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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott. Luca Ariola - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 99/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to BOVE ANTONIO Pt_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. SAVELLA ANDREA Controparte_1
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza del 13.02.2024 il Tribunale del lavoro di Trani ha accolto il ricorso proposto da e, per l'effetto, ha dichiarato non dovute le somme richieste Controparte_1 dall' per l'anno 2015 mediante nota del 13.08.2021 a titolo di contributi, sanzioni ed Pt_1 accessori relativi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995; ha condannato l'Istituto alla refusione delle spese di lite, con distrazione.
2. Avverso detta sentenza, l' ha proposto appello con ricorso del 19.02.2024. Pt_1 si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
3. Va premesso che con ricorso ex art. 442 cpc, depositato il 4 maggio 2023, la ha CP_1 convenuto in giudizio l' dinanzi il Tribunale di Trani sez. Lavoro, deducendo che con Pt_1
nota a/r n. 61807857069-6, datata 13.08.2021, l'Istituto aveva provveduto ad iscriverla d'ufficio presso la Gestione Separata di cui all'art.2 co.26 legge n. 335/1995, a far data dal
01.01.2015, poiché risultata - a seguito di verifica - titolare, per il predetto anno, di reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, non assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse previdenziali.
Precisava la che con la medesima comunicazione, l' aveva richiesto il CP_1 Pt_1 versamento della somma pari ad € 7.484,50 di cui € 4.435,20 a titolo di contributi ed €
3.049,30 a titolo di sanzioni, calcolate ai sensi dell'art.116, comma 8, lett. b della legge n.388/2000, avverso cui aveva presentato ricorso amministrativo, al Comitato provinciale, con esito negativo.
In punto di diritto, la contestava la legittimità del provvedimento, eccependo la CP_1 prescrizione dei contributi richiesti dall' ai sensi e per l'effetto dell'art.3, co.9, legge Pt_1
n.335/95, nonché legittimità del regime sanzionatorio applicato per insussistenza dei presupposti di legge, chiedendo, in via gradata, la riduzione del quantum dovuto a titolo di sanzioni.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' invocava il rigetto della domanda attorea, in Pt_1
quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con
4. Il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla assumendo che il termine di prescrizione, decorrente dalla data di scadenza per il
[...]
versamento dei contributi, nella specie, aveva iniziato a decorrere dal 6 luglio 2016, per effetto dello slittamento disposto con D.P.C.M. del 15 giugno 2016; di conseguenza, la ricezione della nota con cui era stato chiesto il versamento, pacificamente avvenuta il Pt_1
1.9.2021, non era idoneo ad interrompere il termine medesimo in quanto l'estinzione si era già compiuta il 6 luglio 2021.
5.Con un primo motivo di appello, l' ha chiesto la riforma della sentenza, ritenendola Pt_1 ingiusta ed illegittima, per violazione dell'art. 37 DL. 18 del 2020, conv. in L. 27 del
2 24.4.2020, che ha disposto la sospensione, per il periodo 23.2.2020 – 30.6.2020, dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995.
Per effetto, l' ritiene che al periodo di prescrizione decorrente dal 6.7.2016 - così come Pt_1
individuato in sentenza - in scadenza al 6.7.2021, andrebbe sommato l'ulteriore periodo di
129 giorni, con conseguente proroga della scadenza del termine prescrizionale alla data del
12.11.2021.
6. In subordine, l' ribadiva le difese proposte nel merito in primo grado e, con CP_2
riferimento alla pretesa inesatta determinazione delle sanzioni applicate, rileva che la ricorrente aveva omesso di presentare per l'anno 2015 il quadro RR sez. II della dichiarazione dei redditi (mod. Unico Persone Fisiche 2015) necessaria per consentire la determinazione dei contributi dovuti all' limitandosi a compilare il quadro RE, così Pt_1 dichiarando il reddito prodotto dall'esercizio di una libera professione, sottoporre a prelievo fiscale, non già il reddito soggetto a contribuzione (in quanto esente o assoggettato ad Pt_1
altra Cassa di previdenza), Gestione separata, con conseguente applicazione del regime sanzionatorio ex art. 116 comma 8, lett. b) L. 388/2000, restando irrilevante la buona fede del contribuente.
L' insiste nel ribadire che la in virtù del reddito conseguito nell'anno 2016 Pt_1 CP_1 ammontante ad € 16.000,00 non poteva essere considerata lavoratore autonomo occasionale e che, in forza di tale reddito e in assenza di iscrizione presso la Cassa di categoria, andava iscritta presso la Gestione Separata, cui vi ha provveduto d'ufficio l'Istituto, con la relativa contribuzione e sanzioni.
7. L'appello è fondato e va, quindi, accolto.
7.1. Come esattamente dedotto dall' appellante, a norma dell'art. 37 del d.l. n. 18 del CP_2
2020 (recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”; c.d. decreto “Cura Italia”), conv. con modificazioni in l. n. 27 del 2020, i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (così testualmente recita l'art. 37 cit.: «1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo
3 al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
Di conseguenza, nella specie i 129 giorni di sospensione ex art. 37 cit. vanno aggiunti al termine di prescrizione dei contributi relativi all'anno 2015 ed esattamente individuato dal
Tribunale di Trani nel 6 luglio 2016, dovendosi tener conto del differimento del termine per il versamento stabilito con il D.P.C.M. del 15 giugno 2016 (cfr., per una fattispecie relativa alla contribuzione per l'anno 2009, Cass. n. 10273 del 2021; da ultimo, sulla sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, coincidenti con i giorni di emergenza covid e da sommarsi al periodo di prescrizione, è intervenuta la Cassazione, con l'ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025).
Ne deriva ulteriormente che alla data del 1.9.2021, quando è stata recapitata a la nota CP_1 che comunicava l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n.
335 del 1995, e che intimava il versamento della relativa contribuzione, la prescrizione non era ancora maturata.
È dunque errata l'affermazione su cui poggia la sentenza impugnata che – come visto – ha ritenuto l'atto interruttivo tardivo perché intervenuto allorquando il credito era già estinto.
7.2. Nel merito, si osserva che la non ha minimamente contestato l'esistenza del fatto CP_1
costitutivo posto a base della contribuzione richiesta, ossia lo svolgimento di attività di lavoro autonomo (titolare di partita Iva che esercita attività di “sostegno alle imprese”) senza essere però iscritta ed effettuare versamenti del contributo soggettivo all'ente previdenziale di pertinenza.
Fin dal ricorso ex art. 442 cpc, depositato il 4 maggio 2023, la si è limitata ad CP_1 eccepire la prescrizione quinquennale del credito e la carenza di motivazione dell'avviso, senza dedurre alcunché in ordine ai fatti costitutivi dell'obbligo contributivo.
Anche nelle note di trattazione scritta depositate il 6 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 127ter
4 c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. (come disposto dal decreto del Giudice di prime cure datato 1 febbraio 2024), la non ha in alcun modo CP_1 contestato le circostanze che l' nella sua memoria difensiva aveva dedotto a sostegno Pt_1
della propria pretesa creditoria.
In questo modo la parte è venuta meno ad un preciso onere di contestazione, la cui mancanza non può che condurre a far ritenere pacifici i fatti allegati dall'
[...]
(così in particolare Cass. n. 31704 del 2019: «In tema di opposizione a cartella CP_3
esattoriale avente ad oggetto crediti contributivi, il principio per cui la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto ne rende inutile la prova siccome non più controverso, trova applicazione solo quando la parte opponente, attrice in senso formale ma convenuta in senso sostanziale, non prenda posizione in maniera precisa, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in quanto, attribuendo analoga efficacia di allegazione ai fatti contenuti in atti extraprocessuali (quale la cartella esattoriale, verrebbe interrotta la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c.»).
Mette conto rimarcare, infine, che nel 2016 ha conseguito un reddito pari a 16.000 € CP_1
(come da dichiarazione reddituale prodotta dall' , sicché ella non può certamente Pt_1 considerarsi lavoratrice autonomo occasionale, per cui nella specie ricorrono senz'altro i presupposti previsti dal sopra citato art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995.
Giova, infatti, evidenziare che l'art. 2 comma 26, della L. n. 335/1995 recita: "A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la Pt_1
vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge
11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività".
Su questo contesto normativo, è poi intervenuto l'art. 18 del D.L. n. 98 del 6.7.2011, conv.
5 nella L. n. 111/2011, che, al comma 12, prevede: "L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui Pt_1
esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n.
335 del 1995".
Sulla scorta di tali premesse, la Suprema Corte intervenuta con plurime pronunce (32167/18,
32608/18, 519/19) ha dunque esaminato il disposto dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del
6 luglio 2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio del 2011 – emanato, come visto sopra, al fine di chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata (trattasi dei "…soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11…") – pervenendo alla condivisibile conclusione che, alla luce della ricostruzione sistematica sopra rappresentata, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26 , 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma
12, d.l. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.
L'applicazione di questo criterio decisionale nella presente controversia, concernente la contribuzione dell'anno 2015, comporta che la pretesa contributiva dell' risulta fondata, Pt_1
perché il principio della generale incidenza del peso assicurativo sui redditi libero- professionali, nella specie, non trova deroga.
8. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere accolto e, per l'effetto, il ricorso proposto da va rigettato. CP_1
Resta assorbita ogni altra questione.
9. Il recente consolidamento degli indirizzi interpretativi in materia di decorrenza del
6 termine di prescrizione dell'obbligo di versamento dei contributi “a percentuale” e la peculiarità della fattispecie in esame (in cui viene in rilievo anche la sospensione della prescrizione disposta dalla legislazione emergenziale) inducono a ravvisare nel caso in esame quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., come risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Consulta n. 77 del 2018, giustificano l'integrale compensazione delle spese anche in caso di totale soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato il Pt_1
19/02/2024, avverso la sentenza n. 3316/2023 resa in data 13/02/2024 dal Tribunale del lavoro di Trani nei confronti di , così provvede: Controparte_1 accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari in data 20.1.2025
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
7
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere
Dott. Luca Ariola - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 99/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to BOVE ANTONIO Pt_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. SAVELLA ANDREA Controparte_1
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza del 13.02.2024 il Tribunale del lavoro di Trani ha accolto il ricorso proposto da e, per l'effetto, ha dichiarato non dovute le somme richieste Controparte_1 dall' per l'anno 2015 mediante nota del 13.08.2021 a titolo di contributi, sanzioni ed Pt_1 accessori relativi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995; ha condannato l'Istituto alla refusione delle spese di lite, con distrazione.
2. Avverso detta sentenza, l' ha proposto appello con ricorso del 19.02.2024. Pt_1 si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado.
In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
3. Va premesso che con ricorso ex art. 442 cpc, depositato il 4 maggio 2023, la ha CP_1 convenuto in giudizio l' dinanzi il Tribunale di Trani sez. Lavoro, deducendo che con Pt_1
nota a/r n. 61807857069-6, datata 13.08.2021, l'Istituto aveva provveduto ad iscriverla d'ufficio presso la Gestione Separata di cui all'art.2 co.26 legge n. 335/1995, a far data dal
01.01.2015, poiché risultata - a seguito di verifica - titolare, per il predetto anno, di reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, non assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse previdenziali.
Precisava la che con la medesima comunicazione, l' aveva richiesto il CP_1 Pt_1 versamento della somma pari ad € 7.484,50 di cui € 4.435,20 a titolo di contributi ed €
3.049,30 a titolo di sanzioni, calcolate ai sensi dell'art.116, comma 8, lett. b della legge n.388/2000, avverso cui aveva presentato ricorso amministrativo, al Comitato provinciale, con esito negativo.
In punto di diritto, la contestava la legittimità del provvedimento, eccependo la CP_1 prescrizione dei contributi richiesti dall' ai sensi e per l'effetto dell'art.3, co.9, legge Pt_1
n.335/95, nonché legittimità del regime sanzionatorio applicato per insussistenza dei presupposti di legge, chiedendo, in via gradata, la riduzione del quantum dovuto a titolo di sanzioni.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' invocava il rigetto della domanda attorea, in Pt_1
quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con
4. Il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla assumendo che il termine di prescrizione, decorrente dalla data di scadenza per il
[...]
versamento dei contributi, nella specie, aveva iniziato a decorrere dal 6 luglio 2016, per effetto dello slittamento disposto con D.P.C.M. del 15 giugno 2016; di conseguenza, la ricezione della nota con cui era stato chiesto il versamento, pacificamente avvenuta il Pt_1
1.9.2021, non era idoneo ad interrompere il termine medesimo in quanto l'estinzione si era già compiuta il 6 luglio 2021.
5.Con un primo motivo di appello, l' ha chiesto la riforma della sentenza, ritenendola Pt_1 ingiusta ed illegittima, per violazione dell'art. 37 DL. 18 del 2020, conv. in L. 27 del
2 24.4.2020, che ha disposto la sospensione, per il periodo 23.2.2020 – 30.6.2020, dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995.
Per effetto, l' ritiene che al periodo di prescrizione decorrente dal 6.7.2016 - così come Pt_1
individuato in sentenza - in scadenza al 6.7.2021, andrebbe sommato l'ulteriore periodo di
129 giorni, con conseguente proroga della scadenza del termine prescrizionale alla data del
12.11.2021.
6. In subordine, l' ribadiva le difese proposte nel merito in primo grado e, con CP_2
riferimento alla pretesa inesatta determinazione delle sanzioni applicate, rileva che la ricorrente aveva omesso di presentare per l'anno 2015 il quadro RR sez. II della dichiarazione dei redditi (mod. Unico Persone Fisiche 2015) necessaria per consentire la determinazione dei contributi dovuti all' limitandosi a compilare il quadro RE, così Pt_1 dichiarando il reddito prodotto dall'esercizio di una libera professione, sottoporre a prelievo fiscale, non già il reddito soggetto a contribuzione (in quanto esente o assoggettato ad Pt_1
altra Cassa di previdenza), Gestione separata, con conseguente applicazione del regime sanzionatorio ex art. 116 comma 8, lett. b) L. 388/2000, restando irrilevante la buona fede del contribuente.
L' insiste nel ribadire che la in virtù del reddito conseguito nell'anno 2016 Pt_1 CP_1 ammontante ad € 16.000,00 non poteva essere considerata lavoratore autonomo occasionale e che, in forza di tale reddito e in assenza di iscrizione presso la Cassa di categoria, andava iscritta presso la Gestione Separata, cui vi ha provveduto d'ufficio l'Istituto, con la relativa contribuzione e sanzioni.
7. L'appello è fondato e va, quindi, accolto.
7.1. Come esattamente dedotto dall' appellante, a norma dell'art. 37 del d.l. n. 18 del CP_2
2020 (recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”; c.d. decreto “Cura Italia”), conv. con modificazioni in l. n. 27 del 2020, i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (così testualmente recita l'art. 37 cit.: «1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo
3 al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
Di conseguenza, nella specie i 129 giorni di sospensione ex art. 37 cit. vanno aggiunti al termine di prescrizione dei contributi relativi all'anno 2015 ed esattamente individuato dal
Tribunale di Trani nel 6 luglio 2016, dovendosi tener conto del differimento del termine per il versamento stabilito con il D.P.C.M. del 15 giugno 2016 (cfr., per una fattispecie relativa alla contribuzione per l'anno 2009, Cass. n. 10273 del 2021; da ultimo, sulla sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, coincidenti con i giorni di emergenza covid e da sommarsi al periodo di prescrizione, è intervenuta la Cassazione, con l'ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025).
Ne deriva ulteriormente che alla data del 1.9.2021, quando è stata recapitata a la nota CP_1 che comunicava l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n.
335 del 1995, e che intimava il versamento della relativa contribuzione, la prescrizione non era ancora maturata.
È dunque errata l'affermazione su cui poggia la sentenza impugnata che – come visto – ha ritenuto l'atto interruttivo tardivo perché intervenuto allorquando il credito era già estinto.
7.2. Nel merito, si osserva che la non ha minimamente contestato l'esistenza del fatto CP_1
costitutivo posto a base della contribuzione richiesta, ossia lo svolgimento di attività di lavoro autonomo (titolare di partita Iva che esercita attività di “sostegno alle imprese”) senza essere però iscritta ed effettuare versamenti del contributo soggettivo all'ente previdenziale di pertinenza.
Fin dal ricorso ex art. 442 cpc, depositato il 4 maggio 2023, la si è limitata ad CP_1 eccepire la prescrizione quinquennale del credito e la carenza di motivazione dell'avviso, senza dedurre alcunché in ordine ai fatti costitutivi dell'obbligo contributivo.
Anche nelle note di trattazione scritta depositate il 6 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 127ter
4 c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. (come disposto dal decreto del Giudice di prime cure datato 1 febbraio 2024), la non ha in alcun modo CP_1 contestato le circostanze che l' nella sua memoria difensiva aveva dedotto a sostegno Pt_1
della propria pretesa creditoria.
In questo modo la parte è venuta meno ad un preciso onere di contestazione, la cui mancanza non può che condurre a far ritenere pacifici i fatti allegati dall'
[...]
(così in particolare Cass. n. 31704 del 2019: «In tema di opposizione a cartella CP_3
esattoriale avente ad oggetto crediti contributivi, il principio per cui la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto ne rende inutile la prova siccome non più controverso, trova applicazione solo quando la parte opponente, attrice in senso formale ma convenuta in senso sostanziale, non prenda posizione in maniera precisa, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in quanto, attribuendo analoga efficacia di allegazione ai fatti contenuti in atti extraprocessuali (quale la cartella esattoriale, verrebbe interrotta la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c.»).
Mette conto rimarcare, infine, che nel 2016 ha conseguito un reddito pari a 16.000 € CP_1
(come da dichiarazione reddituale prodotta dall' , sicché ella non può certamente Pt_1 considerarsi lavoratrice autonomo occasionale, per cui nella specie ricorrono senz'altro i presupposti previsti dal sopra citato art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995.
Giova, infatti, evidenziare che l'art. 2 comma 26, della L. n. 335/1995 recita: "A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la Pt_1
vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge
11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività".
Su questo contesto normativo, è poi intervenuto l'art. 18 del D.L. n. 98 del 6.7.2011, conv.
5 nella L. n. 111/2011, che, al comma 12, prevede: "L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui Pt_1
esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n.
335 del 1995".
Sulla scorta di tali premesse, la Suprema Corte intervenuta con plurime pronunce (32167/18,
32608/18, 519/19) ha dunque esaminato il disposto dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del
6 luglio 2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio del 2011 – emanato, come visto sopra, al fine di chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata (trattasi dei "…soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11…") – pervenendo alla condivisibile conclusione che, alla luce della ricostruzione sistematica sopra rappresentata, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26 , 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma
12, d.l. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.
L'applicazione di questo criterio decisionale nella presente controversia, concernente la contribuzione dell'anno 2015, comporta che la pretesa contributiva dell' risulta fondata, Pt_1
perché il principio della generale incidenza del peso assicurativo sui redditi libero- professionali, nella specie, non trova deroga.
8. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere accolto e, per l'effetto, il ricorso proposto da va rigettato. CP_1
Resta assorbita ogni altra questione.
9. Il recente consolidamento degli indirizzi interpretativi in materia di decorrenza del
6 termine di prescrizione dell'obbligo di versamento dei contributi “a percentuale” e la peculiarità della fattispecie in esame (in cui viene in rilievo anche la sospensione della prescrizione disposta dalla legislazione emergenziale) inducono a ravvisare nel caso in esame quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., come risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Consulta n. 77 del 2018, giustificano l'integrale compensazione delle spese anche in caso di totale soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato il Pt_1
19/02/2024, avverso la sentenza n. 3316/2023 resa in data 13/02/2024 dal Tribunale del lavoro di Trani nei confronti di , così provvede: Controparte_1 accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari in data 20.1.2025
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
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