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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/04/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.6710 decisa, in prima trattazione, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 27.03.2025, e vertente TRA
, in persona del liquidatore e legale Parte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in CASTELLAMMARE di STABIA, alla via SILIO ITALICO n.20, con gli avv.ti Augusto GUERRIERO e Manuela MAZZA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti versata RICORRENTE E
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
CONVENUTA, contumace
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 21.11.2024
[...]
, e per essa il liquidatore e legale rappresentante p.t., adiva Parte_1 il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando l'annullamento dell'avviso di addebito n. 334 2024 00001 03952, notificato il 21.10.2024, di importo complessivo pari ad euro 26.216,04, avente ad oggetto recupero contributivo riferito al periodo settembre 2019-giugno 2021, alla posizione
1 previdenziale n. 51392 88785 e alla “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti”.
Si costituiva in Giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso per CP_1 infondatezza delle tesi ivi sostenute con pedissequa condanna di controparte al pagamento dell'importo di cui all'atto impositivo “impugnato”.
Restava, invece, contumace Controparte_2
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione delle posizioni assunte dalle parti, veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 27.03.2025, ricevuta contezza delle conclusioni delle parti, già in epigrafe richiamate, il Giudice assegnava la causa a sentenza. (2)
Il ricorso non merita di essere accolto. E ciò sulla base del seguente impianto motivazionale.
La pretesa contributiva inerente il periodo settembre 2019-giugno 2021, azionata con l'avviso di addebito n. 334 2024 00001 03952 notificato al destinatario il 21/10/2024, ha ad oggetto il recupero delle somme non versate dalla società nella misura dovuta in riferimento alla posizione del dipendente Parte_2
Si assume, cioè, che l avrebbe violato il meccanismo di pagamento Pt_3 della c.d. “contribuzione virtuale”, previsto dall'art. 29 D.L. n.244/1995, convertito nella Legge n.341/1995, secondo il quale i datori di lavoro esercenti attività edile versano la contribuzione previdenziale sulla base di una retribuzione commisurata a 40 ore settimanali a prescindere dal numero di ore effettivamente lavorate, con la sola esclusione delle giornate di assenze giustificate per le causali espressamente previste dalla legge.
Il dato algebrico-contributivo non è controverso.
Tuttavia, obietta la s.r.l. che un tale meccanismo non può essere applicato nel caso di specie sia perché la società ha svolto principalmente attività di somministrazione e l'operaio assunto part time con posizione edilizia non ha svolto nessuna lavorazione di produzione (pag. 7 del ricorso), sia perché, a monte, il non avrebbe dovuto essere inquadrato nel Parte_2 settore edile in quanto assunto con la qualifica di operaio comune e addetto essenzialmente a lavori di custodia e pulizie di lieve entità funzionali al mantenimento delle attrezzature e del locale (pagg. 2 e 6 dell'atto introduttivo di lite). (3)
La vicenda “recuperatoria” trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023 000 594/DDL del 30 marzo 2023. Gli ispettori sottoposero a verifica dopo avere Pt_1 Parte_1 accertato che la stessa era titolare di tre posizioni previdenziali, una delle quali concernenti altro Circondario.
2 Le due posizioni di competenza restano contrassegnate, rispettivamente, dalla matricola n. 51392 88785 (= altre attività di costruzione) e n. 51363 27685 (= attività di ristorazione con somministrazione).
Ora, non vi è dubbio che l'iniziativa recuperatoria insita nella notifica dell'avviso di addebito in contestazione riflette l'attività riconducibile alla matricola n. 51392 88785, per come desumibile sia dall'atto impositivo impugnato, sia dal verbale ispettivo. In altri termini, il rilievo formulato a monte dall'organo di vigilanza, e ripreso a valle dall'ente previdenziale, concerne l'assunzione del Parte_2 nell'ambito delle “altre attività di costruzione” alle quali si applica il C.C.N.L.
“Edilizia” e, di conseguenza, il meccanismo di calcolo della c.d.
“contribuzione virtuale”. (4)
Muovendo dalla premessa che è onere della società allegare e provare il fatto costitutivo del beneficio nella buona sostanza rivendicato, id est del diritto al versamento di una contribuzione diversa e minore rispetto a quella “ordinaria”, segnala il G.U.L. che le evenienze di causa attestano la non condivisibilità della prospettazione attorea. Conclusione insita già nella ricostruzione storica degli accadimenti privilegiata dall'istante.
Ed invero, se da un lato nessuno dei dati “sintomatici” e
“dimostrativi” valorizzati dal resistente è stato validamente contrastato CP_3 dall' in un approccio valutativo complessivo processualmente Pt_3 apprezzabile;
dall'altro le allegazioni attoree, prive di supporto probatorio, si palesano anche intrinsecamente poco o nulla coerenti. Sostiene, infatti, la che la posizione contributiva inerente Parte_1 la “ristorazione con somministrazione” era stata “sospesa”, non importa in questa sede per quali ragioni, il 31 dicembre 2018 e che il , Parte_2 già dipendente dell in epoca pregressa, era stato riassunto il 23 Pt_3 settembre 2019. Già questo solo dato, allegato dalla società ed incontroverso fra le parti, è sufficiente a concludere che la riassunzione del lavoratore non poteva che essere ricondotta alla posizione previdenziale inerente le altre attività di costruzione, con ineludibile applicazione del C.C.N.L. “Edilizia”. Ciò in quanto all'epoca era quella l'unica posizione contributiva esistente ed operativa. Non solo. La ricorrente sostiene pure, in maniera questa volta del tutto coerente, che la sospensione della posizione previdenziale della ristorazione rifletteva, in punto di fatto, la sospensione-cessazione della relativa attività. Il che nuovamente implica la inevitabilità della attrazione della nuova assunzione nell'ambito delle attività di costruzione.
3 Infine, l'Azienda precisa che nel corso del precedente rapporto lavorativo, in concomitanza con l'operatività, formale e sostanziale, delle attività di
“ristorazione con somministrazione”, il era stato assunto Parte_2 come operaio del settore terziario, “classe pubblici esercizi”. Vale a dire con un inquadramento mirato diverso da quello formalizzato all'epoca della riassunzione del settembre 2019.
Pare al Giudice che questi dati, singolarmente e complessivamente considerati, depongono per la evidente fondatezza della premessa storico- fattuale valorizzata dagli ispettori, prima, e dall'ente previdenziale poi, atteso che l'unica possibile fonte negoziale attrattiva della riassunzione del
[...]
era quella dell'Edilizia. Ciò, in ultima analisi, perché al settembre Pt_2
2019 l aveva da tempo (circa dieci mesi) cessato l'altra attività di Pt_3 riferimento. Che, pertanto, non ha diritto di cittadinanza nel presente contesto giudiziale. (5)
Del resto, e planando sulla concorrente questione dei compiti lavorativi disimpegnati dal , la tesi secondo cui quelli di Parte_2 custodia e pulizia di lieve entità funzionali al mantenimento delle attrezzature e del locale sarebbero estranei al contesto dell'edilizia non è, a sua volta, condivisibile.
Ed invero, avuto anche riguardo alle informazioni raccolte in sede di verifica ispettiva dallo stesso e da in Parte_2 Persona_1 realtà coerenti con le allegazioni mirate della ricorrente, il dipendente si occupava, oltre che della custodia del locale, anche di manutenzione varia, attività concettualmente intranea all'edilizia, specie ove si consideri che la posizione previdenziale di riferimento rimanda(va) alle altre attività di costruzione.
Ora, va sottolineato che la s.r.l. non solo non contesta le evenienze evocate dall' quanto valorizza, nella sezione espositiva del ricorso, dati CP_1 con esse obiettivamente non confliggenti. Salvo, poi, a mutare scenario ricostruttivo al momento dell'articolazione dei capitolati di prova testimoniale, dai quali significativamente scompare qualsiasi riferimento alle attività di manutenzione a tutto ed esclusivo vantaggio della custodia e controllo dei beni e del corretto funzionamento degli impianti. Il che, per incidens, rende processualmente inaccoglibile l'istanza istruttoria, obiettivamente incoerente rispetto, non solo alla fonte negozial/collettiva attrattiva ma anche e specialmente, allo “storico” del ricorso. (6)
In definitiva.
L'ambito di operatività formale e sostanziale in cui si muoveva l nel periodo di interesse processuale e i compiti in concreto Pt_3 disimpegnati dal sig. rendono ineludibile l'applicazione Parte_2
4 delle clausole della contrattazione collettiva sulle quali l basa la CP_1 pretesa recuperatoria di cui all'opposto avviso di addebito. Incentrata sul meccanismo di calcolo dei versamenti perimetrato intorno alla c.d.
“contribuzione virtuale”. Ex adverso la società nulla ha dimostrato, né a livello documentale né da una prospettiva fattuale.
La domanda attorea va, dunque, rigettata, con pedissequa condanna della ricorrente al pagamento della somma portata dall'opposto avviso di addebito, oltre interessi.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, accedono al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da ”, Parte_1 in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., nei confronti dell' e di ogni diversa istanza, eccezione e CP_1 Controparte_2 deduzione reietta così provvede:
1) rigetta la domanda in opposizione;
2) condanna la società ricorrente al pagamento della somma portata dall'opposto avviso di addebito, oltre interessi di Legge a decorrere dalla data di costituzione dell'ente previdenziale (17.03.2025);
3) condanna, altresì, la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' per un ammontare di euro 1.450,00, oltre CP_1 accessori se dovuti come per Legge;
4) nulla nel resto.
TORRE ANNUNZIATA, 8.4.2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
5
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.6710 decisa, in prima trattazione, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 27.03.2025, e vertente TRA
, in persona del liquidatore e legale Parte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in CASTELLAMMARE di STABIA, alla via SILIO ITALICO n.20, con gli avv.ti Augusto GUERRIERO e Manuela MAZZA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti versata RICORRENTE E
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
CONVENUTA, contumace
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 21.11.2024
[...]
, e per essa il liquidatore e legale rappresentante p.t., adiva Parte_1 il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale sollecitando l'annullamento dell'avviso di addebito n. 334 2024 00001 03952, notificato il 21.10.2024, di importo complessivo pari ad euro 26.216,04, avente ad oggetto recupero contributivo riferito al periodo settembre 2019-giugno 2021, alla posizione
1 previdenziale n. 51392 88785 e alla “Gestione Aziende con lavoratori dipendenti”.
Si costituiva in Giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso per CP_1 infondatezza delle tesi ivi sostenute con pedissequa condanna di controparte al pagamento dell'importo di cui all'atto impositivo “impugnato”.
Restava, invece, contumace Controparte_2
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione delle posizioni assunte dalle parti, veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 27.03.2025, ricevuta contezza delle conclusioni delle parti, già in epigrafe richiamate, il Giudice assegnava la causa a sentenza. (2)
Il ricorso non merita di essere accolto. E ciò sulla base del seguente impianto motivazionale.
La pretesa contributiva inerente il periodo settembre 2019-giugno 2021, azionata con l'avviso di addebito n. 334 2024 00001 03952 notificato al destinatario il 21/10/2024, ha ad oggetto il recupero delle somme non versate dalla società nella misura dovuta in riferimento alla posizione del dipendente Parte_2
Si assume, cioè, che l avrebbe violato il meccanismo di pagamento Pt_3 della c.d. “contribuzione virtuale”, previsto dall'art. 29 D.L. n.244/1995, convertito nella Legge n.341/1995, secondo il quale i datori di lavoro esercenti attività edile versano la contribuzione previdenziale sulla base di una retribuzione commisurata a 40 ore settimanali a prescindere dal numero di ore effettivamente lavorate, con la sola esclusione delle giornate di assenze giustificate per le causali espressamente previste dalla legge.
Il dato algebrico-contributivo non è controverso.
Tuttavia, obietta la s.r.l. che un tale meccanismo non può essere applicato nel caso di specie sia perché la società ha svolto principalmente attività di somministrazione e l'operaio assunto part time con posizione edilizia non ha svolto nessuna lavorazione di produzione (pag. 7 del ricorso), sia perché, a monte, il non avrebbe dovuto essere inquadrato nel Parte_2 settore edile in quanto assunto con la qualifica di operaio comune e addetto essenzialmente a lavori di custodia e pulizie di lieve entità funzionali al mantenimento delle attrezzature e del locale (pagg. 2 e 6 dell'atto introduttivo di lite). (3)
La vicenda “recuperatoria” trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023 000 594/DDL del 30 marzo 2023. Gli ispettori sottoposero a verifica dopo avere Pt_1 Parte_1 accertato che la stessa era titolare di tre posizioni previdenziali, una delle quali concernenti altro Circondario.
2 Le due posizioni di competenza restano contrassegnate, rispettivamente, dalla matricola n. 51392 88785 (= altre attività di costruzione) e n. 51363 27685 (= attività di ristorazione con somministrazione).
Ora, non vi è dubbio che l'iniziativa recuperatoria insita nella notifica dell'avviso di addebito in contestazione riflette l'attività riconducibile alla matricola n. 51392 88785, per come desumibile sia dall'atto impositivo impugnato, sia dal verbale ispettivo. In altri termini, il rilievo formulato a monte dall'organo di vigilanza, e ripreso a valle dall'ente previdenziale, concerne l'assunzione del Parte_2 nell'ambito delle “altre attività di costruzione” alle quali si applica il C.C.N.L.
“Edilizia” e, di conseguenza, il meccanismo di calcolo della c.d.
“contribuzione virtuale”. (4)
Muovendo dalla premessa che è onere della società allegare e provare il fatto costitutivo del beneficio nella buona sostanza rivendicato, id est del diritto al versamento di una contribuzione diversa e minore rispetto a quella “ordinaria”, segnala il G.U.L. che le evenienze di causa attestano la non condivisibilità della prospettazione attorea. Conclusione insita già nella ricostruzione storica degli accadimenti privilegiata dall'istante.
Ed invero, se da un lato nessuno dei dati “sintomatici” e
“dimostrativi” valorizzati dal resistente è stato validamente contrastato CP_3 dall' in un approccio valutativo complessivo processualmente Pt_3 apprezzabile;
dall'altro le allegazioni attoree, prive di supporto probatorio, si palesano anche intrinsecamente poco o nulla coerenti. Sostiene, infatti, la che la posizione contributiva inerente Parte_1 la “ristorazione con somministrazione” era stata “sospesa”, non importa in questa sede per quali ragioni, il 31 dicembre 2018 e che il , Parte_2 già dipendente dell in epoca pregressa, era stato riassunto il 23 Pt_3 settembre 2019. Già questo solo dato, allegato dalla società ed incontroverso fra le parti, è sufficiente a concludere che la riassunzione del lavoratore non poteva che essere ricondotta alla posizione previdenziale inerente le altre attività di costruzione, con ineludibile applicazione del C.C.N.L. “Edilizia”. Ciò in quanto all'epoca era quella l'unica posizione contributiva esistente ed operativa. Non solo. La ricorrente sostiene pure, in maniera questa volta del tutto coerente, che la sospensione della posizione previdenziale della ristorazione rifletteva, in punto di fatto, la sospensione-cessazione della relativa attività. Il che nuovamente implica la inevitabilità della attrazione della nuova assunzione nell'ambito delle attività di costruzione.
3 Infine, l'Azienda precisa che nel corso del precedente rapporto lavorativo, in concomitanza con l'operatività, formale e sostanziale, delle attività di
“ristorazione con somministrazione”, il era stato assunto Parte_2 come operaio del settore terziario, “classe pubblici esercizi”. Vale a dire con un inquadramento mirato diverso da quello formalizzato all'epoca della riassunzione del settembre 2019.
Pare al Giudice che questi dati, singolarmente e complessivamente considerati, depongono per la evidente fondatezza della premessa storico- fattuale valorizzata dagli ispettori, prima, e dall'ente previdenziale poi, atteso che l'unica possibile fonte negoziale attrattiva della riassunzione del
[...]
era quella dell'Edilizia. Ciò, in ultima analisi, perché al settembre Pt_2
2019 l aveva da tempo (circa dieci mesi) cessato l'altra attività di Pt_3 riferimento. Che, pertanto, non ha diritto di cittadinanza nel presente contesto giudiziale. (5)
Del resto, e planando sulla concorrente questione dei compiti lavorativi disimpegnati dal , la tesi secondo cui quelli di Parte_2 custodia e pulizia di lieve entità funzionali al mantenimento delle attrezzature e del locale sarebbero estranei al contesto dell'edilizia non è, a sua volta, condivisibile.
Ed invero, avuto anche riguardo alle informazioni raccolte in sede di verifica ispettiva dallo stesso e da in Parte_2 Persona_1 realtà coerenti con le allegazioni mirate della ricorrente, il dipendente si occupava, oltre che della custodia del locale, anche di manutenzione varia, attività concettualmente intranea all'edilizia, specie ove si consideri che la posizione previdenziale di riferimento rimanda(va) alle altre attività di costruzione.
Ora, va sottolineato che la s.r.l. non solo non contesta le evenienze evocate dall' quanto valorizza, nella sezione espositiva del ricorso, dati CP_1 con esse obiettivamente non confliggenti. Salvo, poi, a mutare scenario ricostruttivo al momento dell'articolazione dei capitolati di prova testimoniale, dai quali significativamente scompare qualsiasi riferimento alle attività di manutenzione a tutto ed esclusivo vantaggio della custodia e controllo dei beni e del corretto funzionamento degli impianti. Il che, per incidens, rende processualmente inaccoglibile l'istanza istruttoria, obiettivamente incoerente rispetto, non solo alla fonte negozial/collettiva attrattiva ma anche e specialmente, allo “storico” del ricorso. (6)
In definitiva.
L'ambito di operatività formale e sostanziale in cui si muoveva l nel periodo di interesse processuale e i compiti in concreto Pt_3 disimpegnati dal sig. rendono ineludibile l'applicazione Parte_2
4 delle clausole della contrattazione collettiva sulle quali l basa la CP_1 pretesa recuperatoria di cui all'opposto avviso di addebito. Incentrata sul meccanismo di calcolo dei versamenti perimetrato intorno alla c.d.
“contribuzione virtuale”. Ex adverso la società nulla ha dimostrato, né a livello documentale né da una prospettiva fattuale.
La domanda attorea va, dunque, rigettata, con pedissequa condanna della ricorrente al pagamento della somma portata dall'opposto avviso di addebito, oltre interessi.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, accedono al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da ”, Parte_1 in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., nei confronti dell' e di ogni diversa istanza, eccezione e CP_1 Controparte_2 deduzione reietta così provvede:
1) rigetta la domanda in opposizione;
2) condanna la società ricorrente al pagamento della somma portata dall'opposto avviso di addebito, oltre interessi di Legge a decorrere dalla data di costituzione dell'ente previdenziale (17.03.2025);
3) condanna, altresì, la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' per un ammontare di euro 1.450,00, oltre CP_1 accessori se dovuti come per Legge;
4) nulla nel resto.
TORRE ANNUNZIATA, 8.4.2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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