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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 3938/2022 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “appello a sentenza del giudice di pace in materia di risarcimento del danno” e vertente:
TRA
Parte_1
(in
[...]
forma breve ), P.I. , per conto della società Pt_1 P.IVA_1
Parte_2
nella qualità di società incorporante la società
[...] [...]
, giusta atto di Controparte_1
fusione in atti, Rep. n. 68942, Racc. n. 12557, in persona del legale rappresentate pro tempore, corrente in Milano (MI), alla Via G.B. Cassinis,
n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando Brogna, C.F.
[...]
, in virtù di mandato in atti e elettivamente domiciliata presso C.F._1
lo studio in Capua (CE), alla Via Villa Vella n. 2.
- APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...] e CP_2 residente in [...], c.f. ; e C.F._2
, nata a [...] il Controparte_3
12/07/1973 e residente in [...],
c.f. elett.te dom.te in Lusciano (CE), alla Via Carducci C.F._3
n. 10, presso lo studio dell'avv. Ernesto Pagano, c.f. e C.F._4
1
Francesco Turco ( ), che le rappresentano e difendono C.F._5 giusta procura in atti
- APPELLATI
, nata a [...] il Controparte_4
21/6/1948 e residente in [...]
( ), , nato a [...] C.F._6 Controparte_5
d'ER (CE) il 28/10/1968 e residente in [...] c.f. ; e , nato a [...] C.F._7 CP_6
AN d'ER (CE) il 09/02/1971 e residente in [...] ; C.F._8 Parte_3
, nato a [...], il [...] e residente in [...]
[...]
Cavone Calitta III trav. N. 7 in qualità di EREDI di C.F._9
deceduto in Casapesenna il 21.1.2021; Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
, (cf. ), rappresentato e Controparte_7 C.F._10 difeso dall'Avv. Gaetano Ucciero, presso il cui studio in Villa Literno, alla via V. Emanuele III N.80, è elettivamente domiciliato, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione del giudizio di 1° grado;
- APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI : come da note in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. n. 12/2022, emessa in data
05/03/2020 e resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 15/02/2022, con la quale il Giudice di Pace di Marano di Napoli accoglieva la domanda di risarcimento dei danni da lesioni personali subiti da nel Controparte_7
sinistro occorso in data 03/12/2013 alle ore 09.00 circa, Capua (CE) alla Via
2
Appia, mentre era a bordo della vettura Alfa Romeo 156 tg. CE 162 NC di proprietà del sig. e condotta dalla sig.ra Persona_1 CP_4
, la quale a causa dell'eccessiva velocità sbandava e andava ad urtare
[...]
contro un albero posto sul margine destro della succitata strada.
A fondamento del gravame, l'appellante ribadiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per decorso del termine biennale ed eccepiva l'erronea valutazione della prova testimoniale raccolta nel giudizio di primo grado, in quanto generica e lacunosa oltre che per l'alto numero di ricorrenze della banca dati IVASS;
altresì l'omessa o insufficiente motivazione per avere il Giudice di pace recepito le conclusioni del CTU il quale aveva errato nella determinazione delle lesioni e aveva omesso di rispondere alle osservazioni svolte dal CTP nonché per l'erroneo riconoscimento del danno morale della cui ricorrenza non era stata fornita la prova.
Poste tali premesse, l'appellante chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “ Si riformi integralmente la gravata sentenza per i motivi di cui 1) , 2) e 3) del presente atto e per l'effetto si dichiari la responsabilità esclusiva in capo al sig. nella realizzazione dell'evento Controparte_7
sinistroso e che nulla deve la al sig. , in ragione e Pt_1 Controparte_7 causa del sinistro per cui vi fu processo di 1° grado, e per l'effetto si ordini alla odierna appellata di restituire a quanto pagato all'odierno Pt_1
appellato, sig, , in esecuzione della impugnata sentenza, Controparte_7
ovvero in via alternativa e/o in subordine;
2. Si riformi la sentenza impugnata in relazione al danno morale (e/o personificazione che dir si voglia) e, comunque, si proceda a statuire in virtù di tale richiesta, gli obblighi restitutori connessi e consequenziali in favore di per Pt_1 quanto pagato in favore dell'odierno appellato, sig. , Controparte_7
ovvero in via ulteriormente gradata;
3. Si rimette al prudente apprezzamento di S.V. la rinnovazione integrale dell'istruttoria, segnatamente la rinnovazione delle operazioni di C.T.U. in ragione di quanto rilevato in premessa del presente atto di appello”.
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Si sono costituiti in giudizio e evocate CP_2 Controparte_3
in qualità di eredi di , le quali eccepivano la carenza di Persona_1
legittimazione passiva perché le stesse in data 26/03/2021 innanzi al Dott.
notaio con sede in Succivo, alla presenza dei Persona_2
testimoni, con atto repertorio n. 61282, raccolta n. 26572, rinunciavano all'eredità del detto , puramente e semplicemente e con Persona_1
ogni conseguente effetto.
Non si sono costituiti nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello in rinnovazione , Parte_3 Controparte_5 CP_6
e eredi di e pertanto ne va
[...] Controparte_4 Persona_1
dichiarata la contumacia.
Non si è costituito nel presente grado di giudizio , attore nel Controparte_7
giudizio di primo grado, e pertanto va dichiarato contumace.
In via pregiudiziale, deve rilevarsi l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc in quanto, l'appellante ha indicato, per un verso, le parti del provvedimento impugnate circoscrivendo oggettivamente l'ambito del gravame, in maniera tale da rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata, che non siano divenute espresso oggetto di appello e per altro verso le modifiche richieste censurando la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure ed evidenziando gli errori in cui quest'ultimo sia incorso e prospettando conseguentemente la propria ricostruzione fattuale.
Infine, l'appellante ha argomentato circa la rilevanza dell'errore commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto.
Non ricorre, neppure, l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 348 bis cpc poiché l'operatività della norma deve essere riservata ai casi in cui i motivi di appello si presentano come palesemente infondati e nel caso in esame non ricorre l'evocata evidenza, poiché gli elementi acquisiti al giudizio potevano essere apprezzati in maniera tale da condurre alla decisione assunta dal giudice di pace, ma erano tali da rendere possibile anche una loro diversa lettura, quella proposta con i motivi di appello.
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Va, poi precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Giova fin da subito chiarire che non sussiste la titolarità passiva in capo a e le quali non sono eredi di CP_2 Controparte_3 Per_1
stante la documentata rinuncia all'eredità.
[...]
L'appello è parzialmente fondato nei termini che di seguito si andranno a precisare.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per decorso del termine biennale essendo l'atto di citazione notificato il 17.3.2016 rispetto al verificarsi del sinistro risalente al
3.12.2013.
Invero, la responsabilità per i danni conseguenti a lesioni personali va correttamente inquadrata nei confini dell'illecito aquiliano con la conseguenza che il termine prescrizionale per l'esercizio della relativa azione deve, quindi, essere individuato, ai sensi dell'art 2947 c.c. che prevede “Tuttavia, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”.
In tal senso, del resto si è espressa la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, terzo comma, prima parte, cod. civ.) perché il giudice, in sede civile, accerti "incidenter tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della
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diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Sez. U, Sentenza n. 27337 del
18/11/2008 e più di recente Sez. 3, Sentenza n. 24988 del 25/11/2014).
Tanto chiarito, questo Tribunale ritiene corretto il ragionamento implicitamente svolto dal Giudice di Pace, che ha disatteso la relativa eccezione ritenendo non applicabile il termine di prescrizione biennale ma il più lungo termine previsto per la prescrizione del reato di lesioni personali.
Devono ugualmente disattendersi le doglianze relative alla erronea valutazione della prova testimoniale e della CTU della quale è stata richiesta la rinnovazione.
Sotto il primo profilo, il teste escusso su iniziativa di parte attrice, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha confermato che l'attore era trasportato sulla vettura Alfa Romeo 156 grigio chiaro seduto sul sedile posteriore sinistro nonché la dinamica del sinistro e le circostanze di tempo e di luogo nelle quali l'evento è occorso. Precisava ancora il teste che il indossava la cintura di sicurezza e che dopo il sinistro lamentava CP_7
dolori alla spalla e gomito sinistro e al ginocchio sinistro.
Sotto il secondo profilo, va invece rilevato che dal punto di vista metodologico non è dimostrato che le osservazioni svolte dal CTP dott.
siano pervenute tempestivamente e che il CTU non ne abbia Persona_3
tenuto conto nella relazione definitiva per cui l'eccezione di nullità della
CTU non può essere accolta. Peraltro, dalla copia della CTU e delle osservazioni del dott. prodotte dall'appellante risulta che la prima è Per_3
datata 23.5.2018 e le seconde 31.5.2018.
In ogni caso, il CTU nella relazione depositata ha affermato la compatibilità tra le lesioni e la dinamica del sinistro, escludendo anche la rilevanza di fattori causali alternativi.
A riguardo, non può poi evitarsi di osservare che le cinture di sicurezza sono certamente in grado di ridurre le lesioni potenzialmente mortali ma il corretto utilizzo delle stesse non è sempre in grado di impedire lesioni minori multiple come contusioni o distorsioni.
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Quanto, infine, all'ulteriore profilo evidenziato dal CTP secondo il quale le lesioni legamentose emerse dai successivi esami strumentali non sarebbero compatibili con quanto evidenziato nel referto di PS, osserva questo
Tribunale per un verso che nel referto di PS alla voce visita medica veniva indicato “riferita contusione” e non venivano svolti esami strumentali (tac o xgrafie) per rifiuto del paziente, e tali esami sono stati in seguito svolti su prescrizione dello specialista ortopedico a distanza di circa un mese dal sinistro e per altro verso che non è escluso che nei casi di trauma distorsivo di minore gravità, come quello che qui ci occupa, i sintomi (come il gonfiore, rossore e calore) insorgano non nell'immediatezza del trauma ma diverse ore dopo il sinistro e quindi non rilevate all'esame obiettivo dai sanitari del PS (i quali comunque avevano richiesto lo svolgimento di una
TAC).
È, invece, fondato il motivo di appello avente ad oggetto l'erroneo riconoscimento di un ulteriore importo per danno morale calcolato in percentuale su quello riconosciuto a titolo di danno biologico poiché nell'atto introduttivo l'attore si limitava ad invocarne il ristoro, senza, tuttavia, neppure procedere ad una compiuta allegazione di tale voce di pregiudizio.
A conforto dell'esposta conclusione, deve, invero, osservarsi che come noto, le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 11 novembre
2008 n. 26972 avevano, tra l'altro, affermato che: “.. Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre .. il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
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E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale: definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale;
deve, tuttavia, trattarsi di sofferenza soggettiva in sè considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza ..”.
La pronuncia resa nel 2008 dalle Sezioni unite della S.C. non ha, dunque, affermato l'ontologica inesistenza di quel pregiudizio non patrimoniale tradizionalmente qualificato come danno morale, ma ha chiarito, nei termini prima riportati, l'accertamento che il Giudice del merito è tenuto a compiere al fine di riconoscere alla parte una posta risarcitoria ulteriore rispetto a quella che sia volta a compensare la lesione dell'integrità psico-fisica.
Tale arresto epocale va coordinato con i principi più di recente affermati dalla giurisprudenza in materia di risarcimento del danno morale conseguente a lesioni cd. micro permanenti secondo la quale non sussiste
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alcuna automaticità parametrata al danno biologico nella liquidazione del danno morale, il quale va allegato e provato dal danneggiato (In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione
e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. Cfr. Cass. sez. 3 n. 339 del 13.1.2016).
Invero, lo stesso articolo 5 del d.p.r. n. 37/09 preveda testualmente che “la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso”.
In definitiva, può affermarsi che, per un verso, anche nel caso di lesioni micro permanenti, il Giudice debba comunque garantire l'integrale risarcimento del danno alla salute e qualora ritenga che la "voce" del danno non patrimoniale, intesa come "sofferenza soggettiva", non sia adeguatamente ristorata, con la sola applicazione dei valori monetari contemplati dall'art. 139 Cod. delle Assicurazioni per il danno biologico, dovrà operare un' "adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che risarcisca integralmente il pregiudizio patito dalla vittima;
per altro verso tale personalizzazione potrà avvenire se e nella misura in cui il danneggiato abbia in concreto allegato tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Tanto chiarito, nel caso di specie, l'istanza risarcitoria avanzata dall'attore non può, sotto il profilo in esame, trovare accoglimento, in quanto la parte non ha affatto assolto agli oneri di allegazione su di essa gravanti, posto che, come emerge chiaramente dalla lettura dell'atto di citazione, la stessa si limitava a domandare il risarcimento, tra gli altri, del danno morale, senza
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indicare le peculiarità del caso concreto che avrebbero potuto indurre il
Giudice a procedere ad una personalizzazione del risarcimento.
Pertanto, l'importo di € 1914, 85 non è dovuto e va Controparte_7
condannato alla restituzione dello stesso in favore dell'appellante che ha dimostrato di aver effettuato il pagamento dell'importo indicato nella sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di CP_7
e sono liquidate secondo i parametri minimi di cui al d.m.
[...]
10.3.2014 n.55 – DM 147/2022 e lo scaglione di valore da euro 1.100,00 a euro 5.200,00, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e l'assenza di attività istruttoria.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e che la vocatio in ius degli eredi di
, consorte in lite dell'appellante, è avvenuta al fine della Persona_1
corretta instaurazione del contraddittorio non essendo state rivolte domande nei confronti degli stessi, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio nei rapporti tra l'appellante e le sig.
e . Controparte_3 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Dora Alessia
Limongelli, funzione di giudice unico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 12/2022, ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di , Controparte_4 Controparte_5
e ; CP_6 Parte_3
2) Dichiara il difetto di titolarità passiva di e Controparte_3 CP_2 per intervenuta rinuncia all'eredità di;
[...] Persona_1
3) In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara non dovuto l'importo di € 1914,85 liquidato a titolo di danno morale e per l'effetto condanna alla Controparte_7
restituzione a Parte_4
l'importo di € 1914,85 oltre interessi legale dalla data del pagamento fino al saldo effettivo;
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4) Rigetta i restanti motivi di appello e conferma tutte le restanti statuizioni contenute nella sentenza di primo grado;
5) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_7 [...]
delle spese del presente grado Parte_4
di giudizio liquidate in € 460,00 per spese ed € 1278,00 per onorari oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CPA come per legge
6) Compensa le spese nei confronti di e CP_2 Controparte_3
7) Nulla per le spese nei confronti di , Controparte_4 CP_5
e .
[...] CP_6 Parte_3
ER, 20.3.2025
Il Giudice
Dott. ssa Dora Alessia Limongelli
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