti preliminari”.
Anche in questo caso, quindi, la delibera qualifica chiaramente i versamenti in esame come versamenti in conto capitale, ma contrariamente a quanto avviene per il credito esaminato in precedenza, in questo caso la qualificazione è confermata anche dalle appostazioni nella contabilità della convenuta. Infatti, nei bilanci di Sintesi i conferimenti eseguiti negli anni dai soci per l'operazione “ sono sempre Per_1 riportati come “versamenti in conto capitale”, e questi bilanci per quanto Pt_1 Parte_1 risulta, li ha sempre approvati senza contestazioni.
Inoltre, è significativo il fatto che, in questo caso, i versamenti dei soci per finanziare l'operazione in esame sono sempre stati effettuati in maniera paritetica dall'attrice e dalle altre società che sono socie di e che sono riconducibili alla famiglia La situazione, allora, è perfettamente CP_1 CP_2 speculare a quella descritta al punto 8). Come in quel caso era irragionevole ipotizzare che Parte_1 avesse versato 361 mila euro a fondo perduto senza pretendere un corrispondente impegno
[...] degli altri soci, in questo caso sarebbe irragionevole pensare che abbia Parte_1 corrisposto a titolo di finanziamento rimborsabile le stesse somme che l'altra parte della compagine sociale ha versato a titolo di contributo in conto capitale.
In verità, unico elemento che deporrebbe in senso contrario alla soluzione qui sostenuta è che, solo a partire dal 3/7/2012, l'attrice, nella propria contabilità, ha qualificato i versamenti destinati all'operazione indicandoli come credito verso Per_1 CP_1
Questa circostanza, però, da sola non è sufficiente a dimostrare la natura di credito di tali poste, perché
è l'effetto di una decisione unilaterale dell'attrice stessa, incoerente con quella che emerge essere stata la comune volontà delle parti sulla base di tutti gli elementi prima ricordati.
10) Pertanto, residua in favore dell'attrice un credito di € 300.000 che dovrà essere restituito. La restante somma di € 75.000 deve essere invece essere qualificata come un contributo in conto capitale non soggetto a rimborso.
11) La somma di € 300.000 è anche esigibile, non essendo ad essa applicabile l'art. 2467 c.c.
pagina 7 di 9 Infatti, come è noto la disciplina della postergazione è stata introdotta nel 2004, quindi in data successiva all'erogazione in esame, e non è applicabile retroattivamente, per le ragioni già chiarite dalla Suprema Corte, trattandosi di disciplina che ha natura sostanziale e non processuale, “perché incide direttamente sugli effetti del negozio di finanziamento, ed è alla data di questo che occorre aver riguardo per stabilire se la nuova disciplina fosse in vigore e possa conseguentemente trovare applicazione. Le nuove norme regolano, infatti, il diritto dei finanziatori al rimborso, che nel negozio di finanziamento ha la sua causa e la sua origine”. Questo perché, continua la Corte, è “di intuitiva evidenza che il regime dei rimborsi condiziona la formazione della volontà negoziale dei soci finanziatori, i quali nel determinarsi a concedere il prestito valutano le condizioni del rimborso, e potrebbero rifiutarlo se consapevoli della successiva postergazione. Poiché, dunque, le norme in questione introducono una disciplina nuova di diritto sostanziale, applicabile in sede di liquidazione ma incidente sugli effetti giuridici del negozio di finanziamento, ne consegue che solo una specifica disposizione di legge potrebbe, in deroga all'art. 11 preleggi, stabilirne l'efficacia retroattiva, con la conseguente postergazione dei crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore. Una tale disposizione, tuttavia, non esiste” (cfr. Cass.
12003/2012, e nello stesso senso Cass. 1898/2014).
12) In conclusione, la domanda può essere accolta nei limiti della somma di € 300.000.
Gli interessi, non essendo stata prevista dalle parti alcuna scadenza, decorrono dalla data della domanda.
13) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, in misura conforme a quanto richiesto dalla parte attrice nella propria nota spese, trattandosi di importo compreso nei limiti tabellari applicabili.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto a carico solidale delle parti, possono essere poste per la metà a carico di ciascuna delle parti, considerato il fatto che gli accertamenti svolti complessivamente dal perito solo in parte hanno portato a conclusioni favorevoli per l'attrice.
Inoltre, devono essere liquidate in favore dell'attrice anche le spese del giudizio cautelare di primo grado, concluso con rigetto, e della fase di reclamo, che ha accolto la domanda di sequestro conservativo fino all'importo di € 361.520, e rimesso al merito la decisione sulle spese. La liquidazione è effettuata in prossimità dei parametri medi previsti per lo scaglione di valore 260.001-
520.000.
14) A norma dell'art. 669nonies co. 3 c.p.c., l'ordinanza del Collegio del 18.8.2021, che ha autorizzato il sequestro conservativo dei beni di Sintesi Immobiliare fino a concorrenza dell'importo di € 361.520, perde efficacia per la somma eccedente l'importo di € 300.000, corrispondente al credito accertato in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in parziale accoglimento della domanda, condanna a restituire a Controparte_1
l'importo del finanziamento soci da essa versato, in misura di € 300.000 oltre Parte_1 interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo. pagina 8 di 9 Condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 14.103, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori dichiaratasi antistatari.
Condanna a rimborsare a le spese della fase Controparte_1 Parte_1 cautelare, che liquida in € 11.500 per il primo grado ed in € 11.500 per la fase di reclamo, in entrambi i casi oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori dichiaratasi antistatari.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico di ciascuna delle parti per la metà.
Dichiara l'inefficacia parziale dell'Ordinanza emessa dal Tribunale di Torino in sede di reclamo il
18.8.2021, nella parte in cui ha autorizzato il sequestro conservativo sui beni di Controparte_1 per importo superiore a quello di € 300.000 accertato in questa sede.
Torino, 4.4.2025
Giudice rel.
Stefano Demontis
Presidente
Maria Luciana Dughetti
pagina 9 di 9