Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5044/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis;
Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ; Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. GALEAZZI MARIA CHIARA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Abbiategrasso, Via Carducci n. 21;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Ozzero, in data 06/09/2008, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ozzero alla
Parte II, Serie A, n. 5, dell'anno 2008; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2.CASA CONIUGALE: poiché la casa coniugale è un tutt'uno con l'immobile in cui vive la madre del sig. con cui vengono addirittura condivisi alcuni spazi della casa- CP_1
ed è cointestata alla madre ed ai fratelli del padre nonché al padre stesso, le parti hanno concordemente deciso che all'interno dell'immobile rimarrà a vivere il sig. CP_1
mentre la ha già lasciato il 16 novembre scorso la casa coniugale unitamente ai Pt_1
due figli minori portando con sé, oltre ai propri effetti personali, alcuni beni già oggetto di specifico e separato accordo tra le parti;
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nel cambiare casa- si sono trasferiti in un immobile sito in Abbiategrasso, Via Moroni, 1
( versando 650,00 euro mensili per canone di locazione ed euro 120,00 euro per spese condominiali, escluso riscaldamento).
3.I coniugi dichiarano di disporre entrambi di autonoma capacità reddituale e pertanto si dispensano reciprocamente dall'assegno di mantenimento;
la moglie, fiorista libera professionista, seppur con qualche difficoltà economica a causa delle spese inerenti l'attività, gode comunque di un introito mensile, seppur variabile e non consistente che si aggira attorno ai 1.000,00 euro mensili, mentre il marito gode di uno stipendio mensile pari a 2.000,00 euro oltre tredicesima e di alcuni benefit quali : auto aziendale, telefono con costi a carico del datore di lavoro, benzina per gli spostamenti legati all'attività lavorativa nonché ticket giornalieri pari ad 8,00 euro.
4.AFFIDO E DIRITTO DI VISITA I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale con le modalità dell'affido condiviso su entrambi i figli che trasferiranno la propria residenza presso la madre.
La scelta della madre di trasferirsi ad Abbiategrasso è dettata anche dal fatto che in questo modo i due ragazzi potranno essere più autonomi, ad esempio per la presenza ad
Abbiategrasso di mezzi pubblici per recarsi a scuola a Magenta per e per la Per_1
possibilità per di recarsi a scuola e tornare a casa in autonomia o al più Per_2
accompagnato dai nonni materni negli orari in cui entrambi i genitori si trovano al lavoro.
entra a scuola alle ore 8 e vi si reca con il pullman da Abbiategrasso a Magenta, Per_1
ne esce alle 14.40 per due giorni alla settimana ed alle 13.50 per tre giorni alla settimana e rientra ad Abbiategrasso sempre con il pullman, questo dal lunedì al venerdì; non frequenta attualmente attività sportive essendo molto dedita allo studio- con ottimi risultati scolastici- e se deve incontrare un'amica o uscire di casa lo fa in autonomia- a maggior ragione una volta trasferita ad Abbiategrasso- ed in ogni caso conta sulla presenza del nonno e della nonna materni a cui è molto legata.
invece entra a scuola alle 8.03 e fino alle 13.57 dal lunedì al venerdì, frequenta Per_2
quale attività extra una scuola calcio nel comune limitrofo di Cassinetta di Lugagnano nelle giornate di lunedì dalle 18.30 alle 20.00 e del mercoledì dalle 18.00 alle 1930,
pag. 2 di 8 nonché sabato e/o domenica per allenamenti e partita a seconda del calendario annuale previsto per la squadra.
Nella attività calcistica è seguito sia del nonno materno che dal padre, molto presente anche all'interno dell'associazione sportiva.
Non presenta alcuna particolare problematica la futura gestione dei minori in primis perché non vi è conflittualità sul punto tra i genitori e vi è il supporto dei nonni materni che comunque mantengono un buon rapporto con il padre dei minori.
5.Il padre, proprio per seguire il figlio nella propria attività sportiva potrà tenere con sé entrambi i ragazzi per un giorno feriale a settimana, di preferenza il mercoledì quando sarà il nonno materno ad accompagnare il minore agli allenamenti poi il padre prima passerà da casa dei nonni o a casa della madre per prelevare ed insieme andranno Per_1
a vedere gli allentamenti di – che la sorella ama seguire - e tutti insieme Per_2
rientreranno a casa del padre e vi rimarranno fino al mattino seguente quando sarà il padre ad accompagnarli a scuola o alla fermata dell'autobus ad Abbiategrasso.
I fine settimana saranno alternati a partire dal fine settimana del 16 e 17 novembre 2024 con il padre, più precisamente, quando i fine settimana saranno di spettanza del padre questo preleverà entrambi i figli da casa della madre o dalla casa dei nonni materni dopo l'orario di lavoro e pertanto tra le 18.00 e le 18.30 del venerdì sera e li porterà con sé entrambi, tenendoli fino alla domenica sera dopo cena con rientro a casa della madre tra le 21.30 e le 22.00. Entrambi i genitori potranno assistere alle attività dei figli ed in particolare alle partite di a prescindere dai fine settimana di spettanza. Per_2
In ogni caso, salvo diverso accordo, la regola generale quando non vi è la frequenza scolastica è che un genitore preleva i figli dall'altro e li riaccompagna a casa o in altro luogo concordato.
Entrambi i genitori sono determinati a dare priorità al benessere ed alle esigenze dei minori e pertanto sussiste massima sintonia in merito alla gestione degli stessi che hanno un ottimo rapporto con entrambi i genitori.
Laddove anche dovesse frequentare uno sport si cercherà di fare in modo che Per_1
possa muoversi autonomamente, al più vi sarà la disponibilità dei nonni materni per eventuali spostamenti durante la settimana quando i genitori lavorano.
pag. 3 di 8 6.Durante il periodo delle vacanze estive, compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e scolastiche dei ragazzi, il padre trascorrerà con i figli complessivamente 15 giorni, periodo da concordare con la sig.ra entro il 30 aprile di ciascun anno- Pt_1
data richiesta dal datore di lavoro del padre-; in caso di disaccordo prevarrà la decisione del padre per l'anno 2025 e quella della madre per l'anno successivo e così in modo alternato per gli anni a venire.
7. Per le feste natalizie i genitori pattuiscono quanto segue: dal 2025 la madre potrà tenere con sé i figli dal 24 al 25 dicembre fino a dopo il pranzo, mentre il pomeriggio del
25 ed il 26 rimarranno dal padre – che il 26 festeggia il proprio onomastico- e così ad anni alterni, mentre il periodo successivo sarà così suddiviso dal 2025: dalle ore 9.00 del
27- fino alle ore 11.00 del giorno 1 con il padre e dalle ore 11.00 del giorno 1 fino ad accompagnarli a scuola il giorno 7 gennaio con la madre, periodo quest'ultimo che verrà alternato negli anni successivi, salvi diversi accordi.
8.Per quanto concerne le festività pasquali, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo dell'anno 2025 con il padre, mentre nell'anno 2026 la
Pasqua con il padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre e così alternandosi per gli anni successivi. Eventuali altri giorni in cui non sia previsto il servizio scolastico verranno suddivisi equamente tra i genitori o si ricorrerà all'ausilio dei nonni, in ogni caso i ragazzi sono abituati, vista l'età e la presenza dei rispettivi nonni a non frequentare centri estivi e ad organizzarsi autonomamente.
9. MANTENIMENTO E SUDDIVISIONE RATE Il sig. contribuirà al CP_1
mantenimento di ciascun figlio corrispondendo alla sig.ra la somma di euro Pt_1
400,00 mensili, con aggiornamento Istat, fintanto che ciascun figlio non raggiungerà una autonomia reddituale.
Le parti stabiliscono, fin da ora, che gli assegni unici di cui godrà il padre o diversi e futuri contributi analoghi saranno così suddivisi: 2/3 alla madre ed 1/3 al padre, escluso il mese di settembre di ogni anno in cui l'intero assegno andrà versato alla madre che potrà far fronte alle spese dell'abbonamento annuale dei trasporti e ciò fino a quando entrambi i figli non avranno più la necessità di spostarsi con i mezzi pubblici.
pag. 4 di 8 Le detrazioni saranno al 50% ciascuno, salvo diversi accordi e sia per gli assegni che per le detrazioni ogni anno dovranno essere documentati reciprocamente gli importi percepiti.
La somma a titolo di contributo al mantenimento dovrà essere corrisposta entro e non oltre il giorno 16 ( sedici) di ciascun mese a decorrere dal mese in cui la madre rilascerà la casa coniugale sul conto corrente personale della madre, mentre l'assegno unico sarà oggetto di ulteriore bonifico entro e non oltre tre giorni dall'accredito sul conto corrente del padre ed in ogni caso entro e non oltre il 25 di ogni mese, sempre sul conto corrente personale della madre, i cui estremi sono già noti.
Il padre salderà la rata del finanziamento di euro 485,00 mensili a lui intestata ma relativa ad un finanziamento contratto sia per esigenze della famiglia sia, ed in gran parte, per motivi economici legati all'attività della moglie dal dicembre 2024 fino al gennaio 2026, per il mese di novembre 2024 e dal febbraio 2026 e fino all'estinzione, oggi prevista al 2033, la sig. dovrà far fronte autonomamente al saldo della rata, Pt_1 pur restando questa intestata al sig. tenendo indenne quest'ultimo da ogni CP_1
azione derivante dal mancato versamento delle rate. Più precisamente entro e non oltre il 18 di ogni mese la dovrà far accreditare sul conto cointestato l'importo della Pt_1 rata del finanziamento. Le parti si riservano nell'anno 2026 di siglare una scrittura in cui prevedere espresse garanzie e tutele a favore del sig. in caso di mancato CP_1
pagamento da parte della sig.ra delle rate mancanti del finanziamento. Pt_1
Sono state saldate dal marito le ultime due rate ( per euro 243,00 ciascuna) fino a dicembre 2024 relative all'operazione del cane che rimarrà affidato alle cure del sig.
mentre i tre gatti verranno affidati alla sig. ra . CP_1 Pt_1
Eventuali contributi che i rispettivi comuni di residenza metteranno a disposizione, o eventuali dote scuola annuali o dote sport e/o eventuali ulteriori contributi economici in favore dei ragazzi verranno messi a disposizione dei figli a prescindere da chi dei due genitori dovesse percepirli. Ogni genitore avrò l'obbligo di segnalare all'altro l'esistenza e l'importo del contributo, in ogni caso la dote scuole dovrà essere necessariamente utilizzata per il pagamento dei libri e del materiale scolastico dei ragazzi e la dote sport per le rispettive attività sportive, laddove poi venisse erogato un contributo dal comune di tipo alimentare verrà suddiviso al 50% tra le parti.
pag. 5 di 8 10. SPESE EXTRA ASSEGNO Le spese scolastiche di inizio anno e le gite nonché le spese mediche specialistiche non mutuabili e prescritte dal medico di base affrontate per i minori verranno suddivise in parti uguali al 50% tra i coniugi, in particolare i coniugi stabiliscono che invece che per le spese ricreative e sportive ad oggi non già previste, anche per somme minime di spesa, sarà necessario un previo accordo congiunto e per iscritto ( sono ammessi email o messaggi ) tra i coniugi, salvo che uno dei genitori decisa di sopportare integralmente il costo.
Per tutto quanto non previsto dalla presente clausola le parti fanno espresso riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di Milano di cui entrambe le parti sono in possesso.
11. L'autovettura OB tg FW 285AA intestata alla moglie rimarrà in uso alla stessa che continuerà dal dicembre 2024 e fino al gennaio 2026- data di estinzione-, a versare la rata mensile del finanziamento ( euro 288,00 mensili), rata che per il mese di novembre invece sarà a carico del marito;
non vi sono altre autovetture o motocicli intestate ai coniugi.
12.I coniugi rimarranno contitolari del conto corrente comune acceso presso il Banco di
Desio che rimarrà tale fino all'estinzione del finanziamento in essere e dei rispettivi conti personali che presentano, da sempre, saldi irrisori, dichiarando di non aver conti o investimenti cointestati ulteriori.
13.Non esistono altri beni in comune, pertanto, i coniugi dichiarano di aver così definito i rapporti patrimoniali tra gli stessi e affermano, con l'adempimento del presente accordo, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
14. Le parti si concedono reciprocamente autorizzazione al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio anche per quanto concerne i minori. Il padre autorizza fin da ora i nonni materni a trascorrere almeno due settimane di vacanza con i figli in
Calabria nella casa di famiglia, purchè non coincidano con le due settimana scelte dal padre per le proprie vacanze con i ragazzi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali,
pag. 6 di 8 patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di separazione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
he hanno contratto matrimonio in Ozzero, in data 06/09/2008, il cui atto è
[...]
stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ozzero alla Parte II,
Serie A, n. 5, dell'anno 2008;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pag. 7 di 8 3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in data 7.4.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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