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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/05/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 390/2025 avente ad oggetto: opposizione a sentenza di apertura della liquidazione giudiziale promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Camillo Bruno che la rappresenta e difende per Parte_2
procura in atti;
PARTE RECLAMANTE
Contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore dott. elettivamente domiciliata presso l'Avv. Francesco Dimundo che la Controparte_1
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RECLAMATA
Contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Controparte_2 CP_3 P.IVA_2
dott. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giuseppe Berti che la rappresenta e Controparte_4
difende per procura in atti;
pagina 1 di 8 PARTE RECLAMATA
in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
TORINO;
CONCLUSIONI
PER PARTE RECLAMANTE:
-In via preliminare accogliere l'istanza di sospensione e le opportune tutele per la continuità aziendale così come richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 CCII;
-accogliere il presente reclamo per tutte le ragioni e le motivazioni preliminari e di merito esposte con conseguente sentenza di revoca della sentenza n. 18/2025 emessa il 12.03.2025 dal Tribunale di
Alessandria nel procedimento unitario n. 4-1/2025;
-il tutto con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
PER LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria,
-respingere integralmente il reclamo avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto, e confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
-in ogni caso, condannare la società reclamante, nonché – ai sensi dell'art. 94 c.p.c. - il suo legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese di causa, oltre IVA ed accessori Parte_2 come per legge, ed al rimborso delle spese generali nella misura del 15% a norma dell'art. 14 Tariffa professionale.
PER TIM Controparte_2 CP_2
Disattesa ogni contraria istanza, per le ragioni esposte in narrativa, previo rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 52 CCII, dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente il reclamo proposto da avverso la Sentenza n. 18/2025 del Tribunale di Alessandria che ha dichiarato Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della stessa Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
PER IL P.G.:
Esprime parere contrario all'accoglimento del gravame presentato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 I. Con ricorso depositato il 7.1.2025 o ha chiesto al Tribunale di Alessandria CP_2 CP_3
di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di allegando di essere Parte_1
creditrice della medesima per l'importo di € 33.926,15 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 e spese, come da decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo (emesso per fatture relative a servizi forniti in virtù di contratti di telecomunicazione Multibusiness n. 888012534974 e n. 888012535643), e la sussistenza dei presupposti per la liquidazione giudiziale.
La non si è costituita. Parte_1
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 18/2025 del 12.3.2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di rilevando che: la società esercita attività Parte_1
commerciale, svolgendo come attività principale servizi di consulenza nell'informatica; risulta integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 ultimo comma CCII, avendo la convenuta un debito di oltre € 33.000,00 verso la ricorrente (come da decreto ingiuntivo) e di circa € 25.000,00 verso
(come da nota di quest'ultima); ai sensi dell'art. 121 CCII, grava sulla Controparte_5 debitrice l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità a procedure concorsuali e la stessa non si è costituita;
dalla documentazione depositata (bilanci e modelli IVA) risulta il superamento delle soglie di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) n.
1, 2 CCII;
l'insolvenza risulta provata alla luce del mancato pagamento del debito nei confronti del creditore ricorrente e di , dell'esito infruttuoso dell'esecuzione mobiliare Controparte_5
attivata dal ricorrente, dal fatto che nell'esecuzione mobiliare tentata dal ricorrente non è stata rinvenuta alcuna attività nella sede sociale.
II. Con ricorso depositato in data 9.4.2025, ha proposto reclamo avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale, di cui ha chiesto la revoca, allegando che: (i) negli ultimi sei mesi ha patito una grave carenza gestionale, dovuta a gravi motivi di salute dell'unico socio e amministratore, Parte_2
, affetto da “Disturbi comportamentali in insufficiente mentale di grado lieve” e “stato ansioso
[...] depressivo” (come da decreto di invalidità del 27.08.2012), con aggravamento dello stato di salute mentale negli ultimi mesi;
il sig. ha completamente abbandonato la gestione della società, Pt_2
ignorando le comunicazioni pervenute alla pec;
sicché , non avendo ricevuto riscontri, ha CP_6
proceduto alla chiusura del conto corrente, con conseguente impossibilità per i fornitori di eseguire i pagamenti e carenza di liquidità; la carenza gestionale ha determinato solo un momentaneo stato di crisi di liquidità; (ii) la società non versa in stato di insolvenza ex artt. 2 e 121 CCII, avendo piena capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
per la società in piena attività la valutazione deve avere ad oggetto la disponibilità di credito e di liquidità necessarie per soddisfare le pagina 3 di 8 obbligazioni contratte;
La gode di disponibilità creditizie facilmente liquidabili per Parte_3
€ 104.798,01 inerenti all'anno 2023-2024 (€ 4.634,00 nei confronti di € 69.571,15 nei CP_7
confronti di € 30.592,86 nei confronti di ), come risulta dalle Parte_4 CP_8 CP_9
fatture e dalle schede contabili;
si tratta di crediti immediatamente esigibili, che il curatore ha incassato per almeno 45 mila euro, sufficienti a far fronte ai debiti emersi nel procedimento;
inoltre la società non ha debiti di natura tributaria, come certificato in data 16.1.2025 dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale Alessandria;
solo l'INPS ha riferito che per il 2024 vi sono crediti presso l'Agente per la
Riscossione per € 22.857,06, per cui il sig. ha, nell'aprile 2025, chiesto la rateizzazione e pagato Pt_2
la prima rata;
(iii) dalle risultanze dei bilanci 2021-2022-2023 e dalle dichiarazioni dei redditi deve escludersi lo stato d'insolvenza, emergendo al contrario un corretto equilibrio economico/patrimoniale; infatti il patrimonio netto della società assume sempre un valore positivo negli anni 2022/2023, registrando un utile nel 2022 di € 140.905,00 e nel 2023 di € 156.427,00, con rapporto patrimonio netto/indebitamento (indice di indipendenza finanziaria) dello 0,46% e del 1,02%; soltanto nell'anno
2021, in ragione delle problematiche conseguenti al periodo Covid, viene registrata una perdita di esercizio pressoché irrisoria di € 243,00; la società non ha inoltre alcuna esposizione finanziaria nei confronti degli istituti di credito.
La reclamante ha chiesto, ai sensi dell'art. 52 CCII, di sospendere totalmente la liquidazione dell'attivo, la formazione del passivo e il compimento di altri atti di gestione fino al passaggio in giudicato della sentenza, deducendo l'urgente necessità di completare le attività commissionate per procedere all'integrale incasso delle somme dovute, in quanto molti debitori lamentano la mancata conclusione delle attività commissionate.
La Liquidazione giudiziale costituendosi, ha eccepito l'infondatezza del Parte_1
reclamo esponendo che: lo stato di salute dell'amministratore e le relative ricadute sulla gestione non hanno rilievo alcuno ai fini della valutazione dell'insolvenza, da compiere in modo oggettivo;
le affermazioni della reclamante sulla capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e sul certo immediato incasso di crediti, sono apodittiche ed erronee, non essendo stati forniti elementi per dimostrare la sicura recuperabilità di crediti e il tempo di realizzo, non potendo considerarsi tali le sole fatture e schede contabili;
la Curatela - pur in assenza di documentazione contabile, non consegnata dall'amministratore unico - si è attivata per acquisire le schede contabili dei clienti, ma ad oggi non ha incassato alcunché e ha ottenuto riscontri unicamente da la quale ha prospettato la Parte_4
possibilità di riconoscere solo una parte del credito risultante dalla contabilità (€ 40.000 su € 69.000) senza però effettuare alcun pagamento, e da la quale ha eccepito che l'unica Controparte_10
pagina 4 di 8 fattura ricevuta, per il modesto importo di € 1.400, avrebbe scadenza nel luglio 2025; la reclamante afferma la totale assenza di debiti di natura tributaria, ma dall'esame delle dichiarazioni Irap (doc. 05),
CP
(doc. 06) e Iva (doc. 07) relative agli anni 2021/2024, emergono debiti della società verso l'Erario per un ammontare di € 359.505,00 solo per capitale;
la società non ha quindi mai versato all'Erario le imposte che essa stessa dichiarava dovute;
l'Agenzia delle Entrate Riscossioni ha presentato una prima domanda ex art. 202 CCII per un credito di € 37.945,49 e gli enti previdenziali hanno presentato domande di insinuazione per circa € 7.000,00; l'Agenzia delle Entrate ha inoltre ha comunicato alla curatela ulteriori passività tributarie per l'anno d'imposta 2023 per complessivi € 170.141,93; è inconferente l'allegazione dei dati relativi ai bilanci 2021- 2022-2023, perché, anche a volerli considerare attendibili, gli utili non valgono in alcun modo ad escludere l'insolvenza della società, essendo comunque inadeguati a ripianare le indicate assai maggiori esposizioni debitorie;
la palese infondatezza nel merito del reclamo esclude il possibile accoglimento della richiesta di sospensiva;
l'impugnazione della reclamante è priva di qualsiasi consistenza e risulta temeraria, giustificando la condanna alle spese di lite anche del legale rappresentante . Parte_2
o costituendosi, ha chiesto di respingere il reclamo e di confermare la CP_2 CP_3
sentenza del Tribunale, svolgendo difese analoghe a quelle del curatore della liquidazione giudiziale e richiamando il contenuto del proprio ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.
La Procura Generale presso la Corte d'Appello ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
All'udienza del 13.5.2025 le parti hanno discusso la causa.
III. Preliminarmente si rileva che le note scritte depositate da parte reclamante il 12.5.2025, irrituali in quanto non autorizzate, sono state comunque recepite nel loro contenuto in quanto esposte oralmente all'udienza del 13.5.2025.
IV. Il reclamo è infondato.
Si premette che parte reclamante non contesta la sussistenza:
-del superamento delle soglie previste dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
-della condizione di procedibilità di cui all'art. 49 ultimo comma CCII.
Contesta invece la sussistenza dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) CCII.
Le allegazioni (oggetto del primo profilo di reclamo) in ordine alle condizioni di salute mentale dell'amministratore unico, nonché unico socio, non hanno alcuna rilevanza al fine di escludere lo stato di insolvenza, la cui valutazione deve essere compiuta in modo oggettivo.
pagina 5 di 8 Lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale si realizza infatti “in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa” (Cass. civ. 12463/2024; Cass. civ. 23993/2022).
L'insolvenza della società nel caso di specie si desume già dalle circostanze evidenziate dal Tribunale e non contestate dalla reclamante, ovvero:
-dal mancato pagamento del debito nei confronti di per fatture emesse e scadute Controparte_2
nel 2023, relative a servizi usufruiti, per l'importo di € 33.926,15 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 e spese del procedimento monitorio (debito quantificato nella domanda di ammissione al passivo in totali
€ 42.732,37); e dal mancato pagamento del debito nei confronti dell'INPS per € 22.857,06;
-dall'esito infruttuoso dell'esecuzione mobiliare attivata da presso la sede della Controparte_2
società;
-dal fatto che presso la sede sociale non sia stata rinvenuta alcuna attività.
Le deduzioni (svolte nel secondo profilo di reclamo) in ordine all'esistenza di crediti immediatamente esigibili con cui si potrebbe far fronte ai debiti, sono generiche e infondate;
la reclamante produce solo fatture e schede contabili, senza fornire alcuna prova circa la sicura recuperabilità dei crediti e il tempo di realizzo (né peraltro viene documentata l'esistenza di contratti, l'esecuzione delle prestazioni, il riconoscimento del debito della controparte, che dimostrino la certa esistenza dei crediti).
Non risponde al vero che il curatore abbia ricevuto il pagamento di € 45.000,00 per un credito della società; il curatore, al contrario, ha dichiarato di non avere incassato alcuna somma;
ha invece riferito di avere ricevuto riscontro da per il pagamento di un importo di € 40.000,00 (rispetto ai Parte_4
69.000,00 euro indicati dalla reclamante) che però non è allo stato avvenuto;
oltre ad avere ricevuto comunicazione da con riferimento ad un debito di € 1.400,00 che scadrebbe Controparte_10
però a luglio 2025.
Quanto alla richiesta di rateizzazione del debito verso l'INPS, la stessa è stata avanzata dalla reclamante successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale ed è quindi inefficace.
Dagli accertamenti svolti dal curatore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale è poi emerso che la società ha debiti verso l'Erario per imposte non pagate, e da essa stessa dichiarate dovute, relativamente agli anni 2021/2024 pari a € 359.505,00 per il solo capitale (come si evince dalle
CP dichiarazioni Irap, e Iva, docc. 5, 6, 7 prodotti dalla liquidazione giudiziale).
pagina 6 di 8 Inoltre finora l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha presentato una domanda ex art. 202 CCII per un credito di € 37.945,49 (doc. 9) e gli enti previdenziali INPS e INAIL hanno presentato domande di insinuazione per circa € 7.000,00 (docc. 10 e 11).
Agenzia delle Entrate ha altresì comunicato alla curatela di avere accertato ulteriori passività tributarie per l'anno d'imposta 2023 per complessivi € 170.141,93 (docc. 12, 13, 14, 15, 16).
Le contestazioni della reclamante in ordine a tali debiti sono del tutto generiche e non si confrontano con la documentazione prodotta dalla liquidazione giudiziale;
la dichiarazione 17.1.2025 dell'Agenzia delle Entrate circa l'insussistenza dei debiti tributari (doc. 2 di parte reclamante) è evidentemente stata superata dalle successive comunicazioni alla curatela all'esito degli accertamenti via via svolti.
Le allegazioni relative ai dati emergenti dai bilanci 2022-2023 e dalle dichiarazioni dei redditi (oggetto del terzo profilo di reclamo) sono irrilevanti, mancando qualsiasi riferimento alla situazione attuale e tenuto anche conto della rilevante esposizione debitoria emersa a carico della società.
Dagli elementi acquisiti risulta evidente l'infondatezza della tesi di parte reclamante secondo sussisterebbe solo un momentaneo stato di crisi di liquidità a fronte di carenze gestionali degli ultimi sei mesi;
La si trova in stato di insolvenza che giustifica l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale, non essedo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni per una situazione strutturale e non soltanto transitoria. E l'inadempimento risale ad epoca ben anteriore agli ultimi sei mesi, non essendo state pagate fatture di del 2023 e imposte relative Controparte_2
agli anni 2021/2024.
Stante l'esito del reclamo, non occorre provvedere separatamente sull'istanza di sospensione.
In conclusione, il reclamo viene rigettato.
V. Le spese del presente procedimento sostenute dalle parti reclamate sono poste a carico di parte reclamante, soccombente.
Le stesse vengono liquidate, per ciascuna reclamata, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato con
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (indeterminato basso) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
L'assenza della normale prudenza nella proposizione del reclamo, manifestamente infondato e basato su allegazioni di circostanze irrilevanti o non corrispondenti al vero, giustifica, ai sensi dell'art. 94
c.p.c., la condanna del legale rappresentante della società (sig. alla rifusione delle Parte_2
pagina 7 di 8 spese di lite nei confronti delle parti reclamate, e ciò tenuto conto altresì del fatto che, se si gravasse di tale onere solo la società, le spese sarebbero sopportate dalla massa dei creditori, nonostante la procedura di liquidazione giudiziale sia posta a loro tutela.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
-rigetta il reclamo proposto da in persona del legale rappresentante VA Parte_1
Fiore, avverso la sentenza n. 18/2025 del Tribunale di Alessandria;
-condanna la reclamante e il legale rappresentante , in solido tra Parte_1 Parte_2
loro, a rimborsare alla giudiziale e a o CP_12 Parte_1 Controparte_2 [...]
le spese del procedimento, che liquida per ciascuna di esse in € 6.946,00 per compensi, oltre al CP_3
rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13.5.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 390/2025 avente ad oggetto: opposizione a sentenza di apertura della liquidazione giudiziale promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Camillo Bruno che la rappresenta e difende per Parte_2
procura in atti;
PARTE RECLAMANTE
Contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore dott. elettivamente domiciliata presso l'Avv. Francesco Dimundo che la Controparte_1
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RECLAMATA
Contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Controparte_2 CP_3 P.IVA_2
dott. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giuseppe Berti che la rappresenta e Controparte_4
difende per procura in atti;
pagina 1 di 8 PARTE RECLAMATA
in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
TORINO;
CONCLUSIONI
PER PARTE RECLAMANTE:
-In via preliminare accogliere l'istanza di sospensione e le opportune tutele per la continuità aziendale così come richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 CCII;
-accogliere il presente reclamo per tutte le ragioni e le motivazioni preliminari e di merito esposte con conseguente sentenza di revoca della sentenza n. 18/2025 emessa il 12.03.2025 dal Tribunale di
Alessandria nel procedimento unitario n. 4-1/2025;
-il tutto con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
PER LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria,
-respingere integralmente il reclamo avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto, e confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
-in ogni caso, condannare la società reclamante, nonché – ai sensi dell'art. 94 c.p.c. - il suo legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese di causa, oltre IVA ed accessori Parte_2 come per legge, ed al rimborso delle spese generali nella misura del 15% a norma dell'art. 14 Tariffa professionale.
PER TIM Controparte_2 CP_2
Disattesa ogni contraria istanza, per le ragioni esposte in narrativa, previo rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 52 CCII, dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente il reclamo proposto da avverso la Sentenza n. 18/2025 del Tribunale di Alessandria che ha dichiarato Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della stessa Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.
PER IL P.G.:
Esprime parere contrario all'accoglimento del gravame presentato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 I. Con ricorso depositato il 7.1.2025 o ha chiesto al Tribunale di Alessandria CP_2 CP_3
di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di allegando di essere Parte_1
creditrice della medesima per l'importo di € 33.926,15 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 e spese, come da decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo (emesso per fatture relative a servizi forniti in virtù di contratti di telecomunicazione Multibusiness n. 888012534974 e n. 888012535643), e la sussistenza dei presupposti per la liquidazione giudiziale.
La non si è costituita. Parte_1
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 18/2025 del 12.3.2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di rilevando che: la società esercita attività Parte_1
commerciale, svolgendo come attività principale servizi di consulenza nell'informatica; risulta integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 ultimo comma CCII, avendo la convenuta un debito di oltre € 33.000,00 verso la ricorrente (come da decreto ingiuntivo) e di circa € 25.000,00 verso
(come da nota di quest'ultima); ai sensi dell'art. 121 CCII, grava sulla Controparte_5 debitrice l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità a procedure concorsuali e la stessa non si è costituita;
dalla documentazione depositata (bilanci e modelli IVA) risulta il superamento delle soglie di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) n.
1, 2 CCII;
l'insolvenza risulta provata alla luce del mancato pagamento del debito nei confronti del creditore ricorrente e di , dell'esito infruttuoso dell'esecuzione mobiliare Controparte_5
attivata dal ricorrente, dal fatto che nell'esecuzione mobiliare tentata dal ricorrente non è stata rinvenuta alcuna attività nella sede sociale.
II. Con ricorso depositato in data 9.4.2025, ha proposto reclamo avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale, di cui ha chiesto la revoca, allegando che: (i) negli ultimi sei mesi ha patito una grave carenza gestionale, dovuta a gravi motivi di salute dell'unico socio e amministratore, Parte_2
, affetto da “Disturbi comportamentali in insufficiente mentale di grado lieve” e “stato ansioso
[...] depressivo” (come da decreto di invalidità del 27.08.2012), con aggravamento dello stato di salute mentale negli ultimi mesi;
il sig. ha completamente abbandonato la gestione della società, Pt_2
ignorando le comunicazioni pervenute alla pec;
sicché , non avendo ricevuto riscontri, ha CP_6
proceduto alla chiusura del conto corrente, con conseguente impossibilità per i fornitori di eseguire i pagamenti e carenza di liquidità; la carenza gestionale ha determinato solo un momentaneo stato di crisi di liquidità; (ii) la società non versa in stato di insolvenza ex artt. 2 e 121 CCII, avendo piena capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
per la società in piena attività la valutazione deve avere ad oggetto la disponibilità di credito e di liquidità necessarie per soddisfare le pagina 3 di 8 obbligazioni contratte;
La gode di disponibilità creditizie facilmente liquidabili per Parte_3
€ 104.798,01 inerenti all'anno 2023-2024 (€ 4.634,00 nei confronti di € 69.571,15 nei CP_7
confronti di € 30.592,86 nei confronti di ), come risulta dalle Parte_4 CP_8 CP_9
fatture e dalle schede contabili;
si tratta di crediti immediatamente esigibili, che il curatore ha incassato per almeno 45 mila euro, sufficienti a far fronte ai debiti emersi nel procedimento;
inoltre la società non ha debiti di natura tributaria, come certificato in data 16.1.2025 dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale Alessandria;
solo l'INPS ha riferito che per il 2024 vi sono crediti presso l'Agente per la
Riscossione per € 22.857,06, per cui il sig. ha, nell'aprile 2025, chiesto la rateizzazione e pagato Pt_2
la prima rata;
(iii) dalle risultanze dei bilanci 2021-2022-2023 e dalle dichiarazioni dei redditi deve escludersi lo stato d'insolvenza, emergendo al contrario un corretto equilibrio economico/patrimoniale; infatti il patrimonio netto della società assume sempre un valore positivo negli anni 2022/2023, registrando un utile nel 2022 di € 140.905,00 e nel 2023 di € 156.427,00, con rapporto patrimonio netto/indebitamento (indice di indipendenza finanziaria) dello 0,46% e del 1,02%; soltanto nell'anno
2021, in ragione delle problematiche conseguenti al periodo Covid, viene registrata una perdita di esercizio pressoché irrisoria di € 243,00; la società non ha inoltre alcuna esposizione finanziaria nei confronti degli istituti di credito.
La reclamante ha chiesto, ai sensi dell'art. 52 CCII, di sospendere totalmente la liquidazione dell'attivo, la formazione del passivo e il compimento di altri atti di gestione fino al passaggio in giudicato della sentenza, deducendo l'urgente necessità di completare le attività commissionate per procedere all'integrale incasso delle somme dovute, in quanto molti debitori lamentano la mancata conclusione delle attività commissionate.
La Liquidazione giudiziale costituendosi, ha eccepito l'infondatezza del Parte_1
reclamo esponendo che: lo stato di salute dell'amministratore e le relative ricadute sulla gestione non hanno rilievo alcuno ai fini della valutazione dell'insolvenza, da compiere in modo oggettivo;
le affermazioni della reclamante sulla capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e sul certo immediato incasso di crediti, sono apodittiche ed erronee, non essendo stati forniti elementi per dimostrare la sicura recuperabilità di crediti e il tempo di realizzo, non potendo considerarsi tali le sole fatture e schede contabili;
la Curatela - pur in assenza di documentazione contabile, non consegnata dall'amministratore unico - si è attivata per acquisire le schede contabili dei clienti, ma ad oggi non ha incassato alcunché e ha ottenuto riscontri unicamente da la quale ha prospettato la Parte_4
possibilità di riconoscere solo una parte del credito risultante dalla contabilità (€ 40.000 su € 69.000) senza però effettuare alcun pagamento, e da la quale ha eccepito che l'unica Controparte_10
pagina 4 di 8 fattura ricevuta, per il modesto importo di € 1.400, avrebbe scadenza nel luglio 2025; la reclamante afferma la totale assenza di debiti di natura tributaria, ma dall'esame delle dichiarazioni Irap (doc. 05),
CP
(doc. 06) e Iva (doc. 07) relative agli anni 2021/2024, emergono debiti della società verso l'Erario per un ammontare di € 359.505,00 solo per capitale;
la società non ha quindi mai versato all'Erario le imposte che essa stessa dichiarava dovute;
l'Agenzia delle Entrate Riscossioni ha presentato una prima domanda ex art. 202 CCII per un credito di € 37.945,49 e gli enti previdenziali hanno presentato domande di insinuazione per circa € 7.000,00; l'Agenzia delle Entrate ha inoltre ha comunicato alla curatela ulteriori passività tributarie per l'anno d'imposta 2023 per complessivi € 170.141,93; è inconferente l'allegazione dei dati relativi ai bilanci 2021- 2022-2023, perché, anche a volerli considerare attendibili, gli utili non valgono in alcun modo ad escludere l'insolvenza della società, essendo comunque inadeguati a ripianare le indicate assai maggiori esposizioni debitorie;
la palese infondatezza nel merito del reclamo esclude il possibile accoglimento della richiesta di sospensiva;
l'impugnazione della reclamante è priva di qualsiasi consistenza e risulta temeraria, giustificando la condanna alle spese di lite anche del legale rappresentante . Parte_2
o costituendosi, ha chiesto di respingere il reclamo e di confermare la CP_2 CP_3
sentenza del Tribunale, svolgendo difese analoghe a quelle del curatore della liquidazione giudiziale e richiamando il contenuto del proprio ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.
La Procura Generale presso la Corte d'Appello ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
All'udienza del 13.5.2025 le parti hanno discusso la causa.
III. Preliminarmente si rileva che le note scritte depositate da parte reclamante il 12.5.2025, irrituali in quanto non autorizzate, sono state comunque recepite nel loro contenuto in quanto esposte oralmente all'udienza del 13.5.2025.
IV. Il reclamo è infondato.
Si premette che parte reclamante non contesta la sussistenza:
-del superamento delle soglie previste dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
-della condizione di procedibilità di cui all'art. 49 ultimo comma CCII.
Contesta invece la sussistenza dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) CCII.
Le allegazioni (oggetto del primo profilo di reclamo) in ordine alle condizioni di salute mentale dell'amministratore unico, nonché unico socio, non hanno alcuna rilevanza al fine di escludere lo stato di insolvenza, la cui valutazione deve essere compiuta in modo oggettivo.
pagina 5 di 8 Lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale si realizza infatti “in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa” (Cass. civ. 12463/2024; Cass. civ. 23993/2022).
L'insolvenza della società nel caso di specie si desume già dalle circostanze evidenziate dal Tribunale e non contestate dalla reclamante, ovvero:
-dal mancato pagamento del debito nei confronti di per fatture emesse e scadute Controparte_2
nel 2023, relative a servizi usufruiti, per l'importo di € 33.926,15 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 e spese del procedimento monitorio (debito quantificato nella domanda di ammissione al passivo in totali
€ 42.732,37); e dal mancato pagamento del debito nei confronti dell'INPS per € 22.857,06;
-dall'esito infruttuoso dell'esecuzione mobiliare attivata da presso la sede della Controparte_2
società;
-dal fatto che presso la sede sociale non sia stata rinvenuta alcuna attività.
Le deduzioni (svolte nel secondo profilo di reclamo) in ordine all'esistenza di crediti immediatamente esigibili con cui si potrebbe far fronte ai debiti, sono generiche e infondate;
la reclamante produce solo fatture e schede contabili, senza fornire alcuna prova circa la sicura recuperabilità dei crediti e il tempo di realizzo (né peraltro viene documentata l'esistenza di contratti, l'esecuzione delle prestazioni, il riconoscimento del debito della controparte, che dimostrino la certa esistenza dei crediti).
Non risponde al vero che il curatore abbia ricevuto il pagamento di € 45.000,00 per un credito della società; il curatore, al contrario, ha dichiarato di non avere incassato alcuna somma;
ha invece riferito di avere ricevuto riscontro da per il pagamento di un importo di € 40.000,00 (rispetto ai Parte_4
69.000,00 euro indicati dalla reclamante) che però non è allo stato avvenuto;
oltre ad avere ricevuto comunicazione da con riferimento ad un debito di € 1.400,00 che scadrebbe Controparte_10
però a luglio 2025.
Quanto alla richiesta di rateizzazione del debito verso l'INPS, la stessa è stata avanzata dalla reclamante successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale ed è quindi inefficace.
Dagli accertamenti svolti dal curatore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale è poi emerso che la società ha debiti verso l'Erario per imposte non pagate, e da essa stessa dichiarate dovute, relativamente agli anni 2021/2024 pari a € 359.505,00 per il solo capitale (come si evince dalle
CP dichiarazioni Irap, e Iva, docc. 5, 6, 7 prodotti dalla liquidazione giudiziale).
pagina 6 di 8 Inoltre finora l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha presentato una domanda ex art. 202 CCII per un credito di € 37.945,49 (doc. 9) e gli enti previdenziali INPS e INAIL hanno presentato domande di insinuazione per circa € 7.000,00 (docc. 10 e 11).
Agenzia delle Entrate ha altresì comunicato alla curatela di avere accertato ulteriori passività tributarie per l'anno d'imposta 2023 per complessivi € 170.141,93 (docc. 12, 13, 14, 15, 16).
Le contestazioni della reclamante in ordine a tali debiti sono del tutto generiche e non si confrontano con la documentazione prodotta dalla liquidazione giudiziale;
la dichiarazione 17.1.2025 dell'Agenzia delle Entrate circa l'insussistenza dei debiti tributari (doc. 2 di parte reclamante) è evidentemente stata superata dalle successive comunicazioni alla curatela all'esito degli accertamenti via via svolti.
Le allegazioni relative ai dati emergenti dai bilanci 2022-2023 e dalle dichiarazioni dei redditi (oggetto del terzo profilo di reclamo) sono irrilevanti, mancando qualsiasi riferimento alla situazione attuale e tenuto anche conto della rilevante esposizione debitoria emersa a carico della società.
Dagli elementi acquisiti risulta evidente l'infondatezza della tesi di parte reclamante secondo sussisterebbe solo un momentaneo stato di crisi di liquidità a fronte di carenze gestionali degli ultimi sei mesi;
La si trova in stato di insolvenza che giustifica l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale, non essedo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni per una situazione strutturale e non soltanto transitoria. E l'inadempimento risale ad epoca ben anteriore agli ultimi sei mesi, non essendo state pagate fatture di del 2023 e imposte relative Controparte_2
agli anni 2021/2024.
Stante l'esito del reclamo, non occorre provvedere separatamente sull'istanza di sospensione.
In conclusione, il reclamo viene rigettato.
V. Le spese del presente procedimento sostenute dalle parti reclamate sono poste a carico di parte reclamante, soccombente.
Le stesse vengono liquidate, per ciascuna reclamata, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato con
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (indeterminato basso) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
L'assenza della normale prudenza nella proposizione del reclamo, manifestamente infondato e basato su allegazioni di circostanze irrilevanti o non corrispondenti al vero, giustifica, ai sensi dell'art. 94
c.p.c., la condanna del legale rappresentante della società (sig. alla rifusione delle Parte_2
pagina 7 di 8 spese di lite nei confronti delle parti reclamate, e ciò tenuto conto altresì del fatto che, se si gravasse di tale onere solo la società, le spese sarebbero sopportate dalla massa dei creditori, nonostante la procedura di liquidazione giudiziale sia posta a loro tutela.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
-rigetta il reclamo proposto da in persona del legale rappresentante VA Parte_1
Fiore, avverso la sentenza n. 18/2025 del Tribunale di Alessandria;
-condanna la reclamante e il legale rappresentante , in solido tra Parte_1 Parte_2
loro, a rimborsare alla giudiziale e a o CP_12 Parte_1 Controparte_2 [...]
le spese del procedimento, che liquida per ciascuna di esse in € 6.946,00 per compensi, oltre al CP_3
rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13.5.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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